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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 128/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 12:15 in composizione monocratica:
EPIFANI REMO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 991/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Andreani Tributi Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. PTER 20 202 2214 IMPOSTE 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 24/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri atti Resistente/Appellato: si riporta ai propri atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha proposto ricorso avverso l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi Prot.: PTER/20-2025-2214 del 16/06/2025, notificato il 28/06/2025, con il quale la AN IB S.R.L, quale concessionaria del servizio riscossione delle entrate del Comune di Vieste (FG), ha richiesto il pagamento della complessiva somma di euro € 700,53.
Ha chiesto l'annullamento dell'atto, per i motivi infra specificati, con condanna alle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
La AN IB rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2 del Foro di Pesaro ha eccepito il difetto di giurisdizione e comunque l'infondatezza nel merito del ricorso, del quale ha chiesto il rigetto con vittoria di spese e competenze di lite.
In data 13/01/2026 il ricorrente ha depositato memoria, insistendo per l'accoglimento delle richieste.
All'odierna udienza, svolta a distanza, il ricorso è stato trattato e quindi deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con riferimento all'eccepito difetto di giurisdizione, la S.C. ( Sez. 5 - , Sentenza n. 32203 del 10/12/2019 ) ha affermato che “ In tema di esecuzione forzata tributaria, il pignoramento del credito presso terzi ex art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 è una forma speciale di esecuzione, con procedimento semplificato interamente stragiudiziale, che non prevede l'intervento del giudice dell'esecuzione se al comando segue l'adempimento del terzo pignorato, il quale ha immediato effetto satisfattivo del credito. Pertanto la conseguente opposizione agli atti esecutivi, avverso l'atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o di altro atto prodromico al pignoramento), è ammissibile e va proposta - ai sensi degli artt. 2, comma 1, e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, 57 del d.P.R. n. 602 del 1973
e 617 c.p.c. - davanti al giudice tributario, risolvendosi nell'impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario.
Poiché, come si vedrà, il ricorrente ha lamentato l'omessa notifica di atti prodromici ( in particolare, dell'avviso di accertamento e dell'intimazione di cui all' 50 D.P.-R. 602/73 ) sussiste la giurisdizione di questa Corte.
Per quanto attiene, invece, ai singoli motivi di ricorso, si osserva quanto di seguito.
1)Nullità e illegittimità dell'atto di pignoramento impugnato per mancata indicazione dettagliata dei crediti, dell'anno di imposta, della loro natura in violazione dell'art. 543 c.p.c.
Il motivo di ricorso è infondato sotto plurimi aspetti. In linea generale l'esecuzione esattoriale è disciplinata dall'art. 72 – bis del D.P.R. 602/1973 in forza del quale “ Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall'articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, e dall'articolo
72-ter del presente decreto l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi puo' contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile,
l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede (..)” . L'atto impugnato è dunque dotato dei requisiti normativamente richiesti ed, in ogni caso, contiene esplicito riferimento all'avviso di accertamento nr. 652 del 04/12/2023 notificato il 14/12/2023 sicchè, per relationem, la parte è in condizione di conoscere l'origine della pretesa tributaria.
2) Eccezione di nullità degli atti impugnati per violazione dell'art 25 d.p.r. n. 602/73 per la mancata e/o irregolare e/o illegittima notifica dell'avviso di accertamento impugnato.
Contrariamente a quanto affermato dalla parte, l'avviso di accertamento del Comune di Vieste nr. 652 del
4/12/2023 è stato notificato il 14/12/2023 con raccomandata a.r. nr. 69755629322-5.
3) Nullita' dell' atto di pignoramento impugnato per difetto di legittimazione attiva dell' a.d.e.r. stante la mancata sottoscrizione del direttore ma di soggetto irritualmente delegato.
Il motivo è infondato atteso che l'atto risulta sottoscritto con firma digitale dal Funzionario Responsabile per la Riscossione Alessandro Riggio – come si legge nella premessa dell'atto di pignoramento - “ nella sua qualità di Funzionario Responsabile per la Riscossione abilitato secondo le modalità previste dall'articolo
42 del Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e nominato Ufficiale della Riscossione dalla Prefettura di
Macerata (MC) con Visto di Autorizzazione prot. N. 12994/2012/AREA 1° del 18/05/2012 e prot. nr. F.
