Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 27/01/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
- in nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
dott. GIOVANNI SGAMBATI PRESIDENTE
dott. LEONARDO SCIONTI CONSIGLIERE
dott. CHIARA ERMINI CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di rinvio dalla Cassazione iscritto al n. 544/2022 RG vertente
TRA
e in proprio e quale Parte_1 Parte_2
procuratore generale della madre nonché Persona_1 Pt_3
, , quali eredi di e
[...] Parte_4 Persona_2
quale erede di rappresentati e difesi CP_1 Persona_3
dall'avv. Elena Bellandi e dall'avv. Nino Scripelliti ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Firenze, via Santa Reparata, n. 40;
ATTORI in riassunzione
E
in persona Controparte_2
del Ministro in carica rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale
dello Stato di Firenze e domiciliato ope legis presso i suoi Uffici in Firenze,
via degli Arazzieri, n. 4;
CONVENUTA in riassunzione
in persona del legale rappresentante p.t. CP_3
1
All'udienza del 4.6.2024 la causa era posta in decisione sulle seguenti:
conclusioni delle parti
Per gli attori in riassunzione: <chiedono la cessazione della materia del
contendere a spese compensate>>.
Per il convenuto: <si chiede che l'On. Corte, dato atto della CP_2
cessazione della materia del contendere, voglia dichiarare estinto il giudizio con
spese compensate>>.
I FATTI DI CAUSA
Così nella sentenza della Suprema Corte: <
con la sentenza n.676/2010 ebbe ad accogliere la domanda proposta da e per conseguire il Parte_1 Persona_2 Persona_3
pagamento del risarcimento da occupazione illegittima - a far data dalla cessazione dell'occupazione legittima (05/07/2003) - riferita a beni immobili di loro proprietà costituiti da terreni siti in Sesto Fiorentino, in relazione ai quali l'espropriazione non era stata disposta nei termini indicati nella dichiarazione di pubblica utilità, mentre era avvenuta l'irreversibile trasformazione dei beni occupati con il conseguente acquisto del diritto di proprietà in favore delle amministrazioni occupanti. Segnatamente il
Tribunale, dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' e CP_3
ritenuto unico responsabile della occupazione acquisitiva il
[...]
aderì alle conclusioni della relazione espletata Controparte_2
dalla CTU ing. in altro procedimento - concernente all'indennità di Per_1
occupazione legittima ed acquisita dal giudice istruttore in quanto relativa a terreni facenti parte dello stesso fondo agricolo ed appartenenti alle stesse parti - e condannò il al pagamento dell'indennità dalla data di CP_2
cessazione dell'occupazione legittima, calcolata sul valore del terreno determinato in euro 111.682,86, oltre alla rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT a partire dalla irreversibile trasformazione del fondo,
2 interessi e spese di lite. L'appello proposto dal è stato CP_2
parzialmente accolto dalla Corte di appello fiorentina che, in riforma della prima decisione, lo ha condannato al pagamento in favore di
[...]
e della minor somma di euro Pt_1 Persona_2 Persona_3
13.441,61=, in linea capitale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi con decorrenza dal 5/7/2003, compensando le spese di lite tra le parti per entrambi i gradi di merito. La Corte di appello ha premesso che era passata in giudicato, per difetto di valida impugnazione, l'applicabilità dell'istituto dell'accessione invertita, con i suoi necessari corollari in merito all'automatico acquisto della proprietà dei terreni da parte della PA per la loro irreversibile trasformazione ed alla necessità di calcolare il valore dei beni - ai fini del risarcimento del danno- al momento dell'acquisizione degli stessi alla mano pubblica. Ha, quindi, affermato che ricorreva un giudicato esterno rispetto alla sentenza della Corte di appello di Firenze n. 1575/2005
in relazione alla qualificazione del terreno come "seminativo" sulla scorta dell'indicazione catastale, utilizzata dalla CTU in quella sede di giudizio, ed al relativo valore, quale accertato applicando il valore agricolo medio
(VAM); ha anche aggiunto, che non vi era motivo di ritenere che i VAM così
determinati si differenziassero dal valore di mercato dei terreni, tenuto conto di quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.181 del
2011 e, sulla scorta di tale premessa, ha quantificato l'indennità, utilizzando gli esiti di detta CTU. e Parte_1 Persona_2 Persona_3
hanno proposto ricorso con tre mezzi per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, seguito da memoria. Il Controparte_2
si è riservato di partecipare all'udienza di discussione
[...]
depositando mero atto di costituzione. è rimasto intimato>>. CP_3
Con ordinanza n. 40278/2021, pubblicata il 15.12.2021, la Suprema
Corte ha accolto il primo ed il secondo motivo del ricorso proposto da e assorbito il terzo, Parte_1 Persona_2 Persona_3
3 perché la Corte aveva ravvisato la ricorrenza di un giudicato esterno senza dare applicazione ai principi che regolano la domanda risarcitoria proposta.
In particolare, riteneva che Suprema Corte che: <
del risarcimento del danno da cd. occupazione acquisitiva di terreni agricoli, infatti, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 181
del 2011, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale del criterio del valore agricolo medio (VAM), occorre fare riferimento esclusivamente al valore di mercato del bene alla data dell'occupazione illegittima, tanto che - come è
stato espressamente puntualizzato - è inammissibile anche l'accertamento del valore del fondo occupato attraverso la comparazione con il prezzo di immobili omogenei, oppure calcolando i relativi costi di costruzione, in un momento diverso dalla data dell'esproprio o dell'occupazione, devalutando poi il quantum liquidato mediante l'uso degli indici Istat, poiché il mercato immobiliare risente di variabili macroeconomiche diverse dalla fluttuazione della moneta nel tempo, anche se a questa parzialmente legate,
nonché di condizioni microeconomiche dettate dallo sviluppo edilizio di una determinata zona, che sono completamente avulse dal valore della moneta (Cass. n. 15412 del 06/06/2019; Cass. n. 18556 del 21/09/2015).
