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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 15/05/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 885/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VASTO
In composizione collegiale nelle persone dei Giudici: dott.ssa Stefania Izzi Presidente dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice relatore dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice visto il ricorso congiunto presentato dai ricorrenti (C.F. Parte_1
) e (C.F. , entrambi C.F._1 Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Clementina De Virgiliis, come da procura in atti, e con l'intervento del Pubblico
Ministero in sede;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA premesso che i ricorrenti, atteso l'intervenuto mutamento delle condizioni poste a fondamento della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 390/13 resa dall'intestato Tribunale il
20.9.2013, successivamente modificata su ricorso congiunto delle parti del 28.1.2002, hanno congiuntamente chiesto la revoca dell'assegno divorzile versato in favore della essendo Pt_2 divenuta economicamente autonoma, nonché del mantenimento in favore del figlio al Per_1 reperimento di una occupazione e comunque non appena il andrà in pensione, atteso il suo Parte_1 bassissimo reddito;
osservato che con provvedimento del 9.1.2025 il giudice relatore rilevava che la condizione apposta al ricorso congiunto e di seguito riportata “non appena il andrà in pensione, atteso il suo bassissimo reddito, Parte_1 non verserà più alcun assegno di mantenimento in favore del figlio ” fosse generica, meramente ipotetica e, Per_1 comunque, non rispondente all'interesse del figlio non autosufficiente, fissava udienza per la comparizione personale delle parti dinanzi a sé sollevando il contraddittorio sul punto;
all'udienza di comparizione del 24.4.2025 le parti, presenti personalmente con l'avv. De Virgiliis, alla luce della sopravvenuta autosufficienza economica del figlio maggiorenne, di anni 22, atteso che lo stesso percepisce uno stipendio mensile di € 1600 con contratto di apprendistato da Amazon Italia Logistica
Srl, come da contratto allegato, hanno chiesto di modificare consensualmente le conclusioni come di seguito: “il non verserà più alcuna somma alla a titolo di assegno divorzile e di mantenimento per il Parte_1 Pt_2 figlio a decorrere dalla domanda”; Per_1
visto il parere favorevole espresso dal PM in sede;
rilevato che le parti sono concordi nella revoca dell'assegno versato in favore della e del figlio Pt_2 maggiorenne , per essere gli stessi divenuti economicamente autosufficienti;
Per_1
ritenuto che l'accordo in esame non contiene elementi contrari a norme imperative o all'ordine pubblico né all'interesse della prole e che non vi sono, quindi, motivi per discostarsi da quanto in esso statuito;
osservato che, trattandosi di ricorso congiunto, non vi è luogo ad alcuna pronuncia sulle spese;
letti gli artt.473-bis.29 e 473-bis.47 e ss. c.p.c.;
P.Q.M.
− preso atto degli accordi intervenuti tra le parti e a parziale modifica di quanto stabilito nella sentenza di divorzio n. 390/13 resa dall'intestato Tribunale il 20.9.2013, dispone la revoca, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso congiunto, dell'obbligazione di pagamento gravante su
[...] in favore di a titolo di assegno divorzile e di mantenimento per Parte_1 Parte_2 il figlio;
Per_1
− nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 14/05/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Elisa Ciabattoni Stefania Izzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VASTO
In composizione collegiale nelle persone dei Giudici: dott.ssa Stefania Izzi Presidente dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice relatore dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice visto il ricorso congiunto presentato dai ricorrenti (C.F. Parte_1
) e (C.F. , entrambi C.F._1 Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Clementina De Virgiliis, come da procura in atti, e con l'intervento del Pubblico
Ministero in sede;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA premesso che i ricorrenti, atteso l'intervenuto mutamento delle condizioni poste a fondamento della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 390/13 resa dall'intestato Tribunale il
20.9.2013, successivamente modificata su ricorso congiunto delle parti del 28.1.2002, hanno congiuntamente chiesto la revoca dell'assegno divorzile versato in favore della essendo Pt_2 divenuta economicamente autonoma, nonché del mantenimento in favore del figlio al Per_1 reperimento di una occupazione e comunque non appena il andrà in pensione, atteso il suo Parte_1 bassissimo reddito;
osservato che con provvedimento del 9.1.2025 il giudice relatore rilevava che la condizione apposta al ricorso congiunto e di seguito riportata “non appena il andrà in pensione, atteso il suo bassissimo reddito, Parte_1 non verserà più alcun assegno di mantenimento in favore del figlio ” fosse generica, meramente ipotetica e, Per_1 comunque, non rispondente all'interesse del figlio non autosufficiente, fissava udienza per la comparizione personale delle parti dinanzi a sé sollevando il contraddittorio sul punto;
all'udienza di comparizione del 24.4.2025 le parti, presenti personalmente con l'avv. De Virgiliis, alla luce della sopravvenuta autosufficienza economica del figlio maggiorenne, di anni 22, atteso che lo stesso percepisce uno stipendio mensile di € 1600 con contratto di apprendistato da Amazon Italia Logistica
Srl, come da contratto allegato, hanno chiesto di modificare consensualmente le conclusioni come di seguito: “il non verserà più alcuna somma alla a titolo di assegno divorzile e di mantenimento per il Parte_1 Pt_2 figlio a decorrere dalla domanda”; Per_1
visto il parere favorevole espresso dal PM in sede;
rilevato che le parti sono concordi nella revoca dell'assegno versato in favore della e del figlio Pt_2 maggiorenne , per essere gli stessi divenuti economicamente autosufficienti;
Per_1
ritenuto che l'accordo in esame non contiene elementi contrari a norme imperative o all'ordine pubblico né all'interesse della prole e che non vi sono, quindi, motivi per discostarsi da quanto in esso statuito;
osservato che, trattandosi di ricorso congiunto, non vi è luogo ad alcuna pronuncia sulle spese;
letti gli artt.473-bis.29 e 473-bis.47 e ss. c.p.c.;
P.Q.M.
− preso atto degli accordi intervenuti tra le parti e a parziale modifica di quanto stabilito nella sentenza di divorzio n. 390/13 resa dall'intestato Tribunale il 20.9.2013, dispone la revoca, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso congiunto, dell'obbligazione di pagamento gravante su
[...] in favore di a titolo di assegno divorzile e di mantenimento per Parte_1 Parte_2 il figlio;
Per_1
− nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 14/05/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Elisa Ciabattoni Stefania Izzi