CASS
Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/11/2025, n. 37733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37733 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ET NU, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 30/10/2023 della Corte d'appello di Milano Udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paterno' Raddusa;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo che, modificando quelle trasmessa in precedenza, ha chiesto annullarsi la sentenza con rinvio per la rideterminazione della pena previa riqualificazione del fatto in termini di truffa aggravata;
sentito l'avvocato Bertolini in difesa delle parti civili ZZ IC, ER DA e ER AU (questi ultimi due quali eredi di ER GI), il quale ha depositato nomina a sostituto processuale, conclusioni e nota spese e ha chiesto d41 la reiezioneYriCorso. Sentito l'avvocato Antonino Santangelo in sostituzione dell'avvocato Soddu per la ricorrente, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso o i in subordine, come da memoria la qualificazione del fatto in truffa. RITENUTO IN FATTO 1.La difesa di NU ET impugna la sentenza descritta in epigrafe con la quale la Corte di appello di Milano ha confermato la responsabilità della ricorrente per il peculato alla stessa ascritto, riducendo la pena irrogata in primo grado dal Tribunale di Busto Arsizio. 2. In particolare, secondo la conforme ricostruzione in fatto operata dai giudici del merito, la ricorrente, dipendente dell'ufficio postale di Castellanza con le Penale Sent. Sez. 6 Num. 37733 Anno 2025 Presidente: DE IS ET Relatore: RN SA TT Data Udienza: 09/10/2025 mansioni di addetta agli sportelli aperti al pubblico, in data 19 settembre 2019, avrebbe ricevuto dai coniugi IC ZZ e GI ER, alcuni buoni postali fruttiferi con il compito di procedere alla relativa liquidazione, per poi riversare il controvalore di riferimento in un libretto di deposito postale intestato ai predetti. In tale occasione, l'imputata, profittando dell'elevato numero di documenti relativi alla detta operazione, avrebbe fatto sottoscrivere a IC ZZ una distinta attestante la consegna alla stessa della somma in contanti i corrispondente al controvalore di uno dei buoni postali da estinguere, somma in realtà trattenuta dalla ET e subito dopo (con una modesta aggiunta) riversata nel conto corrente postale del figlio e prontamente utilizzata per procedere a dei pagamenti. 3. Con il ricorso si contesta, per ritenuta violazione di legge e vizio di motivazione, la valutazione probatoria operata dai giudici del merito nel ricostruire la vicenda in fatto. In particolare, avuto riguardo alla emergenza probatoria offerta dalla visione del filmato riguardante le registrazioni relative alli operazione realizzata dalle parti civili in quella occasione, la Corte ha escluso con certezza che le dette immagini consentissero di riscontrare il passaggio - dalla ET al ER- della somma in contanti corrispondente al controvalore del buono postale oggetto dell'asserita appropriazione, ipotesi sostenuta dalla difesa;
e ciò pur muovendo dalla premessa della scadente qualità della definizione delle immagini visionate che, di contro, piuttosto che consolidare il giudizio di responsabilità avrebbe dovuto portare ad un apprezzamento probatorio di segno diverso. In termini di manifesta illogicità, ad avviso della difesa, la Corte del merito ha sostenuto che quanto rappresentato dalle immagini (ER che riponeva qualcosa nel proprio portafoglio dopo averla ricevuta dall'imputata) / piuttosto che confermare l'assunto difensivo (per l'appunto la consegna delle banconote al ER), dava conto della mera restituzione ( sempre al ER) del documento di identità, precedentemente prelevato e poi riposto nel portafoglio: tale conclusione, oltre a non trovare conforto nella risoluzione delle immagini messa in dubbio dalla stessa Corte del merito, risulterebbe smentita dalla circostanza in forza della quale ER ebbe ad effettuare un conteggio, per ben due volte, di quanto consegnatogli e poi riposto nel portafoglio, aspetto distonico alla ricostruzione privilegiata in sentenza. In presenza di valutazioni meramente indiziarie, poi, ad avviso della difesa, andava rimarcata la recessività delle stesse a fronte del dato documentale offerto dalla distinta pacificamente sottoscritta dalla ZZ che attestava l'avvenuta ricezione del controvalore in contanti derivante dalla detta liquidazione. Da qui la ritenuta violazione della regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio destinata nel caso ad inficiare radicalmente il giudizio di responsabilità sotteso alla decisione gravata. 