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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 11/03/2025, n. 663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 663 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
in persona della giudice, Angela Vitarelli, all' esito dell' udienza del 28.2.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art 127 ter cpc, all' esito della trattazione cartolare, ha pronunciato la seguente
SENTENZA mediante deposito della stessa nella causa per la controversia di lavoro iscritta al n. 3423/2023
R.G.L. vertente fra
, rappr. e dif. dall'avv. Pasqua Triggiani Parte_1
-ricorrente-
Contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 rappresentata e difesa dall'avv. Maria Antonella Mercurio
-resistente-
Fatto e diritto
Su parte della domanda va dichiarata la cessazione della materia del contendere;
per il resto, la domanda è fondata e, pertanto, va accolta nei termini di seguito esposti
1.La ricorrente, premesso di essere stata assunta dalla società resistente in data 01/04/2004 con mansioni di specialista amministrativo, parametro 193 e che, con decorrenza dal 19/12/2011, a seguito di concorso interno, ha rivestito il profilo di Coordinatore d'ufficio, parametro 205 c, Area professionale 2^, Area operativa: amministrazione e servizi, ha Parte_2
dedotto di aver svolto, dal luglio 2018, mansioni riconducibili nel profilo di Capo Unità
Organizzativa Amministrativa, parametro 230, Area professionale 1^, Mansioni gestionali e professionali, CCNL di settore, dettagliatamente indicate in ricorso.
Ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni: “a) previo accertamento delle mansioni di fatto espletate, accertare e dichiarare, il diritto della ricorrente, in relazione alle mansioni espletate ed innanzi evidenziate, ad essere inquadrata, a fronte dell'inquadramento come coordinatore di ufficio, parametro 205, nel superiore livello di Capo Unità Organizzativa Amministrativa, parametro 230, e tanto con decorrenza dal 01/01/2019; b) per l'effetto, condannare in persona del CP_1
legale rappresentante pro – tempore, ad inquadrare la ricorrente nel livello professionale di Capo
Unità Organizzativa Amministrativa, parametro 230, del 27/11/2000 a far Parte_2
data dal 01/01/2019, con conseguente condanna della datrice di lavoro a corrispondere alla ricorrente le differenze retributive maturate tra quanto dovutogli per effetto del superiore inquadramento e la retribuzione in concreto corrisposta, e ciò a far data dall' 01/07/2018, e pari, alla data del 30/06/2022, ad €15.084,29 oltre le ulteriori differenze retributive maturate e maturande successivamente al 30/06/2022, oltre interessi legali ed il danno da svalutazione monetaria;
c) in via subordinata, qualora l'Ill.mo Giudicante non dovesse ritenere sussistente il diritto della ricorrente ad essere inquadrata nel superiore livello di inquadramento di Capo Unità Organizzativa
Amministrativa, parametro 230, si chiede, previa declaratoria dello svolgimento delle mansioni afferenti a tale livello di inquadramento, condannare la datrice di lavoro a corrispondere alla ricorrente le differenze retributive maturate dal 01/07/2018 al 30/06/2022, per un importo pari ad euro 15.084,29 come da conteggi analitici allegati al presente ricorso, oltre le ulteriori differenze retributive maturate e maturande successivamente al 30/06/2022 e sino all'effettivo svolgimento delle mansioni superiori, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorario della presente fase di giudizio da distrarre in favore della sottoscritta procuratrice che se ne dichiara anticipataria”.
2.Costituitasi in giudizio, parte resistente ha concluso per il rigetto del ricorso.
In corso di causa è stato dedotto che la ricorrente ha rassegnato le dimissioni in data 1.6.2023.
La causa, istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e lo svolgimento della prova orale ammessa, è stata rinviata all'udienza di cui in epigrafe, tenuta con modalità cartolari.
Pertanto, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa e acquisite brevi note di trattazione delle parti, la causa è stata decisa, come da sentenza depositata telematicamente all' esito della trattazione cartolare.
3.Nel merito, si osserva quanto segue.
