TRIB
Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/04/2025, n. 1541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1541 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13469/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari Seconda Sezione Civile in composizione monocratica ed in persona del Giudice Onorario, dr.ssa Rosalba Campanaro, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A All'esito dell'udienza odierna, celebrata in trattazione scritta, nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 13469/2020 del Ruolo Generale, promossa da:
, elettivamente domiciliato in Bitonto (BA), alla via Matteotti n.135, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Antonio Paparella, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
attore contro
, in persona del suo legale rappresentante dr. , Controparte_1 Controparte_2 elettivamente domiciliata in Bari alla via Putignani n. 75, resso lo studio dell'avv. Vincenzo Papagni che la rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di citazione;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Posizione delle parti
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio la società Parte_1 per sentirla condannare, in virtù di contratto di assicurazione per Controparte_1 infortuni, al pagamento della somma di euro 5.600,00 a titolo di indennizzo per le lesioni fisiche riportate in occasione del sinistro stradale verificatosi in data 6.11.2018. In particolare, l'attore ha allegato:
- di aver subito un tamponamento da tergo, mentre percorreva la via Galilei, in Bitonto, alla guida della propria auto Fiat Brava, a seguito del quale urtava violentemente il cranio contro il finestrino anteriore sinistro;
- di aver promosso il procedimento per ATP dinanzi al Giudice di Pace di Bari all'esito del quale era stato accertata una invalidità permanente nella misura del 7%;
- che a tale percentuale di invalidità corrispondeva, in applicazioni delle condizioni di polizza, un indennizzo pari ad €.5.600,00;
- che la relativa richiesta era stata inoltrata alla Compagnia di Assicurazioni ma si era risolta con esito negativo. Pertanto, stante il perdurante inadempimento della Compagnia di assicurazioni, il ha insistito Pt_1 per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio la società Controparte_1
eccependo l'incompetenza per valore del Tribunale, trattandosi di infortunio astrattamente
[...] liquidabile, in base alle condizioni di polizza, nella misura d 4.000,00; ed eccependo, altresì, il divieto pagina 1 di 5 di cumulo tra indennizzo assicurativo e risarcimento del danno, già ottenuto dall'attore da parte del terzo responsabile del sinistro;
insistendo quindi per il rigetto della domanda attorea.
Celebrata la prima udienza di comparizione delle parti e concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente.
Precisate le conclusioni, la causa è pervenuta all'udienza odierna per la decisione ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., previa concessione del termine di 30 giorni prima per il deposito di note conclusive.
2. Nel merito.
La domanda dell'attore, basata sull'inadempimento di in conseguenza Controparte_1 dell'accertamento delle lesioni patite dal sig. accertate nel procedimento di ATP Parte_1 dinanzi al Giudice di Pace di Bari, non può essere accolta per le ragioni che seguono. Anzitutto, il Tribunale osserva come risulti incontestata la circostanza secondo cui l'attore assicurato sia stato già integralmente risarcito dal terzo responsabile dei danni patiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data 6.11.2018.
Tuttavia si ritiene di dover aderire alla contestazione di parte convenuta circa il divieto di cumulo tra indennizzo assicurativo e risarcimento del danno, anche nel caso di rinuncia alla surroga come nella fattispecie concreta.
Nello specifico, la questione posta è se il sig. , già vittima di sinistro per il quale ha già Parte_1 percepito dal terzo responsabile il risarcimento dei danni subiti, sia legittimato all'ottenimento dell'integrale posta risarcitoria per la medesima tipologia di danno, essendo egli coperto per il medesimo danno, anche da una propria polizza assicurativa per infortuni. Orbene, secondo un più risalente orientamento (Cass. civ., sez. III, 10 febbraio 1999 n. 1135) indennizzo e risarcimento sono cumulabili perché si fondano su ragioni giuridiche e su titoli diversi :
"In tema di risarcimento del danno da fatto illecito, il principio della "compensatio lucri cum damno" può trovare applicazione solo nel caso in cui il vantaggio ed il danno siano entrambi conseguenza immediata e diretta del fatto illecito, quali suoi effetti contrapposti, e, quindi, non opera allorché l'assicurato contro gli infortuni riceva dall'assicuratore il relativo indennizzo per la lesione patita a causa del fatto illecito del terzo, poiché, in tal caso, siffatta prestazione ripete la sua fonte e la sua ragione giuridica dal contratto di assicurazione e cioè da un titolo diverso ed indipendente dall'illecito stesso, il quale costituisce soltanto la condizione (infortunio) perché questo titolo spieghi la sua efficacia, senza che il correlativo effetto di incremento patrimoniale eventualmente conseguito dall'infortunato possa incidere sul "quantum" del risarcimento dovuto dal danneggiante." (v. anche Cass. 4475 del 15-04-1993; cfr. anche Cass. 5650 del 19.6.96).
