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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/04/2025, n. 3351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3351 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – undicesima sezione civile –
La dott.ssa Maria Rosaria Scotti, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 10672 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2019 avente ad oggetto:
opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
P.I. in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Napoli, alla Parte_1 P.IVA_1
via Porzio – Centro Direzionale Is. E3, elettivamente domiciliata in Cercola (NA), alla via
Gandhi n. 23, presso lo studio dell'avv. Gelsomina De Rosa, dalla quale è rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti rilasciata in calce all'atto di citazione in opposizione;
OPPONENTE
E
P.I. in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Veroli, alla CP_1 P.IVA_2
via Maria n. 230, loc. Castelmassimo, elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Duomo
n. 348, presso lo studio dell'avv. Pasquale Bonanni e dell'avv. Brunella Annunziata, dai quali è rappresentata e difesa giusta procura alle liti in calce alla costituzione di comparsa e risposta;
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 1257/2019 ritualmente notificato, la conveniva in giudizio la per chiedere la revoca del Parte_1 CP_1
decreto ingiuntivo, in quanto emesso in carenza di idonea prova scritta del credito.
premesso che:
nel dicembre 2017 veniva prorogata la gestione tecnico-amministrativa in favore di
[...]
fino al 31.03.2018 ovvero, fino al termine della procedura di affidamento degli CP_2
impianti di depurazione, tenuto conto che non erano stati consegnati agli aggiudicatari gli impianti di Acerra, Napoli Nord, Marcianise, Foci Regi Lagni, come da decreti di Giunta
Regionale Campania;
il 05.01.2018 con Verbale di esecuzione anticipata delle prestazioni in via d'urgenza la affidava alla il servizio di nolo dei cassoni e bilici per Controparte_3 Parte_1
la raccolta dei rifiuti, fanghi, vaglio e sabbia presso l'impianto di depurazione di Acerra;
per tale ragione, in data 10.01.2018 l'odierna opponente con ordine di acquisto n. 002/2018 ordinava alla il nolo di mezzi d'opera; CP_1
l'opposta, in esecuzione dell'ordine ricevuto, consegnava all'opponente i mezzi d'opera richiesti che venivano impiegati presso gli impianti di stoccaggio e smaltimento rifiuti di
Acerra, Marcianise e , all'epoca gestiti da CP_4 CP_2
con mail dell'11.01.2018, l'opponente indicava alla controparte, per la fornitura presso l'impianto di Napoli Nord, il nominativo del referente di che avrebbe preso CP_2
in consegna i mezzi noleggiati per suo conto;
l'opposta emetteva regolari fatture, anche in riferimento ai mezzi impiegati presso il cantiere di Napoli Nord;
con mail del 25.05.2018 l'opponente comunicava alla controparte la situazione dei noli da lei dovuti, aggiornati all'aprile del 2018, che includeva anche quelli impiegati su Napoli
Nord; non avendo l'opposta ricevuto alcun pagamento, inviava formale lettera di messa in mora con Pec del 17.09.2018;
con missiva del 21.09.2018 l'opponente, in riscontro a detto sollecito di pagamento,
contestava la debenza delle somme richieste, precisando di non aver mai concluso alcun contratto di noleggio relativamente ai mezzi presenti sul cantiere di Napoli Nord;
l'opposta, allora, proponeva ricorso per decreto ingiuntivo ottenendo l'emissione del d.i. n.
1257/2019 con cui si ingiungeva all'opponente il pagamento di euro 145.676,60 per il mancato pagamento delle fatture nn. 71/2018, 147/2018, 225/2018, 300/2018, 383/2018,
456/2018, 533/2018;
l'opponente eccepiva l'infondatezza della pretesa creditoria azionata in via monitoria, deducendo di aver concluso, in seguito al Verbale di affidamento della il CP_2
contratto di noleggio di mezzi d'opera solo per il cantiere di Acerra e Marcianise, non per l'impianto di Napoli Nord.
deduceva, inoltre, la mancanza di idonea prova scritta del credito ingiunto, supportato unicamente da fatture commerciali, espressamente contestate con comunicazione del
21.09.2018.
Rassegnava le seguenti conclusioni:
“Per i motivi esposti, accertare e dichiarare la fondatezza della presente opposizione, e per
l'effetto revocare e/o annullare il D.I. n. 1257/2019 emesso il 21/2/2019 dal Tribunale di
Napoli – XI sezione G.I. Dott.ssa Valletta e notificato in pari data alla società opponente, con ogni ulteriore conseguenza di legge;
Con vittoria di spese ed onorari oltre spese generali, IVA e Cpa con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.”
