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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 29/10/2025, n. 1622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1622 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA, SEZIONE PRIMA CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
AN IO Genise, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa civile iscritta al n. 1761 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024,
promossa da:
(c.f. – p.i.: ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona di , Socio Accomandatario, rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo CP_1
Rania, giusta procura a margine dell'atto di citazione;
- parte attrice -
contro
C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Controparte_2 C.F._1
Orlando in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
nonché
(C.F: ), in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_3 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Santelli, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- parti convenute -
avente a oggetto: azione revocatoria;
All'udienza del 7 ottobre 2025 le parti costituite discutevano oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e concludevano come da verbale.
FATTO E DIRITTO
Richiamate, quanto allo svolgimento del processo, le risultanze degli atti delle parti e dei verbali di udienza, il giudicante osserva quanto segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società conveniva in Controparte_1
giudizio, dinanzi al Tribunale di Cosenza, e onde ottenere la Controparte_2 Controparte_3
declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto di vendita del veicolo tipo Porsche, targato
ET738ZM, modello Cayenne, stipulato in data 03.05.2024 tra e Controparte_2 CP_3
già oggetto di pignoramento eseguito in data 18.04.2024 a soddisfacimento del credito portato
[...]
dal decreto ingiuntivo n. 32/2024 emesso in data 4.4.2024 dal Giudice di Pace di San Marco
Argentano.
A fondamento della domanda, parte attrice deduceva 1) di esser creditrice, nei confronti di
[...]
della somma di € 8.035,00; 2) che tale credito traeva titolo nel decreto ingiuntivo n. CP_2
32/2024 emesso dal Giudice di Pace di San Marco Argentano in data 4.4.2024; 3) che il già
menzionato decreto ingiuntivo, immediatamente esecutivo, unitamente all'atto di precetto, veniva notificato contestualmente all'atto di pignoramento dell'autoveicolo tipo Porsche, tg. ET738ZM,
modello Cayenne, a mani proprie di in data 18.04.2024; 4) che Controparte_2 Controparte_2
aveva acquistato il suddetto veicolo nel 2022 al prezzo di € 26.000,00; 5) che,
in epoca successiva al sorgere del credito, e segnatamente in data 3.5.2024, il debitore esecutato sottraeva alla garanzia del credito l'autoveicolo pignorato, vendendolo a per Controparte_3
l'importo di € 4.500,00; 6) che il negozio in questione arrecava notevole pregiudizio alle ragioni creditorie di parte attrice, rendendo più difficile il soddisfacimento del credito;
7) che sussistevano tutte le condizioni previste dalla legge ai fini dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c.
Si costituiva in giudizio il quale contestava la fondatezza dell'avversa domanda Controparte_4
deducendo l'insussistenza dei presupposti dell'azione di dichiarazione di inefficacia della vendita e, in particolare, della scientia fraudis, quale consapevolezza del debitore del citato pregiudizio, atteso che si era addirittura adoperato per consegnare l'autovettura all'IVG di Cosenza;
Controparte_2
deduceva, inoltre, che nessuna simulazione contrattuale poteva ravvisarsi sulla scorta del prezzo di vendita la cui esiguità era da imputare agli ingenti danni riportarti al motore dell'autovettura.
Si costituiva altresì la quale preliminarmente eccepiva il difetto di Controparte_3
legittimazione passiva, avendo alienato a terzi, in data 14.11.2024, il veicolo oggetto di causa;
nel merito contestava la fondatezza della domanda attorea per carenza dei presupposti dell'azione revocatoria e, in particolare, per l'insussistenza del requisito della scientia damni stante l'acquisto del veicolo in buona fede.
Istruita la causa mediante interrogatorio formale, ritenuta la stessa matura per la decisione, veniva rinviata per la discussione orale, ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 7.10.2025.
*****
La domanda revocatoria proposta da è fondata e merita accoglimento. Controparte_1
L'azione revocatoria ha una finalità cautelare e conservativa del diritto di credito, essendo diretta a conservare nella sua integrità la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore e a ricostituirla in presenza di un atto di disposizione che la pregiudichi, accertandone la sua inefficacia nei confronti del debitore stesso (cfr. Cass. Civ., n. 1804 del 18.2.2000).
