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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 26/05/2025, n. 1394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1394 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10384/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. ssa Barbara Romano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nei giudizi di I grado riuniti iscritti al n. r.g. 10384/2022 e al n. r.g. 10469/2022 promossi da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
C.F. Parte_2 C.F._2
C.F. ) Parte_3 C.F._3
((C.F. ), tutti con il patrocinio dell'avv. Parte_4 P.IVA_1
BONGIORNO GALLEGRA ANTONINO, elettivamente domiciliati in Chiavari, via Rivarola 55 presso il difensore avv. BONGIORNO GALLEGRA ANTONINO
ATTORI IN OPPOSIZIONE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FREDIANI Controparte_1 P.IVA_2
MARCELLO, elettivamente domiciliato in VIA GALLONIO, 18 00161 ROMA presso il difensore avv. FREDIANI MARCELLO
BEST SYSTEM INFORMATICA SRL (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. P.IVA_1
BONGIORNO GALLEGRA FRANCESCA, elettivamente domiciliato in VIA RIVAROLA 55, 16043
CHIAVARI presso il difensore avv. BONGIORNO GALLEGRA FRANCESCA
CONVENUTI OPPOSTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi fogli depositati in via telematica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si tratta di due opposizioni avverso il medesimo decreto ingiuntivo n. 2795/2022 del 10.12.2022 di condanna al pagamento di € 55.815,42, quale saldo capitale al 4.1.2013 derivante da un contratto di apertura di credito in conto corrente concessa da in favore di CP_2 Controparte_3
Nel 2021, è divenuta cessionaria di un portafoglio di
[...] Controparte_1 crediti vantati da nell'ambito dei quali era ricompreso anche il credito in parola. Controparte_4
pagina 1 di 9 Il procedimento n. 10384/2022 R.G. ha ad oggetto l'opposizione proposta dai fideiussori, Parte_1
, e che oltre all'opposta, hanno citato in giudizio anche il
[...] Parte_3 Parte_2 debitore principale, la quale si è costituita aderendo all'opposizione dei Parte_4
fideiussori.
Il procedimento n. 10469/2022 R.G. ha ad oggetto l'opposizione proposta dal debitore principale,
[...]
In tale procedimento sono intervenuti volontariamente i fideiussori Parte_4
domandando la riunione.
In entrambi i procedimenti è stata eccepita la prescrizione del credito e l'insufficiente prova del credito ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo in quando il creditore procedente aveva prodotto soltanto due estratti di “saldaconto” datati 21.1.2013 e 25.9.2021.
Nell'opposizione proposta dai fideiussori (n. 10384/2022) è stata eccepita anche la nullità della fideiussione per conformità allo schema ABI e la nullità della clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c..
In entrambi i procedimenti l'opposta ha chiesto il rinvio per precisazione delle conclusioni senza fare istanza di concessione della provvisoria esecutività, mentre gli opponenti hanno chiesto i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c. e insistito per la riunione.
L'opposizione è infondata.
L'eccezione di prescrizione è infondata.
La lettera di revoca degli affidamenti è stata recapitata ai garanti e Pt_2 Parte_3 quest'ultima anche A.U. della società, il 2.5.2012 (v. doc. 9 e 11 opposta), nonché a Parte_1
il 30.4.2012 (v. doc. 10).
[...]
pagina 2 di 9 In seguito alla cessione in favore di la lettera di diffida inoltrata da Controparte_1 quest'ultima è stata ricevuta da il 1°.
4.2022. Pertanto, considerato che Parte_1 [...]
era ed è obbligato in solido sia con che con gli altri due Parte_1 Parte_4
garanti, il termine di prescrizione è stato interrotto per tutti con il recapito della raccomandata al predetto in data 1°4.2022. Il termine decennale, infatti, sarebbe spirato il 1°.5.2022, considerato che la precedente lettera di diffida era stata recapitata a e altri garanti, in data Pt_2 Parte_3
2.5.2012. Premesso, infatti, che a mente dell'art. 1310 c.c., gli atti di interruzione della prescrizione compiuti nei confronti di uno dei condebitori in solido, hanno effetto anche nei confronti degli altri obbligati, è pacifico che il recapito della diffida di pagamento sia sufficiente, ai fini della interruzione della prescrizione. Non rileva, pertanto, che non sia mai stata notificata alla debitrice
[...]
la revoca degli affidamenti e la intimazione di pagamento del 23.04.2012 posto che Parte_4 dai documenti prodotti da parte opposta risulta che la comunicazione è stata inviata all'indirizzo di Via
Piacenza 148 in Chiavari dal quale risulta “trasferita” da attestazione dell'Ufficiale Postale Parte_4
(v. doc. 8 opposto). Il successivo atto interruttivo (doc. 12 , lettera del 11.3.2022 di CP_5
comunicazione di cessione di crediti in blocco contenente intimazione di pagamento, risulta regolarmente notificato in quanto restituito al mittente per compiuta giacenza in data 5.5.2022, ma è tardivo ai fini interruttivi della prescrizione.
