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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 09/04/2025, n. 1289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1289 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Sezione I civile
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I Sezione civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati:
1) Dott.ssa Enrica De Sire - Presidente
2) Dott.ssa Aurelia Cuomo - Giudice est.
3) Dott.ssa Jone Galasso - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di R.G. n. 3678 / 2024 avente ad oggetto: divorzio contenzioso
PROMOSSO DA
(nato in [...] il [...] ), Parte_1 rapp.to e difeso dall'avv. RUSSO DE LUCA DARIA in forza di procura in atti
RICORRENTE
E
(nata in [...] il [...] )Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Procuratore della Repubblica Italiana presso il Tribunale di Nocera Inferiore.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15/10/2024 ha chiesto che Parte_1 fosse pronunciata lo scioglimento del matrimonio contratto con CP_1 il 12/01/2012 in Cava de' Tirreni e dalla cui unione è nato il figlio
[...]
in data 11.10.2013 a Mercato san Severino. Per_1 A sostegno della domanda ha poi dedotto che tra le parti è intervenuta separazione in virtù di sentenza parziale n. 245/2023 pubblicata il 08/02/2023
e che da allora era perdurato lo stato di separazione.
Non si è costituita in giudizio . Controparte_1
Preso poi atto della impossibilità della riconciliazione, all'esito dell'udienza del
15.10.2024 il G.I. ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Rilevato tuttavia come dall'esame degli atti siano emerse problematiche relative alla posizione del figlio minore della coppia e che è tutt'ora pendente il giudizio di separazione personale in fase istruttoria incentrata proprio su tali delicati aspetti,
è necessario rimettere la causa sul ruolo per maggiormente approfondire la capacità genitoriale e la idoneità dell'attuale regolamentazione ei rapporti genitori figlio, eventualmente coordinando tale giudizio con quello di separazione, onde evitare possibili contrasti di giudicato.
*
Tanto premesso in punto di fatto, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale nel procedimento di separazione e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Del resto l'unica parte costituita, sentita in camera di consiglio, ha ribadito la volontà di ottenere il divorzio;
si deve pertanto ritenere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge.
Quanto ai provvedimenti accessori la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice istruttore, ai sensi dell'art. 709 bis c.p.c.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando sul ricorso così provvede:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
(nato a [...] il [...] ) e
[...] CP_1
(nata a [...] il [...] ) in Cava de' Tirreni il
[...] 12/01/2012 (Atto n. 1 Parte I del Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune, anno 2012 );
2) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria in copia autentica all' Ufficiale dello stato Civile del Comune predetto per la trascrizione, l' annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile);
3) Rimette la causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza;
4) Spese al definitivo.
Così deciso in Nocera Inferiore nella Camera di Consiglio del 03.04.2025
IL GIUDICE est. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Aurelia Cuomo Dott.ssa Enrica De Sire