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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 08/10/2025, n. 1434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1434 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari, nella causa n. RG 2046 /2024 ;
- visti gli atti di causa e le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza del 7.10.2025, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 19/04/2024 ed iscritto al n 2046 - 2024 RG , vertente tra
- , (c.f. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, dall'avv. Ivo Lemoli (c.f. ) e dall'avv. Maria CodiceFiscale_2
PE (c.f. , con studio in Locri (RC) alla via G. C.F._3
Garibaldi n. 324/ 5, ove elettivamente domicilia giusta procura in atti;
-ricorrente- Contro
(C.F. Controparte_1
– P.IVA ), con sede in Roma, in persona del P.IVA_1 P.IVA_2
Presidente legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Ettore Triolo (CF – PEC C.F._4
t), in virtù di procura generale alle liti Email_1 per atto Notar del 22.03.2024 in Roma (repertorio 37875 – Persona_1 raccolta 7313);
-resistente- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso, depositato il 19.04.2024, in riassunzione del giudizio originariamente instaurato innanzi al Tribunale Civile di Locri con il procedimento iscritto al numero generale n. 1014/2023, definito con 1 Ordinanza emessa in data 20 aprile 2024 che ha declinato la propria competenza in favore di quella del Tribunale di Reggio Calabria, parte ricorrente propone tempestiva opposizione ex art. art. 6 D.Lgs. n. 150/2011 e art. 22 della legge n. 689/81 avverso l'Ordinanza Ingiunzione, n. OI – 000241048 che gli è stata notificata in data 17.02.2023, della somma di € 10.000,00, oltre € 6,60 per spese di notifica, irrogata dall di Reggio CP_2
Calabria, con la quale gli è stato intimato di pagare la sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali per l'annualità 2016, ai sensi dell'art. 2, c. 1 bis, della legge 11 novembre 1983, n. 463, nella formulazione introdotta con l'art. 3, c. 6, del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 e novellato dall'art.23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n.48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023 n.85. Eccepisce l'illegittimità dell'O.I. per una pluralità di profili (insussistenza della violazione e della condotta omissiva contestata, decadenza, prescrizione, omessa notifica dell'atto di accertamento, difetto di motivazione).
§ 2. Anche nel presente giudizio in riassunzione si è costituito l' che CP_2 insiste nelle conclusioni già rassegnate. Nel merito precisa che con l'ordinanza-ingiunzione opposta viene contestato l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, relativamente ai periodi 4/2015, 1-2/2016. La suddetta ordinanza è stata notificata in data 17.02.2023, sulla base dell' atto di accertamento notificato in data 30.08.2017. Aggiunge che sulla materia oggetto del presente giudizio è intervenuto di recente il legislatore con l'articolo 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, modifiche all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni. L' è pertanto intervenuto in autotutela per rideterminare l'importo CP_1 della sanzione amministrativa nella misura pari a € 3920,00.