4. Fissata per il 27 giugno 2025 l'udienza di trattazione orale in ragione della istanza in tale senso depositata dalla difesa del ricorrente, la Corte, ritenendo possibile l'attribuzione al fatto di una diversa veste giuridica, con ordinanza stesa a verbale, ha rinviato, in coerenza con il disposto di cui a'll'art 611, comma 1 - sexíes, cod. proc. pen., il processo alla successiva udienza del 9 ottobre 2025 al fine di favorire il contraddittorio sul punto. All'esito di tale differimento, la difesa del ricorrente ha depositato una memoria con la quale oltre ad insistere nell'annullamento della sentenza gravata per le ragioni già esposte nel ricorso, ulteriormente ribadite, in subordine ha sollecitato la Corte a riqualificare il fatto in termini di truffa aggravata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Ad avviso di questa Corte, il fatto a giudizio, così come ricostruito dai giudici del merito con doppia valutazione conforme e senza incorrere in vizi, va qualificato in termini di truffa aggravata. Ne consegue la definitiva responsabilità dell'imputata avuto riguardo all'imputazione mossa alla stessa, una volta inquadrato il fatto nella diversa fattispecie ritenuta in questa sede;
in coerenza, l'annullamento della sentenza gravata, con rinvio alla Corte del merito, per la rideternninazione della pena alla luce della diversa veste giuridica ascritta alla condotta a giudizio;
infine, la definitiva conferma delle statuizioni civili, atteso che il giudizio di responsabilità che le fonda è rimasto insensibile alla rivista qualificazione del fatto. 2. Pur in assenza di una doglianza critica sul tema prospettata dal ricorso, giova premettere che, con sentenza del 29 maggio 2025 (n. 34036, Prete), le Sezioni unite di questa Corte hanno avuto modo di ribadire che l'operatore di Poste italiane s.p.a. addetto alla vendita e gestione dei prodotti derivanti dalla raccolta del risparmio postale, e segnatamente da libretti di risparmio postale e da buoni postali fruttiferi, nello svolgimento di tale attività, riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio. Il che, in tesi, porta a confermare che la condotta appropriativa di costui vdeve ritenersi in grado di integrare il reato di peculato ex art. 314 cod. pen. al riscontrato verificarsi degli altri presupposti costitutivi della fattispecie in questione. 3. Ciò premesso, ritiene la Corte che la decisione gravata non meriti censure rispetto alla operata ricostruzione del fatto, conforme a quella resa dal primo giudice. 3.1. L'assunto difensivo si fonda su due essenziali caposaldi logico-fattuali: la presenza in atti della distinta, sottoscritta dalla ZZ, attestante la consegna del denaro oggetto della appropriazione in contestazione, frutto della liquidazione di uno dei buoni postali consegnati a tal fine dalle parti civili alla ricorrente al fine di procedere alla relativa operazione;
l'emergenza, offerta dalle riprese realizzate dalle videocamere dell'ufficio postale, attestante, ad avviso della difesa, la consegna del denaro in questione, in linea con il dato documentale tratto dalla citata distinta. 3.2. Tali rilievi, già prospettati con l'appello, risultano disattesi con puntualità e senza incorrere in vizi logici dalla sentenza impugnata. Ad avviso di questa Corte, infatti, la decisione gravata ha coerentemente evidenziato il portato meramente fittizio della citata distinta, la cui sottoscrizione è stata il frutto dell'inganno messo in atto dalla ricorrente, approfittando della complessità della operazione resa nell'occasione; ciò al fine specifico di trattenere indebitamente le somme oggetto della detta liquidazione, simulandone la consegna agli aventi diritto. Conclusione, questa, che trova adeguato conforto non tanto e solo nelle emergenze ricavabili dalle citate immagini tratte dal sistema di videosorveglianza, la cui modesta consistenza qualitativa, confermata anche dal ricorso, rende di per sé stessa poco incisivo il relativo supporto probatorio, così da relegare il tenore delle censure difensive spiegate sul punto dentro i confini delle letture alternative, non consentite in questa sede. Piuttosto, la valutazione probatoria