Va preliminarmente, dichiarata la cessazione della materia del contendere il relazione al capo della domanda avente ad oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente ad essere inquadrata nel profilo di Capo Unità Organizzativa Amministrativa, parametro 230 del CCNL Parte_2 del 27.11.2020 con decorrenza dal 1.1.2019. Emerge dagli atti di causa che il rapporto di lavoro è cessato in data 1.6.2023, sicchè viene meno ogni concreto interesse della ricorrente all' accertamento del proprio diritto ad essere inquadrata nel superiore parametro invocato.
3.1Come pacificamente ammesso dalle parti, la ricorrente veniva inquadrata nel profilo di
Coordinatore d'ufficio, parametro 205 c, Area professionale 2^, Area operativa: amministrazione e servizi, C.C.N.L. Parte_2
La relativa declaratoria prevede quanto segue: “Coordinatore di ufficio (205) Lavoratori che, in possesso di adeguate competente gestionali, coordinano con margini di discrezionalità ed iniziativa unità operative funzionali di tipo tecnico/amministrativo con relativa responsabilità sui risultati”.
Chiede l'accertamento di aver svolto mansioni inquadrabili nel profilo di Capo Unità Organizzativa
Amministrativa, parametro 230, deducendo di averle svolte con continuità ed autonomia.
La relativa declaratoria prevede quanto segue: “Capo unità organizzativa amm./tecnica (230)
Lavoratori che gestiscono, con margini di discrezionalità ed autonomia, strutture organizzative e relative risorse, pianificando attività ed interventi, controllando l'andamento degli stessi e dei relativi risultati con notevoli competenze in merito alla soluzione di problemi connessi alla gestione delle risorse umane, tecniche e/o finanziarie a loro affidate”.
Gli esiti dell'istruttoria orale hanno confermato le allegazioni della ricorrente in punto al dedotto svolgimento di mansioni di pianificazione di attività e di controllo delle stesse, alla gestione delle risorse umane e finanziarie ed alla effettiva sussistenza di significativi margini di discrezionalità ed autonomia nell' esecuzione delle stesse.
I testi escussi hanno, inoltre, confermato lo svolgimento delle mansioni dedotte dalla ricorrente per l'intero periodo oggetto di accertamento.
Il teste , dipendente dell' azienda resistente con mansioni di autista dal 20.7.1998, Testimone_1
ha confermato che la ricorrente per gli anni 2019 e 2020 era responsabile della cassa e che coordinava gli altri lavoratori, confermava inoltre che la ricorrente aveva svolto le mansioni dedotte nel ricorso introduttivo con apprezzabile grado di autonomia ( “Circa il capitolo di prova ammesso sub 2 delle circostanze del ricorso il testimone risponde: " io posso dire per quanto mia conoscenza che la ricorrente ci dava ordini in merito a tutto quello che riguarda l' ufficio cassa, non conosco l' inquadramento formale delle mansioni che riferisco. Preciso che io ho lavorato per due anni alla cassa, quindi in questo periodo lavoravo tutti i giorni con la ricorrente”; Circa il capitolo di prova ammesso sub 3 del ricorso il testimone risponde: " confermo per il periodo in cui anche io ero alla cassa cioè per gli anni 2019 e 2020. Posso comunque precisare che anche prima e dopo il periodo indicato era la ricorrente la responsabile della cassa”; Circa il capitolo di prova ammesso sub 4 del ricorso il testimone risponde: " confermo”; Circa il capitolo di prova ammesso sub 5 del ricorso il testimone risponde: " quanto alle mansioni che mi vengono indicate le confermo”; Circa il capitolo di prova ammesso sub 6 del ricorso il testimone risponde: “confermo”. Circa il capitolo di prova ammesso sub 1 dell'istanza istruttoria: “ confermo, la ricorrente si occupava di tutto da sola in autonomia nel senso che non ho mai visto nessuno darle indicazioni sul lavoro da far;
”. Circa il capitolo di prova ammesso sub 2 dell'istanza istruttoria: “ confermo”; Circa i capitoli di prova ammessi sub 3 e 4 dell' istanza istruttoria: “ confermo”; Circa il capitolo di prova ammesso sub 5 dell' istanza istruttoria: “ nulla so in ragione delle mie mansioni”).