L'opposta osserva, in contrario, che la notifica a datata 1°4.2022 e il correlato effetto Parte_1
interruttivo sono intervenuti allorché la prescrizione nei confronti del debitore principale si era già perfezionata. A tal fine sostiene che la chiusura del conto corrente affidato sarebbe intervenuta in data
5.12.2011, allorquando formulava la proposta di pagamento a saldo e stralcio di € 38.000 Parte_4
(doc. 7 opponente) e che sul punto non vi è stata contestazione da parte dell'opposta. Tuttavia, non si condivide l'individuazione di detto dies a quo posto che la chiusura del rapporto si è verificata con la revoca degli affidamenti da parte dell'istituto di credito, avvenuta con lettera del 23.4.2012.
Infatti “Posto che il diritto del creditore nei confronti del fideiussore non sorge per effetto della mera stipulazione del contratto di garanzia, ma solo alla scadenza dell'obbligazione garantita, il termine di prescrizione del diritto della banca di avvalersi della garanzia fideiussoria prestata per l'apertura di credito in conto corrente deve essere calcolato con decorrenza non dalla data di costituzione della garanzia, ma dalla data in cui il debito garantito è divenuto esigibile per effetto del recesso della banca dall'apertura di credito e, comunque, della chiusura del conto corrente” (Cass. Sentenza n. 5720 del 23/03/2004).
pagina 3 di 9 Per quanto attiene all'asserita prescrizione quinquennale degli interessi, nei rapporti di conto corrente, al momento della liquidazione e della contabilizzazione gli interessi divengono parte integrante del capitale, applicandosi ai medesimi il termine di prescrizione ordinario.
Il motivo di opposizione secondo cui il credito azionato in monitorio non sarebbe sufficientemente provato essendo stati prodotti due estratti saldaconto è superato dalla produzione, in questo giudizio, da parte dell'opposto, di tutti gli estratti conto analitici del rapporto di apertura di credito in conto corrente dall'origine fino alla chiusura del conto (cfr. docc. nn. da 16 a 37 seguendo la numerazione della documentazione già depositata in sede monitoria).
La fideiussione di cui si discute è di tipo omnibus ed è stata stipulata in data 12.11.1999.
Il mero inserimento della clausola secondo cui “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente, a semplice richiesta scritta”, già di per sé diversa dalla clausola “a prima richiesta e senza eccezioni”, non vale a qualificare il contratto quale rapporto autonomo di garanzia, come sostenuto dall'opposta.
Certo, potrebbe dirsi che affermare che il contraente debba pagare alla banca “immediatamente e a semplice richiesta scritta” implichi che egli non possa sollevare alcuna eccezione. L'esclusione del potere di sollevare eccezioni sarebbe dunque implicita nell'obbligo di pagamento a semplice richiesta.
Peraltro, nel successivo articolo 9 si legge che “nessuna eccezione può essere opposta dal fideiussore riguardo al momento in cui la banca esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti con il debitore". Il contratto indica, dunque, l'unica eccezione preclusa al garante, dal che si desume, a contrario, che il medesimo possa sollevare nei confronti del creditore tutte le altre eccezioni spettanti al debitore principale.
La lettura delle restanti clausole contrattuali rafforza la conclusione che il contratto intercorso tra le parti integri una vera e propria fideiussione.
