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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 16/09/2025, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2854/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CUNEO Sezione Civile Il Tribunale di Cuneo, in persona del Giudice Monocratico Dott. Ruggiero Berardi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa nrg 2854/2023 avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo per inadempimento contratto di leasing, promossa DA
E Controparte_1 P.IVA_1 Parte_1
, con il patrocinio dell'Avv. Antonio Fegatilli, come da procura C.F._1 in atti, OPPONENTI CONTRO
) in persona del legale rappresentante p.t., con il Controparte_2 P.IVA_2 patrocinio dell'Avv. Paolo Adriano, come da procura in atti OPPOSTA Conclusioni delle parti PARTE ATTRICE Voglia l'Ill.mo Giudice adito, per le ragioni di cui in premessa,
– in via principale, dichiarare nullo e revocare il decreto ingiuntivo telematico n. A D.I. n. 1020/23 - R. G. N. 2193/23 emesso in data 6.10.23 dal Tribunale Ordinario di Cuneo per i motivi sub 1), 2), 3) dell'atto di opposizione come sopra dettagliati;
– in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, dichiarare che nulla deve il sig. in favore della società opposta Parte_1 per la nullità delle clausole contrattuali e dei contratti azionati;
- in via ulteriormente gradata, dichiarare che nulla è dovuto alla società opposta dal fideiussore, per effetto della decadenza sancita dall'art. 1957 cod. civ, come esposto in narrativa;
– in ogni caso, per le ragioni di fatto esposte in narrativa, accertare e dichiarare che gli opponenti non sono debitori della somma ingiunta per mancanza dei presupposti di prova, di certezza, liquidità ed esigibilità, e, previa revoca del D. I. opposto, condannare controparte ex art. 96 c.p.c., al pagamento di una somma da liquidarsi in via equitativa, per le ragioni esposte nel motivo sub. 3) di cui in narrativa.
1 Con vittoria di spese ed onorari da distrarsi. PARTE CONVENUTA disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
Voglia codesto ill.mo Tribunale:
- in via preliminare: 1) concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c., non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, né di pronta soluzione;
- nel merito, in via principale: 2) respingere, per le ragioni enunciate in narrativa, l'opposizione avversaria e, per l'effetto, confermare, il provvedimento monitorio opposto;
- nel merito, in via subordinata: 2) dato atto dell'intervenuta risoluzione di diritto dei contratti di leasing, condannare gli opponenti, in qualità di obbligata principale e garante, al pagamento, in favore di dell'importo di € 24.574,19, Controparte_2 ovvero della somma accertanda all'esito del giudizio, oltre interessi moratori, dal dì del dovuto al saldo;
- in ogni caso: 3) con il favore delle spese e delle competenze della presente causa e di quelle relative alla fase monitoria, con ogni più ampia riserva di natura istruttoria. MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO Contr 1. Gli attori e hanno proposto opposizione al Parte_2 Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1020/2023, reso dal Tribunale di Cuneo il 6 ottobre 2023, con cui sono stati ingiunti di pagare, in solido tra loro e in favore di la somma di Controparte_2 euro 24.574,19, oltre interessi e spese legali. Il credito vantato dalla opposta deriva dall'inadempimento di tre contratti di leasing;
con un primo contratto, recante n. 3001986900, stipulato il 21 novembre 2017, la società convenuta aveva concesso in locazione alla società NCC Italia il veicolo Mercedes V 250 D (CDI BT) Sport L Auto. Con un secondo contratto, recante n. 3001989740, stipulato il 24 novembre 2017, la CP società aveva concesso in locazione alla società attrice il veicolo Opel Vivaro 29 1.6. Bit Combi M1 S&S E6. Con il terzo contratto, recante n. 313018468-001- C.F._2
STD del 31 gennaio 2019, la convenuta aveva altresì concesso in locazione alla società attrice il veicolo Opel Vivaro 29 1.6 CDTI 90CV L2H1 Combi N1. 1.1. A garanzia delle obbligazioni discendenti da tali rapporti contrattuali, si era costituito fideiussore l'altro attore legale rappresentante della società CP_3 attrice. Stante il persistente inadempimento della società utilizzatrice nel pagamento dei canoni di entrambi i rapporti, la società concedente ha dichiarato la risoluzione di entrambi i rapporti, avvalendosi della clausola risolutiva espressa e chiedendo il pagamento delle somme determinate ai sensi delle clausole contrattuali per il complessivo importo di euro 24.574,19, oggetto di ingiunzione.
2 1.2. Gli attori propongono tre motivi di opposizione. Con un primo motivo di opposizione eccepiscono l'incompetenza del Tribunale di Cuneo, essendo competente il Tribunale di Roma quale foro del consumatore, tale essendo il fideiussore Pt_1
con conseguente nullità del decreto ingiuntivo nei suoi confronti. Con un
[...] secondo motivo di opposizione, gli attori contestano l'insussistenza del titolo fondante la pretesa creditoria avanzata dalla opposta, in ragione della integrale nullità dei contratti di fideiussione in quanto contenenti clausole lesive della concorrenza, tra cui quella di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. ed espressione di una illegittima intesa concorrenziale a monte, idonea a riflettersi sui contratti di garanzia a valle, eccependo conseguentemente la decorrenza del termine semestrale previsto dalla richiamata norma. Con il terzo motivo di opposizione, gli attori contestano la quantificazione delle somme richieste dalla convenuta, invocando il contrasto del meccanismo di calcolo dell'indennizzo con il disposto dell'art. 1526 c.c. in materia di leasing traslativo, determinate in base alla clausola risolutiva espressa, per effetto della quale la società concedente avrebbe conseguito un indebito vantaggio, cedendo i beni locati a prezzo irrisorio, violando i canoni di diligenza e correttezza nell'esecuzione del contratto. Da ultimo, gli attori hanno contestato l'applicazione di un tasso leasing abnorme, con conseguente nullità della stipulazione, concludendo per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, previo rigetto della concessione della provvisoria esecutorietà e ammissione di CTU avente ad oggetto il tasso leasing applicato al contratto.
