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Sentenza 26 novembre 2024
Sentenza 26 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 26/11/2024, n. 2867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2867 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Marcello MAGGI - Presidente
Patrizia NIGRI - Giudice
Enrica DI TURSI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1628 - 2022 r.g. promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. BASSI VALERIO;
Parte_1
ricorrente nei confronti di
rappresentata e difesa, dall'avv. BODINI EUGENIO;
CP_1
resistente con l'intervento del
P.M. in sede interventore ex lege
All'udienza del 21-11-2024 le parti concludevano come in atti. Il PM concludeva per l'accoglimento della domanda congiunta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21/03/2022 , premesso che: il 29/12/1988 aveva Parte_1
contratto matrimonio con in Taranto;
dalla loro unione erano nati i figli CP_1
ed ;l'unione era naufragata ed i coniugi erano addivenuti a separazione Per_1 Per_2 Per_3
giudiziale pronunciata con sentenza n. 1626/2015 di questo Tribunale pubblicata in data 13-5-2015; era quindi, decorso il periodo necessario per il divorzio dal momento della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nell'ambito del giudizio di separazione. Sulla scorta di tali premesse adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni che analiticamente indicava.
In data 3-1-2023 veniva pronunciata sentenza non definitiva n. 23/2023 di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, con separata ordinanza, veniva disposta la prosecuzione della causa per la risoluzione delle ulteriori questioni controverse.
Nel contraddittorio della parte convenuta, all'udienza del giorno 21-11-2024 le parti dichiaravano di volere trasformare il divorzio contenzioso in congiunto alle condizioni di cui all'accordo da loro sottoscritto in data 19-11-2024 e depositato in data 20-11-2024 e la causa era rimessa al Collegio.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione pronunciata con sentenza del Tribunale di Taranto pubblicata in data 13-5-2015
e della successiva sentenza non definitiva n. 23/2023 di cessazione degli effetti civili del matrimonio del 3-1-2023.
Va rilevato, inoltre, che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali, nonché quelli concernenti il mantenimento della prole, secondo le condizioni di cui all'accordo da loro sottoscritto in data 19-11-2024 e depositato in atti in data 20-11-2024, richiamato nel verbale di causa del 21-11-2024. La rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al
Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
Alla luce di quanto sopra appare equo compensare integralmente le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 21/03/2022 da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Dispone che i rapporti personali e patrimoniali tra e , nonché Parte_1 CP_1
quelli relativi alla prole, a seguito della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio siano regolati secondo le condizioni di cui all'accordo da loro sottoscritto in data
19-11-2024 e depositato in atti in data 20-11-2024 trasfuso nel verbale di causa del 21-11-2024, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
2. Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 25/11/2024
IL PRESIDENTE DOTT. MARCELLO MAGGI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Marcello MAGGI - Presidente
Patrizia NIGRI - Giudice
Enrica DI TURSI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1628 - 2022 r.g. promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. BASSI VALERIO;
Parte_1
ricorrente nei confronti di
rappresentata e difesa, dall'avv. BODINI EUGENIO;
CP_1
resistente con l'intervento del
P.M. in sede interventore ex lege
All'udienza del 21-11-2024 le parti concludevano come in atti. Il PM concludeva per l'accoglimento della domanda congiunta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21/03/2022 , premesso che: il 29/12/1988 aveva Parte_1
contratto matrimonio con in Taranto;
dalla loro unione erano nati i figli CP_1
ed ;l'unione era naufragata ed i coniugi erano addivenuti a separazione Per_1 Per_2 Per_3
giudiziale pronunciata con sentenza n. 1626/2015 di questo Tribunale pubblicata in data 13-5-2015; era quindi, decorso il periodo necessario per il divorzio dal momento della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nell'ambito del giudizio di separazione. Sulla scorta di tali premesse adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni che analiticamente indicava.
In data 3-1-2023 veniva pronunciata sentenza non definitiva n. 23/2023 di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, con separata ordinanza, veniva disposta la prosecuzione della causa per la risoluzione delle ulteriori questioni controverse.
Nel contraddittorio della parte convenuta, all'udienza del giorno 21-11-2024 le parti dichiaravano di volere trasformare il divorzio contenzioso in congiunto alle condizioni di cui all'accordo da loro sottoscritto in data 19-11-2024 e depositato in data 20-11-2024 e la causa era rimessa al Collegio.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione pronunciata con sentenza del Tribunale di Taranto pubblicata in data 13-5-2015
e della successiva sentenza non definitiva n. 23/2023 di cessazione degli effetti civili del matrimonio del 3-1-2023.
Va rilevato, inoltre, che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali, nonché quelli concernenti il mantenimento della prole, secondo le condizioni di cui all'accordo da loro sottoscritto in data 19-11-2024 e depositato in atti in data 20-11-2024, richiamato nel verbale di causa del 21-11-2024. La rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al
Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
Alla luce di quanto sopra appare equo compensare integralmente le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 21/03/2022 da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Dispone che i rapporti personali e patrimoniali tra e , nonché Parte_1 CP_1
quelli relativi alla prole, a seguito della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio siano regolati secondo le condizioni di cui all'accordo da loro sottoscritto in data
19-11-2024 e depositato in atti in data 20-11-2024 trasfuso nel verbale di causa del 21-11-2024, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
2. Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 25/11/2024
IL PRESIDENTE DOTT. MARCELLO MAGGI