Ne consegue che il bene non torna nel patrimonio del debitore, conservando l'atto la sua validità,
ma resta soggetto all'aggressione del solo creditore istante nella misura necessaria a soddisfare le sue ragioni.
Poste tali generali premesse, preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta avendo alienato a terzi il Controparte_3
veicolo oggetto di causa.
Sul punto deve richiamarsi il consolidato orientamento della Corte di Cassazione a mente del quale
“qualora sia stata proposta una azione revocatoria, sussiste un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra creditore, debitore alienante e terzo acquirente. Le ragioni si fondano sul rilievo per cui l'accoglimento della domanda comporta, per effetto dell'assoggettamento del terzo alle azioni esecutive sul bene oggetto dell'atto di disposizione impugnato, l'acquisto da parte di costui di ragioni di credito verso l'alienante (art. 2902, secondo comma , cod. civ.), nonché, oltre ad altri effetti immediati e diretti (quali l'obbligo della restituzione del prezzo a seguito della evizione della cosa), postula nei confronti del debitore l'accertamento della sua frode e dell'esistenza del credito”
(Cass., sez. 2, 05/07/2000, n. 8952; Cass., sez. 3, 16/07/2003, n. 11150; Cass., sez. 6-2, 07/11/2011,
n. 23068; Cass., sez. 3, 5816/2023).
Peraltro, proprio con specifico riferimento alla questione che si pone in questa sede, quale la sopravvenuta indisponibilità del bene oggetto dell'atto di cui si chiede la revoca in capo al terzo acquirente, per essere stato da questi validamente alienato a terzi, deve evidenziarsi che la stipula di tale ultimo atto di vendita, avvenuta in data 14.11.2024, è successiva sia alla notifica dell'atto di citazione (recante data 05.06.2024) sia alla trascrizione della domanda giudiziale de qua (recante data 14.06.2024).
Ciò detto, alla luce della tardiva costituzione della convenuta giova altresì Controparte_3
evidenziare che, sebbene sia innegabile che l'eccezione di difetto di legittimazione possa essere rilevata in ogni stato e grado del giudizio, deve ritenersi che la medesima non possa essere utilizzata come veicolo per introdurre nel processo tardivi elementi di fatto. Le parti, invero, hanno l'onere di allegare e provare tutte le circostanze a fondamento delle proprie difese entro i termini stabiliti dal codice di rito;
superati tali termini, la possibilità di far valere nuovi fatti, anche a sostegno di un'eccezione rilevabile d'ufficio, deve ritenersi preclusa, dovendosi porre un argine a strategie processuali dilatorie o tardive.
Ad abundantiam, si rileva che la tutela sottesa all'azione revocatoria si realizza in due fasi distinte:
l'una volta a provocare la dichiarazione di inefficacia dell'atto di disposizione, tramite l'azione di accertamento che il creditore esercita nei confronti del debitore e del terzo acquirente;
l'altra che consiste nell'esperimento delle azioni esecutive e conservative di cui all'art. 2902 c.c. o di quelle a esse alternative, quali le azioni dirette a ottenere dall'acquirente revocato la restituzione del valore del bene alienato, o le azioni di risarcimento dei danni, proponibili anche contro il terzo acquirente che abbia consapevolmente pregiudicato con il suo comportamento le ragioni del creditore
(cfr. Cass. Civ. Sez. 3, 13 gennaio 1996 n. 251).
Ne deriva che il creditore può avvalersi della sentenza dichiarativa dell'inefficacia della compravendita non solo al fine di agire esecutivamente sul bene che ne costituisce oggetto, bensì
anche allo scopo di ottenere dal terzo revocato la restituzione del corrispettivo che questi abbia percepito dal sub acquirente.
Quanto ai presupposti dell'azione revocatoria si rileva quanto segue. Secondo la giurisprudenza formatasi in materia di azione revocatoria ex art. 2901 c.c., occorre, ai fini dell'accoglimento della domanda, la ricorrenza di tre requisiti: l'esistenza di un diritto di credito, l'eventus damni e l'elemento soggettivo costituito dalla consapevolezza da parte del debitore e, in caso di atto a titolo oneroso, anche del terzo, del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore (c.d. scientia damni) oppure, in caso di atto anteriore al sorgere del credito, la dolosa preordinazione dell'atto da parte del disponente rispetto al credito futuro e la partecipazione del terzo a tale dolosa preordinazione (scientia fraudis e partecipatio fraudis).