Di segno opposto invece le Sezioni Unite della Cassazione che già con sentenza 10 aprile 2002 n. 5119, erano giunte alla conclusione del divieto di cumulo.
Nell'approfondire la dibattuta questione della funzione e dell'inquadramento della polizza infortuni con riguardo alle tipologie assicurative indicate dall'art. 1882 c.c. che opera legislativamente la distinzione tra polizza danni e polizza vita avevano invero affermato che "L'assicurazione è il contratto col quale
l'assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana". Secondo la Corte, la polizza infortuni è anch'essa una polizza contro i danni, con conseguente esclusione del cumulo degli indennizzi, così come previsto dall'art. 1910 c.c., in quanto:
1) Il comma 4 dell'art. 1916 c.c. prevede espressamente che le disposizioni dettate dal medesimo articolo, concernenti il diritto di surrogazione dell'assicuratore, "si applicano anche alle assicurazioni… contro le disgrazie accidentali"; la polizza infortuni è una polizza contro le disgrazie accidentali, quindi, poiché la surroga nei confronti del responsabile civile da parte dell'assicuratore impedisce al danneggiato il cumulo tra risarcimento e indennizzo, anche la polizza infortuni avrebbero funzione pagina 2 di 5 indennitaria (così testualmente la S.C. nella citata pronuncia: "In primo luogo, va rilevato che l'art.
1916, comma 4, prevede espressamente che le disposizioni dettate dal medesimo articolo, concernenti il diritto di surrogazione dell'assicuratore, "si applicano anche alle assicurazioni… contro le disgrazie accidentali". Ora, poiché il diritto di surrogazione dell'assicuratore, in quanto mira ad impedire il cumulo nello stesso soggetto del diritto al risarcimento verso il terzo responsabile e del diritto all'indennizzo verso l'assicuratore, costituisce sicura applicazione del principio indennitario, l'esplicita estensione della relativa disciplina all'assicurazione contro gli infortuni consente di affermare che anche questo tipo di assicurazione si caratterizza per la funzione indennitaria;
2) L'infortunio ha sempre conseguenze di carattere patrimoniale, non solo nel caso di lesione della specifica o generica attività lavorativa, ma anche in caso di danno meramente non patrimoniale
(danno biologico) perché il ristoro di quest'ultimo avviene in termini patrimoniali con riferimento a tabelle di liquidazione e poiché la polizza infortunio mira ha reintegrare una situazione economico patrimoniale si configura come assicurazione contro i danni.
La Corte giungeva quindi alla conclusione che il contrasto giurisprudenziale andava composto affermando che all'assicurazione contro le disgrazie accidentali (non mortali), in quanto partecipe della funzione indennitaria propria dell'assicurazione contro i danni, andasse estesa l'applicazione dell'art. 1910 c.c., "trattandosi di norme dettate a tutela del principio indennitario, per evitare che, mediante la stipulazione di più assicurazioni per il medesimo rischio, l'assicurato, ottenendo
l'indennizzo da più assicuratori, persegua fini di lucro conseguendo un indebito arricchimento".
Per le Sezioni Unite, atteso dunque che l'indennizzo assicurativo ha natura indennitaria, non è possibile cumulare gli indennizzi di più polizze, come pure l'indennizzo con il risarcimento ottenuto dal responsabile civile;
ciò atteso anche il diritto di rivalsa dell'assicuratore contro il responsabile dell'evento ex art. 1916 c.c..
La stessa Corte di Cassazione con sentenza di poco successiva a quella appena richiamata (Cass.
