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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 204/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 1, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
FALCONIERI WALTER, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 683/2025 depositato il 25/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Porto Cesareo - Via Petraroli 9 73010 Porto Cesareo LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2543 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2139/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento evidenziato in epigrafe emesso dal Comune di Porto Cesareo, notificatogli il 27/12/2024, inerente l'IMU (per un importo complessivo pari ad € 308,00) relativa all'anno d'imposta 2019, dovuta per un terreno edificabile di proprietà, identificato nell'atto impugnato.
Nel ricorso si afferma che l'immobile gravato dal tributo non possiede alcuna potenzialità edificatoria in quanto tale suolo, pur essendo ricompreso nel “Contesto urbano in formazione in modalità diffuse da completare e consolidare”, ricade nell'ambito dell'area di rispetto dell'impianto di depurazione, pertanto sarebbe sprovvisto di possibilità legali di edificazione e, perciò, non sarebbe imponibile ai fini IMU.
A sostegno del ricorso si eccepisce la carenza di motivazione e di istruttoria, nonchè l'illegittimità della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata.
Il ricorso è stato ritualmente e tempestivamente notificato al Comune di Porto Cesareo, che tuttavia non si
è costituito in questo giudizio.
Il 22/07/2025 il difensore del ricorrente, Avv. Difensore_1, ha prodotto nel fascicolo telematico un atto di conciliazione giudiziale fuori udienza sottoscritto dalle parti che dichiarano di aver conciliato la controversia e chiedono congiuntamente che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Si sottolinea che con l'indicato accordo conciliativo totale della controversia le parti hanno convenuto che l'ufficio rielabori l'avviso di accertamento n. 2543, considerando il valore venale dell'immobile de quo in misura pari a € 18,40/mq, con conseguente rideterminazione di sanzioni e interessi e che, pertanto, la liquidazione delle somme dovute -in base alla conciliazione giudiziale- sono pari a € 130,00 per l'avviso di accertamento n. 2543/24 rielaborato, importo da liquidare entro 60 giorni dalla sottoscrizione dell'indicato atto.
All'udienza odierna la causa è stata riservata per essere decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Verificata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ex art. 48, D. Lgs. n° 546/1992, con compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce, in composizione monocratica, dichiara cessata la materia del contendere per intervenuto accordo conciliativo fuori udienza, ex art. 48, n. 1 e 2, D Lgs 546/
'92. Spese di lite compensate.
Così deciso in Lecce, il 03/12/2025
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 1, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
FALCONIERI WALTER, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 683/2025 depositato il 25/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Porto Cesareo - Via Petraroli 9 73010 Porto Cesareo LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2543 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2139/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento evidenziato in epigrafe emesso dal Comune di Porto Cesareo, notificatogli il 27/12/2024, inerente l'IMU (per un importo complessivo pari ad € 308,00) relativa all'anno d'imposta 2019, dovuta per un terreno edificabile di proprietà, identificato nell'atto impugnato.
Nel ricorso si afferma che l'immobile gravato dal tributo non possiede alcuna potenzialità edificatoria in quanto tale suolo, pur essendo ricompreso nel “Contesto urbano in formazione in modalità diffuse da completare e consolidare”, ricade nell'ambito dell'area di rispetto dell'impianto di depurazione, pertanto sarebbe sprovvisto di possibilità legali di edificazione e, perciò, non sarebbe imponibile ai fini IMU.
A sostegno del ricorso si eccepisce la carenza di motivazione e di istruttoria, nonchè l'illegittimità della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata.
Il ricorso è stato ritualmente e tempestivamente notificato al Comune di Porto Cesareo, che tuttavia non si
è costituito in questo giudizio.
Il 22/07/2025 il difensore del ricorrente, Avv. Difensore_1, ha prodotto nel fascicolo telematico un atto di conciliazione giudiziale fuori udienza sottoscritto dalle parti che dichiarano di aver conciliato la controversia e chiedono congiuntamente che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Si sottolinea che con l'indicato accordo conciliativo totale della controversia le parti hanno convenuto che l'ufficio rielabori l'avviso di accertamento n. 2543, considerando il valore venale dell'immobile de quo in misura pari a € 18,40/mq, con conseguente rideterminazione di sanzioni e interessi e che, pertanto, la liquidazione delle somme dovute -in base alla conciliazione giudiziale- sono pari a € 130,00 per l'avviso di accertamento n. 2543/24 rielaborato, importo da liquidare entro 60 giorni dalla sottoscrizione dell'indicato atto.
All'udienza odierna la causa è stata riservata per essere decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Verificata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ex art. 48, D. Lgs. n° 546/1992, con compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce, in composizione monocratica, dichiara cessata la materia del contendere per intervenuto accordo conciliativo fuori udienza, ex art. 48, n. 1 e 2, D Lgs 546/
'92. Spese di lite compensate.
Così deciso in Lecce, il 03/12/2025