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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 17/09/2025, n. 1094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1094 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3458/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente est.
- dott. Aldo De Luca Giudice
- dott.ssa Valeria Protano Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 3458/2024, avente ad oggetto: divorzio - scioglimento del matrimonio
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dagli AVV.TI GIOVANNA DI SANTO, ROBERTO C.F._1
MARINO E MARIA CARMINE MATURO, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
E
nata a [...] il Controparte_1
01.08.1953 c.f. ; C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da atti di causa e verbale di udienza del 03.07.2025;
FATTO
Con ricorso del 15.11.2024, depositato in pari data, ha dedotto: di aver Parte_1 contratto matrimonio con la resistente trascritto nel Registro degli Atti Persona_1 di Matrimonio del Comune di NO UT (atto n. 1, parte I, Reg. Atti di Matrimonio anno
2000); che veniva prescelto il regime della comunione legale dei beni e che dal matrimonio non nascevano figli;
che, all'esito del giudizio recante RG 1786-2022, l'intestato Tribunale
1 dichiarava la separazione personale dei coniugi, con sentenza n. 2178-2023 depositata il
31.10.2023; che non veniva disposto alcun assegno di mantenimento a carico dei coniugi, in quanto entrambi economicamente autosufficienti;
che, dalla data della separazione, i coniugi non hanno ricostituito la communio familiaris, né hanno più convissuto presso la casa coniugale;
che non vi è alcuna reciproca volontà di riconciliazione o di ripresa della convivenza, sicché sussistono i presupposti di cui all'art. 3 legge 1.12.1970 n. 898 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Sulla base di tali deduzioni, il ricorrente ha chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, senza prevedere alcun assegno divorzile in favore della resistente.
All'udienza del 13.03.2025, veniva concesso al difensore del ricorrente termine per la rinotifica del ricorso.
Alla successiva udienza del 03.07.2025, il ricorrente ribadiva “la propria volontà di ottenere il divorzio non avendo più alcun rapporto con la resistente e non essendosi mai più riappacificati dal tempo della separazione” (cfr. verbale di udienza) e la causa veniva riservata alla decisione del Collegio.
DIRITTO
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia di attesa la Persona_1 sua mancata costituzione in giudizio, nonostante l'intervenuta rituale notificazione nei suoi confronti del ricorso introduttivo e dei successivi atti del giudizio.
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, co. 1, n. 2, lett. b) della legge n. 898/1970, essendo decorsi oltre dodici mesi dalla data di comparizione del coniuge innanzi al Presidente del Tribunale di Benevento nel procedimento di separazione definito con sentenza n. 2178-
2023, ed essendo perdurato, da quella data, lo stato di separazione, che è stato ininterrotto, in assenza di contestazioni dei medesimi coniugi.
In particolare, le dichiarazioni ed allegazioni di parte ricorrente (ivi comprese le certificazioni anagrafiche) e il tenore della domanda avanzata in giudizio (in particolare, la sua limitazione alla sola pronuncia di scioglimento del matrimonio), unitamente alla contumacia della resistente (che, non costituendosi in giudizio, nemmeno ha consentito l'esperimento del tentativo di conciliazione ex art. 473 bis.21, comprovando un effettivo disinteresse rispetto ai fatti oggetto di causa), rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, per cui ne va dichiarato lo scioglimento.
Ed invero, nonostante la contumacia sia da considerarsi come un comportamento processuale “neutro” e non equiparabile a non contestazione, non è stata fornita una
2 ricostruzione della vicenda dedotta in giudizio diversa rispetto a quella prospettata dal ricorrente.
Quanto ai provvedimenti di natura economica, deve rilevarsi che alcun assegno divorzile può essere riconosciuto né in favore del ricorrente -che non ha avanzato richieste di contributo economico in proprio favore- né in favore della resistente contumace, in difetto di apposita domanda e di prova della sussistenza delle condizioni per il riconoscimento dell'assegno.
Quanto al governo delle spese di lite, se ne dispone l'integrale compensazione, in ragione della peculiare natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
I. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi
[...]
, c.f. e , c.f. Parte_1 C.F._1 Controparte_1
(atto n. 1, parte I, Reg. Atti di Matrimonio del comune di C.F._2
NO UT, anno 2000);
II. dispone che, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c., la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NO UT (BN) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
III. dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 10.07.2025.
Il Presidente est. dott.ssa Maria Ilaria Romano
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente est.
