Art. 1.
Fino al 30 novembre 1986 ogni nuovo impianto di viti per uva da vino e' subordinato ad apposita autorizzazione dell'autorita' regionale competente, che la rilascia con l'osservanza delle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 454/80 del Consiglio del 18 febbraio 1980.
Chiunque effettui il nuovo impianto in violazione di quanto previsto nel comma precedente o in difformita' dalla autorizzazione ottenuta, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 2.000.000 per ogni ettaro di vigneto impiantato ed e' obbligato a provvedere entro il termine fissato dalla competente autorita' regionale alla estirpazione delle viti il cui impianto non sia stato autorizzato o all'adeguamento dell'impianto stesso alle prescrizioni recate dall'autorizzazione.
Ove il trasgressore non ottemperi a quanto disposto nel precedente comma entro il termine fissato dall'autorita' regionale competente, quest'ultima provvede alla rimozione degli impianti, ponendo a carico del trasgressore stesso il relativo costo.
All'attuazione della presente legge, che rientra nella competenza delle regioni a statuto ordinario, provvedono anche le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano.
Alle infrazioni amministrative di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n. 706 , ad eccezione di quanto previsto dal primo comma dell'articolo 3 della legge stessa.
Fino al 30 novembre 1986 ogni nuovo impianto di viti per uva da vino e' subordinato ad apposita autorizzazione dell'autorita' regionale competente, che la rilascia con l'osservanza delle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 454/80 del Consiglio del 18 febbraio 1980.
Chiunque effettui il nuovo impianto in violazione di quanto previsto nel comma precedente o in difformita' dalla autorizzazione ottenuta, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 2.000.000 per ogni ettaro di vigneto impiantato ed e' obbligato a provvedere entro il termine fissato dalla competente autorita' regionale alla estirpazione delle viti il cui impianto non sia stato autorizzato o all'adeguamento dell'impianto stesso alle prescrizioni recate dall'autorizzazione.
Ove il trasgressore non ottemperi a quanto disposto nel precedente comma entro il termine fissato dall'autorita' regionale competente, quest'ultima provvede alla rimozione degli impianti, ponendo a carico del trasgressore stesso il relativo costo.
All'attuazione della presente legge, che rientra nella competenza delle regioni a statuto ordinario, provvedono anche le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano.
Alle infrazioni amministrative di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n. 706 , ad eccezione di quanto previsto dal primo comma dell'articolo 3 della legge stessa.