Il teste , dipendente dell' azienda resistente con mansioni di autista dal 1.9.1998, Testimone_2
confermava le deduzioni attoree limitatamente agli anni 2021-2022 (Circa il capitolo di prova ammesso sub 2 delle circostanze del ricorso il testimone risponde: “ io ho svolto la mansione di operatore negli anni 2021-2022 quindi confermo relativamente al periodo indicato”; Circa il Pt_3 capitolo di prova ammesso sub 3 delle circostanze del ricorso il testimone risponde: ” confermo”;
Circa il capitolo di prova ammesso sub 4 delle circostanze del ricorso il testimone risponde:
“confermo”; Circa il capitolo di prova ammesso sub 5 delle circostanze del ricorso il testimone risponde: “confermo”; Circa il capitolo di prova ammesso sub 6 delle circostanze del ricorso il testimone risponde: “confermo”; Circa il capitolo di prova ammesso sub 1 dell' istanza istruttoria: “ confermo,” Circa il capitolo di prova ammesso sub 2 dell' istanza istruttoria: “ confermo”; Circa i capitoli di prova ammessi sub 3 dell' istanza istruttoria: “ confermo”; Circa i capitoli di prova ammessi sub 4 dell' istanza istruttoria: “ confermo”; Circa il capitolo di prova ammesso sub 5 dell' istanza istruttoria: “confermo, infatti l' azienda da quando ha perso il settore sosta ha perso liquidità”).
I capitoli 2, 3, 4 e 5 dell'istanza istruttoria avevano ad oggetto l'autonomia della ricorrente nella pianificazione delle attività e dei risultati relativi ai settori Biglietteria, sosta tariffaria e Parcheggi, alla effettiva gestione delle risorse umane e finanziarie relative ai settori citati, la soluzione di problemi gestionali da parte della ricorrente e l' effettivo raggiungimento degli obiettivi aziendali per effetto della sua attività.
Dall'istruttoria si evince dunque con chiarezza che il ricorrente ha svolto con costanza ed autonomia mansioni caratterizzate da apprezzabile grado di qualificazione tecnica, relativamente agli anni oggetto di accertamento, in relazione ai quali i testi fornivano conferma ai capitoli di prova articolati per averne diretta conoscenza, derivante dall' aver lavorato a contatto diretto con la ricorrente. Giova, inoltre, rilevare che le circostanze confermate dai testi trovano un puntuale riscontro estrinseco nella documentazione versata in atti da parte ricorrente (cfr. allegati 3 e 5 al ricorso introduttivo). Quanto al documento affoliato sub nr 3 della produzione della ricorrente, attesta che alla stessa venivano delegati, su indicazione dell'amministratore unico: l' implementazione della piattaforma, l' attuazione di economie di scala e la verifica ed analisi dei carichi di lavoro.
Quanto ai documenti affoliati sub nr 5 della produzione di parte ricorrente, attestano che la stessa svolgeva verifiche e rendicontazioni di cassa, predisponendo i relativi riepiloghi e segnalando gli interventi utili e necessari alla migliore funzionalità dei servizio.
Ebbene, si ritiene che dette mansioni corrispondano ad un livello professionale e retributivo superiore rispetto a quello attribuito dall'azienda, e segnatamente, al profilo professionale la cui applicazione viene invocata dal ricorrente.
Tanto, risulta comprovato anche dalla mancata presentazione, senza giustificato motivo e per due volte, del legale rappresentate dell' resistente alle udienze calendarizzate per rendere il CP_2
deferito interrogatorio formale, che aveva proprio ad oggetto l' effettivo svolgimento, da parte della ricorrente, delle mansioni corrispondenti al profilo rivendicato ( cfr. verbali di udienza del
26.1.2024 e del 194.2024). E' pacifico che detta evenienza, ai sensi dell'art 116 cpc, può essere valutata dal giudice- unitamente alle altre risultanze di causa- ai fini della formazione del proprio convincimento. (cfr. Cass nr 3258/2007; nr 22407/2006).
