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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 744 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 744/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 2, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA BARBERA GAETANO, Presidente
ZI EL, AT
FERRARA CALOGERO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3740/2022 depositato il 20/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Regione Siciliana - 80012000826
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200034543465 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato ad Agenzia delle Entrate – Riscossione e Regione Sicilia,
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento nr. 29320200034543465 000 notificata il 24.5.2022 per tassa auto 2017 assumendo l'intervenuta prescrizione della pretesa.
Si costituiva ADER contestando quanto dedotto in relazione alla intervenuta sospensione del decorso del termine prescrizionale in virtù della disciplina emergenziale (ART. 68, COMMI 1, 2, 2-BIS E 4-BIS DEL dl
18/2020).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Deve infatti rammentarsi quanto disposto dalla legislazione emergenziale relativamente alla sospensione dei termini di pagamento e, conseguentemente, delle attività di recupero, anche coattivo, relative tra l'altro a carichi, affidati agli Agenti della riscossione, derivanti dagli avvisi esecutivi dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dell'INPS e dagli atti esecutivi di cui all'art. 1, comma 792, della
Legge n. 160/2019, ovvero da ruoli/cartelle, in scadenza nello stesso periodo o già scaduti in precedenza.
L'art. 68 del DL n. 18/2020 - secondo il quale “1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e
30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché' agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 2-bis. Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020.”) - e l'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, peraltro esplicitamente richiamato dallo stesso art. 68, comma 1 del D.L. n. 18/2020 - secondo il quale: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento … comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione….”) – hanno infatti determinato, nel periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 (ovvero il 21 febbraio 2020 per i soggetti indicati al comma 2-bis dell'art. 68 DL 18/2020) e il 31 agosto 2021, la sospensione di tutti i termini di pagamento e, conseguentemente, di tutte le attività di recupero, con conseguente sospensione dei termini di prescrizione.
Il citato art. 68 primo comma ha poi come proprio presupposto la sospensione dei termini dei versamenti in scadenza nel periodo 8 marzo 2020 – 31 agosto 2021 delle entrate tributarie e non tributarie (tra le quali rientra la tassa in esame), che derivino non già dalla scadenza propria, ma derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione. In questa ipotesi, ancora una volta, viene fatto rinvio all'applicazione dell'art. 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, nella sua interezza, quindi anche con riferimento ai commi 2 e 3 della norma che stabiliscono che «2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. L'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1».
A conforto di questa interpretazione, va ricordato che il comma 4 bis del medesimo art. 68 del D.L. 17 marzo
2020, n. 18 [c.d. "Decreto cura Italia"], proprio con riferimento non alla sospensione dei pagamenti, ma « con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre
2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77», i termini «sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate».
Da quanto premesso discende che nessuna prescrizione si è maturata considerato che il ruolo è stato consegnato in data 30/07/2020 e che la notifica è stata effettuata il 24-5-2022.
Al rigetto del ricorso segue però la compensazione delle spese di giudizio, posto che alla data del ricorso non era ancora pacifica la giurisprudenza sul punto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso,
spese compensate.
Palermo, 2.12.2025
La giudice rel.
Daniela Galazzi Il Presidente
AN La RA
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 2, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA BARBERA GAETANO, Presidente
ZI EL, AT
FERRARA CALOGERO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3740/2022 depositato il 20/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Regione Siciliana - 80012000826
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200034543465 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato ad Agenzia delle Entrate – Riscossione e Regione Sicilia,
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento nr. 29320200034543465 000 notificata il 24.5.2022 per tassa auto 2017 assumendo l'intervenuta prescrizione della pretesa.
Si costituiva ADER contestando quanto dedotto in relazione alla intervenuta sospensione del decorso del termine prescrizionale in virtù della disciplina emergenziale (ART. 68, COMMI 1, 2, 2-BIS E 4-BIS DEL dl
18/2020).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Deve infatti rammentarsi quanto disposto dalla legislazione emergenziale relativamente alla sospensione dei termini di pagamento e, conseguentemente, delle attività di recupero, anche coattivo, relative tra l'altro a carichi, affidati agli Agenti della riscossione, derivanti dagli avvisi esecutivi dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dell'INPS e dagli atti esecutivi di cui all'art. 1, comma 792, della
Legge n. 160/2019, ovvero da ruoli/cartelle, in scadenza nello stesso periodo o già scaduti in precedenza.
L'art. 68 del DL n. 18/2020 - secondo il quale “1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e
30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché' agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 2-bis. Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020.”) - e l'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, peraltro esplicitamente richiamato dallo stesso art. 68, comma 1 del D.L. n. 18/2020 - secondo il quale: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento … comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione….”) – hanno infatti determinato, nel periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 (ovvero il 21 febbraio 2020 per i soggetti indicati al comma 2-bis dell'art. 68 DL 18/2020) e il 31 agosto 2021, la sospensione di tutti i termini di pagamento e, conseguentemente, di tutte le attività di recupero, con conseguente sospensione dei termini di prescrizione.
Il citato art. 68 primo comma ha poi come proprio presupposto la sospensione dei termini dei versamenti in scadenza nel periodo 8 marzo 2020 – 31 agosto 2021 delle entrate tributarie e non tributarie (tra le quali rientra la tassa in esame), che derivino non già dalla scadenza propria, ma derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione. In questa ipotesi, ancora una volta, viene fatto rinvio all'applicazione dell'art. 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, nella sua interezza, quindi anche con riferimento ai commi 2 e 3 della norma che stabiliscono che «2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. L'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1».
A conforto di questa interpretazione, va ricordato che il comma 4 bis del medesimo art. 68 del D.L. 17 marzo
2020, n. 18 [c.d. "Decreto cura Italia"], proprio con riferimento non alla sospensione dei pagamenti, ma « con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre
2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77», i termini «sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate».
Da quanto premesso discende che nessuna prescrizione si è maturata considerato che il ruolo è stato consegnato in data 30/07/2020 e che la notifica è stata effettuata il 24-5-2022.
Al rigetto del ricorso segue però la compensazione delle spese di giudizio, posto che alla data del ricorso non era ancora pacifica la giurisprudenza sul punto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso,
spese compensate.
Palermo, 2.12.2025
La giudice rel.
Daniela Galazzi Il Presidente
AN La RA