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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/03/2025, n. 2718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2718 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 35629 / 2023
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione UNDICESIMA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA TEAMS EX ART. 127 BIS CPC
Nella causa promossa da
con l'Avv. SALERNO ELISA Parte_1
PARTE ATTRICE opponente
Contro
con l'Avv. PERGAMI FEDERICO Controparte_1
PARTE CONVENUTA opposta
Oggi 31/03/2025 ad ore 10 il Giudice Onorario dott. Caterina Gallizia presente in udienza dà atto che la medesima si terrà nelle forme del collegamento audio- video da remoto tramite applicativo Microsoft Teams, ai sensi dell'art. 127 bis cpc.
Dà atto che nella stanza virtuale di cui sopra sono comparsi mediante collegamento audio-video da remoto:
- per l'avv. PERGAMI FEDERICO Controparte_1
- per nessuno ad ore Parte_1
10.13
Il Giudice Onorario dà atto che:
- le Difese di cui sopra presenti nell'aula virtuale si connettono per tutta la durata dell'udienza con funzione audio e video attivi e dichiarano che:
a) non sono collegate con altre persone non legittimate;
b) nella stanza da cui si stanno collegando non sono presenti altre persone non legittimate;
c) sono a conoscenza che è vietata la registrazione della presente udienza.
Il procuratore della convenuta opposta dà atto di precisare le conclusioni come da foglio di p.c. e note conclusive in atti a cui si richiama e concorda nell'essere esonerato dalla lettura, mediante ricollegamento Teams, al termine della Camera di Consiglio il Giudice Onorario all'esito di quanto sopra, si ritira in Camera di Consiglio ai sensi dell'art. 281 sexies cpc esonerando il procuratore della convenuta dal rimanere collegato ut supra, comunicando che la lettura avverrà mediante deposito telematico della sentenza il Giudice Onorario dott. Caterina Gallizia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Caterina Gallizia ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 35629/2023 promossa da:
con l'Avv. SALERNO ELISA Parte_1
PARTE ATTRICE opponente
Contro con l'Avv. PERGAMI FEDERICO Controparte_1
PARTE CONVENUTA opposta
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come in atti
Per parte convenuta: come da foglio di precisazione delle conclusioni in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione si è opposta al Decreto Parte_1 ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano al n. 25360-23 per euro 35.632,37 chiedendone la revoca, deducendo che in base al conteggio delle forniture, il calcolo era errato ed il debito era di soli € 24.354,15 iva inclusa. Ha dedotto poi che per il calcolo del termine per l'opposizione si doveva applicare la sospensione dei termini di cui all'art. 2 co. 4 DL 61- 2023 (cd. Decreto Alluvione) convertito in L.n. 100/2023, in quanto, pur avendo la sede legale in provincia di Foggia, esercita la propria attività lavorativa nel Comune di Ravenna ove ha due sedi operative via Classicana 629 e Frazione Mezzano via Faentina, è socia del Contr
e la società partner di Gom. Parte_2 Controparte_2 di Ravenna.
[...] nel costituirsi ha eccepito in via preliminare la Controparte_1 tardività dell'opposizione con conseguente conferma del Decreto in quanto l'opposizione era proposta con citazione del 10 ottobre 2023 a fronte della notifica del decreto avvenuta a mezzo pec il 10.7.2023, per cui la notifica tempestiva doveva essere proposta entro il 19.9.2023, inapplicabile la invocata normativa emergenziale di favore.
Nel merito, ha insistito nella domanda, dato atto del riconoscimento di debito del minor importo di euro 24.354; nelle conclusioni depositate il 28.2.25 ha poi dato atto dell'intervenuto pagamento dell'intero capitale ingiunto e degli interessi da parte dell'opponente chiedendo la condanna alle spese del monitorio, del giudizio di opposizione e per lite temeraria ex art. 96 cpc.
°°°
L'opposizione risultata infondata andrà rigettata per quanto segue.