In questo senso militano:
a. l'impiego costante, nel contratto, dei termini “fidejussione” e “fidejussori”, con altrettanto costante richiamo – anche per derogarvi – alla disciplina codicistica del negozio fideiussorio;
b. l'individuazione dell'impegno assunto dal garante con il contenuto dell'obbligazione principale, laddove si prevede che la fideiussione garantisce l'adempimento di qualunque obbligazione assunta dal debitore principale nei confronti della banca;
pagina 4 di 9 c. la delimitazione quantitativa dell'impegno del garante con riferimento al pagamento di quanto risultasse dovuto dal debitore principale. All'art. 1 delle condizioni generali si legge: “La fideiussione garantisce tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi, anche se moratori, ed ogni altro accessorio, nelle stesse misure dovute dal debitore principale”, che chiaramente collega e confina la responsabilità del garante ad un inadempimento dell'obbligato principale;
d. la natura dei rapporti intercorrenti tra le parti, in cui uno dei garanti è un soggetto cointeressato all'operazione economica intrapresa dalla società obbligata in via principale ( di Controparte_6
) secondo uno schema radicalmente diverso da quello della prestazione di garanzia Parte_4
autonoma, solitamente espressa (a titolo oneroso) da un operatore finanziario estraneo al rapporto principale nell'ambito di una polizza fideiussoria a prima richiesta.
In conclusione, la valutazione complessiva delle disposizioni contrattuali e dei rapporti intercorrenti tra le parti porta a concludere che non si sia in presenza di un contratto autonomo di garanzia.
La fideiussione in commento è stata redatta secondo lo schema contrattuale elaborato dall'ABI che fu oggetto del provvedimento n. 55 del 2/5/2005 in quanto vi è letterale coincidenza delle clausole n. 2, 6
e 8 del contratto con quelle predisposte dalla medesima ABI.
Va premesso che, a seguito della redazione, da parte dell' di un Parte_5 modello di schema negoziale per il contratto di fideiussione omnibus, la CA d'AL ha avviato un'indagine volta a verificare la compatibilità del suddetto schema con la disciplina antitrust.
Interpellata da CA d'AL, l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato ha identificato le clausole n. 2, 6 e 8 dello schema ABI quali restrittive della concorrenza, evidenziando altresì che le condizioni generali di contratto stabilite in tale schema rappresentano l'espressione di deliberazioni di un'associazione di imprese, rientrando in tal senso nell'ambito applicativo ex art. 2, co. 1 della legge n.
287/90, ed incidendo sul comportamento delle imprese concorrenti, con il rischio di una significativa restrizione della concorrenza, stante l'elevato numero di banche associate all'ABI.
Viene quindi in rilievo la disciplina normativa nazionale a tutela della concorrenza dettata dalla legge n. 287/1990 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato) e la ratio ad essa sottesa, di tutela dell'ordine pubblico economico e del corretto svolgimento delle relazioni economiche poste in essere all'interno del mercato.
pagina 5 di 9 Il consumatore o l'impresa, a fronte di una richiesta di finanziamento, si vede costretto a sottoscrivere un contratto “a valle” di fideiussione omnibus, sulla scorta del modello ABI, costituente lo sbocco dell'intesa anticoncorrenziale vietata “a monte”, vedendosi così elidere il proprio diritto di scelta sul tipo di contratto da concludere e sul relativo contenuto.
L'art. 2, co. 2, lett. A), della legge antitrust, vieta alle imprese le intese che abbiano per oggetto – o per effetto – di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, elencando una serie di attività esemplificative di tali accordi e sancendone la nullità, al successivo comma 3, quale sanzione nell'ipotesi che vengano realizzate in violazione di tale disposizione.
Nella stessa ottica, l'art. 101 TFUE vieta tutti gli accordi tra imprese che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno, prevedendo la nullità quale conseguenza.
Il successivo articolo 102 TFUE stabilisce che: “è incompatibile con il mercato interno e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo”.
In altri termini, la posizione dominante di un'impresa è vietata se incompatibile con il mercato interno, ovvero quando abbia lo scopo di farne abuso, limitando la concorrenza.
Con la sentenza n. 41994/21, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno statuito la nullità parziale delle clausole n. 2, 6 e 8, contenute nelle fideiussioni conformi allo schema predisposto dall'ABI e riproduttivo dell'intesa vietata a monte per violazione della normativa antitrust, salvo la declaratoria di nullità dell'intero contratto laddove le parti provino una diversa volontà, tale per cui non avrebbero concluso il contratto senza di esse.
In specie, le clausole censurate con il provvedimento n. 55/2005 di CA d'AL, sono: la clausola di reviviscenza (n.2); la clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. (n.6); la clausola di sopravvivenza
(n.8).