11989/06/Area l° del 7/04/2011 e s.m.i. con le funzioni di legge (…)”. Non vi sono norme di legge che prescrivano la sottoscrizione da parte del direttore, né il ricorrente ha esplicitato le ragioni in forza delle quali il funzionario responsabile sarebbe stato “ irritualmente” delegato.
4)Eccezione di nullita' dell'atto di pignoramento opposto, per inesistenza e/o nullita' delle relative notifiche.
Il motivo è infondato. Si è specificato in precedenza che la notificazione è stata validamente eseguita a mezzo del servizio postale presso il domicilio del destinatario ed il consegnatario ha sottoscritto l'avviso di ricevimento. La notificazione appare del tutto conforme ai requisiti che la giurisprudenza ha individuato ( Sez.
5 - , Ordinanza n. 946 del 17/01/2020 ) ovvero che “ Ai fini del perfezionamento della notifica diretta effettuata,
a mezzo posta, dall'incaricato della riscossione è sufficiente la consegna del plico al domicilio del destinatario, senza nessun altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltreché sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, essendo la notifica valida anche se manchi l'indicazione delle generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, trattandosi di adempimento non previsto da alcuna norma”.
5)Nullita' dell' atto di pignoramento impugnato per mancata indicazione del responsabile del procedimento esattoriale - violazione dell'art. 7 l. 212/2000 e della legge 241/90.
Il motivo è infondato per quanto espresso al punto nr. 3) che precede.
6)Eccezione di nullita' dell' atto di pignoramento presso terzi opposto e degli atti sottesi per assoluto difetto di motivazione, quale conseguenza della violazione degli artt. 7, 16 e 17 legge 212/2000, dell'art 8 –d. lgs n. 32/2001 nonche' dell'art 24 cost. (diritto di difesa) ed art. 3 l. 241/90 in relazione a tutti gli atti richiamati negli atti impugnati. Il motivo è infondato, ove si consideri che l'atto impugnato è congruamente motivato per relationem attraverso il richiamo all' avviso di accertamento presupposto emesso dal Comune di Vieste nr. 652 del 04/12/2023 ritualmente notificato il 14/12/2023. Ciò ha permesso al destinatario di avere piena contezza delle ragioni sottese all'atto di riscossione e di esercitare efficacemente il diritto di difesa, come comprovato – del resto – dalla stessa proposizione di ampio ed articolato ricorso con il quale il Ricorrente_1 ha diffusamente esposto le ragioni che, a suo avviso, militano per l'annullamento dell'atto.
7) Nullita' dell' atto di pignoramento presso terzi opposto per inefficacia dei ruoli quale conseguenza della violazione del combinato disposto di cui all'art. 86 ed all'art. 50 d.p.-r. 602/73 ovvero poiche' non precedute dalle comunicazioni degli avvisi di pagamento presupposti come prescritto dall'art. 77 d.p.r. 602/73.
I riferimenti normativi sono parzialmente errati ed il motivo è infondato.
L'avviso di accertamento Tari n. 652 del 04.12.2023 è stato emesso ai sensi dell'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha introdotto per i tributi locali, il sistema dell'accertamento esecutivo.
Esso costituisce quindi titolo esecutivo e legittima l'ente impositore o il concessionario ad attivare direttamente la riscossione ai sensi del D.P.R. n. 602/1973.
Poiché tuttavia era trascorso più di un anno tra la notifica del titolo esecutivo ( 14/12/2023 ) e l'avvio dell'azione esecutiva mediante il pignoramento presso terzi oggetto del presente giudizio, occorreva – secondo quanto previsto dall'art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973, la notifica della intimazione ad adempiere con assegnazione al debitore del termine di cinque giorni.
A detto onere la resistente ha assolto attraverso l'inoltro del sollecito di riscossione coattiva n. SFE4
591/2025/2214 del 12.01.2025, notificato per compiuta giacenza in data 21/01/2025.
La notificazione di detto sollecito è pienamente valida ed efficace poiché in caso di assenza del destinatario, la notifica via posta di un atto si intende perfezionata entro dieci giorni dal deposito dell'avviso di giacenza.
Ed invero, come ribadito anche in tempi recenti dalla S.C. ( Sez. Tributaria , ordinanza nr. 26371 dep.
29/9/2025 ) “ in tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale ( o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto ) trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario, che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26 comma 1, D.P.R. 602 del 1973 ( nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile ( Cass. Sez. 5 n. 10131/2020; di recente Cass. n. 6702/2025).”