contestata nel caso trova decisivo supporto nella complessiva linearità delle considerazioni svolte dalla Corte del merito nel rimarcare alcuni aspetti decisivi puntualmente coerenti all'assunto accusatorio (si vedano i riferimenti resi al taglio delle banconote assertivamente consegnate al ER secondo la citata distinta e alla inverosimile possibilità che quanto ricevuto e riposto nel portafoglio dal suddetto potesse coincidere con le dette banconote, così come sostenuto dalla difesa). Aspetti letti alla luce di due chiavi di giudizio che il ricorso non mette in crisi: l'anomalia dell'operazione sostenuta dalla difesa (la liquidazione in contanti del singolo buono rispetto alla destinazione complessiva di tutti quelli dismessi nell'occasione); nonché il dato riguardante la sostanziale contestualità tra il momento della detta liquidazione - con conseguente conversione in denaro del relativo controvalore- e il versamento di importo sostanzialmente coincidente, realizzato dall'imputata sul conto del figlio, somma poi immediatamente distratta verso più acquisti. 3.3. Ne emerge un quadro fattuale apprezzato senza manifeste incongruenze logiche, puntualmente argomentato, diretto anche a mettere in luce la sostanziale implausibilità della tesi difensiva. Il che rende inconferente anche l'affermata violazione della regola di giudizio di cui al comma 1 dell'art. 533 cod. proc. pen., il cui riscontro, in sede di legittimità, si lega a doppio filo con la tenuta motivazionale della decisione gravata, da apprezzare secondo i filtri di verifica definiti dalla lettera e) dell'art 606 cod. proc. pen. 4. La situazione in fatto descritta dai giudici del merito, tuttavia, non si attaglia alla ipotesi di reato contestata e ritenuta a fondamento del giudizio di responsabilità. to r‘41") 4.1. Va ribadito che nel caso l'appropriazione ha riguarda non tanto il buono postale bensì il controvalore dello stesso frutto della sua liquidazione. Per potersi appropriare del relativo importo la ricorrente si è pacificamente avvalsa dello stratagemma della sottoscrizione della quietanza fittizia: il che dà conto di una ínterversione, sostanziatasi nella distrazione delle somme in questione verso il conto del figlio della ET, scaturita dalla detta condotta decettiva, atteso che diversamente, senza il raggiro messo in atto dalla ricorrente profittando della complessità della operazione in corso, la stessa non sarebbe stata possibile. 4.2. Ciò premesso in punto di fatto, va ribadito che l'elemento distintivo tra il delitto di peculato e quello di truffa aggravata, va individuato con riferimento alle modalità del possesso del denaro o di altra cosa mobile altrui oggetto di appropriazione, ricorrendo la prima figura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio se ne appropri avendone già il possesso o comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, e ravvisandosi invece la seconda ipotesi quando il soggetto attivo, non avendo tale possesso, se lo procuri fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri per appropriarsi del bene (in termini, ex plurimis, Sez. 6, n. 46799 del 20/06/2018, da ultimo ribadita da Sez. 6, n. 24096 del 13/03/2025, Rv. 288297). Nel caso, ricorre la truffa proprio perché la disponibilità del denaro è stata acquisita ingannando le parti civili quanto alla consegna alle stesse del controvalore del buono liquidato. Truffa da ritenersi aggravata sia con riferimento al comma 2, n. 1, dell'art. 640 cod. pen., per la qualifica di ente pubblico da ascrivere a "Poste Italiane s.p.a." (in termini Sez. 2 n. 20683 del 13/05/2022, Rv. 283406, con considerazioni, condivise dal Collegio, riprese da ultimo da Sez. 2, n. 583 del 25 marzo 2025 e n. 40015 del 23 ottobre 2024), con conseguente punibilità d'ufficio della condotta ai sensi del comma 3 del citato art. 640; sia ai sensi dell'art 61 n. 9 cod. pen., considerata la qualifica soggettiva dell'imputata e le modalità dell'azione, rese in evidente violazione dei doveri correlati alla detta qualifica. 5.La ricorrente, infine, va condannata alla rifusione delle spese in favore della parte civile costituita, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Qualificato il reato ai sensi degli artt. 640, comma 2, n. 1, 61, n. 9, cod. pen., annulla la sentenza impugnata e rinvia per la rideterm inazione della pena ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili ZZ IC, ER DA, ER AU quali eredi di ER GI, che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge. Così è deciso, 09/10/2025 Il Consigliere estensore TT RN SA Il Presidente ET DE IS •