Civ. Cass. civ., sez. III, 6 dicembre 2004 n. 22883), riteneva invece che il cumulo tra risarcimento e indennizzo da polizza infortuni fosse possibile quando l'assicuratore avesse rinunciato alla surroga ex art. 1916 c.c. ("È discusso se la finalità della surroga sia la tutela del principio indennitario e, cioè, evitare che il danneggiato possa conseguire un doppio indennizzo oppure la tutela del principio di responsabilità e, cioè, impedire che il terzo responsabile del danno si avvantaggi dell'assicurazione; nella giurisprudenza di questa Corte è pacifico che la surroga non opera automaticamente per effetto del solo pagamento dell'indennità, ma è subordinata ad una dichiarazione di volontà dell'assicuratore diretta al terzo responsabile (ex plurimis Cass. 26.5.1994, n. 5165; Cass. 25.1.1991, n. 757); con la conseguenza che a seguito della dichiarazione il danneggiato perde la legittimazione a pretendere il risarcimento dal responsabile fino alla concorrenza dell'ammontare della surroga e la legittimazione si trasferisce all'assicuratore; al contrario, se quest'ultimo non si avvale della surroga, il danneggiato ha diritto al risarcimento integrale senza che il responsabile possa opporgli l'avvenuta riscossione dell'indennità (Cass. 19.8.2003, n. 12101; Cass. 25.1.1991, n. 757). Bisogna avvertire che, ammettendo l'automaticità della surroga, si impedisce all'assicurato di conseguire il doppio indennizzo, ma si produce l'iniquo risultato che la rinuncia dell'assicuratore alla surroga giova al terzo responsabile, il quale consegue un ingiustificato quanto ingiusto vantaggio;
diversamente deve dirsi se si esclude
l'automaticità della surroga;
nel qual caso la rinuncia giova al danneggiato.")
In tempi più recenti la Cassazione, tornando sull'argomento, con la sentenza, n.13233/2014 si è allineata al concetto espresso dalle Sezioni Unite nella più risalente pronuncia, escludendo pertanto il diritto al cumulo anche nel caso in cui in polizza vi sia l'espressa rinuncia alla surroga nei confronti del responsabile.
Per gli i giudici della S.C. prevale - infatti - la tesi secondo cui il principio indennitario ha natura di ordine pubblico e quindi non può essere derogabile neppure dalla rinuncia alla surroga (vi si affermano i seguenti principi: "Nemmeno la preventiva rinuncia dell'assicuratore all'esercizio del diritto di surroga ex art. 1916 c.c., può consentire all'assicurato di cumulare il risarcimento ottenuto
pagina 3 di 5 dal terzo con l'indennizzo dovuto dall'assicuratore, per le seguenti ragioni: – perché il diritto di surroga dell'assicuratore non è un elemento essenziale del contratto di assicurazione, e può dunque mancare senza che il contratto di assicurazione perda la sua funzione indennitaria;
– perché la rinuncia al diritto di surroga giova solo al responsabile civile, non al danneggiato, il quale anche in questo caso non può cumulare risarcimento del terzo ed indennità dell'assicuratore; – perché il principio indennitario in materia assicurativa è principio di ordine pubblico e quindi inderogabile.
Deve dunque concludersi nel senso che indennizzo dovuto dall'assicuratore e risarcimento dovuto dal responsabile assolvano ad una identica funzione risarcitoria, e non possano essere cumulati, non perché nel caso di specie non trovi applicazione l'istituto della compensatio lucri cum damno, ma semplicemente perché non c'è più danno risarcibile per la parte indennizzata dall'assicuratore").
Le conclusioni cui è giunta la più recente giurisprudenza sono state in effetti sottoposte a numerose critiche sia sotto il profilo teorico che pratico, osservandosi autorevolmente che l'applicazione del principio di non cumulabilità, anche quando vi sia rinuncia alla rivalsa da parte dell'assicuratore, ha come conseguenza che il responsabile civile potrebbe andare esente dall'obbligo di risarcimento nel caso in cui l'assicuratore abbia già indennizzato il danneggiato, circostanza manifestamente ingiusta e prevalendo pertanto, pur nella adesione alla tesi indennitaria, l'opinione per cui il danneggiato avrebbe comunque diritto di ottenere dall'assicuratore la maggior somma liquidabile, attesa la parzialità dell'eventuale surroga.
