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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/09/2025, n. 3480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3480 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Davide Romeo, della III Sezione Civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3605 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente
TRA
in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Parte_1
difeso dall'avv. Angelo Pizzo
opponente
E
e rappresentate e difese dall'avv. Controparte_1 CP_2
Francesco Stallone
opposto
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Lelio Gurrera Controparte_3
terzo chiamato in causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
( ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 132 c.p.c. e 118, disp. att,
c.p.c., come novellati dalla L. n. 69/2009 )
Com'è noto, l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio ( artt. 633 e segg. c.p.c. ) si svolge nel contraddittorio delle parti e secondo le norme ordinarie ( art 645 cpv c.p.c. ); ne consegue che il
1 giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunziare sulla pretesa fatta valere con la domanda d'ingiunzione, e sulle eccezioni proposte ex adverso.
Nella specie e nella qualità di eredi di Controparte_1 CP_2 Per_1
, hanno agito per ottenere l'adempimento della prestazione di pagamento
[...]
pari ad € 22.500,00 ( oltre interessi e spese della fase monitoria ) afferente l'attività professionale di consulenza svolta da quest'ultimo nel periodo settembre
2016 – maggio 2017 in favore del ( PA ), in qualità di Parte_1
“esperto del Sindaco estraneo all'amministrazione”, in forza di determina sindacale n. 15 del 4.06.12 e disciplinare d'incarico del 2.07.12 e giuste fatture nn. 11, 12, 13,
14 e 15 del 2017 come da produzione monitoria.
Ciò posto, parte opponente ha innanzitutto eccepito, al fine di paralizzare la pretesa creditoria avversaria, il giudicato formatosi sulla sentenza n. 5136/2022 emessa dal Tribunale di Palermo ad esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal e conclusosi da un lato con la Parte_1
conferma del provvedimento monitorio ottenuto dall'avv. per i Persona_1
compensi ad esso spettanti in ragione dell'attività professionale suindicata relativa al periodo gennaio 2015 – agosto 2016 e dall'altro con la declaratoria di inammissibilità della ulteriore domanda proposta dallo in via CP_1
riconvenzionale e afferente i medesimi compensi pretesi per cui oggi è opposizione.
Ora, nella sentenza in esame si legge con riguardo alla sopra menzionata domanda riconvenzionale che “È invece inammissibile ( … ) l'ampliamento del petitum al riconoscimento di crediti professionali ulteriori rispetto a quelli inequivocamente oggetto della domanda monitoria, non scaturendo tale pretesa dalle eccezioni e difese dell'opponente né risultando incompatibile con la domanda originaria di cui rappresenta semmai uno sviluppo”.
La natura di tale statuizione – cui gli odierni convenuti hanno prestato acquiescenza – è prettamente processuale e, conseguentemente, dà luogo soltanto ad un “giudicato formale” con effetto limitato al rapporto processuale nel cui ambito è emanata;
pertanto, non essendo idonea a produrre gli effetti del
2 giudicato in senso sostanziale, essa – contrariamente a quanto rilevato da parte opponente – non preclude la riproposizione della domanda in altro giudizio
( cfr. Cass. civ., Sez. Unite, n. 35110/21; Cass. civ. ord. n. 23130/20; Cass. civ. ord. n. 10641/19 ).
Respinta, pertanto, la superiore censura e venendo a quanto eccepito dall'opponente in punto di inidoneità delle fatture, sulla cui base era stato concesso il decreto opposto, di assurgere, nel giudizio di opposizione, a prova dell'esistenza e consistenza del credito in favore dello , trattandosi di CP_1
documenti unilateralmente formati dalla stessa parte che intendeva avvalersene, va osservato come nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito vantato dal professionista relativamente al compenso dovutogli per le prestazioni professionali eseguite in favore del cliente, così come nei giudizi di opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dal professionista, la prova, non solo dell'avvenuto conferimento dell'incarico, ma anche dell'effettivo espletamento dello stesso, incombe allo stesso professionista, creditore della prestazione dedotta in giudizio ( Cass. civ. n. 14556/04 ).
Andranno, difatti, applicati i principi generali sulla ripartizione dell'onere della prova ( art. 2697 c.c. ) in ambito contrattuale, per cui al creditore spetta provare la fonte ( negoziale o legale ) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ( o di inesatto adempimento ) ex art. 1460 c.c. ( Cass. civ. S.U. n. 13533/01 ).
Ora, come già accennato, l'odierna parte opposta ha allegato alla domanda d'ingiunzione la determina n. 15 del 4.6.2012 con cui il Sindaco pro tempore del dott. , gli aveva conferito l'incarico Parte_1 Controparte_3
3 di “esperto del Sindaco estraneo all'Amministrazione”, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14
L.R. 7/92, a tempo determinato e per la durata quinquennale del mandato del
Sindaco, l'impegno di spesa assunto con determina del Responsabile del I Settore del Comune n. 11193 del 29.6.2012, che sarebbe stato automaticamente riproposto anche negli esercizi successivi ai sensi dell'art. 183 co. 7 D. Lgs.
n. 267/2000 ( nel testo vigente ratione temporis ), trattandosi di spesa avente per sua natura durata superiore a quella del bilancio pluriennale e il disciplinare sottoscritto il 2.7.2012 e allegato alla determinazione sindacale suindicata, con cui le parti avevano concluso un contratto d'opera professionale per l'affidamento di un incarico di consulenza in materie giuridico – amministrative, stabilendo il corrispettivo annuo di € 30.000,00 oltre IVA, da corrispondersi in ratei quadrimestrali anticipati di € 10.000,00 più IVA. Parte opposta ha quindi sostenuto di aver eseguito con regolarità l'incarico conferitogli dalla data di sottoscrizione del contratto alla cessazione del mandato sindacale ( 11.6.2017 ) e di non aver ricevuto il pagamento dei compensi relativi l'attività professionale di consulenza svolta nel periodo settembre 2016 – maggio 2017.