La Suprema Corte esamina la tutela riconoscibile, se reale o risarcitoria, al contraente che abbia concluso con la banca un contratto di fideiussione a valle recante pedissequamente le clausole attuative dell'intesa vietata a monte.
pagina 6 di 9 Dopo avere esaminato i diversi orientamenti, le Sezioni Unite aderiscono a tale ultimo filone interpretativo, precisando che l'eliminazione delle clausole illegittime consente di preservare la validità della fideiussione nel resto, anche in virtù del principio di conservazione degli atti negoziali.
La fideiussione di cui si discute è stata stipulata nel 1999, ed elevata nel massimale nel 2001, per cui non beneficia del carattere privilegiato della prova costituita dall'accertamento compiuto dalla CA
d'AL, che le SS.UU. hanno confermato essere “spendibile” nell'ambito del giudizio ordinario, riguardante proprio il fatto che, nel periodo preso in esame dall'Istituto, novembre 2003 – maggio
2005, esisteva una diffusa prassi operativa in base alla quale diverse banche presentavano ai clienti uno schema contrattuale uniforme, contenente tra l'altro le tre clausole cui la CA d'AL prima e la
Corte poi avevano riconosciuto una spiccata attitudine distorsiva del mercato.
Gli opponenti erano dunque onerata dell'allegazione e della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie d'illecito concorrenziale dedotto in giudizio, di cui all'art. 2 della legge n.
287/1990.
Avrebbero dovuto fornire la specifica prova di un'intesa, anteriore o coeva alla stipulazione della fidejussione omnibus di cui discute, avente quale oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale degli impieghi bancari attraverso la fissazione di specifiche condizioni contrattuali in materia di garanzie fidejussorie.
Di ciò, tuttavia, gli opponenti non hanno dato prova alcuna, non avendo depositato documenti o, quindi, articolato mezzi di prova volti a dimostrare che nel 1999 un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avrebbe coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela modelli uniformi di fideiussione per operazioni specifiche in modo da privare quella stessa clientela del diritto ad una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza. Manca, dunque, la prova di un'intesa, anteriore o coeva alla stipulazione della garanzia qui considerata, avente come oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale degli impieghi bancari attraverso la fissazione di specifiche condizioni contrattuali in materia di garanzie fideiussorie” (Trib.
Milano sentenza del 19.1.2022, n. 294; Corte d'Appello di Genova, sentenza del 24-26.7.2024, n. 1045 resa nel procedimento n. 735/2022) ).
pagina 7 di 9 Né , né la S.C. hanno affermato la nullità delle fideiussioni prestate in conformità ad un CP_7 determinato testo contrattuale, ma si sono limitate a statuire che “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, “nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme”, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”.
Al di fuori delle pratiche anticoncorrenziali introdotte dall'intesa illecita, le clausole della fideiussione riproduttive dello schema negoziale diffuso dall'ABI restano perfettamente lecite e ben possono essere inserite – individualmente o anche tutte insieme – in un contratto.
L'eccezione di nullità deve, pertanto, essere respinta.
Di conseguenza, neppure viene in considerazione l'ipotesi di cui all'art. 1955 c.c..
L'opposizione deve, pertanto, essere respinta, confermandosi, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto che va, altresì, dichiarato definitivamente esecutivo.
Stante la soccombenza gli opponenti devono essere condannati in solido al pagamento delle spese processuali in favore dell'opposta che secondo le tariffe professionali di cui al D.M. del 13.8.2022, n.
147, avuto riguardo ai parametri medi dello scaglione da € 52.001 a € 260.000, ma minimi per la fase istruttoria, si liquidano in € 2.552,00 per la fase di studio della controversia, € 1.628,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 2.835,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed in € 4.253,00 per la fase decisionale e così complessivamente in € 14.103,00 per compensi professionali , oltre IVA, cpa e 15%
a titolo rimborso forfettario spese generali.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da , Parte_2 Parte_3 [...]
e in persona del legale rappresentante p.t., con atto di Parte_1 Parte_4
citazione notificato il 17.11.2022 nei confronti di in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., e di in persona del legale rappresentante p.t., Parte_4 avverso il decreto ingiuntivo n. 2795/2022 del 10.12.2022, contrariis reiectis, rigetta l'opposizione in quanto infondata e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara definitivamente esecutivo.