2. La convenuta si è costituita contestando fermamente le ragioni dell'opposizione, in primo luogo quanto alla eccepita incompetenza per territorio, stante la qualifica di professionista attribuibile al fideiussore, legale rappresentante della società utilizzatrice. Quanto all'eccezione di nullità parziale del contratto di garanzia, eccepisce la assoluta genericità della contestazione e trattandosi in ogni caso di questioni rientranti nella competenza del Tribunale delle Imprese. Da ultimo, ha invocato la correttezza della determinazione delle somme in base alla clausola che prevede il pagamento di somme a titolo di risarcimento del danno a fronte del riconoscimento del prezzo di vendita del veicolo, pienamente rispettosa dell'art. 1526 c.c., contestando la genericità della eccezione di nullità del contratto per abnormità del tasso, concludendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, previa concessione della provvisoria esecutorietà.
3. Fissata con decreto l'udienza di trattazione e assegnati i termini ex art. 171 ter c.p.c., all'udienza, dato atto della impossibilità di procedere al tentativo obbligatorio di conciliazione per l'assenza della parte opponente personalmente, le parti hanno insistito nelle rispettive deduzioni e contestazioni. Sciolta la riserva, è stata rigettata l'eccezione di incompetenza per territorio formulata da parte del garante stante la Parte_1 carica di vicepresidente e presidente del consiglio di amministrazione assunta all'epoca della stipulazione dei tre contratti oggetto di causa. Concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, la causa è stata quindi ritenuta matura per la decisione e rinviata per discussione orale e, all'esito, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c..
3 4. Risulta pacificamente la sottoscrizione di tre contratti di leasing, su cui la società opposta fonda la propria pretesa creditoria, rispettivamente: il contratto n. 3001986900, stipulato il 21 novembre 2017, con cui la società convenuta aveva concesso in locazione alla società NCC Italia il veicolo Mercedes V 250 D (CDI BT) Sport L Auto;
il contratto n. 3001989740, stipulato il 24 novembre 2017, avente ad oggetto il leasing del veicolo Opel Vivaro 29 1.6. Bit 125CV L1H1 Combi M1 S&S E6 e un terzo contratto, n. 313018468-001-STD del 31 gennaio 2019, con cui la convenuta aveva concesso in locazione alla società attrice il veicolo Opel Vivaro 29 1.6 CDTI 90CV L2H1 Combi N1 (doc. 2 fascicolo monitorio). Tutti i contratti erano assistiti da garanzia personale prestata dall'altro attore legale rappresentante della società cooperativa attrice Parte_1
(doc. 3 fascicolo monitorio).
4.1. In ragione del persistente inadempimento della società concedente nel pagamento dei ratei di leasing, la società concedente si è avvalsa della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 15 – art. 17 riportate nei contratti, invitando la società utilizzatrice alla restituzione del veicolo e al pagamento delle somme determinate ai sensi delle disposizioni contrattuali e dovute a titolo di fatture scadute, fatture dilazione canoni per moratoria Covid e risarcimento del danno determinato ai sensi dell'art. 15 delle Condizioni Generali di Contratto, per un importo corrispondente alla somma di tutti i canoni residui e dei canoni a scadere, oltre al prezzo di opzione di acquisto, diminuito dell'importo incassato dall'eventuale vendita del bene e dedotti i danni non derivanti dall'utilizzo normale del bene e tenuto conto dei chilometri percorsi.
4.2. Per l'effetto, la società utilizzatrice risulta in debito della somma di euro 7.030,97 quanto al contratto n. 3001986900, di euro 6.833,68 quanto al contratto n. 3001989740 e di euro 10.709,54 quanto al contratto n. 313018468-001-STD, somme determinate come innanzi e attestate dalla documentazione in atti, segnatamente, dalle fatture insolute (doc. 10 fascicolo monitorio), dalle note di addebito a titolo di risarcimento del danno (doc. 11 fascicolo monitorio), dagli estratti conto dei singoli rapporti contrattuali (doc. 9 fascicolo monitorio) e dalle somme accreditate alla società utilizzatrice all'esito della vendita dei veicoli oggetto di leasing (doc. 14 fascicolo monitorio). In conformità alle coordinate ermeneutiche espresse dalla giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità contrattuale, parte opposta – attrice in senso sostanziale nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo – ha dimostrato l'esistenza del titolo contrattuale, fonte delle obbligazioni poste a carico della società debitrice principale, allegando altresì l'inadempimento della stessa (C. Civ. Sez. Un. 13533/2001). Incombe pertanto sugli attori in opposizione l'onere di dimostrare il fatto estintivo o modificativo della pretesa creditoria. 5. Tale prova non è stata assolta dagli opponenti che, non solo non hanno contestato in parte qua la pretesa creditoria della opposta, ma hanno formulato generiche e contraddittorie contestazioni, da ultimo non comparendo all'udienza fissata per la discussione, in tal modo manifestando un contegno inerziale e del tutto disinteressato rispetto ai fatti di causa. Nel dettaglio, l'opposizione si fonda su tre motivi di contestazione. Un primo motivo di opposizione concerne l'incompetenza per territorio
4 del Tribunale di Cuneo, essendo competente il Tribunale di Roma quale foro del Consumatore, ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. 206/2005, c.d. Codice del Consumo, in ragione di tale qualifica assunta dal garante e ciò anche nel caso in cui Parte_1
l'obbligato principale sia imprenditore. Conseguentemente, gli attori hanno chiesto la separazione dei giudizi e la rimessione della causa concernente il dinanzi al Pt_1
Tribunale di Roma.
