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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 10/06/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente Ettore DI ROBERTO Giudice rel.
Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. n. 578/2025 promossa da:
(c.f. ) nata alla Spezia il 19.02.1967 e Parte_1 C.F._1 Pt_2
(c.f. nato alla Spezia il 05.10.1965, entrambi rappresentati e difesi
[...] C.F._2 dall'avv. Bonini e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno introdotto in data 26.03.2025 il presente giudizio con ricorso personalmente sottoscritto deducendo: di aver contratto matrimonio concordatario in Arcola (SP) il giorno 11.05.1991 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune all'anno 1991, numero 4, parte II, serie A); di aver scelto quale regime patrimoniale della famiglia quello della comunione dei beni;
che dall'unione sono nati due figli, (il 26.09.1992) e (il Per_1 Per_2
25.08.2001); che in data 20.05.2021 è stata omologata dal Tribunale della Spezia la separazione consensuale dei coniugi;
di non aver da allora ricostituito alcuna comunione di vita materiale e spirituale;
di essere titolari delle disponibilità reddituali e patrimoniali risultanti dalla documentazione allegata (come successivamente integrata).
I coniugi hanno quindi chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) La SI.ra imarrà ad abitare presso la ex abitazione familiare, ubicata al piano primo Parte_1 dell'immobile di proprietà di entrambi i coniugi, sito nel Comune di Arcola, località Romito Magra (SP), Via Provinciale n. 338, con tutti gli arredi che la compongono, insieme alla LI;
Per_2
2) Il SI. dà atto di aver lasciato la casa coniugale, asportando tutti i suoi effetti personali Pt_2 individuati dalle parti, e di aver fissato la propria residenza presso l'appartamento sito al piano terra dell'immobile sopra indicato;
3) Il SI. verserà alla SI.ra a titolo di assegno divorzile, la somma mensile di euro Pt_2 Parte_1
150,00 (centocinquanta/00); inoltre, per ciò che attiene al mantenimento della LI , il SI. Per_2
verserà a quest'ultima, finché non sarà economicamente autosufficiente, l'importo di € 300,00 Pt_2
(trecento/00) mensili;
il tutto da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di Gennaio di ogni anno, con bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 05 di ogni mese;
4) Le spese straordinarie relative alla LI (scolastiche, ludico, sportive e mediche), saranno Per_2 di volta in volta preventivamente concordate dai coniugi e successivamente documentate e verranno suddivise nella misura del 50% tra i coniugi;
5) Le parti si riservano di proporre una modifica del contributo al mantenimento della LI, a seguito delle mutate esigenze di quest'ultima nel corso degli anni a venire, o anche a seguito di possibili modifiche reddituali dei genitori;
6) Per quanto attiene all'abitazione sita nel Comune di Arcola, località Romito Magra (SP), Via Provinciale n. 338, di proprietà di entrambi i coniugi a far data dal 21.02.2008, ed acquistata a seguito di contratto di finanziamento da parte di Banca Credit Agricole Italia S.p.A., a rogito del
Notaio Dott. , acceso nei confronti di entrambi i coniugi, le parti danno Persona_3 atto che, successivamente alla intervenuta separazione consensuale, il SI. ha provveduto ad Pt_2 estinguere il relativo contratto di mutuo, per cui nulla risulta ancora dovuto alla Banca erogante a tale titolo;
7) Il SI. continuerà a versare, in favore della LI , l'importo di € 60,00 mensili a Pt_2 Per_2 titolo di pensione integrativa;
8) Fermo quanto sopra detto i coniugi si danno reciprocamente atto di esser soddisfatti, null'altro avendo a che pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo e/o ragione e/o causa connessi, e/o dipendenti, e/o occasionati dai rapporti di cui ai precedenti punti;
9) Spese legali compensate”. In ricorso, ai sensi del comma 2 dell'art. 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno altresì rappresentato la volontà di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza prevista per la loro comparizione personale con il deposito di note scritte, dichiarando espressamente, all'uopo, di non volersi riconciliare. Nel termine assegnato (28.05.2025) è stata quindi depositata apposita nota in cui è stata formulata istanza per far dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle solite condizioni.
Il pubblico ministero ha espresso il parere di legge.
Tanto premesso, nel merito può osservarsi che il comportamento processuale delle parti ed il lasso di tempo trascorso dalla cessazione della vita in comune depongono chiaramente per l'impossibilità di ricostituire ogni comunione materiale e spirituale fra i coniugi. Pacifica in causa è l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della legge 01.12.1970 n. 898 per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché il decorso del tempo richiesto a tal fine dall'art. 3 n. 2) lettera b) della stessa legge (come da ultimo modificata). La domanda in punto status va, pertanto, accolta. Quanto alle condizioni del divorzio, l'accordo raggiunto può essere omologato, le pattuizioni concordate fra le parti essendo conformi a legge.
PER TALI MOTIVI
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto fra Parte_1
e , generalizzati come in epigrafe e coniugatisi in Arcola (SP) il giorno
[...] Parte_2
11.05.1991 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune all'anno 1991, numero 4, parte II, serie A);
- omologa le condizioni concordate di divorzio, da intendersi qui trascritte, provvedendo in conformità;
- prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate dalle parti;
- manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza. La Spezia, 29.05.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Ettore Di Roberto Lucia Sebastiani