8)Nullita' dell' atto di pignoramento e degli atti presupposti parimenti impugnati per assoluto difetto di motivazione circa le modalita' di calcolo degli interessi di mora sia dell'aggio applicati.
Il motivo è infondato.
La S.C. ( Sezioni Unite civ. sentenza 14 luglio 2022, n. 22281 ) ha ritenuto che «Allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dall'art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della legge n. 241 del
1990, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori. Nel caso in cui, invece, la cartella costituisca il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, la stessa, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati che può anche essere desunta per implicito dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono, dovendo altresì segnalare la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti e senza che in ogni caso sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati né delle modalità di calcolo»
E' invece onere del contribuente provare che gli interessi siano stati determinati in maniera illegittima o comunque errata ( Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 6288 del 09/03/2025: “ L'avviso di intimazione di pagamento non ha natura di atto impositivo in senso sostanziale, sicché - ove l'accertamento sottostante sia stato ritualmente notificato con la cartella di pagamento recante i criteri per la determinazione del calcolo degli interessi attraverso parametri predeterminati ex lege - il contribuente si trova nelle condizioni di conoscere non solo i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, ma anche, quantomeno per implicito, la decorrenza, la misura e il tasso degli interessi, in quanto tutti elementi determinabili ex lege rispetto ai quali competerà al debitore provare l'eventuale errore di calcolo” ) .
Gli importi degli interessi erano stati determinati nei precedenti atti notificati e non impugnati e dunque divenuti definitivi anche sul punto. Per quanto attiene agli oneri per la riscossione, nell'atto impugnato vi è espresso richiamo alla Tabella A del D.M. 21/11/2000-G.U. 6/02/2001, N. 30 ex Legge 160/2019- art.
1- commi 803-804 e Delibera n.481 del 22/10/2013.
Il ricorrente non ha provato che gli interessi o i compensi di riscossione siano stati determinati in maniera difforme dalle prescrizioni normative.
9) Nullita' dell' atto di pignoramento impugnato e degli atti sottesi per inesistenza giuridica della pretesa ed intervenuta prescrizione della pretesa vantata poiche' fondato su titoli irrimediabilmente decaduti – prescritti.
Come ampiamente esposto nella parte che precede, la prescrizione è stata ripetutamente interrotta attraverso la notificazione di vari atti, divenuti definitivi per mancata impugnazione.
Il ricorso va dunque rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento in favore della resistente delle spese di lite, liquidate in euro 300,00 oltre accessori.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 300,00.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 12:15 in composizione monocratica:
EPIFANI REMO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 991/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Andreani Tributi Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. PTER 20 202 2214 IMPOSTE 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 24/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri atti Resistente/Appellato: si riporta ai propri atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha proposto ricorso avverso l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi Prot.: PTER/20-2025-2214 del 16/06/2025, notificato il 28/06/2025, con il quale la AN IB S.R.L, quale concessionaria del servizio riscossione delle entrate del Comune di Vieste (FG), ha richiesto il pagamento della complessiva somma di euro € 700,53.
Ha chiesto l'annullamento dell'atto, per i motivi infra specificati, con condanna alle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
La AN IB rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2 del Foro di Pesaro ha eccepito il difetto di giurisdizione e comunque l'infondatezza nel merito del ricorso, del quale ha chiesto il rigetto con vittoria di spese e competenze di lite.
In data 13/01/2026 il ricorrente ha depositato memoria, insistendo per l'accoglimento delle richieste.
All'odierna udienza, svolta a distanza, il ricorso è stato trattato e quindi deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con riferimento all'eccepito difetto di giurisdizione, la S.C. ( Sez. 5 - , Sentenza n. 32203 del 10/12/2019 ) ha affermato che “ In tema di esecuzione forzata tributaria, il pignoramento del credito presso terzi ex art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 è una forma speciale di esecuzione, con procedimento semplificato interamente stragiudiziale, che non prevede l'intervento del giudice dell'esecuzione se al comando segue l'adempimento del terzo pignorato, il quale ha immediato effetto satisfattivo del credito. Pertanto la conseguente opposizione agli atti esecutivi, avverso l'atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o di altro atto prodromico al pignoramento), è ammissibile e va proposta - ai sensi degli artt. 2, comma 1, e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, 57 del d.P.R. n. 602 del 1973
e 617 c.p.c. - davanti al giudice tributario, risolvendosi nell'impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario.