In via preliminare questo Tribunale rileva che l'opposizione è risultata tempestivamente proposta;
parte opponente in relazione al termine di proposizione della stessa ha invocato a suo favore la sospensione prevista dalla normativa emergenziale di cui all'art. 2 co. 4 DL 61- 2023 (cd. Decreto Alluvione) convertito in Legge n. 100/2023, in forza della quale “Per i soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio, la sede legale, la sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei territori indicati nell'allegato 1, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, è sospeso dal 1° maggio 2023 fino al 31 luglio 2023 ”.
Parte convenuta opposta ne ha contestato l'applicabilità.
Ciò detto, questo Tribunale rileva che in sostanza la norma, per il caso in esame, prevedeva tre possibili requisiti, rappresentati alternativamente dalla sede legale, dalla sede operativa, dall' ”esercizio di attività lavorativa, produttiva o di funzione” nei territori di cui all'allegato 1, tra cui Ravenna e Provincia.
Parte opponente è risultata pacificamente avere sede legale in provincia di Foggia e si è difesa deducendo di avere sedi operative a Ravenna, costituite dalla sede di via Classicana e dalla sede in Frazione San Michele;
dalla verifica consentita dalla Visura CCIA versata in causa da parte opponente (vedi pag. 9 doc.1 fascicolo opponente) è effettivamente risultato, alla voce: «
6. Sedi secondarie ed unità locali:» che risulta avere dal 2017 un'unità locale registrata in via Controparte_4
Classicana (Ravenna) per “commercio al dettaglio di carburante per autotrazione, bar ed altri esercizi simili senza cucina…. superficie di vendita mq 106 “ e ancora, a pag.8 della suddetta Visura risulta riportata una media di 33 dipendenti nell'unità locale di Ravenna
Da tali dati si può ragionevolmente desumere che un' unità locale fosse presente nel 2023 nel territorio, mentre dalle visure non è risultata l , Parte_3 citata dall'opponente ma presente solo nel contratto ad uso transitorio di mesi 6 e per periodo precedente (vd. doc. 3 fasc. opponente), con la conseguenza che un' attività è risultata provata nel territorio di Ravenna, quand'anche minore, anche considerato che la normativa citata non prevede una prevalenza o una percentuale rispetto al resto dell'attività svolta.
Pertanto alla luce di quanto sopra, stanti gli accertati termini di notifica, l'opposizione potrà considerarsi tempestiva.
Quanto al merito, questo Tribunale rileva che parte creditrice nelle conclusioni ha ridotto la domanda alle spese della fase monitoria, spese del presente giudizio di opposizione ed ha chiesto la condanna ex art. 96 cpc;
ha dato atto dell'intervenuto pagamento integrale del capitale e degli interessi, così come già aveva fatto il procuratore dell'opposta all'udienza del 7.10.24 e come era stato confermato alla medesima udienza a verbale anche dal procuratore dell'opponente:
“precisa che il pagamento è stato effettuato per intero per la sorte capitale e gli interessi ed il ritardo del pagamento delle spese legali del Decreto Ingiuntivo è dovuto ad una richiesta di uno sconto sulla quantificazione effettuata da parte creditrice sulle spese legali dell'opposizione”
In definitiva, parte opponente è venuta meno al proprio onere probatorio e difensivo, considerate le scarne difese offerte nel merito nel primo atto difensivo costituito dalla citazione, l'assenza di istanze istruttorie non reiterate in causa non avendo depositato note conclusive e di foglio di precisazione delle conclusioni, il riconoscimento e l'integrale pagamento del debito in corso di causa, con la conseguenza che l'opposizione, risultata di natura dilatoria, dovrà essere rigettata con conferma del Decreto ingiuntivo, già dichiarato provvisoriamente esecutivo in causa, che acquista definitivamente efficacia esecutiva.