E invero la valutazione di fondatezza o meno della pretesa creditoria avanzata in sede monitoria muove dalla considerazione che parte opposta ha offerto sotto un profilo documentale, a sostegno dell'effettivo svolgimento dell'attività professionale suindicata, numerosi messaggi di posta elettronica ( v. produzione monitoria ) intercorsi negli anni 2016 e 2017 tra l'avv. e CP_1
l'allora Sindaco, dott. , e volti a dimostrare una costante Controparte_3
interlocuzione tra i due relativamente all'esercizio delle competenze del Sindaco e al funzionamento dell'ente e la redazione, da parte dell'“esperto”, di corrispondenza, atti di indirizzo, pareri, interlocuzioni epistolari diretti al segretario comunale o ai responsabili degli uffici su questioni ritenute dal sindaco di particolare rilevanza per la realizzazione degli obiettivi dell'amministrazione.
A tal proposito, appare opportuno rammentare che, con alcune recenti pronunce ( sent. n. 11606/2018; 19155/2019 ), la Suprema Corte riguardo
4 all'efficacia probatoria dei documenti informatici, ha precisato che «il messaggio di posta elettronica (cd. e-mail) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art.
2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime».
Ciò posto, l'attribuzione, alla luce dei superiori principi, ai menzionati messaggi di posta elettronica e relativi allegati di piena prova dell'effettivo svolgimento da parte dell'avv. dell'attività professionale di consulenza CP_1
per il periodo settembre 2016 – maggio 2017 in favore dell'ente odierno opponente appare preclusa dal disconoscimento chiaro, circostanziato ed esplicito di detta documentazione informatica operato da quest'ultimo in memoria ex art. 183, comma sesto, n. 1, c.p.c. ( peraltro in difetto di un'eccezione di tardività del disconoscimento medesimo, non soggetta a rilevabilità d'ufficio ).
Non avendo, a fronte di detto disconoscimento, parte opposta mosso alcun rilievo o sollecitato alcuna attività processuale e ritenuta, per l'effetto, inutilizzabile la documentazione informatica prodotta, non potrà che ritenersi infondata la pretesa creditoria avanzata in sede monitoria per carenza di idonei elementi probatori volti a dimostrare l'effettivo svolgimento a cura dell'avv.
dell'attività professionale di consulenza svolta nel periodo settembre CP_1
2016 – maggio 2017 in favore del Parte_1
Non possono, d'altro canto, assumere rilievo né l'attestazione resa dal dott.
il 13.7.2017 allorquando egli aveva già cessato la carica di Sindaco e, CP_3
con essa, la veste di pubblico ufficiale e di rappresentante legale dell'ente territoriale, né le risultanze testimoniali acquisite nel procedimento conclusosi con la menzionata sentenza n. 5136/2022 emessa dal Tribunale di Palermo in relazione ai compensi spettanti al professionista in ragione dell'attività svolta nel periodo gennaio 2015 – agosto 2016, attesa la genericità e vaghezza delle
5 deposizioni, in diversi casi peraltro riferibili a fatti anteriori il periodo settembre
2016 – maggio 2017 per cui oggi è causa.
In difetto di ulteriori elementi che fungano da adeguato sostegno alla pretesa creditoria di parte opposta, dovrà pertanto revocarsi, in accoglimento della opposizione proposta dal il decreto ingiuntivo ottenuto Parte_1
da e nella qualità di eredi di , Controparte_1 CP_2 Persona_1
mentre la mancata dimostrazione dell'effettivo svolgimento a cura dell'avv.
dell'attività professionale di consulenza per il periodo settembre 2016 – CP_1
maggio 2017 non potrà che travolgere anche la domanda di arricchimento senza causa proposta ex art. 2041 c.c. in via subordinata da parte opposta, che andrà rigettata.
Risulta, infine, assorbita dall'accoglimento dell'opposizione ogni questione
( anche pregiudiziale ) afferente alla chiamata in causa da parte dell'ente opponente del dott. , evocato in giudizio perché venisse condannato a CP_3
tenere indenne e manlevare il da quanto esso fosse Parte_1
tenuto a pagare a parte opposta.
Conclusivamente, stante l'accoglimento dell'opposizione, per il principio della soccombenza, parte opposta dovrà rifondere all'opponente le spese processuali – che tra le altre parti vanno compensate in ragione delle argomentazioni che sorreggono la decisione e del complessivo esito del giudizio
– nella misura liquidata in dispositivo;
quelle della fase monitoria rimangono definitivamente a carico dell'opposto che le ha anticipate.
P. Q. M.
Il G.O.P., in funzione di giudice di Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- in accoglimento dell'opposizione proposta dal con Parte_1
atto di citazione ritualmente notificato, revoca il decreto ingiuntivo n. 582/23,
6 emesso dal Tribunale di Palermo in data 30.01.23, su ricorso di Controparte_1
e nella qualità di eredi di;
CP_2 Persona_1
- rigetta la domanda formulata ex art. 2041 c.c. da parte opposta;
- condanna, altresì, parte opposta al pagamento in favore dell'opponente delle spese del presente giudizio di opposizione, che liquida in complessivi
€ 3.200,00, oltre oneri accessori come per legge;
le spese della fase monitoria vanno poste definitivamente a carico dell'opposto che le ha anticipate;
- dichiara integralmente compensate tra le altre parti le spese di lite.
Così deciso in Palermo in data 14.09.2025.
Il G.O.P.
( dott. Davide Romeo )
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