Orbene, a risolvere il contrasto interpretativo insorto nella giurisprudenza di legittimità in tema di liquidazione del danno da fatto illecito in relazione al contestato rapporto tra risarcimento del danno e indennizzo assicurativo che il danneggiato abbia richiesto ovvero ottenuto in conseguenza del medesimo fatto e più in generale con riguardo alla questione del cumulo tra indennizzo assicurativo e risarcimento, è di recente intervenuta la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, che con sentenza 22 maggio 2018, n. 12565 (relativa alle vicende risarcitorie conseguenti alla c.d. strage di Ustica), mutando il precedente prevalente orientamento, hanno affermato il seguente principio di diritto: "il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall' ammontare del danno risarcibile l' importo dell' indennità assicurativa derivante da assicurazione contro i danni che il danneggiato – assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto".
Con tale rivoluzionaria pronuncia le SS.UU. hanno inteso, confermando l'orientamento già espresso nel lontano 2002, sostenere la posizione minoritaria sostenuta dalla citata Cass. Civ. 11 giugno 2014 n.
13233, cui era seguito, nel 2015, un ulteriore precedente che, pur non affrontando il tema del cumulo fra responsabilità civile e prestazione infortuni, esaminava il problema della coesistenza di polizza infortuni giungendo ad affermare che la somma delle prestazioni non può superare, per il principio indennitario, l'entità del valore del danno (Cass. Civ. 13 aprile 2015 n. 7349).
Sulla scia di tali arresti, le Sezioni Unite, nel dirimere la annosa questione della cumulabilità tra risarcimento del danno e indennizzo assicurativo, hanno pertanto definitivamente affermato che deve aversi riguardo, nella valutazione della cumulabilità delle prestazioni, non dei titoli, bensì del bene della vita garantito;
da tanto consegue che, nel caso della garanzia contro gli infortuni, l'erogazione della prestazione indennitaria viene ad elidere il risarcimento, e viceversa.
Sulla scia di tali arresti, le Sezioni Unite, nel dirimere la annosa questione della cumulabilità tra risarcimento del danno e indennizzo assicurativo, hanno pertanto definitivamente affermato che deve aversi riguardo, nella valutazione della cumulabilità delle prestazioni, non dei titoli, bensì del bene della vita garantito;
da tanto consegue che, nel caso della garanzia contro gli infortuni, l'erogazione della prestazione indennitaria viene ad elidere il risarcimento, e viceversa.
Ne consegue allora che la compagnia quivi convenuta può legittimamente rifiutare il pagamento dell'indennizzo, nella misura in cui l'assicurato abbia effettivamente già ottenuto il risarcimento del danno dal responsabile.
pagina 4 di 5 Si tratta caso mai di verificare se l'importo corrisposto in sede di RCA dal responsabile del fatto abbia risarcito integralmente il danno e se le voci di danno ristorate coincidano con quelle assicurate con la polizza invocata.
Sulla cumulabilità delle polizze e degli indennizzi a condizione che non superino l'ammontare complessivo del danno effettivamente patito si veda la sentenza n. 7349/15 (cass. civ. sez. III 13.4.15 n.
7349) con la quale è stato ulteriormente precisato che l'assicurato è tenuto a provare che il cumulo fra la chiesta indennità e le somme eventualmente da lui già riscosse da altri assicuratori per il medesimo sinistro non superi l'ammontare del danno sofferto in conseguenza di esso, andando indennizzato sempre e comunque per l'eventuale differenza.
Ciò posto, non avendo l'attore prodotto la quietanza nè altra documentazione comprovante l'eventuale ristoro di voci diverse rispetto al danno indennizzabile con la polizza, la compagnia non può essere condannata al pagamento - neanche per la differenza - restando incontestato che l'assicurato abbia già ottenuto il risarcimento del danno da parte del responsabile .
3. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza. Esse vengono liquidate secondo i parametri minimi di cui al
DM 55/2014, tenuto conto del valore della domanda, di poco superiore ai parametri del primo scaglione, ed atteso che al deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. non è seguita altra attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunziando nella presente vertenza, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così decide: rigetta la domanda attorea, condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1 liquidate in euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre il 15% spese generali, CPA e IVA come per legge,
Così deciso in Bari, il 18.04.2025 IL GIUDICE ONORARIO dott.ssa Rosalba Campanaro
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari Seconda Sezione Civile in composizione monocratica ed in persona del Giudice Onorario, dr.ssa Rosalba Campanaro, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A All'esito dell'udienza odierna, celebrata in trattazione scritta, nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 13469/2020 del Ruolo Generale, promossa da:
, elettivamente domiciliato in Bitonto (BA), alla via Matteotti n.135, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Antonio Paparella, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
attore contro
, in persona del suo legale rappresentante dr. , Controparte_1 Controparte_2 elettivamente domiciliata in Bari alla via Putignani n. 75, resso lo studio dell'avv. Vincenzo Papagni che la rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di citazione;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Posizione delle parti
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio la società Parte_1 per sentirla condannare, in virtù di contratto di assicurazione per Controparte_1 infortuni, al pagamento della somma di euro 5.600,00 a titolo di indennizzo per le lesioni fisiche riportate in occasione del sinistro stradale verificatosi in data 6.11.2018. In particolare, l'attore ha allegato:
- di aver subito un tamponamento da tergo, mentre percorreva la via Galilei, in Bitonto, alla guida della propria auto Fiat Brava, a seguito del quale urtava violentemente il cranio contro il finestrino anteriore sinistro;
- di aver promosso il procedimento per ATP dinanzi al Giudice di Pace di Bari all'esito del quale era stato accertata una invalidità permanente nella misura del 7%;
- che a tale percentuale di invalidità corrispondeva, in applicazioni delle condizioni di polizza, un indennizzo pari ad €.5.600,00;
- che la relativa richiesta era stata inoltrata alla Compagnia di Assicurazioni ma si era risolta con esito negativo. Pertanto, stante il perdurante inadempimento della Compagnia di assicurazioni, il ha insistito Pt_1 per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio la società Controparte_1
eccependo l'incompetenza per valore del Tribunale, trattandosi di infortunio astrattamente
[...] liquidabile, in base alle condizioni di polizza, nella misura d 4.000,00; ed eccependo, altresì, il divieto pagina 1 di 5 di cumulo tra indennizzo assicurativo e risarcimento del danno, già ottenuto dall'attore da parte del terzo responsabile del sinistro;
insistendo quindi per il rigetto della domanda attorea.
Celebrata la prima udienza di comparizione delle parti e concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente.
Precisate le conclusioni, la causa è pervenuta all'udienza odierna per la decisione ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., previa concessione del termine di 30 giorni prima per il deposito di note conclusive.
2. Nel merito.
La domanda dell'attore, basata sull'inadempimento di in conseguenza Controparte_1 dell'accertamento delle lesioni patite dal sig. accertate nel procedimento di ATP Parte_1 dinanzi al Giudice di Pace di Bari, non può essere accolta per le ragioni che seguono. Anzitutto, il Tribunale osserva come risulti incontestata la circostanza secondo cui l'attore assicurato sia stato già integralmente risarcito dal terzo responsabile dei danni patiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data 6.11.2018.
Tuttavia si ritiene di dover aderire alla contestazione di parte convenuta circa il divieto di cumulo tra indennizzo assicurativo e risarcimento del danno, anche nel caso di rinuncia alla surroga come nella fattispecie concreta.
Nello specifico, la questione posta è se il sig. , già vittima di sinistro per il quale ha già Parte_1 percepito dal terzo responsabile il risarcimento dei danni subiti, sia legittimato all'ottenimento dell'integrale posta risarcitoria per la medesima tipologia di danno, essendo egli coperto per il medesimo danno, anche da una propria polizza assicurativa per infortuni. Orbene, secondo un più risalente orientamento (Cass. civ., sez. III, 10 febbraio 1999 n. 1135) indennizzo e risarcimento sono cumulabili perché si fondano su ragioni giuridiche e su titoli diversi :
"In tema di risarcimento del danno da fatto illecito, il principio della "compensatio lucri cum damno" può trovare applicazione solo nel caso in cui il vantaggio ed il danno siano entrambi conseguenza immediata e diretta del fatto illecito, quali suoi effetti contrapposti, e, quindi, non opera allorché l'assicurato contro gli infortuni riceva dall'assicuratore il relativo indennizzo per la lesione patita a causa del fatto illecito del terzo, poiché, in tal caso, siffatta prestazione ripete la sua fonte e la sua ragione giuridica dal contratto di assicurazione e cioè da un titolo diverso ed indipendente dall'illecito stesso, il quale costituisce soltanto la condizione (infortunio) perché questo titolo spieghi la sua efficacia, senza che il correlativo effetto di incremento patrimoniale eventualmente conseguito dall'infortunato possa incidere sul "quantum" del risarcimento dovuto dal danneggiante." (v. anche Cass. 4475 del 15-04-1993; cfr. anche Cass. 5650 del 19.6.96).
