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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2025, n. 17319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17319 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
______________
IL TRIBUNALE CIVILE di ROMA
XIV Sezione in composizione monocratica, in persona del giudice, dott. Fabio Miccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 56077 del Ruolo Generale per l'anno
2024, assunta in decisione all'udienza del 3.12.2025 e vertente
TRA
Parte_1
Con l'avv. De Blasiis
-ATTORE-
E
CP_1
Con l'avv. Muffato
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte attrice introduceva il presente giudizio per sentir accertare e dichiarare l'inefficacia nei confronti della massa dei creditori del attore, ai sensi dell'art. 67, l. fall., Parte_1
dei pagamenti eseguiti in favore della nel cd. “periodo sospetto”, descritti in CP_1
citazione ,e per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento della somma di €
26.672,24 in favore del , oltre interessi al saggio legale dal giorno dei singoli Parte_1
pagamenti e al saggio delle transazioni commerciali ex art. 1284, comma 4, cod. civ.
1 dalla domanda giudiziale all'effettivo soddisfo. Con vittoria di compensi e spese, anche forfettarie ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 55/2014.
Deduceva:
- Che in un contesto di chiara decozione eseguiva numerosi pagamenti revocabili, tra cui quelli in favore dell'odierna convenuta, eseguiti tra il 21 giugno 2021 e il 20 dicembre 2021, per complessivi € 26.672,24;
- Che gli elementi sintomatici erano i seguenti:
i) l'Agenzia delle Entrate ha iscritto ulteriore ipoteca per € 1.970.623,64 (formalità
5249/694 del 4 aprile 2019. V. ancora doc. 4);
ii) la Banca di Credito Cooperativo di Anagni s.c., creditrice di € 869.237,08, ha proceduto al pignoramento immobiliare dell'opificio (formalità n. 12779/10006 del 2 agosto 2019. Cfr., ancora doc. 4 e Pignoramento immobiliare – doc. 6);
iii) la concessionaria per la riscossione dei tributi del Comune di ON,
[...]
ha disposto il fermo amministrativo degli Controparte_2
automezzi aziendali della società in forza di due ingiunzioni per oltre € 20.000,00
(Fermo amministrativo – doc.
7. In realtà, dall'istanza di fallimento presentata dal citato creditore in danno della , risultano altre due ingiunzioni per Parte_1
tributi dovuti al Comune di ON, per € 100.000,00 circa. Cfr., Istanza di fallimento I.C.A. – doc. 8). I successivi tentativi di recupero del credito si sono rivelati infruttuosi: dalla dichiarazione ex art. 547 cod. proc. civ. resa dal terzo,
, risulta piuttosto che la aveva già subito Parte_2 Parte_1
pignoramenti per svariate migliaia di Euro da parte di fornitori e dipendenti
(Dichiarazione ex art. 547 c.p.c. – doc. 9); Parte_2
iv) i dipendenti hanno iscritto ipoteche giudiziali sugli immobili della fallita per un importo complessivo superiore ad € 100.000,00 a seguito del mancato rispetto dei piani di rateazione concessi in esito alle conciliazioni giudiziali siglate innanzi l'Ispettorato del Lavoro (formalità n. 15742/2172, n. 15742/2173, n. 15742/2174.
Cfr., ancora doc. 4). In particolare, come si apprende dai precetti di pagamento intimati dai lavoratori sigg. e la fallita risulta aver Parte_3 Parte_4
pagato soltanto la prima rata, contestuale alla sottoscrizione dei verbali di
2 conciliazione (Conciliazione – doc. 10 e Conciliazione Parte_3 Pt_4
– doc. 11).
[...]
v) Alla disastrosa situazione sopradescritta si aggiunga poi che la , già Parte_1
molto prima del 2019, risultava segnalata a sofferenza nella Centrale Rischi della
Banca d'Italia da diversi intermediari (Risultanze CR – doc. 12)
Si costituiva la convenuta eccependo preliminarmente la nullità della citazione per mancanza di autorizzazione del giudice delegato conseguente decadenza triennale dalla dichiarazione di fallimento;
nel merito eccepiva il difetto di scientia decoctionis in capo alla convenuta nonché l'operatività della esimente consistente nel fatto che i pagamenti revocandi erano stati effettuati a fronte di forniture di beni e servizi nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso.
In particolare deduceva che dalla consultazione dei detti libri giornali in modo inequivocabile emerge la circostanza che la società attrice (e già anche nella sua precedente forma societaria ) ha avuto degli insoluti ed effettuava pagamenti in ritardo, saltandone anche la progressività, ossia spesso pagava fatture degli anni precedenti gi scadute, rimanendo inadempiente verso altre fatture scadute che poi pagava successivamente.
Aggiungeva che nel territorio della provincia di ON ( e non solo ) i ritardi nei pagamenti e i mancati pagamenti rappresentano e costituiscono ormai la normalità, in un settore in piena crisi economica e difficoltà, laddove, peraltro, una piccola srl quale è la per poter continuare a lavorare doveva giocoforza tollerare dette regole e CP_1
modalità di pagamento dettate dai grossi colossi societari, quale era la società attrice poi fallita.
