Cass. civ., sez. I, sentenza 05/06/1978, n. 2799
CASS
Sentenza 5 giugno 1978

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Le dichiarazioni sul valore di un immobile, fatte dal proprietario in occasione di concordato fiscale, o comunque nel procedimento diretto alla Determinazione della base imponibile per Tributi afferenti detto immobile, non possono avere valore di confessione stragiudiziale nel procedimento vertente sulla liquidazione dell'indennita di esproprio di quel bene, attesa la peculiarita della Sede ed i limitati fini per i quali le dichiarazioni medesime vengono rese.*

In tema di espropriazione per pubblica utilita, e manifestamente infondata l'eccezione di illegittimita costituzionale dell'art 9 della legge 22 ottobre 1971 n 865, sotto il profilo che tale norma, non estendendo a tutte le espropriazioni i nuovi criteri fissati dal successivo art 16 per la Determinazione dell'indennita, si porrebbe in contrasto con i principi dettati dall'art 3 della Costituzione, introducendo un'arbitraria disparita di trattamento. L'art 42 della Costituzione, infatti, nel prevedere l'Obbligo di indennizzare l'espropriato, non precisa i criteri di quantificazione della indennita, ma ne rimette la scelta al legislatore, con la conseguenza che la diversita delle scelte da questi adottate non puo prospettarsi come lesiva dell'uguaglianza dei cittadini, qualora, come nel caso della citata norma, si ricolleghi all'obiettiva diversita delle situazioni di fatto regolate e delle esigenze dalle medesime coinvolte.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 05/06/1978, n. 2799
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2799
    Data del deposito : 5 giugno 1978

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