Di segno opposto invece le Sezioni Unite della Cassazione che già con sentenza 10 aprile 2002 n. 5119, erano giunte alla conclusione del divieto di cumulo.
Nell'approfondire la dibattuta questione della funzione e dell'inquadramento della polizza infortuni con riguardo alle tipologie assicurative indicate dall'art. 1882 c.c. che opera legislativamente la distinzione tra polizza danni e polizza vita avevano invero affermato che "L'assicurazione è il contratto col quale
l'assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana". Secondo la Corte, la polizza infortuni è anch'essa una polizza contro i danni, con conseguente esclusione del cumulo degli indennizzi, così come previsto dall'art. 1910 c.c., in quanto:
1) Il comma 4 dell'art. 1916 c.c. prevede espressamente che le disposizioni dettate dal medesimo articolo, concernenti il diritto di surrogazione dell'assicuratore, "si applicano anche alle assicurazioni… contro le disgrazie accidentali"; la polizza infortuni è una polizza contro le disgrazie accidentali, quindi, poiché la surroga nei confronti del responsabile civile da parte dell'assicuratore impedisce al danneggiato il cumulo tra risarcimento e indennizzo, anche la polizza infortuni avrebbero funzione pagina 2 di 5 indennitaria (così testualmente la S.C. nella citata pronuncia: "In primo luogo, va rilevato che l'art.
1916, comma 4, prevede espressamente che le disposizioni dettate dal medesimo articolo, concernenti il diritto di surrogazione dell'assicuratore, "si applicano anche alle assicurazioni… contro le disgrazie accidentali". Ora, poiché il diritto di surrogazione dell'assicuratore, in quanto mira ad impedire il cumulo nello stesso soggetto del diritto al risarcimento verso il terzo responsabile e del diritto all'indennizzo verso l'assicuratore, costituisce sicura applicazione del principio indennitario, l'esplicita estensione della relativa disciplina all'assicurazione contro gli infortuni consente di affermare che anche questo tipo di assicurazione si caratterizza per la funzione indennitaria;
2) L'infortunio ha sempre conseguenze di carattere patrimoniale, non solo nel caso di lesione della specifica o generica attività lavorativa, ma anche in caso di danno meramente non patrimoniale
(danno biologico) perché il ristoro di quest'ultimo avviene in termini patrimoniali con riferimento a tabelle di liquidazione e poiché la polizza infortunio mira ha reintegrare una situazione economico patrimoniale si configura come assicurazione contro i danni.
La Corte giungeva quindi alla conclusione che il contrasto giurisprudenziale andava composto affermando che all'assicurazione contro le disgrazie accidentali (non mortali), in quanto partecipe della funzione indennitaria propria dell'assicurazione contro i danni, andasse estesa l'applicazione dell'art. 1910 c.c., "trattandosi di norme dettate a tutela del principio indennitario, per evitare che, mediante la stipulazione di più assicurazioni per il medesimo rischio, l'assicurato, ottenendo
l'indennizzo da più assicuratori, persegua fini di lucro conseguendo un indebito arricchimento".
Per le Sezioni Unite, atteso dunque che l'indennizzo assicurativo ha natura indennitaria, non è possibile cumulare gli indennizzi di più polizze, come pure l'indennizzo con il risarcimento ottenuto dal responsabile civile;
ciò atteso anche il diritto di rivalsa dell'assicuratore contro il responsabile dell'evento ex art. 1916 c.c..
La stessa Corte di Cassazione con sentenza di poco successiva a quella appena richiamata (Cass.