Condanna gli opponenti, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore dell'opposta liquidate in € 14.103,00 per compensi professionali, oltre IVA, cpa e 15% a titolo rimborso forfettario spese generali.
pagina 8 di 9 Genova, 23 maggio 2025
Il giudice
Barbara Romano
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. ssa Barbara Romano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nei giudizi di I grado riuniti iscritti al n. r.g. 10384/2022 e al n. r.g. 10469/2022 promossi da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
C.F. Parte_2 C.F._2
C.F. ) Parte_3 C.F._3
((C.F. ), tutti con il patrocinio dell'avv. Parte_4 P.IVA_1
BONGIORNO GALLEGRA ANTONINO, elettivamente domiciliati in Chiavari, via Rivarola 55 presso il difensore avv. BONGIORNO GALLEGRA ANTONINO
ATTORI IN OPPOSIZIONE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FREDIANI Controparte_1 P.IVA_2
MARCELLO, elettivamente domiciliato in VIA GALLONIO, 18 00161 ROMA presso il difensore avv. FREDIANI MARCELLO
BEST SYSTEM INFORMATICA SRL (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. P.IVA_1
BONGIORNO GALLEGRA FRANCESCA, elettivamente domiciliato in VIA RIVAROLA 55, 16043
CHIAVARI presso il difensore avv. BONGIORNO GALLEGRA FRANCESCA
CONVENUTI OPPOSTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi fogli depositati in via telematica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si tratta di due opposizioni avverso il medesimo decreto ingiuntivo n. 2795/2022 del 10.12.2022 di condanna al pagamento di € 55.815,42, quale saldo capitale al 4.1.2013 derivante da un contratto di apertura di credito in conto corrente concessa da in favore di CP_2 Controparte_3
Nel 2021, è divenuta cessionaria di un portafoglio di
[...] Controparte_1 crediti vantati da nell'ambito dei quali era ricompreso anche il credito in parola. Controparte_4
pagina 1 di 9 Il procedimento n. 10384/2022 R.G. ha ad oggetto l'opposizione proposta dai fideiussori, Parte_1
, e che oltre all'opposta, hanno citato in giudizio anche il
[...] Parte_3 Parte_2 debitore principale, la quale si è costituita aderendo all'opposizione dei Parte_4
fideiussori.
Il procedimento n. 10469/2022 R.G. ha ad oggetto l'opposizione proposta dal debitore principale,
[...]
In tale procedimento sono intervenuti volontariamente i fideiussori Parte_4
domandando la riunione.
In entrambi i procedimenti è stata eccepita la prescrizione del credito e l'insufficiente prova del credito ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo in quando il creditore procedente aveva prodotto soltanto due estratti di “saldaconto” datati 21.1.2013 e 25.9.2021.
Nell'opposizione proposta dai fideiussori (n. 10384/2022) è stata eccepita anche la nullità della fideiussione per conformità allo schema ABI e la nullità della clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c..
In entrambi i procedimenti l'opposta ha chiesto il rinvio per precisazione delle conclusioni senza fare istanza di concessione della provvisoria esecutività, mentre gli opponenti hanno chiesto i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c. e insistito per la riunione.
L'opposizione è infondata.
L'eccezione di prescrizione è infondata.
La lettera di revoca degli affidamenti è stata recapitata ai garanti e Pt_2 Parte_3 quest'ultima anche A.U. della società, il 2.5.2012 (v. doc. 9 e 11 opposta), nonché a Parte_1
il 30.4.2012 (v. doc. 10).
[...]
pagina 2 di 9 In seguito alla cessione in favore di la lettera di diffida inoltrata da Controparte_1 quest'ultima è stata ricevuta da il 1°.
4.2022. Pertanto, considerato che Parte_1 [...]
era ed è obbligato in solido sia con che con gli altri due Parte_1 Parte_4
garanti, il termine di prescrizione è stato interrotto per tutti con il recapito della raccomandata al predetto in data 1°4.2022. Il termine decennale, infatti, sarebbe spirato il 1°.5.2022, considerato che la precedente lettera di diffida era stata recapitata a e altri garanti, in data Pt_2 Parte_3
2.5.2012. Premesso, infatti, che a mente dell'art. 1310 c.c., gli atti di interruzione della prescrizione compiuti nei confronti di uno dei condebitori in solido, hanno effetto anche nei confronti degli altri obbligati, è pacifico che il recapito della diffida di pagamento sia sufficiente, ai fini della interruzione della prescrizione. Non rileva, pertanto, che non sia mai stata notificata alla debitrice
[...]
la revoca degli affidamenti e la intimazione di pagamento del 23.04.2012 posto che Parte_4 dai documenti prodotti da parte opposta risulta che la comunicazione è stata inviata all'indirizzo di Via
Piacenza 148 in Chiavari dal quale risulta “trasferita” da attestazione dell'Ufficiale Postale Parte_4
(v. doc. 8 opposto). Il successivo atto interruttivo (doc. 12 , lettera del 11.3.2022 di CP_5
comunicazione di cessione di crediti in blocco contenente intimazione di pagamento, risulta regolarmente notificato in quanto restituito al mittente per compiuta giacenza in data 5.5.2022, ma è tardivo ai fini interruttivi della prescrizione.