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo che, modificando quelle trasmessa in precedenza, ha chiesto annullarsi la sentenza con rinvio per la rideterminazione della pena previa riqualificazione del fatto in termini di truffa aggravata;
sentito l'avvocato Bertolini in difesa delle parti civili ZZ IC, ER DA e ER AU (questi ultimi due quali eredi di ER GI), il quale ha depositato nomina a sostituto processuale, conclusioni e nota spese e ha chiesto d41 la reiezioneYriCorso. Sentito l'avvocato Antonino Santangelo in sostituzione dell'avvocato Soddu per la ricorrente, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso o i in subordine, come da memoria la qualificazione del fatto in truffa. RITENUTO IN FATTO 1.La difesa di NU ET impugna la sentenza descritta in epigrafe con la quale la Corte di appello di Milano ha confermato la responsabilità della ricorrente per il peculato alla stessa ascritto, riducendo la pena irrogata in primo grado dal Tribunale di Busto Arsizio. 2. In particolare, secondo la conforme ricostruzione in fatto operata dai giudici del merito, la ricorrente, dipendente dell'ufficio postale di Castellanza con le Penale Sent. Sez. 6 Num. 37733 Anno 2025 Presidente: DE IS ET Relatore: RN SA TT Data Udienza: 09/10/2025 mansioni di addetta agli sportelli aperti al pubblico, in data 19 settembre 2019, avrebbe ricevuto dai coniugi IC ZZ e GI ER, alcuni buoni postali fruttiferi con il compito di procedere alla relativa liquidazione, per poi riversare il controvalore di riferimento in un libretto di deposito postale intestato ai predetti. In tale occasione, l'imputata, profittando dell'elevato numero di documenti relativi alla detta operazione, avrebbe fatto sottoscrivere a IC ZZ una distinta attestante la consegna alla stessa della somma in contanti i corrispondente al controvalore di uno dei buoni postali da estinguere, somma in realtà trattenuta dalla ET e subito dopo (con una modesta aggiunta) riversata nel conto corrente postale del figlio e prontamente utilizzata per procedere a dei pagamenti. 3. Con il ricorso si contesta, per ritenuta violazione di legge e vizio di motivazione, la valutazione probatoria operata dai giudici del merito nel ricostruire la vicenda in fatto. In particolare, avuto riguardo alla emergenza probatoria offerta dalla visione del filmato riguardante le registrazioni relative alli operazione realizzata dalle parti civili in quella occasione, la Corte ha escluso con certezza che le dette immagini consentissero di riscontrare il passaggio - dalla ET al ER- della somma in contanti corrispondente al controvalore del buono postale oggetto dell'asserita appropriazione, ipotesi sostenuta dalla difesa;
e ciò pur muovendo dalla premessa della scadente qualità della definizione delle immagini visionate che, di contro, piuttosto che consolidare il giudizio di responsabilità avrebbe dovuto portare ad un apprezzamento probatorio di segno diverso. In termini di manifesta illogicità, ad avviso della difesa, la Corte del merito ha sostenuto che quanto rappresentato dalle immagini (ER che riponeva qualcosa nel proprio portafoglio dopo averla ricevuta dall'imputata) / piuttosto che confermare l'assunto difensivo (per l'appunto la consegna delle banconote al ER), dava conto della mera restituzione ( sempre al ER) del documento di identità, precedentemente prelevato e poi riposto nel portafoglio: tale conclusione, oltre a non trovare conforto nella risoluzione delle immagini messa in dubbio dalla stessa Corte del merito, risulterebbe smentita dalla circostanza in forza della quale ER ebbe ad effettuare un conteggio, per ben due volte, di quanto consegnatogli e poi riposto nel portafoglio, aspetto distonico alla ricostruzione privilegiata in sentenza. In presenza di valutazioni meramente indiziarie, poi, ad avviso della difesa, andava rimarcata la recessività delle stesse a fronte del dato documentale offerto dalla distinta pacificamente sottoscritta dalla ZZ che attestava l'avvenuta ricezione del controvalore in contanti derivante dalla detta liquidazione. Da qui la ritenuta violazione della regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio destinata nel caso ad inficiare radicalmente il giudizio di responsabilità sotteso alla decisione gravata. 