§ 3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono. L'opponente eccepisce che, non avendo l'Istituto curato la richiesta nei termini previsti dalla legge 689/81, si è verificata la decadenza. Infatti l'art. 14 impone - pena l'estinzione dell'obbligazione - alla P.A. di notificare gli estremi della violazione entro 90 giorni agli interessati ove residenti nel territorio dello Stato Italiano. Tale motivo, che deve essere trattato per primo secondo l'ordine logico- giuridico dei motivi di opposizione, risulta fondato e determina l'accoglimento del ricorso con assorbimento di ogni altra eccezione e deduzione secondo il principio della “ragione più liquida” (sul principio della ragione più liquida cfr. Cass. 693/2024). Avendo l'opponente eccepito la decadenza, era onere dell' dare prova CP_2 della tempestività della contestazione dell'illecito secondo le scadenze
2 temporali previste dall'art. 14 della l. 689/1981 (sull'onere di allegazione ed onere probatorio nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa cfr., tra le altre, Cass. n. 1921/2019). L'applicabilità della l. 689/81 discende dall'art. 6 del D.Lgs. 8/2016 a mente del quale: "Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della l. 24 novembre 1981, n. 689.” L' non ha assolto l'onere probatorio in ordine alla tempestività della CP_2 contestazione dell'illecito. Il d.lgs. 8/2016 è entrato in vigore il 06.02.2016 ed ha previsto la depenalizzazione in illecito amministrativo della fattispecie criminosa concretantesi nell'omissione contributiva inferiore alla soglia di € 10.000,00. Trattandosi di contributi per i periodi 4/2015, 1-2/2016 considerato il termine di scadenza per il pagamento dei contributi, è palesemente tardiva la notificazione degli atti di accertamento della violazione da parte dell' CP_2 avvenuta solo in data 30.08.2017 (in disparte ogni valutazione sulla validità della detta notifica contestata dal ricorrente). Pertanto risulta violato il termine di decadenza di cui all'art.14 l. 689/1981, ciò determina l'estinzione della sanzione e l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento dell'ordinanze ingiunzione impugnata, restando assorbita ogni altra eccezione e deduzione
§ 4. Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo ex DM 55/2014 in misura corrispondente all'effettivo valore della causa rappresentato dalla sanzione rideterminata, distratte in favore dei difensori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
p.q.m
-accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'impugnata l'Ordinanza Ingiunzione n. OI – 000241048 notificata in data 17.02.2023 dalla sede di Reggio Calabria, e dichiara estinta la relativa sanzione;
CP_2
- condanna l' , in persona Controparte_3 del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese legali in favore della ricorrente, che liquida in € 2.620,00 per compenso di avvocato, rimborso spese contributo unificato ove versato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, CPA e IVA come per legge, il tutto da distrarsi in favore degli avv.ti Ivo Lemoli e Maria PE dichiaratisi procuratori antistatari.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Reggio Calabria, 08/10/2025 Il giudice del lavoro Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
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Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari, nella causa n. RG 2046 /2024 ;
- visti gli atti di causa e le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza del 7.10.2025, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 19/04/2024 ed iscritto al n 2046 - 2024 RG , vertente tra
- , (c.f. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, dall'avv. Ivo Lemoli (c.f. ) e dall'avv. Maria CodiceFiscale_2
PE (c.f. , con studio in Locri (RC) alla via G. C.F._3
Garibaldi n. 324/ 5, ove elettivamente domicilia giusta procura in atti;
-ricorrente- Contro
(C.F. Controparte_1
– P.IVA ), con sede in Roma, in persona del P.IVA_1 P.IVA_2
Presidente legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Ettore Triolo (CF – PEC C.F._4
t), in virtù di procura generale alle liti Email_1 per atto Notar del 22.03.2024 in Roma (repertorio 37875 – Persona_1 raccolta 7313);
-resistente- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso, depositato il 19.04.2024, in riassunzione del giudizio originariamente instaurato innanzi al Tribunale Civile di Locri con il procedimento iscritto al numero generale n. 1014/2023, definito con 1 Ordinanza emessa in data 20 aprile 2024 che ha declinato la propria competenza in favore di quella del Tribunale di Reggio Calabria, parte ricorrente propone tempestiva opposizione ex art. art. 6 D.Lgs. n. 150/2011 e art. 22 della legge n. 689/81 avverso l'Ordinanza Ingiunzione, n. OI – 000241048 che gli è stata notificata in data 17.02.2023, della somma di € 10.000,00, oltre € 6,60 per spese di notifica, irrogata dall di Reggio CP_2
Calabria, con la quale gli è stato intimato di pagare la sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali per l'annualità 2016, ai sensi dell'art. 2, c. 1 bis, della legge 11 novembre 1983, n. 463, nella formulazione introdotta con l'art. 3, c. 6, del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 e novellato dall'art.23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n.48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023 n.85. Eccepisce l'illegittimità dell'O.I. per una pluralità di profili (insussistenza della violazione e della condotta omissiva contestata, decadenza, prescrizione, omessa notifica dell'atto di accertamento, difetto di motivazione).