Civ. Cass. civ., sez. III, 6 dicembre 2004 n. 22883), riteneva invece che il cumulo tra risarcimento e indennizzo da polizza infortuni fosse possibile quando l'assicuratore avesse rinunciato alla surroga ex art. 1916 c.c. ("È discusso se la finalità della surroga sia la tutela del principio indennitario e, cioè, evitare che il danneggiato possa conseguire un doppio indennizzo oppure la tutela del principio di responsabilità e, cioè, impedire che il terzo responsabile del danno si avvantaggi dell'assicurazione; nella giurisprudenza di questa Corte è pacifico che la surroga non opera automaticamente per effetto del solo pagamento dell'indennità, ma è subordinata ad una dichiarazione di volontà dell'assicuratore diretta al terzo responsabile (ex plurimis Cass. 26.5.1994, n. 5165; Cass. 25.1.1991, n. 757); con la conseguenza che a seguito della dichiarazione il danneggiato perde la legittimazione a pretendere il risarcimento dal responsabile fino alla concorrenza dell'ammontare della surroga e la legittimazione si trasferisce all'assicuratore; al contrario, se quest'ultimo non si avvale della surroga, il danneggiato ha diritto al risarcimento integrale senza che il responsabile possa opporgli l'avvenuta riscossione dell'indennità (Cass. 19.8.2003, n. 12101; Cass. 25.1.1991, n. 757). Bisogna avvertire che, ammettendo l'automaticità della surroga, si impedisce all'assicurato di conseguire il doppio indennizzo, ma si produce l'iniquo risultato che la rinuncia dell'assicuratore alla surroga giova al terzo responsabile, il quale consegue un ingiustificato quanto ingiusto vantaggio;
diversamente deve dirsi se si esclude
l'automaticità della surroga;
nel qual caso la rinuncia giova al danneggiato.")
In tempi più recenti la Cassazione, tornando sull'argomento, con la sentenza, n.13233/2014 si è allineata al concetto espresso dalle Sezioni Unite nella più risalente pronuncia, escludendo pertanto il diritto al cumulo anche nel caso in cui in polizza vi sia l'espressa rinuncia alla surroga nei confronti del responsabile.
Per gli i giudici della S.C. prevale - infatti - la tesi secondo cui il principio indennitario ha natura di ordine pubblico e quindi non può essere derogabile neppure dalla rinuncia alla surroga (vi si affermano i seguenti principi: "Nemmeno la preventiva rinuncia dell'assicuratore all'esercizio del diritto di surroga ex art. 1916 c.c., può consentire all'assicurato di cumulare il risarcimento ottenuto
pagina 3 di 5 dal terzo con l'indennizzo dovuto dall'assicuratore, per le seguenti ragioni: – perché il diritto di surroga dell'assicuratore non è un elemento essenziale del contratto di assicurazione, e può dunque mancare senza che il contratto di assicurazione perda la sua funzione indennitaria;
– perché la rinuncia al diritto di surroga giova solo al responsabile civile, non al danneggiato, il quale anche in questo caso non può cumulare risarcimento del terzo ed indennità dell'assicuratore; – perché il principio indennitario in materia assicurativa è principio di ordine pubblico e quindi inderogabile.
Deve dunque concludersi nel senso che indennizzo dovuto dall'assicuratore e risarcimento dovuto dal responsabile assolvano ad una identica funzione risarcitoria, e non possano essere cumulati, non perché nel caso di specie non trovi applicazione l'istituto della compensatio lucri cum damno, ma semplicemente perché non c'è più danno risarcibile per la parte indennizzata dall'assicuratore").
Le conclusioni cui è giunta la più recente giurisprudenza sono state in effetti sottoposte a numerose critiche sia sotto il profilo teorico che pratico, osservandosi autorevolmente che l'applicazione del principio di non cumulabilità, anche quando vi sia rinuncia alla rivalsa da parte dell'assicuratore, ha come conseguenza che il responsabile civile potrebbe andare esente dall'obbligo di risarcimento nel caso in cui l'assicuratore abbia già indennizzato il danneggiato, circostanza manifestamente ingiusta e prevalendo pertanto, pur nella adesione alla tesi indennitaria, l'opinione per cui il danneggiato avrebbe comunque diritto di ottenere dall'assicuratore la maggior somma liquidabile, attesa la parzialità dell'eventuale surroga.