- dott. Aldo De Luca Giudice
- dott.ssa Valeria Protano Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 3458/2024, avente ad oggetto: divorzio - scioglimento del matrimonio
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dagli AVV.TI GIOVANNA DI SANTO, ROBERTO C.F._1
MARINO E MARIA CARMINE MATURO, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
E
nata a [...] il Controparte_1
01.08.1953 c.f. ; C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da atti di causa e verbale di udienza del 03.07.2025;
FATTO
Con ricorso del 15.11.2024, depositato in pari data, ha dedotto: di aver Parte_1 contratto matrimonio con la resistente trascritto nel Registro degli Atti Persona_1 di Matrimonio del Comune di NO UT (atto n. 1, parte I, Reg. Atti di Matrimonio anno
2000); che veniva prescelto il regime della comunione legale dei beni e che dal matrimonio non nascevano figli;
che, all'esito del giudizio recante RG 1786-2022, l'intestato Tribunale
1 dichiarava la separazione personale dei coniugi, con sentenza n. 2178-2023 depositata il
31.10.2023; che non veniva disposto alcun assegno di mantenimento a carico dei coniugi, in quanto entrambi economicamente autosufficienti;
che, dalla data della separazione, i coniugi non hanno ricostituito la communio familiaris, né hanno più convissuto presso la casa coniugale;
che non vi è alcuna reciproca volontà di riconciliazione o di ripresa della convivenza, sicché sussistono i presupposti di cui all'art. 3 legge 1.12.1970 n. 898 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Sulla base di tali deduzioni, il ricorrente ha chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, senza prevedere alcun assegno divorzile in favore della resistente.
All'udienza del 13.03.2025, veniva concesso al difensore del ricorrente termine per la rinotifica del ricorso.
Alla successiva udienza del 03.07.2025, il ricorrente ribadiva “la propria volontà di ottenere il divorzio non avendo più alcun rapporto con la resistente e non essendosi mai più riappacificati dal tempo della separazione” (cfr. verbale di udienza) e la causa veniva riservata alla decisione del Collegio.
DIRITTO
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia di attesa la Persona_1 sua mancata costituzione in giudizio, nonostante l'intervenuta rituale notificazione nei suoi confronti del ricorso introduttivo e dei successivi atti del giudizio.
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, co. 1, n. 2, lett. b) della legge n. 898/1970, essendo decorsi oltre dodici mesi dalla data di comparizione del coniuge innanzi al Presidente del Tribunale di Benevento nel procedimento di separazione definito con sentenza n. 2178-
2023, ed essendo perdurato, da quella data, lo stato di separazione, che è stato ininterrotto, in assenza di contestazioni dei medesimi coniugi.
In particolare, le dichiarazioni ed allegazioni di parte ricorrente (ivi comprese le certificazioni anagrafiche) e il tenore della domanda avanzata in giudizio (in particolare, la sua limitazione alla sola pronuncia di scioglimento del matrimonio), unitamente alla contumacia della resistente (che, non costituendosi in giudizio, nemmeno ha consentito l'esperimento del tentativo di conciliazione ex art. 473 bis.21, comprovando un effettivo disinteresse rispetto ai fatti oggetto di causa), rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, per cui ne va dichiarato lo scioglimento.
Ed invero, nonostante la contumacia sia da considerarsi come un comportamento processuale “neutro” e non equiparabile a non contestazione, non è stata fornita una
2 ricostruzione della vicenda dedotta in giudizio diversa rispetto a quella prospettata dal ricorrente.
Quanto ai provvedimenti di natura economica, deve rilevarsi che alcun assegno divorzile può essere riconosciuto né in favore del ricorrente -che non ha avanzato richieste di contributo economico in proprio favore- né in favore della resistente contumace, in difetto di apposita domanda e di prova della sussistenza delle condizioni per il riconoscimento dell'assegno.
Quanto al governo delle spese di lite, se ne dispone l'integrale compensazione, in ragione della peculiare natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
I. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi
[...]
, c.f. e , c.f. Parte_1 C.F._1 Controparte_1
(atto n. 1, parte I, Reg. Atti di Matrimonio del comune di C.F._2
NO UT, anno 2000);
II. dispone che, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c., la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NO UT (BN) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
III. dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 10.07.2025.
Il Presidente est. dott.ssa Maria Ilaria Romano
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