§ 2. Anche nel presente giudizio in riassunzione si è costituito l' che CP_2 insiste nelle conclusioni già rassegnate. Nel merito precisa che con l'ordinanza-ingiunzione opposta viene contestato l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, relativamente ai periodi 4/2015, 1-2/2016. La suddetta ordinanza è stata notificata in data 17.02.2023, sulla base dell' atto di accertamento notificato in data 30.08.2017. Aggiunge che sulla materia oggetto del presente giudizio è intervenuto di recente il legislatore con l'articolo 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, modifiche all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni. L' è pertanto intervenuto in autotutela per rideterminare l'importo CP_1 della sanzione amministrativa nella misura pari a € 3920,00.
§ 3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono. L'opponente eccepisce che, non avendo l'Istituto curato la richiesta nei termini previsti dalla legge 689/81, si è verificata la decadenza. Infatti l'art. 14 impone - pena l'estinzione dell'obbligazione - alla P.A. di notificare gli estremi della violazione entro 90 giorni agli interessati ove residenti nel territorio dello Stato Italiano. Tale motivo, che deve essere trattato per primo secondo l'ordine logico- giuridico dei motivi di opposizione, risulta fondato e determina l'accoglimento del ricorso con assorbimento di ogni altra eccezione e deduzione secondo il principio della “ragione più liquida” (sul principio della ragione più liquida cfr. Cass. 693/2024). Avendo l'opponente eccepito la decadenza, era onere dell' dare prova CP_2 della tempestività della contestazione dell'illecito secondo le scadenze
2 temporali previste dall'art. 14 della l. 689/1981 (sull'onere di allegazione ed onere probatorio nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa cfr., tra le altre, Cass. n. 1921/2019). L'applicabilità della l. 689/81 discende dall'art. 6 del D.Lgs. 8/2016 a mente del quale: "Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della l. 24 novembre 1981, n. 689.” L' non ha assolto l'onere probatorio in ordine alla tempestività della CP_2 contestazione dell'illecito. Il d.lgs. 8/2016 è entrato in vigore il 06.02.2016 ed ha previsto la depenalizzazione in illecito amministrativo della fattispecie criminosa concretantesi nell'omissione contributiva inferiore alla soglia di € 10.000,00. Trattandosi di contributi per i periodi 4/2015, 1-2/2016 considerato il termine di scadenza per il pagamento dei contributi, è palesemente tardiva la notificazione degli atti di accertamento della violazione da parte dell' CP_2 avvenuta solo in data 30.08.2017 (in disparte ogni valutazione sulla validità della detta notifica contestata dal ricorrente). Pertanto risulta violato il termine di decadenza di cui all'art.14 l. 689/1981, ciò determina l'estinzione della sanzione e l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento dell'ordinanze ingiunzione impugnata, restando assorbita ogni altra eccezione e deduzione
§ 4. Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo ex DM 55/2014 in misura corrispondente all'effettivo valore della causa rappresentato dalla sanzione rideterminata, distratte in favore dei difensori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
p.q.m
-accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'impugnata l'Ordinanza Ingiunzione n. OI – 000241048 notificata in data 17.02.2023 dalla sede di Reggio Calabria, e dichiara estinta la relativa sanzione;
CP_2
- condanna l' , in persona Controparte_3 del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese legali in favore della ricorrente, che liquida in € 2.620,00 per compenso di avvocato, rimborso spese contributo unificato ove versato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, CPA e IVA come per legge, il tutto da distrarsi in favore degli avv.ti Ivo Lemoli e Maria PE dichiaratisi procuratori antistatari.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Reggio Calabria, 08/10/2025 Il giudice del lavoro Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
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