Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 128
CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Nullità e illegittimità dell'atto di pignoramento per mancata indicazione dettagliata dei crediti, dell'anno di imposta, della loro natura in violazione dell'art. 543 c.p.c.

    L'atto di pignoramento è conforme ai requisiti normativi e fa riferimento all'avviso di accertamento, permettendo al contribuente di conoscere l'origine della pretesa tributaria.

  • Rigettato
    Eccezione di nullità degli atti impugnati per violazione dell'art 25 d.p.r. n. 602/73 per la mancata e/o irregolare e/o illegittima notifica dell'avviso di accertamento impugnato.

    L'avviso di accertamento è stato notificato regolarmente tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

  • Rigettato
    Nullità dell'atto di pignoramento impugnato per difetto di legittimazione attiva dell'a.d.e.r. stante la mancata sottoscrizione del direttore ma di soggetto irritualmente delegato.

    L'atto è stato sottoscritto da un Funzionario Responsabile per la Riscossione, regolarmente abilitato e nominato Ufficiale della Riscossione, senza che vi siano norme che prescrivano la sottoscrizione da parte del direttore.

  • Rigettato
    Eccezione di nullità dell'atto di pignoramento opposto, per inesistenza e/o nullità delle relative notifiche.

    La notificazione è stata validamente eseguita a mezzo del servizio postale presso il domicilio del destinatario, con sottoscrizione del consegnatario sull'avviso di ricevimento.

  • Rigettato
    Nullità dell'atto di pignoramento impugnato per mancata indicazione del responsabile del procedimento esattoriale - violazione dell'art. 7 l. 212/2000 e della legge 241/90.

    La motivazione è sufficiente in quanto l'atto fa riferimento ad altri atti presupposti, permettendo al contribuente di conoscere le ragioni della pretesa e di esercitare il diritto di difesa.

  • Rigettato
    Eccezione di nullità dell'atto di pignoramento presso terzi opposto e degli atti sottesi per assoluto difetto di motivazione, quale conseguenza della violazione degli artt. 7, 16 e 17 legge 212/2000, dell'art 8 –d. lgs n. 32/2001 nonche' dell'art 24 cost. (diritto di difesa) ed art. 3 l. 241/90 in relazione a tutti gli atti richiamati negli atti impugnati.

    L'atto impugnato è congruamente motivato per relationem attraverso il richiamo all'avviso di accertamento presupposto, consentendo al destinatario di conoscere le ragioni dell'atto e di esercitare il diritto di difesa.

  • Rigettato
    Nullità dell'atto di pignoramento presso terzi opposto per inefficacia dei ruoli quale conseguenza della violazione del combinato disposto di cui all'art. 86 ed all'art. 50 d.p.-r. 602/73 ovvero poiche' non precedute dalle comunicazioni degli avvisi di pagamento presupposti come prescritto dall'art. 77 d.p.r. 602/73.

    L'avviso di accertamento Tari costituisce titolo esecutivo. La notifica dell'intimazione ad adempiere è avvenuta tramite sollecito di riscossione coattiva, validamente notificato per compiuta giacenza.

  • Rigettato
    Nullità dell'atto di pignoramento e degli atti presupposti parimenti impugnati per assoluto difetto di motivazione circa le modalita' di calcolo degli interessi di mora sia dell'aggio applicati.

    Gli interessi erano stati determinati in atti precedenti non impugnati. Per quanto attiene agli oneri di riscossione, vi è richiamo alla normativa di riferimento. Il ricorrente non ha provato che gli importi siano stati determinati in modo difforme dalle prescrizioni normative.

  • Rigettato
    Nullità dell'atto di pignoramento impugnato e degli atti sottesi per inesistenza giuridica della pretesa ed intervenuta prescrizione della pretesa vantata poiche' fondato su titoli irrimediabilmente decaduti – prescritti.

    La prescrizione è stata ripetutamente interrotta attraverso la notificazione di vari atti, divenuti definitivi per mancata impugnazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 128
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia
    Numero : 128
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

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