Inoltre, come precisato da parte ricorrente nelle proprie memorie conclusive, l' assenza di un formale provvedimento di incarico non appare circostanza ostativa all' accoglimento della domanda, atteso che -come chiarito dalla giurisprudenza in punto al rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri- la prolungata assegnazione di un dipendente allo svolgimento di mansioni superiori consente di presumere la vacanza della posizione occupata ( cfr. Cass nr 24830/2024: “In particolare, con riguardo al tema del riconoscimento delle mansioni superiori, si è detto (Cass. n.
12601/2016) che nel rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, in tema di svolgimento di mansioni superiori, pur non applicandosi l'art. 2103 c.c. sulla cd. promozione automatica, ma vigendo ancora l'art. 18 dell'allegato A del r.d. n. 148 del 1931, la pluriennale copertura del posto da parte del lavoratore con qualifica inferiore costituisce elemento presuntivo della relativa vacanza, dell'assenza di una riserva datoriale di provvedervi mediante concorso e dell'idoneità del dipendente all'esercizio delle mansioni superiori, sicché, in linea con l'attenuazione della specialità del rapporto di lavoro in questione in graduale avvicinamento alla disciplina del rapporto di lavoro privato, al lavoratore può essere riconosciuto il diritto all'inquadramento superiore. Nello stesso senso v. anche Cass. n. 18660/2020 e, in motivazione, Cass. 9/9/2019 n.22491 e Cass. 6/9/2019 n. 22364….. Ha infatti evidenziato (v. Cass. n. 12601/2016 nonché Cass. n. 18660/2020) come, nel caso di prolungata copertura del posto, questa circostanza possa essere apprezzata e valutata dal giudice quale elemento presuntivo dell'esistenza di una effettiva vacanza del posto che, di fatto, è stato ricoperto dal lavoratore con qualifica inferiore, potendo altresì la protrazione dell'incarico essere valorizzata anche al fine di escludere la violazione dell'obbligo di provvedere alla copertura del posto mediante concorso, in quanto essa, induttivamente, dimostra l'inesistenza di una riserva di concorso per il conferimento della relativa qualifica”).
Né parte resistente ha fornito prova documentale della pur contestata assenza di lavoratori che fossero effettivamente impiegati nelle mansioni rivendicate.
Per giurisprudenza costante, il lavoratore che agisca per ottenere il riconoscimento di una qualifica superiore deve indicare i tratti distintivi di tale qualifica nonché provare di avere effettivamente svolto, in maniera stabile e continuativa, le mansioni che tale qualifica contraddistinguono ( cfr.
Cassazione civile, ordinanza 8.2.2021 n. 2972: “..occorre premettere, per un corretto iter motivazionale, che, momento ineludibile del giudizio volto alla determinazione dell'inquadramento del lavoratore subordinato, è il cd. percorso trifasico. Detto procedimento logico-giuridico, secondo l'insegnamento di questa Corte, si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda, essendo sindacabile in sede di legittimità qualora la pronuncia abbia respinto la domanda senza dare esplicitamente conto delle predette fasi “ conf. Cass. 27/9/2010 n.20272, Cass. 28/4/2015 n.§589, Cass. 22/11/2019 n. 30580).
Un recente orientamento giurisprudenziale, inoltre, ha chiarito che “Nel giudizio relativo all'attribuzione di una qualifica superiore, l'osservanza del cd. criterio trifasico, da cui non si può prescindere nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento del lavoratore, non richiede che il giudice si attenga pedissequamente alla ripetizione di una rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, ove risulti che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione abbia trovato concreto ingresso nel ragionamento decisorio, concorrendo a stabilirne le conclusioni” (Cass. Sez. Lav. sent. n. 18943 del
27.09.2016). Pure condivisibile è l'affermazione secondo cui “Condizione essenziale ai fini dell'accesso alla qualifica superiore è che sia dimostrato che l'assegnazione alle più elevate mansioni sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata, coerentemente con le mansioni contrattualmente previste in via esemplificativa nelle declaratorie dei singoli inquadramenti, cui vanno poi raffrontate le funzioni in concreto espletate dal lavoratore interessato” (Trib. Milano 15.02.2013). Alla luce di quanto sopra, non solo il lavoratore deve aver svolto in concreto le mansioni inscritte nel livello auspicato, ma tale espletamento deve anche essere stato “pieno”, cioè tale da comportare un grado di responsabilità e autonomia a carico del lavoratore compatibile con la qualifica superiore.