L'opposta osserva, in contrario, che la notifica a datata 1°4.2022 e il correlato effetto Parte_1
interruttivo sono intervenuti allorché la prescrizione nei confronti del debitore principale si era già perfezionata. A tal fine sostiene che la chiusura del conto corrente affidato sarebbe intervenuta in data
5.12.2011, allorquando formulava la proposta di pagamento a saldo e stralcio di € 38.000 Parte_4
(doc. 7 opponente) e che sul punto non vi è stata contestazione da parte dell'opposta. Tuttavia, non si condivide l'individuazione di detto dies a quo posto che la chiusura del rapporto si è verificata con la revoca degli affidamenti da parte dell'istituto di credito, avvenuta con lettera del 23.4.2012.
Infatti “Posto che il diritto del creditore nei confronti del fideiussore non sorge per effetto della mera stipulazione del contratto di garanzia, ma solo alla scadenza dell'obbligazione garantita, il termine di prescrizione del diritto della banca di avvalersi della garanzia fideiussoria prestata per l'apertura di credito in conto corrente deve essere calcolato con decorrenza non dalla data di costituzione della garanzia, ma dalla data in cui il debito garantito è divenuto esigibile per effetto del recesso della banca dall'apertura di credito e, comunque, della chiusura del conto corrente” (Cass. Sentenza n. 5720 del 23/03/2004).
pagina 3 di 9 Per quanto attiene all'asserita prescrizione quinquennale degli interessi, nei rapporti di conto corrente, al momento della liquidazione e della contabilizzazione gli interessi divengono parte integrante del capitale, applicandosi ai medesimi il termine di prescrizione ordinario.
Il motivo di opposizione secondo cui il credito azionato in monitorio non sarebbe sufficientemente provato essendo stati prodotti due estratti saldaconto è superato dalla produzione, in questo giudizio, da parte dell'opposto, di tutti gli estratti conto analitici del rapporto di apertura di credito in conto corrente dall'origine fino alla chiusura del conto (cfr. docc. nn. da 16 a 37 seguendo la numerazione della documentazione già depositata in sede monitoria).
La fideiussione di cui si discute è di tipo omnibus ed è stata stipulata in data 12.11.1999.
Il mero inserimento della clausola secondo cui “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente, a semplice richiesta scritta”, già di per sé diversa dalla clausola “a prima richiesta e senza eccezioni”, non vale a qualificare il contratto quale rapporto autonomo di garanzia, come sostenuto dall'opposta.
Certo, potrebbe dirsi che affermare che il contraente debba pagare alla banca “immediatamente e a semplice richiesta scritta” implichi che egli non possa sollevare alcuna eccezione. L'esclusione del potere di sollevare eccezioni sarebbe dunque implicita nell'obbligo di pagamento a semplice richiesta.
Peraltro, nel successivo articolo 9 si legge che “nessuna eccezione può essere opposta dal fideiussore riguardo al momento in cui la banca esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti con il debitore". Il contratto indica, dunque, l'unica eccezione preclusa al garante, dal che si desume, a contrario, che il medesimo possa sollevare nei confronti del creditore tutte le altre eccezioni spettanti al debitore principale.
La lettura delle restanti clausole contrattuali rafforza la conclusione che il contratto intercorso tra le parti integri una vera e propria fideiussione.
