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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/04/2025, n. 1494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1494 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO – Sezione Terza Civile – in composizione monocratica, in persona del Giudice Cinzia Ferreri, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 12558 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 vertente tra
(avv. Ubaldo Ruvolo); Parte_1
Attore
e in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore (avv. Andrea Strata);
Convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del giudizio ha citato Parte_1 [...]
esponendo che in data 23/11/2017 aveva sottoscritto con la compagnia CP_1
convenuta una polizza denominata “Pronta Mente” n. 9002007595 per invalidità permanente a seguito di infortunio e diaria da gesso a seguito di infortunio. In data
20/04/2018, alle ore 9:00 circa, in località Sciacca, mentre circolava con la propria bicicletta, l'attore cadeva provocandosi lesioni fisiche. Pertanto, con denuncia di sinistro in data 03/09/2019 il formulava richiesta di indennizzo alla Pt_1 CP_1
ma la compagnia assicurativa si rifiutava di liquidare l'indennizzo.
Ciò premesso, l'attore ha chiesto la condanna della compagnia assicurativa al pagamento dell'indennizzo.
Costituitasi in giudizio, ha contestato le avverse pretese Controparte_1
chiedendone il rigetto.
Espletata l'attività istruttoria, all'udienza del 02/04/2025 la causa è stata trattenuta in decisione all'esito della discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
*
1 In punto di fatto si rileva che il fatto storico del sinistro e le modalità di verificazione di esso sono stati confermati dalle dichiarazioni rese dal teste (che Testimone_1
deve ritenersi attendibili in quanto estraneo alle parti in causa e come tale disinteressato all'esito della stessa, oltre che in ragione della intrinseca coerenza delle sue dichiarazioni).
In particolare, il teste ha riferito che l'attore "viaggiava a bordo di una bicicletta che ha perso
l'equilibrio ed è finito a terra a causa della rottura della catena. Io l'ho soccorso, ricordo che era dolorante al viso, si teneva infatti la faccia e gli usciva un po' di sangue. Io l'ho messo in macchina
e l'ho portato all'ospedale di Sciacca, mentre la bicicletta l'abbiamo parcheggiata ai margini della strada".
La dichiarazione testimoniale trova riscontro nel referto di Pronto soccorso dal quale risulta che ha dichiarato ai sanitari - nell'immediatezza dei fatti – di essere Pt_1
caduto dalla bicicletta.
L'attività istruttoria espletata ha consentito di accertare che l'attore ha riportato le lesioni lamentate in seguito ad un infortunio accidentale, evento coperto dalla polizza assicurativa stipulata.
Dalla documentazione sanitaria prodotta dall'attore e dalla c.t.u. medico legale espletata nel processo è emerso che in conseguenza del predetto sinistro
[...]
ha riportato “Esiti di lussazione spalla destra con lesione di Hill Sachs”: i Parte_1
postumi permanenti sono stati valutati dal c.t.u. medico legale nella misura del 8%.
Tenuto conto dei postumi permanenti accertati (8%), del capitale assicurato (€
500.000,00), dell'accettazione della franchigia standard ex art. 7 delle condizioni generali di contratto (del 3% fino a € 200.000 e del 5% fino a € 500.000), l'indennizzo deve essere così determinato: per i primi € 200.000: 8% (grado IP) – 3% (franchigia)= 5% x 200.000= 10.000; sull'eccedenza da € 200.00 a € 500.000: 8% (grado IP) - 5%(franchigia)= 3% x
300.000= 9.000; per un totale di € 19.000,00.
Inoltre, all'attore deve essere riconosciuto anche l'importo di € 202,00 a titolo di rimborso spese mediche.
Nessuna somma può essere riconosciuta all'attore per la diaria da gesso, prevista nella polizza, non avendo egli, in seguito al sinistro, riportato alcuna frattura.
Invero, ai sensi dell'art. 7 delle condizioni generali di contratto la compagnia era obbligata a corrispondere la diaria soltanto “in caso di Frattura ossea a seguito di
2 Infortunio dell'Assicurato, che comporti l'applicazione di Apparecchio gessato o Tutore immobilizzante” (v. doc. 1 e 2 produzione di parte convenuta).
La somma di € 19.202,00 riconosciuta a titolo di indennizzo deve essere rivalutata al momento della liquidazione, con il riconoscimento degli interessi legali, stante la natura di debito di valore dell'obbligazione indennitaria (Cass. n. 16229/2023).
In conclusione, la compagnia deve essere condannata al pagamento in favore la somma di € 25.118,34, oltre interessi legali dalla data Parte_1
della decisione al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Le spese di c.t.u., liquidate come da decreto in atti, sono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
PQM
Il Tribunale di Palermo, Sezione Terza Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando, così provvede: condanna al Controparte_1
pagamento in favore di della somma di € 25.118,34, oltre Parte_1
interessi legali dalla data della decisione al soddisfo;
condanna alla Controparte_1 rifusione in favore di delle spese del giudizio, che si Parte_1
liquidano in € 5.545,00, di cui € 545,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, che si distraggono in favore dell'avv. Ubaldo Ruvolo;
pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico di parte convenuta.
Palermo, 03 aprile 2025.
Il Giudice
Cinzia Ferreri
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