5.1. L'eccezione è tuttavia infondata. Sul punto si richiama l'ordinanza di rigetto dell'eccezione del 26 novembre 2024, osservando come, a seguito dell'intervento delle Sezioni Unite, sulla scorta dei principi elaborati dalla giurisprudenza comunitaria, deve ritenersi superata la tesi del c.d. “professionista di riflesso” (C. Civ. Sez. Un. n. 5868/2023), con la conseguenza che deve ritenersi consumatore “…il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento”.
5.2. In altri termini è la qualifica soggettiva idonea a connotare il contratto di fideiussione come contratto del consumatore e non la mera accessione del contratto al contratto da cui discendono le obbligazioni principali;
ciò a meno che il garante non sia in qualche modo partecipe della compagine societaria o quanto meno risulti che la fideiussione fosse stata prestata nell'interesse della società, sì da far venir meno la connotazione consumeristica del rapporto. Nel caso in esame non può ritenersi che il avesse stipulato le fideiussioni per scopi estranei all'attività imprenditoriale, posto Pt_1 che lo stesso risulta, dalla visura camerale, quale presidente del consiglio di amministrazione della società cooperativa esercente attività di autonoleggio CP_1 con conducente. La stessa circostanza che il avesse poi stipulato ben tre Pt_1 fideiussioni, a garanzia delle obbligazioni contratte dalla società di cui è legale rappresentante, non lascia alcun dubbio in ordine alla qualifica del medesimo come imprenditore e alla conseguente inapplicabilità della disciplina del consumatore.
6. Un secondo motivo di opposizione concerne l'inesistenza del titolo posto a fondamento della pretesa della convenuta e la decadenza ex art. 1957 c.c.. In particolare, gli attori contestano la presenza, nel contratto di fideiussione di clausole nulle, in quanto moduli predisposti unilateralmente e riproduttivi di clausole conformi al modello ABI, dichiarato illegittimo dalla Banca d'Italia, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, in quanto lesivo della concorrenza. Il riferimento è in particolare alla presenza della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., quanto all'esonero, per la banca, dell'onere di promuovere e proseguire diligentemente le proprie istanze nei confronti del debitore principale e del fideiussore, entro i termini previsti dalla medesima norma;
la presenza di tale clausola travolgerebbe l'intera stipulazione contrattuale, viziata da nullità ai sensi dell'art. 1419 c.c.. 6.1. La contestazione è del tutto infondata, per diversi ordini di motivi. In disparte la assoluta genericità del rilievo, privo di specifici riferimenti al caso di specie, si deve osservare, in primo luogo, che, ricomponendo il contrasto sorto in giurisprudenza in ordine alla sorte del contratto di fideiussione contenente le clausole nulle, le Sezioni
5 Unite della Suprema Corte, con sent. n. 41994/2021, hanno aderito all'orientamento che propende per la nullità parziale ex art. 1419 c.c. del contratto di fideiussione conforme allo schema ABI, ritenendo nulle le sole clausole vietate. Ciò in quanto alla luce della ratio ispiratrice della normativa antitrust contenuta nella l. 287/1990 la tutela risarcitoria deve necessariamente affiancarsi alla tutela “reale”, nell'ottica di un bilanciamento tra l'interesse protezionistico del singolo fideiussore con quello degli istituti di credito a tenere in vita il contratto di garanzia.
6.2. Conseguentemente, la nullità dell'intesa a monte determina la nullità derivata del contratto di fideiussione a valle, “la nullità derivata del contratto di fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8) che, peraltro, ha espressamente fatto salve le altre clausole … salvo che la parte affetta da nullità risulti essenziale per i contraenti, che non avrebbero concluso il contratto “senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità”, secondo quanto prevede – in piena conformità con le affermazioni della giurisprudenza europea, riferite alla normativa comunitaria – il diritto nazionale (art. 1419, primo comma cod. civ.) … sempre che di tale essenzialità la parte interessata all'estensione della nullità fornisca adeguata motivazione” (C. Civ. Sez. Un. n. 41994/2021).
6.3. Nel caso di specie, come già innanzi rilevato, gli opponenti si sono limitati ad un generico rilievo di nullità integrale della fideiussione, senza alcun riferimento specifico al caso concreto e, in ogni caso, in applicazione delle richiamate coordinate ermeneutiche, il garante non ha specificamente dedotto che non avrebbe prestato il consenso alla stipula della fideiussione, in mancanza delle clausole riproduttive del contenuto dell'intesa nulla, né ha specificato in che modo l'eventuale nullità parziale della fideiussione avrebbe inciso sulla pretesa creditoria vantata dalla opposta, peraltro insistendo genericamente nella pretesa nullità integrale.