Osservava che ritenere che ritardi - anche reiterati - di due-tre mesi nei pagamenti equivalessero a insolvenza valeva quanto ritenere in stato di decozione una larghissima parte del settore imprenditoriale.
Eccepiva in ogni caso in compensazione che la va creditrice nei CP_1
confronti della società fallita e della dell'importo di € 17.315,16. Parte_5
Con memoria parte attrice replicava deducendo che, a causa di mero errore materiale, è stata prodotta agli atti l'autorizzazione all'azione giudiziale relativa ad altra
3 controversia, in cui è parte il medesimo con il ministero del medesimo Parte_1
difensore e produceva con il doc. 17 allegato alla memoria, l'autorizzazione del G.D. rilasciata a norma dell'art. 25, comma 1, n. 6, l. fall., l'1 novembre 2024, dunque antecedentemente alla notifica dell'atto introduttivo (risalente al 12 dicembre 2024).
Rigettate le prove orali chieste dalla convenuta, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 3.12.2025.
Così riassunti i fatti, la domanda va rigettata per difetto della prova della scientia decoctionis.
Il principio di diritto che regola la materia (cfr. Cass. 21749/2019) è quello per il quale “Ai fini dell'accertamento della scientia decoctionis occorre conferire rilevanza peculiare alla condizione professionale dell'accipiens, onde la misura della diligenza esigibile da quel soggetto va riferita alla categoria di appartenenza dello stesso e all'onere di informazione tipico del relativo settore di operatività (Cass. 4 febbraio 2008, n. 2557)”.
In buona sostanza, un conto è il creditore bancario o finanziario al quale, per la natura dell'attività svolta e gli strumenti che possiede, può essere richiesto un onere di verifica ed approfondimento di un certo tipo (ad esempio, che monitori i bilanci;
la centrale Rischi;
che esegua almeno in caso di grosse esposizioni visure al fine di verificare l'esistenza di ipoteche); altro è il caso del fornitore commerciale, come nella specie, rispetto al quale non può pretendersi, esigersi che, periodicamente e prima di accettare un pagamento, monitori i bilanci o esegua visure immobiliari su ogni controparte (tutto ciò con riferimento a dati astrattamente conoscibili perché, al contrario - come per la pendenza di procedura esecutive, non note ai terzi in assenza di un pubblico registro delle esecuzioni - tale conoscenza non può essere pretesa neppure dal creditore bancario).
Esaminando gli elementi sintomatici addotti da parte attrice (si tratta di iscrizioni ipotecarie;
di pignoramenti;
di segnalazioni alla Centrale rischi) alla luce di tale principio appare evidente come non ve ne sia neppure uno che non sia non solo conoscibile dai terzi (requisito necessario verso qualunque creditore) ma anche la cui conoscenza sia esigibile da un imprenditore commerciale non bancario: i pignoramenti e le procedure esecutive (se non attivate dallo stesso convenuto) non sono conoscibili dai terzi;
le
4 iscrizioni ipotecarie sono conoscibili dai terzi ma la loro verifica non è esigibile se non in capo al creditore professionale bancario;
la presenza di segnalazioni al fondo rischi non è conoscibile dai terzi e comunque si tratta di verifica anch'essa non esigibile se non da parte di un creditore bancario.
Resta solo la circostanza di pagamenti eseguiti in ritardo ma, anche a prescindere dal fatto che si trattava di condotta usuale, come dimostrato dalla convenuta, e dunque non tale da ingenerare sospetto, di per sé pagamenti tardivi, non accompagnati da ulteriori elementi, non possono da soli integrare elemento presuntivo idoneo ad affermare che avrebbero dovuto far sorgere nel creditore che riceveva il pagamento la consapevolezza di riceverlo da un soggetto insolvente.
Non può conclusivamente essere condivisa la tesi di parte attrice laddove assume che “non può l'ignoranza colpevole essere considerata al pari della inscientia decoctionis nel senso voluto dal legislatore, altrimenti si cadrebbe nel paradosso di limitare la revocabilità ai soli soggetti che hanno assunto iniziative recuperatorie o ingiuntive prima di ricevere i pagamenti, escludendo invece i beneficiari di plurimi pagamenti ricevuti costantemente in ritardo, che si sono volutamente disinteressati di verificare se il cliente moroso fosse in stato di decozione o meno”: non si tratta di paradosso ma di valutare se e quali verifiche siano esigibili tenuto conto della natura del creditore, con l'evidente necessità (affermata anche dalla S.C.) di distinguere la situazione del mero creditore commerciale rispetto a quello bancario. Ragionare al contrario, del resto, significherebbe predicare che ogni creditore commerciale anche piccolo dovrebbe costantemente monitorare bilanci e far svolgere visure su ognuna delle sue controparti, ponendo a suo carico un onere di condotta obiettivamente inesigibile.
L'assenza della prova della scientia decoctionis assorbe la questione della sussistenza dell'esonero da revocatoria in virtù dell'art. 67. Co. 3, lett. a).
Spese secondo soccombenza.
p.q.m.
rigetta la domanda e condanna il fallimento attore alla rifusione delle spese che liquida in euro 6000,00 oltre accessori.
Roma, 10.12.2025 Il Giudice monocratico
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