Inoltre, non pregiudica il diritto alla liquidazione del danno nella misura corrispondente al valore di mercato del bene, la possibilità per la parte privata di dimostrare che il fondo, pur senza raggiungere il livello dell'edificatorietà, sia suscettibile di uno sfruttamento ulteriore e diverso rispetto a quello agricolo, tale da attribuire allo stesso una valutazione di mercato che rispecchi possibilità di utilizzazione intermedie tra quella agricola e quella edificatoria (Cass. Sez. U. n. 7454 del 19/03/2020, in tema di indennità di occupazione legittima). Ne consegue che la Corte di appello era tenuta a quantificare il danno risarcibile commisurandolo al valore di mercato del bene alla data dell'occupazione illegittima>>. Per tali ragioni così statuiva: <accoglie i motivi primo e secondo del ricorso, assorbito il terzo;
4 cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Firenze in diversa
composizione anche per le spese>>.
Con citazione notificata in data 14.3.2022 Parte_1 Pt_2
(in proprio e quale procuratore generale della madre
[...] Persona_1
nonché DO e (eredi di
[...] Parte_4 Persona_2
e (erede di riassumevano il processo per CP_1 Persona_3
chiedere che, in applicazione dei principi di diritto enunciati dalla Suprema
Corte e previo rinnovo della consulenza d'ufficio, il convenuto CP_2
fosse condannato al risarcire il danno conseguente all'occupazione e alla perdita della proprietà dei terreni in misura pari al loro valore venale e comunque non inferiore a quella accertata dal Tribunale di Firenze, oltre alla rivalutazione monetaria a decorrere dalla cessazione dell'occupazione legittima (5.7.2003), col favore delle spese.
Si è costituito il per Controparte_2
chiedere, in via principale, che in riforma della decisione del tribunale,
l'importo risarcitorio dovuto agli attori fosse quantificato in euro 13.441,61
oltre accessori sino al 22.12.2010; in subordine che il danno fosse determinato in € 34.899,54 in linea capitale, oltre accessori sino al 22.12.2010.
Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di (già CP_3
parte del giudizio di legittimità), all'udienza del 4.6.2024, svoltasi nelle forme della c.d. trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., le parti depositavano in via telematica le note di precisazione delle conclusioni, come trascritte in epigrafe, e la causa passava in decisione una volta decorsi i termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ..
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente vi è da dichiarare la contumacia di che non si CP_3
è costituita nonostante la rituale notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio eseguita il giorno 20.1.2023 per l'udienza del 2.5.2024
5 all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ente destinatario, nonché
presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze.
Il convenuto, con le note d'udienza depositate il 24.5.2024, CP_2
ha allegato che, dopo la riassunzione del processo a seguito della cassazione con rinvio della sentenza d'appello, fra le parti è intervenuta un'intesa che ha previsto il riconoscimento, da parte degli attori in riassunzione, del debito relativo alla restituzione di una parte (€ 1.000) degli importi loro corrisposti dall'Amministrazione in esecuzione della sentenza del
Tribunale di Firenze n. 676/2010, poi riformata dalla Corte d'Appello con la sentenza cassata. Con le medesime note, il Ministero ha inoltre dichiarato di rinunciare alla restituzione di ulteriori importi con l'intento di abbandonare il giudizio a spese compensate, perché, medio tempore, gli attori in riassunzione avevano già versato gli importi di cui si erano riconosciuti debitori a titolo di riassunzione (v. note depositate per l'udienza del
4.6.2024).
A loro volta gli attori in riassunzione, con le note successivamente depositate il 31.5.2024, hanno dato riscontro alle note di udienza depositate dal <associandosi a quanto ivi rappresentato>> e chiedendo, a loro CP_2
volta, che la causa fosse definita con la cessazione della materia del contendere a spese compensate.
Questa Corte, preso atto degli accordi raggiunti tra le parti e della loro esecuzione, così come allegata dal e riconosciuta dagli attori CP_2
in riassunzione, reputa che sia venuto meno ogni interesse delle parti alla pronuncia sul merito della vicenda contenziosa per cui, in riforma della sentenza del Tribunale di Firenze n. 676/2010, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tenuto conto del fatto che detto accordo ha riguardato anche le spese processuali, si ravvisano i presupposti per la loro integrale compensazione come richiesto da entrambe le parti.
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PQM
La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando in sede di rinvio dalla Cassazione sull'appello proposto da
(in proprio e quale procuratore generale Parte_1 Parte_2
della madre nonché DO e Persona_1 Parte_4
(eredi di e (erede di nei Persona_2 CP_1 Persona_3
confronti del e di con atto Controparte_2 CP_3
notificato in data 14.3.2022 ed il 20.1.2023 avverso la sentenza n. 676/2010
del Tribunale di Firenze, depositata in data 26.2.2010, ogni contraria istanza,
eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) dichiara la contumacia di CP_3
2) in riforma della sentenza impugnata, dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) compensa tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio.
Firenze, 4.10.2024.
L'Estensore
Chiara Ermini
Il Presidente
Giovanni Sgambati
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs
30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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