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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 06/11/2025, n. 1998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1998 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di MESSINA VERBALE di UDIENZA (art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 06 del mese di novembre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Paolo Lo Giudice, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 1499 2022 R.G.
E' comparso, per la parte attrice, l'avv. Fabio Ferraro su delega dell'avv.
CA AR il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa. Chiede la distrazione in favore del procuratore anticipatario.
E' presente per la pratica forense la dott.ssa . Persona_1
Nessuno è comparso, per la parte convenuta, già contumace.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
La parte discute oralmente la causa e chiede la decisione.
IL G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 TRIBUNALE di MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MESSINA Prima sezione civile
Il giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Paolo Lo Giudice, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1499 del Registro Generale Contenzioso 2022
TRA con sede legale in Messina (Me), S.S. 114 Km 4,200 – Parte_1
Contesse, snc, 98125, P. Iva: , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Pietro Carrozza e Carlo Carrozza, giusta procura in atti;
Attore - opponente
CONTRO
titolare dell'omonima ditta individuale corrente in Messina, Via Controparte_1
D'Anfuso, cod. fisc. e P.IVA , C.F._1 P.IVA_2
Convenuto - opposto avente per OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex
1669cc).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore di parte attrice ha concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE rilevato che l'attore/opponente (convenuto sostanziale) con citazione notificata il
28.03.2022 ha proposto tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo n. 183/2022 emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Messina il 08/2/2022 su ricorso di per la Controparte_1
2 TRIBUNALE di MESSINA somma di € 5.490,00 e regolarmente notificato soltanto il 21.03.2022 (avendo l'opposto notificato all'opponente, in data 08.02.2022, soltanto il ricorso monitorio senza allegare il decreto ingiuntivo emesso, come emerge dagli atti allegati dall'attore); che la causa è stata tempestivamente iscritta a ruolo dall'opponente il 29.03.2022; che, pur ritualmente citato con atto notificato a mezzo pec sia al difensore domiciliatario presso il domicilio digitale indicato nel ricorso sia alla parte, l'opposto (attore sostanziale) non ha ritenuto di costituirsi ed è rimasto contumace;
considerato che
nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore opposto (solo formalmente convenuto) assume la veste sostanziale di attore e, a fronte dell'opposizione proposta dall'ingiunto, è tenuto a fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto di credito inizialmente azionato con il ricorso alla procedura monitoria;
che nel caso in esame, come detto, l'opposto ha ritenuto di non costituirsi nel presente giudizio di opposizione ed è rimasto contumace;
che pertanto il creditore opposto non ha provato in alcun modo i fatti costitutivi della domanda di pagamento avanzata con il ricorso per decreto ingiuntivo (a cui erano state allegate solo le fatture in formato elettronico), che vengono specificamente contestati dall'ingiunto nell'atto introduttivo del presente giudizio;
ritenuto che
in siffatta situazione va accolta l'opposizione e va revocato il decreto ingiuntivo opposto;
che all'accoglimento dell'opposizione consegue, per il principio della soccombenza, la condanna della parte opposta a rifondere le spese di lite del presente giudizio, liquidate come in dispositivo in base allo scaglione corrispondente al credito azionato con la procedura monitoria (da € 5.201 a € 26.000) e nei minimi, in considerazione della non particolare complessità della controversia e delle questioni giuridiche esaminate, con distrazione in favore del difensore anticipatario;
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, in persona del giudice unico dott. Paolo Lo Giudice, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, con citazione notificata il
28.03.2022 da ei confronti di , nella contumacia Parte_1 Controparte_1
3 TRIBUNALE di MESSINA della parte convenuta/opposta, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna a rifondere le spese di lite del presente giudizio, liquidate in Controparte_1
complessivi euro 2.685,50, di cui euro 2540,00 per compensi ed euro 145,50 per esborsi, oltre oneri accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Messina il 06.11.2025
Il Giudice
(dott. Paolo Lo Giudice)
4
Il giorno 06 del mese di novembre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Paolo Lo Giudice, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 1499 2022 R.G.
