Versione
11 marzo 1989
11 marzo 1989
>
Versione
15 febbraio 2018
15 febbraio 2018
Art. 6. (Istituzione di sedi provinciali del consiglio regionale dell'ordine) 1. Qualora il numero degli iscitti all'albo in una regione superi le mille unita' e ne facciano richiesta almeno duecento iscritti residenti in province diverse da quella in cui ha sede l'ordine regionale e tra loro contigur, puo' essere istituita una ulteriore sede nell'ambito della stessa regione.
2. L'istituzione avviene con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio nazionale dell'ordine. ((7)) 3. Al consiglio dell'ordine della sede istituita ai sensi dei commi 1 e 2, si applicano le stesse disposizioni stabilite dalla presente legge per i consigli regionali o provinciali dell'ordine.
--------------- AGGIORNAMENTO (7)
La L. 11 gennaio 2018, n. 3 ha disposto (con l'art. 9, comma 6) che "Nella legge 18 febbraio 1989, n. 56 , ogni riferimento al Ministro di grazia e giustizia e al Ministero di grazia e giustizia si intende fatto, rispettivamente, al Ministro della salute e al Ministero della salute".
2. L'istituzione avviene con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio nazionale dell'ordine. ((7)) 3. Al consiglio dell'ordine della sede istituita ai sensi dei commi 1 e 2, si applicano le stesse disposizioni stabilite dalla presente legge per i consigli regionali o provinciali dell'ordine.
--------------- AGGIORNAMENTO (7)
La L. 11 gennaio 2018, n. 3 ha disposto (con l'art. 9, comma 6) che "Nella legge 18 febbraio 1989, n. 56 , ogni riferimento al Ministro di grazia e giustizia e al Ministero di grazia e giustizia si intende fatto, rispettivamente, al Ministro della salute e al Ministero della salute".
Giurisprudenza • 3
- 1. Trib. Bari, sentenza 23/12/2025, n. 4734Provvedimento: […] _1 , nonché della delibera di proroga di detto incarico, assumendo che la richiamata disposizione consentirebbe al Commissario Straordinario di nominare quali membri del Comitato esclusivamente professionisti iscritti all'Albo della medesima articolazione regionale, in conformità alle indicazioni contenute negli artt. 5 e 6 della legge n. 56/1989. In ragione di ciò, ha lamentato l'illegittimità della partecipazione al Comitato pugliese di un iscritto all'Ordine degliLeggi di più...
- mutazione addebito disciplinare·
- atti autonomamente impugnabili·
- art. 16 comma 4 L. n. 56/1989·
- obbligo di motivazione·
- violazione diritto di difesa·
- giurisdizione ordinaria·
- inammissibilità per tardività·
- vizi di legittimità·
- ricorso ex art. 17 L. n. 56/1989·
- discrezionalità tecnica·
- procedimento disciplinare