Orbene, a risolvere il contrasto interpretativo insorto nella giurisprudenza di legittimità in tema di liquidazione del danno da fatto illecito in relazione al contestato rapporto tra risarcimento del danno e indennizzo assicurativo che il danneggiato abbia richiesto ovvero ottenuto in conseguenza del medesimo fatto e più in generale con riguardo alla questione del cumulo tra indennizzo assicurativo e risarcimento, è di recente intervenuta la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, che con sentenza 22 maggio 2018, n. 12565 (relativa alle vicende risarcitorie conseguenti alla c.d. strage di Ustica), mutando il precedente prevalente orientamento, hanno affermato il seguente principio di diritto: "il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall' ammontare del danno risarcibile l' importo dell' indennità assicurativa derivante da assicurazione contro i danni che il danneggiato – assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto".
Con tale rivoluzionaria pronuncia le SS.UU. hanno inteso, confermando l'orientamento già espresso nel lontano 2002, sostenere la posizione minoritaria sostenuta dalla citata Cass. Civ. 11 giugno 2014 n.
13233, cui era seguito, nel 2015, un ulteriore precedente che, pur non affrontando il tema del cumulo fra responsabilità civile e prestazione infortuni, esaminava il problema della coesistenza di polizza infortuni giungendo ad affermare che la somma delle prestazioni non può superare, per il principio indennitario, l'entità del valore del danno (Cass. Civ. 13 aprile 2015 n. 7349).
Sulla scia di tali arresti, le Sezioni Unite, nel dirimere la annosa questione della cumulabilità tra risarcimento del danno e indennizzo assicurativo, hanno pertanto definitivamente affermato che deve aversi riguardo, nella valutazione della cumulabilità delle prestazioni, non dei titoli, bensì del bene della vita garantito;
da tanto consegue che, nel caso della garanzia contro gli infortuni, l'erogazione della prestazione indennitaria viene ad elidere il risarcimento, e viceversa.
Sulla scia di tali arresti, le Sezioni Unite, nel dirimere la annosa questione della cumulabilità tra risarcimento del danno e indennizzo assicurativo, hanno pertanto definitivamente affermato che deve aversi riguardo, nella valutazione della cumulabilità delle prestazioni, non dei titoli, bensì del bene della vita garantito;
da tanto consegue che, nel caso della garanzia contro gli infortuni, l'erogazione della prestazione indennitaria viene ad elidere il risarcimento, e viceversa.
Ne consegue allora che la compagnia quivi convenuta può legittimamente rifiutare il pagamento dell'indennizzo, nella misura in cui l'assicurato abbia effettivamente già ottenuto il risarcimento del danno dal responsabile.
pagina 4 di 5 Si tratta caso mai di verificare se l'importo corrisposto in sede di RCA dal responsabile del fatto abbia risarcito integralmente il danno e se le voci di danno ristorate coincidano con quelle assicurate con la polizza invocata.
Sulla cumulabilità delle polizze e degli indennizzi a condizione che non superino l'ammontare complessivo del danno effettivamente patito si veda la sentenza n. 7349/15 (cass. civ. sez. III 13.4.15 n.
7349) con la quale è stato ulteriormente precisato che l'assicurato è tenuto a provare che il cumulo fra la chiesta indennità e le somme eventualmente da lui già riscosse da altri assicuratori per il medesimo sinistro non superi l'ammontare del danno sofferto in conseguenza di esso, andando indennizzato sempre e comunque per l'eventuale differenza.
Ciò posto, non avendo l'attore prodotto la quietanza nè altra documentazione comprovante l'eventuale ristoro di voci diverse rispetto al danno indennizzabile con la polizza, la compagnia non può essere condannata al pagamento - neanche per la differenza - restando incontestato che l'assicurato abbia già ottenuto il risarcimento del danno da parte del responsabile .
3. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza. Esse vengono liquidate secondo i parametri minimi di cui al
DM 55/2014, tenuto conto del valore della domanda, di poco superiore ai parametri del primo scaglione, ed atteso che al deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. non è seguita altra attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunziando nella presente vertenza, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così decide: rigetta la domanda attorea, condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1 liquidate in euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre il 15% spese generali, CPA e IVA come per legge,
Così deciso in Bari, il 18.04.2025 IL GIUDICE ONORARIO dott.ssa Rosalba Campanaro
pagina 5 di 5