Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 20/01/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4207/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 4207/2024 V.G. posta in decisione il 10/12/2024 e promossa dai coniugi
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
27/03/1986, residente in [...] (avv. Lorenza Lapenna)
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in [...]C.F._2
Massa Lombarda (RA), via Montessori 27 (avv. Lorenza Lapenna)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
10/10/2024;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito concordatario il 29/03/2014 in Imola (BO), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 3, p. II, serie A, anno 2014;
preso atto che l'udienza presidenziale del 05/12/2024 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di
Imola (BO) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto: la sig.ra resterà con la figlia minore Parte_2
Per_
nell'abitazione familiare sita in Massa Lombarda, via Montessori 27. Costituisce obbligo di ciascun genitore, ex art. 337 sexies C.C., comunicare all'altro, entro il termine perentorio di 30 giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio;
2) il padre uscirà di casa trasferendosi altrove e portando seco i propri beni ed effetti personali;
Per_ 3) la figlia minore viene affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori, mantenendo la residenza, ai fini anagrafici, presso la madre nell'abitazione familiare sita in Massa Lombarda, via
Montessori 27;
Le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, educazione e salute saranno assunte di comune accordo tra i genitori tenuto conto delle capacità, inclinazioni ed aspirazioni della minore.
Le decisioni ordinarie saranno assunte da ciascun genitore separatamente nei rispettivi periodi di tempo di permanenza con la figlia;
3) per quanto attiene i periodi di permanenza della minore con il padre ed il di lui diritto di Per_ frequentazione e visita, il sig. terrà con sé la figlia quando lo vorrà, compatibilmente Pt_1
con gli impegni e le esigenze della minore, previo accordo con la madre e nel rispetto della privacy familiare, e comunque, secondo il seguente calendario minimo e con le seguenti modalità:
- nel corso della settimana, martedì e mercoledì dall'uscita della scuola e sino alle ore 20.00/20.30
(cena compresa);
- nei fine settimana, a settimane alternate tra i genitori, dal venerdì sera fino alla domenica sera (ore Per_ 20.00/20.30) prevedendo inoltre che nella settimana in cui la minore resterà con la madre nel week-end, il padre terrà con sé la figlia il martedì dall'uscita della scuola e sino alle ore 20.00/20.30
(cena compresa) ed il mercoledì con pernottamento presso la di lui abitazione, avendo cura di riaccompagnare la minore a scuola la mattina seguente;
- per sette giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze di Natale, avendo cura di alternare di anno in anno tra i genitori le festività del 24/25 dicembre e del 31 dicembre/1 gennaio ed il 6 gennaio;
- per tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali alternando di anno in anno il giorno di
Pasqua ed il Lunedi dell'Angelo;
- per quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive concordando i genitori il periodo prescelto entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno;
- i genitori si impegnano a trascorrere insieme i giorni di compleanno della figlia minore ed, in mancanza di accordo, ciascun genitore trascorrerà metà giornata con la figlia ripartendosi mattinata e pranzo e pomeriggio e cena.
In caso di malattia della minore, in via prioritaria i genitori dovranno alternarsi nella gestione ciascuno compatibilmente agli impegni lavorativi, ovvero con l'ausilio della rete familiare (nonni, zii, …) e/o babysitter (spese a proprio carico).
Nella concreta gestione dei rapporti con la figlia, i genitori si impegnano attivamente a favorire il rapporto dello stesso con l'altro genitore e al pieno rispetto delle esigenze dei bisogni e dei desideri dello stesso;
Per_ 4) i genitori provvederanno al mantenimento della figlia minore in modalità diretta (ognuno provvederà a tutte le spese ordinarie nel periodo in cui avrà la figliola presso di sé) ed i genitori si accordano di farsi carico in ragione del 50% per ciascuno per le spese straordinarie.