In questo senso militano:
a. l'impiego costante, nel contratto, dei termini “fidejussione” e “fidejussori”, con altrettanto costante richiamo – anche per derogarvi – alla disciplina codicistica del negozio fideiussorio;
b. l'individuazione dell'impegno assunto dal garante con il contenuto dell'obbligazione principale, laddove si prevede che la fideiussione garantisce l'adempimento di qualunque obbligazione assunta dal debitore principale nei confronti della banca;
pagina 4 di 9 c. la delimitazione quantitativa dell'impegno del garante con riferimento al pagamento di quanto risultasse dovuto dal debitore principale. All'art. 1 delle condizioni generali si legge: “La fideiussione garantisce tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi, anche se moratori, ed ogni altro accessorio, nelle stesse misure dovute dal debitore principale”, che chiaramente collega e confina la responsabilità del garante ad un inadempimento dell'obbligato principale;
d. la natura dei rapporti intercorrenti tra le parti, in cui uno dei garanti è un soggetto cointeressato all'operazione economica intrapresa dalla società obbligata in via principale ( di Controparte_6
) secondo uno schema radicalmente diverso da quello della prestazione di garanzia Parte_4
autonoma, solitamente espressa (a titolo oneroso) da un operatore finanziario estraneo al rapporto principale nell'ambito di una polizza fideiussoria a prima richiesta.
In conclusione, la valutazione complessiva delle disposizioni contrattuali e dei rapporti intercorrenti tra le parti porta a concludere che non si sia in presenza di un contratto autonomo di garanzia.
La fideiussione in commento è stata redatta secondo lo schema contrattuale elaborato dall'ABI che fu oggetto del provvedimento n. 55 del 2/5/2005 in quanto vi è letterale coincidenza delle clausole n. 2, 6
e 8 del contratto con quelle predisposte dalla medesima ABI.
Va premesso che, a seguito della redazione, da parte dell' di un Parte_5 modello di schema negoziale per il contratto di fideiussione omnibus, la CA d'AL ha avviato un'indagine volta a verificare la compatibilità del suddetto schema con la disciplina antitrust.
Interpellata da CA d'AL, l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato ha identificato le clausole n. 2, 6 e 8 dello schema ABI quali restrittive della concorrenza, evidenziando altresì che le condizioni generali di contratto stabilite in tale schema rappresentano l'espressione di deliberazioni di un'associazione di imprese, rientrando in tal senso nell'ambito applicativo ex art. 2, co. 1 della legge n.
287/90, ed incidendo sul comportamento delle imprese concorrenti, con il rischio di una significativa restrizione della concorrenza, stante l'elevato numero di banche associate all'ABI.
Viene quindi in rilievo la disciplina normativa nazionale a tutela della concorrenza dettata dalla legge n. 287/1990 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato) e la ratio ad essa sottesa, di tutela dell'ordine pubblico economico e del corretto svolgimento delle relazioni economiche poste in essere all'interno del mercato.
pagina 5 di 9 Il consumatore o l'impresa, a fronte di una richiesta di finanziamento, si vede costretto a sottoscrivere un contratto “a valle” di fideiussione omnibus, sulla scorta del modello ABI, costituente lo sbocco dell'intesa anticoncorrenziale vietata “a monte”, vedendosi così elidere il proprio diritto di scelta sul tipo di contratto da concludere e sul relativo contenuto.
L'art. 2, co. 2, lett. A), della legge antitrust, vieta alle imprese le intese che abbiano per oggetto – o per effetto – di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, elencando una serie di attività esemplificative di tali accordi e sancendone la nullità, al successivo comma 3, quale sanzione nell'ipotesi che vengano realizzate in violazione di tale disposizione.
Nella stessa ottica, l'art. 101 TFUE vieta tutti gli accordi tra imprese che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno, prevedendo la nullità quale conseguenza.
Il successivo articolo 102 TFUE stabilisce che: “è incompatibile con il mercato interno e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo”.
In altri termini, la posizione dominante di un'impresa è vietata se incompatibile con il mercato interno, ovvero quando abbia lo scopo di farne abuso, limitando la concorrenza.
Con la sentenza n. 41994/21, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno statuito la nullità parziale delle clausole n. 2, 6 e 8, contenute nelle fideiussioni conformi allo schema predisposto dall'ABI e riproduttivo dell'intesa vietata a monte per violazione della normativa antitrust, salvo la declaratoria di nullità dell'intero contratto laddove le parti provino una diversa volontà, tale per cui non avrebbero concluso il contratto senza di esse.
In specie, le clausole censurate con il provvedimento n. 55/2005 di CA d'AL, sono: la clausola di reviviscenza (n.2); la clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. (n.6); la clausola di sopravvivenza
(n.8).
