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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 13/11/2025, n. 1488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1488 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3071/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3071/2024 tra
Parte_1 RICORRENTE e
CP_1 RESISTENTE
Oggi 13 novembre 2025 ad ore 15,00 all'udienza svolta innanzi al dott. Tommaso Maria Gualano mediante collegamento audiovisivo a distanza tramite applicativo Teams ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c., sono comparsi:
Per 'avv. GIACOMO BONACCHI in sostituzione dell'avv. CARBONI SILVIA, Parte_1 la cui identità è verificata dal giudice sulla base della sua dichiarazione Per l'avv. CHIARA GAMBA in sostituzione dell'avv. ROSSINI RUBEN, la cui CP_1 identità è verificata dal giudice sulla base della sua dichiarazione. L'avv. Bonacchi discute la causa riportandosi agli atti e insistendo per l'accoglimento delle domande del ricorso. L'avv. Gamba si riporta alle difese in atti e insiste per il rigetto delle domande del ricorso, non ricorrendo una fattispecie di cambio di appalto con riferimento all'assunzione della ricorrente. Tenuto conto della modalità di svolgimento dell'udienza, i procuratori delle parti dichiarano di rinunciare alla lettura del dispositivo e della contestuale motivazione. Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Il Giudice alle ore 18,57 emette sentenza.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3071/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARBONI SILVIA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA DELLA PIAZZUOLA 15 FIRENZE presso il difensore avv. CARBONI SILVIA Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSINI RUBEN, elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliata in VIALE VITTORIO EMANUELE II 21 BERGAMO presso il difensore avv. ROSSINI RUBEN Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio formulando le seguenti conclusioni: Parte_1 Controparte_1
“- accertare il diritto della sig.ra (c.f. ), alle differenze retributive Parte_1 C.F._1 per l'importo di € 1.387,23 lordi, o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi, rivalutazione monetaria e oltre regolarizzazione contributiva per il periodo 30.09.2019 – 17.06.2021 nei confronti di (p.iva ) in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 P.IVA_1 con sede in Ambivere (BG) via G. Mazzini n. 23 e per gli effetti
- condannare (p.iva ) in persona del legale rappresentante pro tempore con Controparte_1 P.IVA_1 sede in Ambivere (BG) via G. Mazzini n. 23 a corrispondere alla sig.ra (c.f. Parte_1
) la somma di € 1.387,23 lordi o la diversa maggiore o minore somma ritenuta C.F._1 di giustizia, oltre interessi, rivalutazione monetaria e oltre alla regolarizzazione contributiva. Con vittoria di spese e competenze di avvocato”. La ricorrente ha riferito di essere stata dipendente della resistente dal 30.9.2019 al 17.6.2021 con mansioni di aiuto cuoca presso la mensa di Gucci Art Lab in Scandicci (FI) via Delle Nazioni Unite
5/11, in forza di contratto di lavoro a tempo indeterminato, orario di 35 ore settimanali con qualifica di operaia 5° livello CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale e Turismo;
dedotto che la resistente è subentrata in data 16.9.2017 a nell'appalto per la Controparte_2 gestione dei servizi di ristorazione de quibus e che in data 13.9.2017 è stato sottoscritto un accordo tra le predette società e le rappresentanze sindacali dei lavoratori con cui la resistente si è impegnata ad assumere tutto il personale già alle dipendenze dell'appaltatore uscente, con mantenimento delle medesime condizioni contrattuali economiche e normative, la ricorrente ha rilevato che Controparte_1 non le ha mai riconosciuto gli integrativi provinciali e regionali (integrativo territoriale, quota provinciale e terzo elemento) invece riconosciuti ai lavoratori già alle dipendenze di CP_2
, con conseguente diritto al pagamento in proprio favore della somma di € 1.387,23 lordi.
[...]
Costituitasi in giudizio, la società ha contestato la fondatezza delle domande del ricorso e ne ha chiesto il rigetto.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito dell'odierna udienza svoltasi mediante collegamento audiovisivo a distanza.