6.4. In secondo luogo, quanto alla deroga all'art. 1957 c.c.., è appena il caso di evidenziare che la clausola di deroga alla decadenza di ciascuna fideiussione, risulta espressamente approvata per iscritto in tutti e tre le fideiussioni, risultando munite di specifica sottoscrizione. La giurisprudenza di legittimità è ormai concorde nel ritenere che la decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento della obbligazione fideiussoria, sancita dall'art. 1957 c.c., per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni nei confronti del debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando solo l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore (C. Civ. n. 16825/2016).
7. Da ultimo, è del pari infondata la contestazione relativa al quantum preteso dalla convenuta opposta. Le doglianze attoree si incentrano su un meccanismo di calcolo dell'indennità, determinato dalla convenuta, in contrasto con il disposto dell'art. 1526 c.c.; in secondo luogo, lamenta la vendita a prezzo irrisorio del bene oggetto di leasing e, da ultimo lamenta l'applicazione di un tasso leasing abnorme. Tutte le contestazioni risultano assolutamente generiche e, anche in questo caso, prive di riferimento al caso
6 concreto. Quanto alla violazione dell'art. 1526 c.c., è appena il caso di rilevare che la clausola sub art. 15 delle condizioni generali di contratto, oggetto peraltro di specifica sottoscrizione, nel disciplinare la fase patologica relativa all'inadempimento dell'utilizzatore, determina l'ammontare del risarcimento del danno nella misura pari all'importo dei canoni ancora dovuti fino alla scadenza della locazione e al prezzo di opzione di acquisto dovuto dall'utilizzatore stesso alla scadenza, dedotto l'importo realizzato dalla concedente con la vendita del bene, stabilito nella misura dell'80% del valore secondo i listini all'epoca della restituzione del bene e dedotti i danni riscontrati al veicolo.
7.1. Tale clausola è del tutto conforme, come correttamente evidenziato dalla convenuta, alla disposizione dell'art. 1 co. 138 l. 124/2017, che stabilisce che in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore il ricavato della vendita del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotta la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo stabilito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, oltre spese anticipate per il recupero del bene. Stesso a dirsi per la generica contestazione della vendita a prezzo irrisorio del bene, posto che il prezzo è stato stabilito, ancora una volta, in conformità alle disposizioni contrattuali.
7.2. È infine assolutamente generica la contestazione relativa all'applicazione di un tasso abnorme, del tutto priva di riferimenti al caso concreto, sì da precludere a monte una effettiva valutazione della doglianza attorea, circostanza che ha giustificato il rigetto della richiesta CTU, che, a tale condizione, doveva ritenersi del tutto esplorativa. L'opposizione è pertanto infondata e va rigettata;
nondimeno il decreto ingiuntivo deve essere revocato, atteso che, in sede di udienza di discussione, la società opposta ha richiamato l'originario ricorso introduttivo, chiedendo la condanna differenziata degli opponenti.
8. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, in base allo scaglione di riferimento, determinato dal valore della controversia e considerato che “ai fini della condanna alle spese di giudizio la valutazione di soccombenza va sempre rapportata all'esito finale della lite, anche nell'ipotesi di giudizio seguito ad opposizione ex art. 645 c.p.c., sicchè non può considerarsi soccombente il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, anche in parte minima, il proprio credito rispetto alla domanda monitoria, legittimamente subendo la revoca integrale del decreto ingiuntivo e la condanna alla restituzione di quanto, eccedente rispetto al dovuto, percepito in dipendenza della provvisoria esecutorietà” (C. Civ. n. 17854/2020). Per l'effetto, considerato il rigetto delle opposizioni, nonostante la revoca del decreto ingiuntivo per i motivi innanzi indicati, tenuto conto della ridotta attività processuale e delle questioni affrontate, si ritiene congruo liquidare le spese di lite che gli opponenti saranno tenuti a rifondere alla convenuta opposta, in solido tra loro, in complessivi euro 3.000,00 per compensi del presente giudizio.
8.1. Del pari, gli opponenti devono essere condannati al pagamento delle spese della fase monitoria, atteso che, secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di
7 legittimità (C. Civ. n. 11606/2017; C. Civ. n. 18125/2017), la fase monitoria e quella di cognizione fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio di opposizione e alla complessiva valutazione dello svolgimento di esso e della soccombenza;
di conseguenza, la circostanza della revoca del decreto ingiuntivo non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'opponente al pagamento delle spese della fase monitoria, che possono essere poste a suo carico ove alla revoca del decreto ingiuntivo si accompagni la condanna nel merito. Gli opponenti devono pertanto essere condannati alla rifusione delle spese della fase monitoria, liquidate in euro 950,00 per compensi, oltre euro 145,50 per esborsi ed oltre accessori di legge.