La Suprema Corte esamina la tutela riconoscibile, se reale o risarcitoria, al contraente che abbia concluso con la banca un contratto di fideiussione a valle recante pedissequamente le clausole attuative dell'intesa vietata a monte.
pagina 6 di 9 Dopo avere esaminato i diversi orientamenti, le Sezioni Unite aderiscono a tale ultimo filone interpretativo, precisando che l'eliminazione delle clausole illegittime consente di preservare la validità della fideiussione nel resto, anche in virtù del principio di conservazione degli atti negoziali.
La fideiussione di cui si discute è stata stipulata nel 1999, ed elevata nel massimale nel 2001, per cui non beneficia del carattere privilegiato della prova costituita dall'accertamento compiuto dalla CA
d'AL, che le SS.UU. hanno confermato essere “spendibile” nell'ambito del giudizio ordinario, riguardante proprio il fatto che, nel periodo preso in esame dall'Istituto, novembre 2003 – maggio
2005, esisteva una diffusa prassi operativa in base alla quale diverse banche presentavano ai clienti uno schema contrattuale uniforme, contenente tra l'altro le tre clausole cui la CA d'AL prima e la
Corte poi avevano riconosciuto una spiccata attitudine distorsiva del mercato.
Gli opponenti erano dunque onerata dell'allegazione e della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie d'illecito concorrenziale dedotto in giudizio, di cui all'art. 2 della legge n.
287/1990.
Avrebbero dovuto fornire la specifica prova di un'intesa, anteriore o coeva alla stipulazione della fidejussione omnibus di cui discute, avente quale oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale degli impieghi bancari attraverso la fissazione di specifiche condizioni contrattuali in materia di garanzie fidejussorie.
Di ciò, tuttavia, gli opponenti non hanno dato prova alcuna, non avendo depositato documenti o, quindi, articolato mezzi di prova volti a dimostrare che nel 1999 un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avrebbe coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela modelli uniformi di fideiussione per operazioni specifiche in modo da privare quella stessa clientela del diritto ad una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza. Manca, dunque, la prova di un'intesa, anteriore o coeva alla stipulazione della garanzia qui considerata, avente come oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale degli impieghi bancari attraverso la fissazione di specifiche condizioni contrattuali in materia di garanzie fideiussorie” (Trib.
Milano sentenza del 19.1.2022, n. 294; Corte d'Appello di Genova, sentenza del 24-26.7.2024, n. 1045 resa nel procedimento n. 735/2022) ).
pagina 7 di 9 Né , né la S.C. hanno affermato la nullità delle fideiussioni prestate in conformità ad un CP_7 determinato testo contrattuale, ma si sono limitate a statuire che “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, “nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme”, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”.
Al di fuori delle pratiche anticoncorrenziali introdotte dall'intesa illecita, le clausole della fideiussione riproduttive dello schema negoziale diffuso dall'ABI restano perfettamente lecite e ben possono essere inserite – individualmente o anche tutte insieme – in un contratto.
L'eccezione di nullità deve, pertanto, essere respinta.
Di conseguenza, neppure viene in considerazione l'ipotesi di cui all'art. 1955 c.c..
L'opposizione deve, pertanto, essere respinta, confermandosi, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto che va, altresì, dichiarato definitivamente esecutivo.
Stante la soccombenza gli opponenti devono essere condannati in solido al pagamento delle spese processuali in favore dell'opposta che secondo le tariffe professionali di cui al D.M. del 13.8.2022, n.
147, avuto riguardo ai parametri medi dello scaglione da € 52.001 a € 260.000, ma minimi per la fase istruttoria, si liquidano in € 2.552,00 per la fase di studio della controversia, € 1.628,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 2.835,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed in € 4.253,00 per la fase decisionale e così complessivamente in € 14.103,00 per compensi professionali , oltre IVA, cpa e 15%
a titolo rimborso forfettario spese generali.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da , Parte_2 Parte_3 [...]
e in persona del legale rappresentante p.t., con atto di Parte_1 Parte_4
citazione notificato il 17.11.2022 nei confronti di in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., e di in persona del legale rappresentante p.t., Parte_4 avverso il decreto ingiuntivo n. 2795/2022 del 10.12.2022, contrariis reiectis, rigetta l'opposizione in quanto infondata e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara definitivamente esecutivo.
Condanna gli opponenti, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore dell'opposta liquidate in € 14.103,00 per compensi professionali, oltre IVA, cpa e 15% a titolo rimborso forfettario spese generali.
pagina 8 di 9 Genova, 23 maggio 2025
Il giudice
Barbara Romano
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