In merito al primo presupposto, dunque, è necessario che venga dimostrata la ragione di credito da parte di colui il quale agisce e a tutela del quale è posta la stessa azione.
In materia, l'orientamento univoco della giurisprudenza di legittimità riconosce che l'art. 2901 c.c.
accoglie una nozione lata di “credito”, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi restitutori (cfr. ex plurimis, Cass., n. 23208 del
15.11.2016).
Nel caso di specie, risulta documentalmente provato che la società attrice vanti un credito di €
8.035,00 in forza del decreto ingiuntivo n. 32/2024 emesso dal Giudice di Pace di San Marco
Argentano in data 4.4.2024, notificato al debitore, unitamente all'atto di precetto, in data
18.04.2024 contestualmente al pignoramento.
L'esistenza e l'ammontare del predetto credito non hanno formato oggetto di specifica contestazione da parte del convenuto Controparte_2
È, poi, necessario che sussista il c.d. eventus damni.
È stato affermato sul punto che l'eventus damni non si deve concretare necessariamente in un effettivo e attuale depauperamento del patrimonio del debitore, potendo consistere anche in una maggiore difficoltà o incertezza o dispendiosità per il creditore nel realizzare il proprio diritto di credito: non è necessario, cioè, che la soddisfazione della pretesa creditoria sia stata resa impossibile e, comunque, definitivamente compromessa, essendo per contro sufficiente che l'atto di disposizione abbia reso più difficoltosa la realizzazione del credito dovutogli (ex multis cfr. Cass. n.
16986/07; Cass. 2792/02; Cass. n. 12678/01; Cass. n. 12144/99). In altri termini, l'accertamento dell'eventus damni non presuppone una valutazione del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede solo la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità
dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore (cfr. Cass. Civ., n. 26310 del 29.9.2021)
Nella fattispecie in esame, ha stipulato con l'atto di vendita del Controparte_2 Controparte_3
veicolo tipo Porsche, targato ET738ZM, modello Cayenne, sottoposto a pignoramento in data
18.04.2024 contestualmente alla notifica, unitamente all'atto di precetto, del decreto ingiuntivo n.
32/2024 emesso in data 4.4.2024 dal Giudice di Pace di San Marco Argentano.
Circostanza che di per sé rende più difficoltosa e incerta l'esazione del credito, determinando il pericolo di una eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva.
Va peraltro osservato che il presupposto logico, ai fini della lesività dell'atto di disposizione patrimoniale, è che esso si ripercuota sul patrimonio del debitore, riducendone la capienza.
In ogni caso, incombe sul convenuto in revocatoria l'onere di provare l'insussistenza del rischio di incapienza patrimoniale, adducendo l'esistenza di ampie residualità patrimoniali e adducendo,
quindi, la mancanza dell'eventus damni (Cass. civ., 03/02/2015, n. 1902).
Alcunché, in tal senso, ha però dimostrato il convenuto, il quale nulla ha minimamente e specificamente dedotto, né documentato, circa la reale consistenza del proprio patrimonio.
Va, quindi, ribadita la configurabilità del presupposto dell'eventus damni rispetto alla solvibilità del convenuto compromessa dalla compravendita in parola, che ha indubbiamente Controparte_2
reso più difficile ed onerosa la soddisfazione del credito vantato da Controparte_1
Occorre, infine, che sussista l'elemento soggettivo che, trattandosi nella specie di atto a titolo oneroso posteriore al sorgere del credito, deve essere inteso quale generica consapevolezza che l'atto posto in essere possa inficiare le possibilità del creditore di veder soddisfatto il suo credito.
Nel caso di specie tale consapevolezza può agevolmente evincersi dalla circostanza che alla data dell'atto dispositivo il credito vantato dalla società attrice non era stato ancora soddisfatto.
