Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/02/2023, n. 5331
CASS
Sentenza 21 febbraio 2023

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In tema di imposte sui redditi, l'Amministrazione finanziaria deve riconoscere una deduzione in misura percentuale forfettaria dei costi di produzione soltanto in caso di accertamento induttivo "puro" ex art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, mentre in caso di accertamento analitico induttivo incombe su contribuente l'onere di provare l'esistenza di costi deducibili, afferenti ai maggiori ricavi o compensi, senza che l'Ufficio possa, o debba, procedere al loro riconoscimento forfettario- Nel caso di specie il contribuente non ha mai dato prova di ulteriori costi, come correttamente avvertito dal giudice d'appello.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/02/2023, n. 5331
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5331
Data del deposito : 21 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

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