Si costituiva ritualmente l'opposta, contestando l'eccezione di carenza probatoria del credito ex adverso sollevata, sostenendo di aver adeguatamente provato la propria pretesa creditoria, allegando sia l'ordine di acquisto del 10.01.2018, che lo scambio mail intercorso tra le parti, comprovante il noleggio di mezzi anche per il cantiere di Napoli Nord.
Adduceva, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., la temerarietà dell'opposizione che peraltro non risultava fondata su prova scritta o di pronta soluzione e, pertanto, chiedeva concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
In occasione del riscontro al sollecito di pagamento del 17.09.2018, inviato in data
21.09.2018 al difensore dell'opposta, l'opponente riconosceva, a fronte della somma ingiunta, di dover corrispondere il minore importo di euro 84.590,00 che provvedeva a pagare come dichiarato dal procuratore di parte opposta in comparsa conclusionale.
Rassegnava le seguenti conclusioni:
“A) Rigettare la proposta opposizione, perché infondata in fatto ed in diritto con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto:
B) Condannare al pagamento in favore di della somma ingiunta, detratto Pt_1 CP_1
l'importo di euro 84.590,00 già corrisposto in esecuzione del provvedimento di concessione della provvisoria esecuzione parziale del D.I. opposto.
Con vittoria di spese e competenze di lite, con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari”.
Alla prima udienza dell'11.11.2019 il Giudice si riservava sulle richieste delle parti e con ordinanza del 05.12.2019 concedeva la provvisoria esecuzione parziale del d.i. n. 1257/2019
limitatamente alla somma non contestata di euro 84.590,00; assegnava alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.
All'udienza del 14.12.2020 ammetteva l'interrogatorio formale del legale rapp.te p.t. della opponente e la prova per testi diretta e contraria articolata dalle parti.
All'udienza del 18.11.2021 venivano escussi i testi di parte opposta e Testimone_1
nonché i testi di parte opponente e . Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 All'udienza del 15.06.2023 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Espletata l'istruttoria e precisate le conclusioni, con ordinanza del 15.07.2024 la causa veniva riservata per la decisione.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per i motivi che seguono.
Preliminarmente, si osserva che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, attore in senso sostanziale. Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa mentre il debitore opponente da parte sua dovrà
fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito
(cfr. ex multis, Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765; Cassazione civile, sez.
III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421).
Orbene, nella fattispecie la prospettazione difensiva dell'opponente si palesa contraddittoria quanto alla negazione dell'instaurazione di un rapporto contrattuale tra le parti, risultando agli atti il riconoscimento della somma dovuta quale corrispettivo dei noli ordinati all'opposta, limitatamente al minor importo di euro 84.590,00. Rimane, invece, indimostrata, ed anzi documentalmente smentita, la dedotta circostanza per la quale in riferimento all'impianto di Napoli Nord il rapporto contrattuale di noleggio sarebbe intercorso direttamente con Alla luce della svolta istruttoria emerge la CP_2
fondatezza della pretesa creditoria, non solo in relazione alla somma non contestata, ma per l'intero importo ingiunto. Infatti, la ha provato la sussistenza di un valido CP_1
rapporto contrattuale instaurato con l'opponente mediante la produzione in giudizio dell'ordine di acquisto n. 002/2018 del 10.01.2018 (cfr. doc. 3 comparsa di costituzione e risposta), con il quale la ordinava il noleggio dei seguenti mezzi d'opera: cassone Pt_1
scarrabili a tenuta, bilici/ vasche, motrice per movimentazione e trattore per movimentazione. Ha inoltre provato la debenza delle somme riferite al noleggio dei mezzi d'opera impiegati anche per l'impianto di Napoli Nord mediante l'allegazione di mail inviate dall'opponente rispettivamente in data 11.01.2018 (cfr. doc. 4 comparsa di costituzione e risposta) e in data 25.05.2018 (cfr. doc. 5 comparsa di costituzione). Con la prima missiva, ad oggetto “BILICI NAPOLI NORD”, la comunicava alla Pt_1 CP_1
il contatto del referente per l'impianto di Napoli Nord, sig. ; con la seconda,
[...] Tes_3
l'opponente trasmetteva a controparte un resoconto della situazione dei “Noli aggiornata ad
Aprile”, con allegazione di un file contenente i rapporti di posizionamento dei mezzi d'opera per ciascun impianto, tra i quali anche quello di Napoli Nord ed i relativi dettagli sui macchinari ivi impiegati.
Dalla lettura della corrispondenza indicata, come sopravisto, risulta, dunque, che il noleggio dei mezzi d'opera da parte della ha riguardato non soltanto gli Parte_1
impianti di Acerra e Marcianise, come sostenuto nei propri scritti difensivi, ma anche quello di Napoli Nord. Né vi sono agli atti elementi probatori di segno contrario.