Orbene, sulla base delle suddette considerazioni e volgendo lo sguardo al caso qui trattato,
l'istruttoria compiuta nel corso del giudizio ha fornito prova circa la sussistenza delle condizioni soprarichiamate, con conseguente accoglimento della domanda intesa ad accertare lo svolgimento di mansioni superiori, con la decorrenza dal 1.1.2019- data calcolata decorsi 6 mesi dall' esercizio effettivo delle mansioni superiori da parte della ricorrente- e fino alla data del 1.6.2023, in cui cessava il rapporto di lavoro.
Va osservato, in merito, che anche le prove documentali prima richiamate si collocano nel citato arco temporale di riferimento, risultando la nota dell'Amministratore Unico datata 21.10.2021 e risalendo quella del Presidente dell'Ataf al febbraio dell'anno 2020.
Quanto alla condanna di parte resistente al pagamento delle differenze retributive pure azionate, soccorrono i conteggi elaborati dalla ricorrente, in alcun modo fatti oggetto di censura dall'azienda convenuta e che, dunque, possono essere posti a base della decisione ( “Nel rito del lavoro la contestazione dei conteggi su cui si fonda la domanda attrice deve essere effettuata nella memoria di costituzione ex art. 416, cod. proc. civ., ed assume rilievo solo quando non sia generica, ma involga specifiche circostanze di fatto suscettibili di dimostrare la non congruità e la non rispondenza al vero di tali conteggi, circostanze che devono risultare dagli atti o essere successivamente provate” (Cass. sez. lav. n. 85 del 08/01/2003); inoltre, “l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al "quantum" - la cui inosservanza costituisce elemento valutabile dal giudice in sede di verifica del fondamento della domanda - opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma” (Cass. sez. lav. n. 945 del
19/01/2006; n. 4051 del 18/02/2011).
Ne consegue la condanna di parte resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di euro 15.084,29, oltre alle differenze retributive ulteriormente maturate fino alla data del 31.5.2023, oltre accessori di legge dal dovuto al soddisfo. Come precisato dalla ricorrente, il calcolo delle differenze retributive azionate veniva elaborato con decorrenza dal mese di luglio 2018- epoca di effettiva adibizione al parametro superiore- sebbene la domanda di accertamento del diritto della ricorrente ad essere inquadrata nelle mansioni superiori venisse formulata con decorrenza dal
1.1.2019, presumendosi la legittimità dei primi 6 mesi di svolgimento delle mansioni medesime.
4.Le spese seguono la soccombenza di parte resistente.
La liquidazione è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei valori medi dello scaglione di riferimento, quale indicato nella dichiarazione di valore formulata dalla ricorrente nel proprio atto introduttivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe indicata, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere relativamente alla domanda avente ad oggetto l' accertamento del diritto della ricorrente ad essere inquadrata nel profilo di Capo Unità
Organizzativa Amministrativa, parametro 230 del CCNL del 27.11.2020 con Parte_2
decorrenza dal 1.1.2019;
-accoglie, per il resto, il ricorso e, per l'effetto, accerta che ha svolto Parte_1
mansioni corrispondenti alla qualifica di Capo Unità Organizzativa Amministrativa, parametro
230 del del 27.11.2020, nel periodo ricompreso fra il 1.7.2018 ed il Parte_2
1.6.2023;
-per l'effetto, condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, CP_1
in favore della ricorrente, delle differenze retributive conseguenti al predetto superiore inquadramento, pari ad euro 15.084,29, oltre le ulteriori differenze retributive maturate fino al
31.5.2023, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
-condanna la resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 5.388,00 oltre rimborso spese forfettarie 15%, iva e c.p.a, con distrazione in favore dell' avv. Pasqua Triggiani, dichiaratosi anticipatario.
Foggia, all' esito dell'udienza con trattazione cartolare del 28.2.2025
Il Giudice del Lavoro
Angela Vitarelli