4. Fissata per il 27 giugno 2025 l'udienza di trattazione orale in ragione della istanza in tale senso depositata dalla difesa del ricorrente, la Corte, ritenendo possibile l'attribuzione al fatto di una diversa veste giuridica, con ordinanza stesa a verbale, ha rinviato, in coerenza con il disposto di cui a'll'art 611, comma 1 - sexíes, cod. proc. pen., il processo alla successiva udienza del 9 ottobre 2025 al fine di favorire il contraddittorio sul punto. All'esito di tale differimento, la difesa del ricorrente ha depositato una memoria con la quale oltre ad insistere nell'annullamento della sentenza gravata per le ragioni già esposte nel ricorso, ulteriormente ribadite, in subordine ha sollecitato la Corte a riqualificare il fatto in termini di truffa aggravata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Ad avviso di questa Corte, il fatto a giudizio, così come ricostruito dai giudici del merito con doppia valutazione conforme e senza incorrere in vizi, va qualificato in termini di truffa aggravata. Ne consegue la definitiva responsabilità dell'imputata avuto riguardo all'imputazione mossa alla stessa, una volta inquadrato il fatto nella diversa fattispecie ritenuta in questa sede;
in coerenza, l'annullamento della sentenza gravata, con rinvio alla Corte del merito, per la rideternninazione della pena alla luce della diversa veste giuridica ascritta alla condotta a giudizio;
infine, la definitiva conferma delle statuizioni civili, atteso che il giudizio di responsabilità che le fonda è rimasto insensibile alla rivista qualificazione del fatto. 2. Pur in assenza di una doglianza critica sul tema prospettata dal ricorso, giova premettere che, con sentenza del 29 maggio 2025 (n. 34036, Prete), le Sezioni unite di questa Corte hanno avuto modo di ribadire che l'operatore di Poste italiane s.p.a. addetto alla vendita e gestione dei prodotti derivanti dalla raccolta del risparmio postale, e segnatamente da libretti di risparmio postale e da buoni postali fruttiferi, nello svolgimento di tale attività, riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio. Il che, in tesi, porta a confermare che la condotta appropriativa di costui vdeve ritenersi in grado di integrare il reato di peculato ex art. 314 cod. pen. al riscontrato verificarsi degli altri presupposti costitutivi della fattispecie in questione. 3. Ciò premesso, ritiene la Corte che la decisione gravata non meriti censure rispetto alla operata ricostruzione del fatto, conforme a quella resa dal primo giudice. 3.1. L'assunto difensivo si fonda su due essenziali caposaldi logico-fattuali: la presenza in atti della distinta, sottoscritta dalla ZZ, attestante la consegna del denaro oggetto della appropriazione in contestazione, frutto della liquidazione di uno dei buoni postali consegnati a tal fine dalle parti civili alla ricorrente al fine di procedere alla relativa operazione;
l'emergenza, offerta dalle riprese realizzate dalle videocamere dell'ufficio postale, attestante, ad avviso della difesa, la consegna del denaro in questione, in linea con il dato documentale tratto dalla citata distinta. 3.2. Tali rilievi, già prospettati con l'appello, risultano disattesi con puntualità e senza incorrere in vizi logici dalla sentenza impugnata. Ad avviso di questa Corte, infatti, la decisione gravata ha coerentemente evidenziato il portato meramente fittizio della citata distinta, la cui sottoscrizione è stata il frutto dell'inganno messo in atto dalla ricorrente, approfittando della complessità della operazione resa nell'occasione; ciò al fine specifico di trattenere indebitamente le somme oggetto della detta liquidazione, simulandone la consegna agli aventi diritto. Conclusione, questa, che trova adeguato conforto non tanto e solo nelle emergenze ricavabili dalle citate immagini tratte dal sistema di videosorveglianza, la cui modesta consistenza qualitativa, confermata anche dal ricorso, rende di per sé stessa poco incisivo il relativo supporto probatorio, così da relegare il tenore delle censure difensive spiegate sul punto dentro i confini delle letture alternative, non consentite in questa sede. Piuttosto, la valutazione probatoria contestata nel caso trova decisivo supporto nella complessiva linearità delle considerazioni svolte dalla Corte del merito nel rimarcare alcuni aspetti decisivi puntualmente coerenti