La soccombenza totale, il tenore scarsamente probante dell'opposizione e l'atteggiamento processuale tenuto dalla difesa dell'opponente consentono poi l'accoglimento della domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 cpc, in quanto l'attrice, in definitiva, si è limitata a notificare una scarna citazione, a non svolgere difese nel merito nella sede a ciò preposta, costituita dalle memorie ex art. 171 ter cpc, attese le deduzioni svolte dall' opposta e le produzioni allegate alla comparsa, a non formulare idonee richieste istruttorie, limitandosi alle memorie ex art. 171 ter cpc n.
1 -priva oltretutto di contestazioni specifiche alla comparsa di risposta, come dovuto ai sensi dell'art. 115 cpc-, e n.2 risultata priva di istanze istruttorie ammissibili, a non depositare le richieste note conclusive - indici delle scelte dilatorie dell'opposizione o sintomi, quantomeno, di carenza nell'utilizzo degli strumenti processuali disponibili.
Per la determinazione del quantum, ritiene il Tribunale di poter fare ricorso al criterio equitativo;
pertanto l'opponente, considerate le spese di lite liquidate, nonchè il valore della controversia, dovrà pagare all'opposta ex art. 96 cpc la somma di euro 1.000, pari al 20% delle spese di lite risultate dovute. Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo con riferimento al DM n. 55/2014, avuto riguardo all'attività difensiva effettivamente svolta e pertanto esclusa la fase istruttoria, in assenza di prove orali.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il Decreto ingiuntivo n. 25360-23 emesso dal Tribunale di Milano che acquista definitivamente efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 cpc.
-condanna al pagamento delle Parte_1 spese di lite che sono liquidate in favore di in Controparte_1 ragione di € 5.000 oltre 15% iva e cpa come per legge
- condanna l'opponente al pagamento di € 1000 in favore dell'opposta ex art. 96 cpc
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione a verbale.
Si comunichi
Milano, 31/03/2025
Verbale chiuso ad ore 16.
Il Giudice Onorario
dott. Caterina Gallizia
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione UNDICESIMA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA TEAMS EX ART. 127 BIS CPC
Nella causa promossa da
con l'Avv. SALERNO ELISA Parte_1
PARTE ATTRICE opponente
Contro
con l'Avv. PERGAMI FEDERICO Controparte_1
PARTE CONVENUTA opposta
Oggi 31/03/2025 ad ore 10 il Giudice Onorario dott. Caterina Gallizia presente in udienza dà atto che la medesima si terrà nelle forme del collegamento audio- video da remoto tramite applicativo Microsoft Teams, ai sensi dell'art. 127 bis cpc.
Dà atto che nella stanza virtuale di cui sopra sono comparsi mediante collegamento audio-video da remoto:
- per l'avv. PERGAMI FEDERICO Controparte_1
- per nessuno ad ore Parte_1
10.13
Il Giudice Onorario dà atto che:
- le Difese di cui sopra presenti nell'aula virtuale si connettono per tutta la durata dell'udienza con funzione audio e video attivi e dichiarano che:
a) non sono collegate con altre persone non legittimate;
b) nella stanza da cui si stanno collegando non sono presenti altre persone non legittimate;
c) sono a conoscenza che è vietata la registrazione della presente udienza.