PQM
Il Tribunale di Cuneo in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede: rigetta l'opposizione svolta da e da Controparte_1 Parte_1 revoca il decreto ingiuntivo n. 1020/2023, reso dal Tribunale di Cuneo il 6 ottobre 2023; condanna l'opponente e quale garante, Controparte_1 Parte_1 al pagamento, in favore della convenuta della somma di euro 24.574,19, Controparte_2 quest'ultimo nei limiti della garanzia prestata fino alla concorrenza di euro 13.864,65, il tutto oltre interessi dalla messa in mora all'effettivo saldo;
condanna gli opponenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta opposta, spese che si liquidano in complessivi euro 3.000,00 per compensi del presente giudizio nonché euro 950,00 per spese del procedimento monitorio, ed euro 145,50 per esborsi, il tutto oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge. Cuneo 27 agosto 2025 Il Giudice dott. Ruggiero Berardi
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CUNEO Sezione Civile Il Tribunale di Cuneo, in persona del Giudice Monocratico Dott. Ruggiero Berardi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa nrg 2854/2023 avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo per inadempimento contratto di leasing, promossa DA
E Controparte_1 P.IVA_1 Parte_1
, con il patrocinio dell'Avv. Antonio Fegatilli, come da procura C.F._1 in atti, OPPONENTI CONTRO
) in persona del legale rappresentante p.t., con il Controparte_2 P.IVA_2 patrocinio dell'Avv. Paolo Adriano, come da procura in atti OPPOSTA Conclusioni delle parti PARTE ATTRICE Voglia l'Ill.mo Giudice adito, per le ragioni di cui in premessa,
– in via principale, dichiarare nullo e revocare il decreto ingiuntivo telematico n. A D.I. n. 1020/23 - R. G. N. 2193/23 emesso in data 6.10.23 dal Tribunale Ordinario di Cuneo per i motivi sub 1), 2), 3) dell'atto di opposizione come sopra dettagliati;
– in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, dichiarare che nulla deve il sig. in favore della società opposta Parte_1 per la nullità delle clausole contrattuali e dei contratti azionati;
- in via ulteriormente gradata, dichiarare che nulla è dovuto alla società opposta dal fideiussore, per effetto della decadenza sancita dall'art. 1957 cod. civ, come esposto in narrativa;
– in ogni caso, per le ragioni di fatto esposte in narrativa, accertare e dichiarare che gli opponenti non sono debitori della somma ingiunta per mancanza dei presupposti di prova, di certezza, liquidità ed esigibilità, e, previa revoca del D. I. opposto, condannare controparte ex art. 96 c.p.c., al pagamento di una somma da liquidarsi in via equitativa, per le ragioni esposte nel motivo sub. 3) di cui in narrativa.
1 Con vittoria di spese ed onorari da distrarsi. PARTE CONVENUTA disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
Voglia codesto ill.mo Tribunale:
- in via preliminare: 1) concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c., non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, né di pronta soluzione;
- nel merito, in via principale: 2) respingere, per le ragioni enunciate in narrativa, l'opposizione avversaria e, per l'effetto, confermare, il provvedimento monitorio opposto;
- nel merito, in via subordinata: 2) dato atto dell'intervenuta risoluzione di diritto dei contratti di leasing, condannare gli opponenti, in qualità di obbligata principale e garante, al pagamento, in favore di dell'importo di € 24.574,19, Controparte_2 ovvero della somma accertanda all'esito del giudizio, oltre interessi moratori, dal dì del dovuto al saldo;
- in ogni caso: 3) con il favore delle spese e delle competenze della presente causa e di quelle relative alla fase monitoria, con ogni più ampia riserva di natura istruttoria. MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO Contr 1. Gli attori e hanno proposto opposizione al Parte_2 Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1020/2023, reso dal Tribunale di Cuneo il 6 ottobre 2023, con cui sono stati ingiunti di pagare, in solido tra loro e in favore di la somma di Controparte_2 euro 24.574,19, oltre interessi e spese legali. Il credito vantato dalla opposta deriva dall'inadempimento di tre contratti di leasing;
con un primo contratto, recante n. 3001986900, stipulato il 21 novembre 2017, la società convenuta aveva concesso in locazione alla società NCC Italia il veicolo Mercedes V 250 D (CDI BT) Sport L Auto. Con un secondo contratto, recante n. 3001989740, stipulato il 24 novembre 2017, la CP società aveva concesso in locazione alla società attrice il veicolo Opel Vivaro 29 1.6. Bit Combi M1 S&S E6. Con il terzo contratto, recante n. 313018468-001- C.F._2
STD del 31 gennaio 2019, la convenuta aveva altresì concesso in locazione alla società attrice il veicolo Opel Vivaro 29 1.6 CDTI 90CV L2H1 Combi N1. 1.1. A garanzia delle obbligazioni discendenti da tali rapporti contrattuali, si era costituito fideiussore l'altro attore legale rappresentante della società CP_3 attrice. Stante il persistente inadempimento della società utilizzatrice nel pagamento dei canoni di entrambi i rapporti, la società concedente ha dichiarato la risoluzione di entrambi i rapporti, avvalendosi della clausola risolutiva espressa e chiedendo il pagamento delle somme determinate ai sensi delle clausole contrattuali per il complessivo importo di euro 24.574,19, oggetto di ingiunzione.
2 1.2. Gli attori propongono tre motivi di opposizione. Con un primo motivo di opposizione eccepiscono l'incompetenza del Tribunale di Cuneo, essendo competente il Tribunale di Roma quale foro del consumatore, tale essendo il fideiussore Pt_1
con conseguente nullità del decreto ingiuntivo nei suoi confronti. Con un
[...] secondo motivo di opposizione, gli attori contestano l'insussistenza del titolo fondante la pretesa creditoria avanzata dalla opposta, in ragione della integrale nullità dei contratti di fideiussione in quanto contenenti clausole lesive della concorrenza, tra cui quella di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. ed espressione di una illegittima intesa concorrenziale a monte, idonea a riflettersi sui contratti di garanzia a valle, eccependo conseguentemente la decorrenza del termine semestrale previsto dalla richiamata norma. Con il terzo motivo di opposizione, gli attori contestano la quantificazione delle somme richieste dalla convenuta, invocando il contrasto del meccanismo di calcolo dell'indennizzo con il disposto dell'art. 1526 c.c. in materia di leasing traslativo, determinate in base alla clausola risolutiva espressa, per effetto della quale la società concedente avrebbe conseguito un indebito vantaggio, cedendo i beni locati a prezzo irrisorio, violando i canoni di diligenza e correttezza nell'esecuzione del contratto. Da ultimo, gli attori hanno contestato l'applicazione di un tasso leasing abnorme, con conseguente nullità della stipulazione, concludendo per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, previo rigetto della concessione della provvisoria esecutorietà e ammissione di CTU avente ad oggetto il tasso leasing applicato al contratto.