all'assunto accusatorio (si vedano i riferimenti resi al taglio delle banconote assertivamente consegnate al ER secondo la citata distinta e alla inverosimile possibilità che quanto ricevuto e riposto nel portafoglio dal suddetto potesse coincidere con le dette banconote, così come sostenuto dalla difesa). Aspetti letti alla luce di due chiavi di giudizio che il ricorso non mette in crisi: l'anomalia dell'operazione sostenuta dalla difesa (la liquidazione in contanti del singolo buono rispetto alla destinazione complessiva di tutti quelli dismessi nell'occasione); nonché il dato riguardante la sostanziale contestualità tra il momento della detta liquidazione - con conseguente conversione in denaro del relativo controvalore- e il versamento di importo sostanzialmente coincidente, realizzato dall'imputata sul conto del figlio, somma poi immediatamente distratta verso più acquisti. 3.3. Ne emerge un quadro fattuale apprezzato senza manifeste incongruenze logiche, puntualmente argomentato, diretto anche a mettere in luce la sostanziale implausibilità della tesi difensiva. Il che rende inconferente anche l'affermata violazione della regola di giudizio di cui al comma 1 dell'art. 533 cod. proc. pen., il cui riscontro, in sede di legittimità, si lega a doppio filo con la tenuta motivazionale della decisione gravata, da apprezzare secondo i filtri di verifica definiti dalla lettera e) dell'art 606 cod. proc. pen. 4. La situazione in fatto descritta dai giudici del merito, tuttavia, non si attaglia alla ipotesi di reato contestata e ritenuta a fondamento del giudizio di responsabilità. to r‘41") 4.1. Va ribadito che nel caso l'appropriazione ha riguarda non tanto il buono postale bensì il controvalore dello stesso frutto della sua liquidazione. Per potersi appropriare del relativo importo la ricorrente si è pacificamente avvalsa dello stratagemma della sottoscrizione della quietanza fittizia: il che dà conto di una ínterversione, sostanziatasi nella distrazione delle somme in questione verso il conto del figlio della ET, scaturita dalla detta condotta decettiva, atteso che diversamente, senza il raggiro messo in atto dalla ricorrente profittando della complessità della operazione in corso, la stessa non sarebbe stata possibile. 4.2. Ciò premesso in punto di fatto, va ribadito che l'elemento distintivo tra il delitto di peculato e quello di truffa aggravata, va individuato con riferimento alle modalità del possesso del denaro o di altra cosa mobile altrui oggetto di appropriazione, ricorrendo la prima figura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio se ne appropri avendone già il possesso o comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, e ravvisandosi invece la seconda ipotesi quando il soggetto attivo, non avendo tale possesso, se lo procuri fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri per appropriarsi del bene (in termini, ex plurimis, Sez. 6, n. 46799 del 20/06/2018, da ultimo ribadita da Sez. 6, n. 24096 del 13/03/2025, Rv. 288297). Nel caso, ricorre la truffa proprio perché la disponibilità del denaro è stata acquisita ingannando le parti civili quanto alla consegna alle stesse del controvalore del buono liquidato. Truffa da ritenersi aggravata sia con riferimento al comma 2, n. 1, dell'art. 640 cod. pen., per la qualifica di ente pubblico da ascrivere a "Poste Italiane s.p.a." (in termini Sez. 2 n. 20683 del 13/05/2022, Rv. 283406, con considerazioni, condivise dal Collegio, riprese da ultimo da Sez. 2, n. 583 del 25 marzo 2025 e n. 40015 del 23 ottobre 2024), con conseguente punibilità d'ufficio della condotta ai sensi del comma 3 del citato art. 640; sia ai sensi dell'art 61 n. 9 cod. pen., considerata la qualifica soggettiva dell'imputata e le modalità dell'azione, rese in evidente violazione dei doveri correlati alla detta qualifica. 5.La ricorrente, infine, va condannata alla rifusione delle spese in favore della parte civile costituita, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Qualificato il reato ai sensi degli artt. 640, comma 2, n. 1, 61, n. 9, cod. pen., annulla la sentenza impugnata e rinvia per la rideterm inazione della pena ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili ZZ IC, ER DA, ER AU quali eredi di ER GI, che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge. Così è deciso, 09/10/2025 Il Consigliere estensore TT RN SA Il Presidente ET DE IS •