Il procuratore della convenuta opposta dà atto di precisare le conclusioni come da foglio di p.c. e note conclusive in atti a cui si richiama e concorda nell'essere esonerato dalla lettura, mediante ricollegamento Teams, al termine della Camera di Consiglio il Giudice Onorario all'esito di quanto sopra, si ritira in Camera di Consiglio ai sensi dell'art. 281 sexies cpc esonerando il procuratore della convenuta dal rimanere collegato ut supra, comunicando che la lettura avverrà mediante deposito telematico della sentenza il Giudice Onorario dott. Caterina Gallizia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Caterina Gallizia ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 35629/2023 promossa da:
con l'Avv. SALERNO ELISA Parte_1
PARTE ATTRICE opponente
Contro con l'Avv. PERGAMI FEDERICO Controparte_1
PARTE CONVENUTA opposta
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come in atti
Per parte convenuta: come da foglio di precisazione delle conclusioni in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione si è opposta al Decreto Parte_1 ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano al n. 25360-23 per euro 35.632,37 chiedendone la revoca, deducendo che in base al conteggio delle forniture, il calcolo era errato ed il debito era di soli € 24.354,15 iva inclusa. Ha dedotto poi che per il calcolo del termine per l'opposizione si doveva applicare la sospensione dei termini di cui all'art. 2 co. 4 DL 61- 2023 (cd. Decreto Alluvione) convertito in L.n. 100/2023, in quanto, pur avendo la sede legale in provincia di Foggia, esercita la propria attività lavorativa nel Comune di Ravenna ove ha due sedi operative via Classicana 629 e Frazione Mezzano via Faentina, è socia del Contr
e la società partner di Gom. Parte_2 Controparte_2 di Ravenna.
[...] nel costituirsi ha eccepito in via preliminare la Controparte_1 tardività dell'opposizione con conseguente conferma del Decreto in quanto l'opposizione era proposta con citazione del 10 ottobre 2023 a fronte della notifica del decreto avvenuta a mezzo pec il 10.7.2023, per cui la notifica tempestiva doveva essere proposta entro il 19.9.2023, inapplicabile la invocata normativa emergenziale di favore.
Nel merito, ha insistito nella domanda, dato atto del riconoscimento di debito del minor importo di euro 24.354; nelle conclusioni depositate il 28.2.25 ha poi dato atto dell'intervenuto pagamento dell'intero capitale ingiunto e degli interessi da parte dell'opponente chiedendo la condanna alle spese del monitorio, del giudizio di opposizione e per lite temeraria ex art. 96 cpc.
°°°
L'opposizione risultata infondata andrà rigettata per quanto segue.
In via preliminare questo Tribunale rileva che l'opposizione è risultata tempestivamente proposta;
parte opponente in relazione al termine di proposizione della stessa ha invocato a suo favore la sospensione prevista dalla normativa emergenziale di cui all'art. 2 co. 4 DL 61- 2023 (cd. Decreto Alluvione) convertito in Legge n. 100/2023, in forza della quale “Per i soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio, la sede legale, la sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei territori indicati nell'allegato 1, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, è sospeso dal 1° maggio 2023 fino al 31 luglio 2023 ”.
Parte convenuta opposta ne ha contestato l'applicabilità.
Ciò detto, questo Tribunale rileva che in sostanza la norma, per il caso in esame, prevedeva tre possibili requisiti, rappresentati alternativamente dalla sede legale, dalla sede operativa, dall' ”esercizio di attività lavorativa, produttiva o di funzione” nei territori di cui all'allegato 1, tra cui Ravenna e Provincia.
Parte opponente è risultata pacificamente avere sede legale in provincia di Foggia e si è difesa deducendo di avere sedi operative a Ravenna, costituite dalla sede di via Classicana e dalla sede in Frazione San Michele;
dalla verifica consentita dalla Visura CCIA versata in causa da parte opponente (vedi pag. 9 doc.1 fascicolo opponente) è effettivamente risultato, alla voce: «
6. Sedi secondarie ed unità locali:» che risulta avere dal 2017 un'unità locale registrata in via Controparte_4
Classicana (Ravenna) per “commercio al dettaglio di carburante per autotrazione, bar ed altri esercizi simili senza cucina…. superficie di vendita mq 106 “ e ancora, a pag.8 della suddetta Visura risulta riportata una media di 33 dipendenti nell'unità locale di Ravenna
Da tali dati si può ragionevolmente desumere che un' unità locale fosse presente nel 2023 nel territorio, mentre dalle visure non è risultata l , Parte_3 citata dall'opponente ma presente solo nel contratto ad uso transitorio di mesi 6 e per periodo precedente (vd. doc. 3 fasc. opponente), con la conseguenza che un' attività è risultata provata nel territorio di Ravenna, quand'anche minore, anche considerato che la normativa citata non prevede una prevalenza o una percentuale rispetto al resto dell'attività svolta.