2. La convenuta si è costituita contestando fermamente le ragioni dell'opposizione, in primo luogo quanto alla eccepita incompetenza per territorio, stante la qualifica di professionista attribuibile al fideiussore, legale rappresentante della società utilizzatrice. Quanto all'eccezione di nullità parziale del contratto di garanzia, eccepisce la assoluta genericità della contestazione e trattandosi in ogni caso di questioni rientranti nella competenza del Tribunale delle Imprese. Da ultimo, ha invocato la correttezza della determinazione delle somme in base alla clausola che prevede il pagamento di somme a titolo di risarcimento del danno a fronte del riconoscimento del prezzo di vendita del veicolo, pienamente rispettosa dell'art. 1526 c.c., contestando la genericità della eccezione di nullità del contratto per abnormità del tasso, concludendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, previa concessione della provvisoria esecutorietà.
3. Fissata con decreto l'udienza di trattazione e assegnati i termini ex art. 171 ter c.p.c., all'udienza, dato atto della impossibilità di procedere al tentativo obbligatorio di conciliazione per l'assenza della parte opponente personalmente, le parti hanno insistito nelle rispettive deduzioni e contestazioni. Sciolta la riserva, è stata rigettata l'eccezione di incompetenza per territorio formulata da parte del garante stante la Parte_1 carica di vicepresidente e presidente del consiglio di amministrazione assunta all'epoca della stipulazione dei tre contratti oggetto di causa. Concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, la causa è stata quindi ritenuta matura per la decisione e rinviata per discussione orale e, all'esito, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c..
3 4. Risulta pacificamente la sottoscrizione di tre contratti di leasing, su cui la società opposta fonda la propria pretesa creditoria, rispettivamente: il contratto n. 3001986900, stipulato il 21 novembre 2017, con cui la società convenuta aveva concesso in locazione alla società NCC Italia il veicolo Mercedes V 250 D (CDI BT) Sport L Auto;
il contratto n. 3001989740, stipulato il 24 novembre 2017, avente ad oggetto il leasing del veicolo Opel Vivaro 29 1.6. Bit 125CV L1H1 Combi M1 S&S E6 e un terzo contratto, n. 313018468-001-STD del 31 gennaio 2019, con cui la convenuta aveva concesso in locazione alla società attrice il veicolo Opel Vivaro 29 1.6 CDTI 90CV L2H1 Combi N1 (doc. 2 fascicolo monitorio). Tutti i contratti erano assistiti da garanzia personale prestata dall'altro attore legale rappresentante della società cooperativa attrice Parte_1
(doc. 3 fascicolo monitorio).
4.1. In ragione del persistente inadempimento della società concedente nel pagamento dei ratei di leasing, la società concedente si è avvalsa della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 15 – art. 17 riportate nei contratti, invitando la società utilizzatrice alla restituzione del veicolo e al pagamento delle somme determinate ai sensi delle disposizioni contrattuali e dovute a titolo di fatture scadute, fatture dilazione canoni per moratoria Covid e risarcimento del danno determinato ai sensi dell'art. 15 delle Condizioni Generali di Contratto, per un importo corrispondente alla somma di tutti i canoni residui e dei canoni a scadere, oltre al prezzo di opzione di acquisto, diminuito dell'importo incassato dall'eventuale vendita del bene e dedotti i danni non derivanti dall'utilizzo normale del bene e tenuto conto dei chilometri percorsi.
4.2. Per l'effetto, la società utilizzatrice risulta in debito della somma di euro 7.030,97 quanto al contratto n. 3001986900, di euro 6.833,68 quanto al contratto n. 3001989740 e di euro 10.709,54 quanto al contratto n. 313018468-001-STD, somme determinate come innanzi e attestate dalla documentazione in atti, segnatamente, dalle fatture insolute (doc. 10 fascicolo monitorio), dalle note di addebito a titolo di risarcimento del danno (doc. 11 fascicolo monitorio), dagli estratti conto dei singoli rapporti contrattuali (doc. 9 fascicolo monitorio) e dalle somme accreditate alla società utilizzatrice all'esito della vendita dei veicoli oggetto di leasing (doc. 14 fascicolo monitorio). In conformità alle coordinate ermeneutiche espresse dalla giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità contrattuale, parte opposta – attrice in senso sostanziale nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo – ha dimostrato l'esistenza del titolo contrattuale, fonte delle obbligazioni poste a carico della società debitrice principale, allegando altresì l'inadempimento della stessa (C. Civ. Sez. Un. 13533/2001). Incombe pertanto sugli attori in opposizione l'onere di dimostrare il fatto estintivo o modificativo della pretesa creditoria. 5. Tale prova non è stata assolta dagli opponenti che, non solo non hanno contestato in parte qua la pretesa creditoria della opposta, ma hanno formulato generiche e contraddittorie contestazioni, da ultimo non comparendo all'udienza fissata per la discussione, in tal modo manifestando un contegno inerziale e del tutto disinteressato rispetto ai fatti di causa. Nel dettaglio, l'opposizione si fonda su tre motivi di contestazione. Un primo motivo di opposizione concerne l'incompetenza per territorio
4 del Tribunale di Cuneo, essendo competente il Tribunale di Roma quale foro del Consumatore, ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. 206/2005, c.d. Codice del Consumo, in ragione di tale qualifica assunta dal garante e ciò anche nel caso in cui Parte_1
l'obbligato principale sia imprenditore. Conseguentemente, gli attori hanno chiesto la separazione dei giudizi e la rimessione della causa concernente il dinanzi al Pt_1
Tribunale di Roma.