Va poi osservato che “allorché l'atto dispositivo pregiudizievole delle ragioni del creditore sia successivo al sorgere del credito l'azione pauliana richiede solo che il debitore conoscesse il pregiudizio e, trattandosi di atto a titolo oneroso, che di esso fosse consapevole il terzo” (cfr. Cass.
Civ. n. 7452/2000, 8581/96), chiarendosi altresì che “la prova dell'atteggiamento soggettivo del debitore e del terzo - nella specie: scientia damni - ben può essere fornita tramite presunzioni” (cfr.
ex multis, Cass. Civ. nn. 7452/2000, 1054/99, 6272/97, nonché, Cass. Civ. nn. 15257/2004,
13330/2004), il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità in presenza di congrua motivazione (cfr. Cass., n. 24757 del 7.10.2008).
Tali essendo, dunque, i principi applicabili alla fattispecie in esame, e ribadendosi quanto si è già detto circa la evidente consapevolezza di di arrecare pregiudizio alla società attrice Controparte_2
vendendo l'autoveicolo tipo Porsche, targato ET738ZM, modello Cayenne, sottoposto a pignoramento, deve rilevarsi che anche nell'atteggiamento soggettivo dell'acquirente del suddetto veicolo, può agevolmente individuarsi il requisito della scientia damni, in Controparte_3
particolare desumendolo da gravi, precisi e concordanti elementi presuntivi costituiti: a)
dall'esiguità del prezzo di vendita dell'autoveicolo e l'assenza di riscontro probatorio circa il malfunzionamento del motore del veicolo medesimo;
b) dall'ulteriore alienazione del bene da parte di avvenuta in corso di causa. Controparte_3
A ciò deve aggiungersi che, in sede di interrogatorio formale di legale Controparte_5
rappresentante di sono emersi ulteriori elementi atti a corroborare la sussistenza Controparte_3
del requisito soggettivo in parola, quali:
- le incongruenze relative al pagamento del prezzo di vendita che, secondo quanto riferito dall'interrogando sarebbe avvenuto “in contanti in 4 – 5 soluzioni”, così sconfessando le dichiarazioni e la produzione documentale di secondo il quale, di contro, il Controparte_2
pagamento sarebbe avvenuto mediante effetti cambiari emessi dalla concessionaria acquirente
(cfr. all. n. 6 comparsa di costituzione di;
CP_3 Controparte_2
- i rapporti di conoscenza tra il concessionario acquirente e il convenuto debitore che inducono ragionevolmente a ritenere che l'uno fosse a conoscenza delle traversie dell'altro.
Ad ogni buon conto, giova ricordare che, trattandosi di atto dispositivo successivo al sorgere del credito della società attrice, è necessaria e sufficiente la sola consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia damni), essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità (cfr. Cass. Civ. n. 1469/79), nel debitore e nel terzo di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione e senza che assuma rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium fraudis) e la partecipazione o la conoscenza del terzo in ordine all'intenzione fraudolenta del debitore (partecipatio o scientia fraudis).
Alla stregua delle argomentazioni esposte e della valutazione complessiva delle risultanze emerse dall'istruttoria espletata, in accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c., si deve dichiarare l'inefficacia, nei confronti di dell'atto di compravendita, stipulato in Controparte_1
data 03.05.2024, con il quale ha ceduto a la proprietà del Controparte_2 Controparte_3
veicolo tipo Porsche, targato ET738ZM, modello Cayenne. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 147/2022 (scaglione di valore compreso tra € 5.201,00 ed €
26.000,00), avuto riguardo alla natura della controversia e delle questioni affrontate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Controparte_1
di e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così Controparte_2 Controparte_3
provvede:
1) Accoglie la domanda ex art. 2901 c.c., proposta da parte attrice e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia, nei confronti di dell'atto di compravendita, Controparte_1
stipulato in data 03.05.2024, con il quale ha ceduto a la Controparte_2 Controparte_3
proprietà del veicolo tipo Porsche, targato ET738ZM, modello Cayenne;
2) condanna i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione, in favore della parte attrice, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.804,00, di cui € 264,00 per esborsi ed € 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Cosenza, 29.10.2025
Il Giudice
dott. AN IO Genise