Pertanto alla luce di quanto sopra, stanti gli accertati termini di notifica, l'opposizione potrà considerarsi tempestiva.
Quanto al merito, questo Tribunale rileva che parte creditrice nelle conclusioni ha ridotto la domanda alle spese della fase monitoria, spese del presente giudizio di opposizione ed ha chiesto la condanna ex art. 96 cpc;
ha dato atto dell'intervenuto pagamento integrale del capitale e degli interessi, così come già aveva fatto il procuratore dell'opposta all'udienza del 7.10.24 e come era stato confermato alla medesima udienza a verbale anche dal procuratore dell'opponente:
“precisa che il pagamento è stato effettuato per intero per la sorte capitale e gli interessi ed il ritardo del pagamento delle spese legali del Decreto Ingiuntivo è dovuto ad una richiesta di uno sconto sulla quantificazione effettuata da parte creditrice sulle spese legali dell'opposizione”
In definitiva, parte opponente è venuta meno al proprio onere probatorio e difensivo, considerate le scarne difese offerte nel merito nel primo atto difensivo costituito dalla citazione, l'assenza di istanze istruttorie non reiterate in causa non avendo depositato note conclusive e di foglio di precisazione delle conclusioni, il riconoscimento e l'integrale pagamento del debito in corso di causa, con la conseguenza che l'opposizione, risultata di natura dilatoria, dovrà essere rigettata con conferma del Decreto ingiuntivo, già dichiarato provvisoriamente esecutivo in causa, che acquista definitivamente efficacia esecutiva.
La soccombenza totale, il tenore scarsamente probante dell'opposizione e l'atteggiamento processuale tenuto dalla difesa dell'opponente consentono poi l'accoglimento della domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 cpc, in quanto l'attrice, in definitiva, si è limitata a notificare una scarna citazione, a non svolgere difese nel merito nella sede a ciò preposta, costituita dalle memorie ex art. 171 ter cpc, attese le deduzioni svolte dall' opposta e le produzioni allegate alla comparsa, a non formulare idonee richieste istruttorie, limitandosi alle memorie ex art. 171 ter cpc n.
1 -priva oltretutto di contestazioni specifiche alla comparsa di risposta, come dovuto ai sensi dell'art. 115 cpc-, e n.2 risultata priva di istanze istruttorie ammissibili, a non depositare le richieste note conclusive - indici delle scelte dilatorie dell'opposizione o sintomi, quantomeno, di carenza nell'utilizzo degli strumenti processuali disponibili.
Per la determinazione del quantum, ritiene il Tribunale di poter fare ricorso al criterio equitativo;
pertanto l'opponente, considerate le spese di lite liquidate, nonchè il valore della controversia, dovrà pagare all'opposta ex art. 96 cpc la somma di euro 1.000, pari al 20% delle spese di lite risultate dovute. Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo con riferimento al DM n. 55/2014, avuto riguardo all'attività difensiva effettivamente svolta e pertanto esclusa la fase istruttoria, in assenza di prove orali.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il Decreto ingiuntivo n. 25360-23 emesso dal Tribunale di Milano che acquista definitivamente efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 cpc.
-condanna al pagamento delle Parte_1 spese di lite che sono liquidate in favore di in Controparte_1 ragione di € 5.000 oltre 15% iva e cpa come per legge
- condanna l'opponente al pagamento di € 1000 in favore dell'opposta ex art. 96 cpc
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione a verbale.
Si comunichi
Milano, 31/03/2025
Verbale chiuso ad ore 16.
Il Giudice Onorario
dott. Caterina Gallizia