E' comparso, per la parte attrice, l'avv. Fabio Ferraro su delega dell'avv.
CA AR il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa. Chiede la distrazione in favore del procuratore anticipatario.
E' presente per la pratica forense la dott.ssa . Persona_1
Nessuno è comparso, per la parte convenuta, già contumace.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
La parte discute oralmente la causa e chiede la decisione.
IL G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 TRIBUNALE di MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MESSINA Prima sezione civile
Il giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Paolo Lo Giudice, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1499 del Registro Generale Contenzioso 2022
TRA con sede legale in Messina (Me), S.S. 114 Km 4,200 – Parte_1
Contesse, snc, 98125, P. Iva: , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Pietro Carrozza e Carlo Carrozza, giusta procura in atti;
Attore - opponente
CONTRO
titolare dell'omonima ditta individuale corrente in Messina, Via Controparte_1
D'Anfuso, cod. fisc. e P.IVA , C.F._1 P.IVA_2
Convenuto - opposto avente per OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex
1669cc).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore di parte attrice ha concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE rilevato che l'attore/opponente (convenuto sostanziale) con citazione notificata il
28.03.2022 ha proposto tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo n. 183/2022 emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Messina il 08/2/2022 su ricorso di per la Controparte_1
2 TRIBUNALE di MESSINA somma di € 5.490,00 e regolarmente notificato soltanto il 21.03.2022 (avendo l'opposto notificato all'opponente, in data 08.02.2022, soltanto il ricorso monitorio senza allegare il decreto ingiuntivo emesso, come emerge dagli atti allegati dall'attore); che la causa è stata tempestivamente iscritta a ruolo dall'opponente il 29.03.2022; che, pur ritualmente citato con atto notificato a mezzo pec sia al difensore domiciliatario presso il domicilio digitale indicato nel ricorso sia alla parte, l'opposto (attore sostanziale) non ha ritenuto di costituirsi ed è rimasto contumace;
considerato che
nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore opposto (solo formalmente convenuto) assume la veste sostanziale di attore e, a fronte dell'opposizione proposta dall'ingiunto, è tenuto a fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto di credito inizialmente azionato con il ricorso alla procedura monitoria;
che nel caso in esame, come detto, l'opposto ha ritenuto di non costituirsi nel presente giudizio di opposizione ed è rimasto contumace;
che pertanto il creditore opposto non ha provato in alcun modo i fatti costitutivi della domanda di pagamento avanzata con il ricorso per decreto ingiuntivo (a cui erano state allegate solo le fatture in formato elettronico), che vengono specificamente contestati dall'ingiunto nell'atto introduttivo del presente giudizio;
ritenuto che
in siffatta situazione va accolta l'opposizione e va revocato il decreto ingiuntivo opposto;
che all'accoglimento dell'opposizione consegue, per il principio della soccombenza, la condanna della parte opposta a rifondere le spese di lite del presente giudizio, liquidate come in dispositivo in base allo scaglione corrispondente al credito azionato con la procedura monitoria (da € 5.201 a € 26.000) e nei minimi, in considerazione della non particolare complessità della controversia e delle questioni giuridiche esaminate, con distrazione in favore del difensore anticipatario;
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, in persona del giudice unico dott. Paolo Lo Giudice, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, con citazione notificata il
28.03.2022 da ei confronti di , nella contumacia Parte_1 Controparte_1
3 TRIBUNALE di MESSINA della parte convenuta/opposta, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna a rifondere le spese di lite del presente giudizio, liquidate in Controparte_1
complessivi euro 2.685,50, di cui euro 2540,00 per compensi ed euro 145,50 per esborsi, oltre oneri accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Messina il 06.11.2025
Il Giudice
(dott. Paolo Lo Giudice)
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