***
E' documentato che la ricorrente sia stata assunta dalla resistente in data 30.9.2019 pe svolgere mansioni di aiuto cuoca presso la mensa di Gucci Art Lab in Scandicci (FI) via Delle Nazioni Unite
5/11, in forza di contratto di lavoro a tempo indeterminato, orario di 35 ore settimanali con qualifica di operaia 5° livello CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale e Turismo (doc. 2 fasc. ric.; doc. 2 fasc. res.).
E' altresì documentato che in data 16.9.2017 la resistente fosse subentrata a CP_2 CP_2 nell'appalto di gestione dei servizi di ristorazione della mensa Gucci Art Lab e che avesse
[...] sottoscritto in data 13.9.2017, unitamente alla società usce22nte, accordo con le organizzazioni sindacali con cui si era impegnata ad assumere tutti il personale già alle dipendenze dell'appaltatore uscente con mantenimento delle condizioni contrattuali e normative già in essere (doc. 3 fasc. ric.; doc.
3 fasc. res.).
La domanda della ricorrente non può trovare accoglimento per l'assorbente rilievo che essa è stata assunta nel 2019, due anni dopo l'avvenuto cambio appalto e la sottoscrizione dell'accordo sindacale che ha impegnato la resistente a mantenere le medesime condizioni contrattuali e normative già applicate dalla società uscente solo in favore del personale dipendente della Controparte_2
personale di cui non faceva parte la ricorrente, il cui nominativo non è presente nell'elenco dei
[...] lavoratori allegato all'accordo.
Le domande del ricorso devono quindi essere rigettate
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, senza applicazione della fase istruttoria (non tenutasi).
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione Lavoro, definitivamente decidendo, ogni altra eccezione, domanda e richiesta disattesa,
1) rigetta le domande del ricorso
6) condanna la ricorrente a rifondere ala resistente le spese di lite, Parte_1 Controparte_1 liquidate in € 1.030,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti.
Sentenza pronunciata all'esito di udienza tenutasi mediante collegamento audiovisivo a distanza attraverso piattaforma Microsoft Teams.
Firenze, 13 novembre 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3071/2024 tra
Parte_1 RICORRENTE e
CP_1 RESISTENTE
Oggi 13 novembre 2025 ad ore 15,00 all'udienza svolta innanzi al dott. Tommaso Maria Gualano mediante collegamento audiovisivo a distanza tramite applicativo Teams ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c., sono comparsi:
Per 'avv. GIACOMO BONACCHI in sostituzione dell'avv. CARBONI SILVIA, Parte_1 la cui identità è verificata dal giudice sulla base della sua dichiarazione Per l'avv. CHIARA GAMBA in sostituzione dell'avv. ROSSINI RUBEN, la cui CP_1 identità è verificata dal giudice sulla base della sua dichiarazione. L'avv. Bonacchi discute la causa riportandosi agli atti e insistendo per l'accoglimento delle domande del ricorso. L'avv. Gamba si riporta alle difese in atti e insiste per il rigetto delle domande del ricorso, non ricorrendo una fattispecie di cambio di appalto con riferimento all'assunzione della ricorrente. Tenuto conto della modalità di svolgimento dell'udienza, i procuratori delle parti dichiarano di rinunciare alla lettura del dispositivo e della contestuale motivazione. Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Il Giudice alle ore 18,57 emette sentenza.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3071/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARBONI SILVIA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA DELLA PIAZZUOLA 15 FIRENZE presso il difensore avv. CARBONI SILVIA Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSINI RUBEN, elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliata in VIALE VITTORIO EMANUELE II 21 BERGAMO presso il difensore avv. ROSSINI RUBEN Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio formulando le seguenti conclusioni: Parte_1 Controparte_1
“- accertare il diritto della sig.ra (c.f. ), alle differenze retributive Parte_1 C.F._1 per l'importo di € 1.387,23 lordi, o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi, rivalutazione monetaria e oltre regolarizzazione contributiva per il periodo 30.09.2019 – 17.06.2021 nei confronti di (p.iva ) in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 P.IVA_1 con sede in Ambivere (BG) via G. Mazzini n. 23 e per gli effetti