5.1. L'eccezione è tuttavia infondata. Sul punto si richiama l'ordinanza di rigetto dell'eccezione del 26 novembre 2024, osservando come, a seguito dell'intervento delle Sezioni Unite, sulla scorta dei principi elaborati dalla giurisprudenza comunitaria, deve ritenersi superata la tesi del c.d. “professionista di riflesso” (C. Civ. Sez. Un. n. 5868/2023), con la conseguenza che deve ritenersi consumatore “…il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento”.
5.2. In altri termini è la qualifica soggettiva idonea a connotare il contratto di fideiussione come contratto del consumatore e non la mera accessione del contratto al contratto da cui discendono le obbligazioni principali;
ciò a meno che il garante non sia in qualche modo partecipe della compagine societaria o quanto meno risulti che la fideiussione fosse stata prestata nell'interesse della società, sì da far venir meno la connotazione consumeristica del rapporto. Nel caso in esame non può ritenersi che il avesse stipulato le fideiussioni per scopi estranei all'attività imprenditoriale, posto Pt_1 che lo stesso risulta, dalla visura camerale, quale presidente del consiglio di amministrazione della società cooperativa esercente attività di autonoleggio CP_1 con conducente. La stessa circostanza che il avesse poi stipulato ben tre Pt_1 fideiussioni, a garanzia delle obbligazioni contratte dalla società di cui è legale rappresentante, non lascia alcun dubbio in ordine alla qualifica del medesimo come imprenditore e alla conseguente inapplicabilità della disciplina del consumatore.
6. Un secondo motivo di opposizione concerne l'inesistenza del titolo posto a fondamento della pretesa della convenuta e la decadenza ex art. 1957 c.c.. In particolare, gli attori contestano la presenza, nel contratto di fideiussione di clausole nulle, in quanto moduli predisposti unilateralmente e riproduttivi di clausole conformi al modello ABI, dichiarato illegittimo dalla Banca d'Italia, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, in quanto lesivo della concorrenza. Il riferimento è in particolare alla presenza della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., quanto all'esonero, per la banca, dell'onere di promuovere e proseguire diligentemente le proprie istanze nei confronti del debitore principale e del fideiussore, entro i termini previsti dalla medesima norma;
la presenza di tale clausola travolgerebbe l'intera stipulazione contrattuale, viziata da nullità ai sensi dell'art. 1419 c.c.. 6.1. La contestazione è del tutto infondata, per diversi ordini di motivi. In disparte la assoluta genericità del rilievo, privo di specifici riferimenti al caso di specie, si deve osservare, in primo luogo, che, ricomponendo il contrasto sorto in giurisprudenza in ordine alla sorte del contratto di fideiussione contenente le clausole nulle, le Sezioni
5 Unite della Suprema Corte, con sent. n. 41994/2021, hanno aderito all'orientamento che propende per la nullità parziale ex art. 1419 c.c. del contratto di fideiussione conforme allo schema ABI, ritenendo nulle le sole clausole vietate. Ciò in quanto alla luce della ratio ispiratrice della normativa antitrust contenuta nella l. 287/1990 la tutela risarcitoria deve necessariamente affiancarsi alla tutela “reale”, nell'ottica di un bilanciamento tra l'interesse protezionistico del singolo fideiussore con quello degli istituti di credito a tenere in vita il contratto di garanzia.
6.2. Conseguentemente, la nullità dell'intesa a monte determina la nullità derivata del contratto di fideiussione a valle, “la nullità derivata del contratto di fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8) che, peraltro, ha espressamente fatto salve le altre clausole … salvo che la parte affetta da nullità risulti essenziale per i contraenti, che non avrebbero concluso il contratto “senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità”, secondo quanto prevede – in piena conformità con le affermazioni della giurisprudenza europea, riferite alla normativa comunitaria – il diritto nazionale (art. 1419, primo comma cod. civ.) … sempre che di tale essenzialità la parte interessata all'estensione della nullità fornisca adeguata motivazione” (C. Civ. Sez. Un. n. 41994/2021).
6.3. Nel caso di specie, come già innanzi rilevato, gli opponenti si sono limitati ad un generico rilievo di nullità integrale della fideiussione, senza alcun riferimento specifico al caso concreto e, in ogni caso, in applicazione delle richiamate coordinate ermeneutiche, il garante non ha specificamente dedotto che non avrebbe prestato il consenso alla stipula della fideiussione, in mancanza delle clausole riproduttive del contenuto dell'intesa nulla, né ha specificato in che modo l'eventuale nullità parziale della fideiussione avrebbe inciso sulla pretesa creditoria vantata dalla opposta, peraltro insistendo genericamente nella pretesa nullità integrale.