Tali circostanze trovano conferma nelle dichiarazioni rese dai testi e Tes_1 Tes_2
all'udienza del 18.11.2021.
Infatti, interrogato il sul capo b) della memoria II termine di parte opposta “Vero Tes_1
è che in esecuzione dell'ordine ricevuto consegnava a i mezzi d'opera CP_1 Pt_1
che la stessa impiegava presso gli impianti di stoccaggio e smaltimento rifiuti di Acerra,
Marcianise e Napoli Nord, all'epoca gestiti dalla ” - rispondeva - CP_2
“confermo la circostanza, i mezzi sono stati consegnati dagli autisti, ma non so se al Contro momento della consegna dei mezzi vi erano i responsabili della o della Pt_1
presso i siti di stoccaggio. Non venivano rilasciate ricevute di consegna”; il teste riconosceva, inoltre, le missive dell'11.01.2018 e del 25.05.2018 che gli venivano mostrate.
Quanto al teste , questi chiamato a rispondere sul capo c) di cui alla memoria II Tes_2
termine di parte opposta “Vero è che presso il cantiere di Napoli Nord, in particolare, consegnava a i seguenti veicoli: trattore FG378KM con vasca CP_1 Parte_1
AB70226, trattore CX402LB con vasca AG07327 e trattore EW900DC?” confermava la circostanza. Diversamente, i testi di parte opponente, e , non hanno fornito Tes_3 Tes_4
dichiarazioni idonee a suffragare la ricostruzione dei fatti prospettata dall'opponente, in quanto non a conoscenza di fatti e/o di circostanze ad essi relative.
Deve inoltre rilevarsi che il rappresentante legale della società opponente ammesso a rendere l'interrogatorio formale con ordinanza del 14.12.2020, non compariva.
In conclusione, dall' esame complessivo del compendio probatorio l'opposizione non appare fondata. A fronte della documentazione allegata dall'opposta, l'opponente ha prodotto unicamente il Verbale di affidamento in somma urgenza del servizio di nolo cassoni e bilici per la raccolta dei rifiuti dell' impianto di depurazione di Acerra del
05.01.2018 (cfr. all. atto di citazione in opposizione), dal quale si evince, invero, che essendo i tempi per lo svolgimento della procedura finalizzata alla selezione di un nuovo operatore economico, cui affidare il servizio di smaltimento dei rifiuti prodotti dal depuratore di Acerra e Napoli Nord, non compatibili con l'urgenza del caso, veniva interpellata, per le vie brevi, la ditta S. Abba s.r.l. che si rendeva disponibile sebbene con una quantità limitata di cassoni/bilici; nonché la mail del 21.09.2018, in riscontro alla pec di costituzione in mora del 17.09.2018, con cui l'opponente contestava la debenza delle somme richieste per il nolo dei mezzi impiegati nel cantiere di Napoli Nord. Al riguardo si osserva che la citata mail del 21.09.2018 è successiva alla comunicazione del 25.05.2018,
inviata alla opposta e con essa in aperto contrasto in quanto la comunicazione da ultimo citata riguarda l'aggiornamento operato dalla stessa opponente della situazione dei noli anche per i mezzi di opera di Napoli Nord.
Come sopravisto, in data 5.12.2019, il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla somma non contestata di euro 84.590,00.
Tale importo veniva pagato dalla società opponente come da dichiarazione resa in comparsa conclusionale dal medesimo procuratore di parte opposta.
Pertanto, l'opposizione deve essere rigettata e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n.
1257/2019 emesso dal Tribunale di Napoli il 21.02.2019 deve essere confermato, dando atto dell'intervenuto parziale pagamento in corso di causa da imputarsi secondo quanto dichiarato dall'opposta.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 10/3/2014 n. 55 e tenendo conto della durata del procedimento, delle fasi in cui si è articolato, delle questioni affrontate e di ogni altro elemento rilevante a tal fine.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, XI Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull'opposizione contro il d.i. n. 1257/2019 proposta da nei Parte_1
confronti di così provvede: CP_1
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto emesso dal
Tribunale di Napoli, dando atto dell'intervenuto parziale pagamento in favore dell'opposta per l'importo complessivo di euro 84.590,00 che, quindi, dev'essere detratto dall'importo ingiunto;
2. Condanna parte opponente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano per compenso in euro 8.800,00, oltre s.g., IVA e CPA con attribuzione ai procuratori antistatari avv. Pasquale Bonanni e avv. Brunella Annunziata.
Così deciso in Napoli il 31.03.2025
Il Giudice
Dott. Maria Rosaria Scotti