- condannare (p.iva ) in persona del legale rappresentante pro tempore con Controparte_1 P.IVA_1 sede in Ambivere (BG) via G. Mazzini n. 23 a corrispondere alla sig.ra (c.f. Parte_1
) la somma di € 1.387,23 lordi o la diversa maggiore o minore somma ritenuta C.F._1 di giustizia, oltre interessi, rivalutazione monetaria e oltre alla regolarizzazione contributiva. Con vittoria di spese e competenze di avvocato”. La ricorrente ha riferito di essere stata dipendente della resistente dal 30.9.2019 al 17.6.2021 con mansioni di aiuto cuoca presso la mensa di Gucci Art Lab in Scandicci (FI) via Delle Nazioni Unite
5/11, in forza di contratto di lavoro a tempo indeterminato, orario di 35 ore settimanali con qualifica di operaia 5° livello CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale e Turismo;
dedotto che la resistente è subentrata in data 16.9.2017 a nell'appalto per la Controparte_2 gestione dei servizi di ristorazione de quibus e che in data 13.9.2017 è stato sottoscritto un accordo tra le predette società e le rappresentanze sindacali dei lavoratori con cui la resistente si è impegnata ad assumere tutto il personale già alle dipendenze dell'appaltatore uscente, con mantenimento delle medesime condizioni contrattuali economiche e normative, la ricorrente ha rilevato che Controparte_1 non le ha mai riconosciuto gli integrativi provinciali e regionali (integrativo territoriale, quota provinciale e terzo elemento) invece riconosciuti ai lavoratori già alle dipendenze di CP_2
, con conseguente diritto al pagamento in proprio favore della somma di € 1.387,23 lordi.
[...]
Costituitasi in giudizio, la società ha contestato la fondatezza delle domande del ricorso e ne ha chiesto il rigetto.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito dell'odierna udienza svoltasi mediante collegamento audiovisivo a distanza.
***
E' documentato che la ricorrente sia stata assunta dalla resistente in data 30.9.2019 pe svolgere mansioni di aiuto cuoca presso la mensa di Gucci Art Lab in Scandicci (FI) via Delle Nazioni Unite
5/11, in forza di contratto di lavoro a tempo indeterminato, orario di 35 ore settimanali con qualifica di operaia 5° livello CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale e Turismo (doc. 2 fasc. ric.; doc. 2 fasc. res.).
E' altresì documentato che in data 16.9.2017 la resistente fosse subentrata a CP_2 CP_2 nell'appalto di gestione dei servizi di ristorazione della mensa Gucci Art Lab e che avesse
[...] sottoscritto in data 13.9.2017, unitamente alla società usce22nte, accordo con le organizzazioni sindacali con cui si era impegnata ad assumere tutti il personale già alle dipendenze dell'appaltatore uscente con mantenimento delle condizioni contrattuali e normative già in essere (doc. 3 fasc. ric.; doc.
3 fasc. res.).
La domanda della ricorrente non può trovare accoglimento per l'assorbente rilievo che essa è stata assunta nel 2019, due anni dopo l'avvenuto cambio appalto e la sottoscrizione dell'accordo sindacale che ha impegnato la resistente a mantenere le medesime condizioni contrattuali e normative già applicate dalla società uscente solo in favore del personale dipendente della Controparte_2
personale di cui non faceva parte la ricorrente, il cui nominativo non è presente nell'elenco dei
[...] lavoratori allegato all'accordo.
Le domande del ricorso devono quindi essere rigettate
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, senza applicazione della fase istruttoria (non tenutasi).
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione Lavoro, definitivamente decidendo, ogni altra eccezione, domanda e richiesta disattesa,
1) rigetta le domande del ricorso
6) condanna la ricorrente a rifondere ala resistente le spese di lite, Parte_1 Controparte_1 liquidate in € 1.030,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti.
Sentenza pronunciata all'esito di udienza tenutasi mediante collegamento audiovisivo a distanza attraverso piattaforma Microsoft Teams.
Firenze, 13 novembre 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.