Il genitore che le erogherà avrà diritto, previa consegna all'altro dei documenti giustificativi, al rimborso del 50% delle spese sostenute per i figli, richiamando il Protocollo adottato dal Tribunale di Ravenna, tali intendendosi le spese straordinarie documentate, che non richiedono il preventivo accordo, sanitarie (visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, trattamenti sanitari non erogati da SSN, ticket sanitari, prescrizioni terapeutiche e farmacologiche non mutuabili, apparecchi correttivi), scolastiche (tasse scolastiche e universitarie imposte da Istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico, trasporto pubblico, gite scolastiche senza pernottamento, spese per pre e post scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo), sportive (primo sport); e le spese straordinarie documentate che richiedono preventivo accordo dei genitori, se superiori ad euro 100,00, quali le spese dentistiche, ortodontiche, oculistiche, termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari erogati anche dal SSN, tasse e rette scolastiche ed universitarie imposte da Istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, corsi di istruzione, di lingua straniera, di musica, alloggio presso la sede universitarie, viaggi-vacanza – anche di studio, senza i genitori, ulteriori attività ludiche, sportive e ricreative e relativo equipaggiamento, spese per conseguimento di patente di guida.
Il rimborso avverrà entro 30 giorni dalla presentazione dei documenti giustificativi e con rendicontazione a cadenza a mensile;
5) i genitori concordano che, come già ora, sarà la madre a richiedere e percepire in toto ossia
(quindi in ragione del 100% in favore della madre medesima), ogni ed eventuale somma a sostegno della figlia - assegni familiari, assegno unico o analoghi e similari - ove dovuti ed erogati;
6) relativamente all'unità immobiliare costituita da immobile ad uso abitativo sito in Massa
Lombarda (RA), via Montessori 27, contraddistinto al NCEU del Comune di Massa Lombarda al foglio 37 particella 1329 sub 4 acquistata dagli odierni ricorrenti sig. e sig.ra Parte_1
, proprietari in ragione di 1/2 per ciascuno con atto rogito a ministero Notaio Parte_2 [...]
le Parti concordemente convengono e si impegnano, rispettivamente, il sig. a Per_2 Pt_1 cedere la propria quota di proprietà dell'immobile suindicato alla sig.ra la quale si Parte_2 impegna ad accettare, con contestuale accollo da parte di quest'ultima del mutuo residuo e liberazione del soggetto cedente entro il mese di febbraio 2026, ovvero, in alternativa alla cessione della quota, le Parti si impegnano a porre in vendita l'immobile de quo e si impegnano a dividere in ragione del 50% l'intero prezzo ricavato, detratto l'importo dovuto ad estinzione del mutuo attualmente in essere;
7) con l'uscita dall'abitazione familiare del padre, e dal momento in cui lo stesso si trasferirà in altro alloggio in locazione e sino al mese di febbraio 2026 compreso, la sig.ra si accolla parte Parte_2 del mutuo gravante sull'immobile de quo provvedendo alla corresponsione oltre che della propria anche, parzialmente, della quota parte delle rate di mutuo di spettanza del sig. il tutto entro Pt_1 la somma di € 200,00 e quindi di tutte le rate che verranno a scadenza nel periodo indicato.
Si specifica che, qualora la rata del mutuo dovesse aumentare oltre € 400,00 complessivi, l'ulteriore importo resterà a carico di entrambi i proprietari in ragione del 50% ciascuno (es. in caso di rata complessiva pari ad € 500,00, € 400,00 già a carico di e per € 100,00, ciascuno verserebbe Parte_2
€ 50,00);
Le utenze domestiche (luce, acqua , riscaldamento, …) relative all'unità immobiliare suindicata, ed afferenti il periodo dalla data di sottoscrizione del presente accordo e fino alla data della vendita della stessa, saranno ad esclusivo carico della Sig.ra In caso vendita/cessione di quota, Parte_2 sino alla data della vendita/cessione di quota dell'unità immobiliare, gli oneri fiscali ricollegati alla proprietà della stessa permarranno a carico delle Parti in ragione del 50% per ciascuno;
8) i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e si danno reciprocamente atto che con le condizioni qui pattuite non hanno più nulla a che pretendere reciprocamente a qualsiasi titolo, avendo definito concordemente in questa sede ogni reciproco diritto e pretesa.
9) Le parti dichiarano che le spese della presente procedura si intendono a carico di entrambi in eguale misura.”
Così deciso il 18.12.2024 Il Presidente relatore dott.ssa Mariapia Parisi