6.4. In secondo luogo, quanto alla deroga all'art. 1957 c.c.., è appena il caso di evidenziare che la clausola di deroga alla decadenza di ciascuna fideiussione, risulta espressamente approvata per iscritto in tutti e tre le fideiussioni, risultando munite di specifica sottoscrizione. La giurisprudenza di legittimità è ormai concorde nel ritenere che la decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento della obbligazione fideiussoria, sancita dall'art. 1957 c.c., per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni nei confronti del debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando solo l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore (C. Civ. n. 16825/2016).
7. Da ultimo, è del pari infondata la contestazione relativa al quantum preteso dalla convenuta opposta. Le doglianze attoree si incentrano su un meccanismo di calcolo dell'indennità, determinato dalla convenuta, in contrasto con il disposto dell'art. 1526 c.c.; in secondo luogo, lamenta la vendita a prezzo irrisorio del bene oggetto di leasing e, da ultimo lamenta l'applicazione di un tasso leasing abnorme. Tutte le contestazioni risultano assolutamente generiche e, anche in questo caso, prive di riferimento al caso
6 concreto. Quanto alla violazione dell'art. 1526 c.c., è appena il caso di rilevare che la clausola sub art. 15 delle condizioni generali di contratto, oggetto peraltro di specifica sottoscrizione, nel disciplinare la fase patologica relativa all'inadempimento dell'utilizzatore, determina l'ammontare del risarcimento del danno nella misura pari all'importo dei canoni ancora dovuti fino alla scadenza della locazione e al prezzo di opzione di acquisto dovuto dall'utilizzatore stesso alla scadenza, dedotto l'importo realizzato dalla concedente con la vendita del bene, stabilito nella misura dell'80% del valore secondo i listini all'epoca della restituzione del bene e dedotti i danni riscontrati al veicolo.
7.1. Tale clausola è del tutto conforme, come correttamente evidenziato dalla convenuta, alla disposizione dell'art. 1 co. 138 l. 124/2017, che stabilisce che in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore il ricavato della vendita del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotta la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo stabilito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, oltre spese anticipate per il recupero del bene. Stesso a dirsi per la generica contestazione della vendita a prezzo irrisorio del bene, posto che il prezzo è stato stabilito, ancora una volta, in conformità alle disposizioni contrattuali.
7.2. È infine assolutamente generica la contestazione relativa all'applicazione di un tasso abnorme, del tutto priva di riferimenti al caso concreto, sì da precludere a monte una effettiva valutazione della doglianza attorea, circostanza che ha giustificato il rigetto della richiesta CTU, che, a tale condizione, doveva ritenersi del tutto esplorativa. L'opposizione è pertanto infondata e va rigettata;
nondimeno il decreto ingiuntivo deve essere revocato, atteso che, in sede di udienza di discussione, la società opposta ha richiamato l'originario ricorso introduttivo, chiedendo la condanna differenziata degli opponenti.
8. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, in base allo scaglione di riferimento, determinato dal valore della controversia e considerato che “ai fini della condanna alle spese di giudizio la valutazione di soccombenza va sempre rapportata all'esito finale della lite, anche nell'ipotesi di giudizio seguito ad opposizione ex art. 645 c.p.c., sicchè non può considerarsi soccombente il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, anche in parte minima, il proprio credito rispetto alla domanda monitoria, legittimamente subendo la revoca integrale del decreto ingiuntivo e la condanna alla restituzione di quanto, eccedente rispetto al dovuto, percepito in dipendenza della provvisoria esecutorietà” (C. Civ. n. 17854/2020). Per l'effetto, considerato il rigetto delle opposizioni, nonostante la revoca del decreto ingiuntivo per i motivi innanzi indicati, tenuto conto della ridotta attività processuale e delle questioni affrontate, si ritiene congruo liquidare le spese di lite che gli opponenti saranno tenuti a rifondere alla convenuta opposta, in solido tra loro, in complessivi euro 3.000,00 per compensi del presente giudizio.
8.1. Del pari, gli opponenti devono essere condannati al pagamento delle spese della fase monitoria, atteso che, secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di
7 legittimità (C. Civ. n. 11606/2017; C. Civ. n. 18125/2017), la fase monitoria e quella di cognizione fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio di opposizione e alla complessiva valutazione dello svolgimento di esso e della soccombenza;
di conseguenza, la circostanza della revoca del decreto ingiuntivo non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'opponente al pagamento delle spese della fase monitoria, che possono essere poste a suo carico ove alla revoca del decreto ingiuntivo si accompagni la condanna nel merito. Gli opponenti devono pertanto essere condannati alla rifusione delle spese della fase monitoria, liquidate in euro 950,00 per compensi, oltre euro 145,50 per esborsi ed oltre accessori di legge.
PQM
Il Tribunale di Cuneo in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede: rigetta l'opposizione svolta da e da Controparte_1 Parte_1 revoca il decreto ingiuntivo n. 1020/2023, reso dal Tribunale di Cuneo il 6 ottobre 2023; condanna l'opponente e quale garante, Controparte_1 Parte_1 al pagamento, in favore della convenuta della somma di euro 24.574,19, Controparte_2 quest'ultimo nei limiti della garanzia prestata fino alla concorrenza di euro 13.864,65, il tutto oltre interessi dalla messa in mora all'effettivo saldo;
condanna gli opponenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta opposta, spese che si liquidano in complessivi euro 3.000,00 per compensi del presente giudizio nonché euro 950,00 per spese del procedimento monitorio, ed euro 145,50 per esborsi, il tutto oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge. Cuneo 27 agosto 2025 Il Giudice dott. Ruggiero Berardi
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