Poiché, come si vedrà, il ricorrente ha lamentato l'omessa notifica di atti prodromici ( in particolare, dell'avviso di accertamento e dell'intimazione di cui all' 50 D.P.-R. 602/73 ) sussiste la giurisdizione di questa Corte.
Per quanto attiene, invece, ai singoli motivi di ricorso, si osserva quanto di seguito.
1)Nullità e illegittimità dell'atto di pignoramento impugnato per mancata indicazione dettagliata dei crediti, dell'anno di imposta, della loro natura in violazione dell'art. 543 c.p.c.
Il motivo di ricorso è infondato sotto plurimi aspetti. In linea generale l'esecuzione esattoriale è disciplinata dall'art. 72 – bis del D.P.R. 602/1973 in forza del quale “ Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall'articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, e dall'articolo
72-ter del presente decreto l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi puo' contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile,
l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede (..)” . L'atto impugnato è dunque dotato dei requisiti normativamente richiesti ed, in ogni caso, contiene esplicito riferimento all'avviso di accertamento nr. 652 del 04/12/2023 notificato il 14/12/2023 sicchè, per relationem, la parte è in condizione di conoscere l'origine della pretesa tributaria.
2) Eccezione di nullità degli atti impugnati per violazione dell'art 25 d.p.r. n. 602/73 per la mancata e/o irregolare e/o illegittima notifica dell'avviso di accertamento impugnato.
Contrariamente a quanto affermato dalla parte, l'avviso di accertamento del Comune di Vieste nr. 652 del
4/12/2023 è stato notificato il 14/12/2023 con raccomandata a.r. nr. 69755629322-5.
3) Nullita' dell' atto di pignoramento impugnato per difetto di legittimazione attiva dell' a.d.e.r. stante la mancata sottoscrizione del direttore ma di soggetto irritualmente delegato.
Il motivo è infondato atteso che l'atto risulta sottoscritto con firma digitale dal Funzionario Responsabile per la Riscossione Alessandro Riggio – come si legge nella premessa dell'atto di pignoramento - “ nella sua qualità di Funzionario Responsabile per la Riscossione abilitato secondo le modalità previste dall'articolo
42 del Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e nominato Ufficiale della Riscossione dalla Prefettura di
Macerata (MC) con Visto di Autorizzazione prot. N. 12994/2012/AREA 1° del 18/05/2012 e prot. nr. F.
11989/06/Area l° del 7/04/2011 e s.m.i. con le funzioni di legge (…)”. Non vi sono norme di legge che prescrivano la sottoscrizione da parte del direttore, né il ricorrente ha esplicitato le ragioni in forza delle quali il funzionario responsabile sarebbe stato “ irritualmente” delegato.
4)Eccezione di nullita' dell'atto di pignoramento opposto, per inesistenza e/o nullita' delle relative notifiche.
Il motivo è infondato. Si è specificato in precedenza che la notificazione è stata validamente eseguita a mezzo del servizio postale presso il domicilio del destinatario ed il consegnatario ha sottoscritto l'avviso di ricevimento. La notificazione appare del tutto conforme ai requisiti che la giurisprudenza ha individuato ( Sez.
5 - , Ordinanza n. 946 del 17/01/2020 ) ovvero che “ Ai fini del perfezionamento della notifica diretta effettuata,
a mezzo posta, dall'incaricato della riscossione è sufficiente la consegna del plico al domicilio del destinatario, senza nessun altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltreché sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, essendo la notifica valida anche se manchi l'indicazione delle generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, trattandosi di adempimento non previsto da alcuna norma”.
5)Nullita' dell' atto di pignoramento impugnato per mancata indicazione del responsabile del procedimento esattoriale - violazione dell'art. 7 l. 212/2000 e della legge 241/90.
Il motivo è infondato per quanto espresso al punto nr. 3) che precede.
6)Eccezione di nullita' dell' atto di pignoramento presso terzi opposto e degli atti sottesi per assoluto difetto di motivazione, quale conseguenza della violazione degli artt. 7, 16 e 17 legge 212/2000, dell'art 8 –d. lgs n. 32/2001 nonche' dell'art 24 cost. (diritto di difesa) ed art. 3 l. 241/90 in relazione a tutti gli atti richiamati negli atti impugnati. Il motivo è infondato, ove si consideri che l'atto impugnato è congruamente motivato per relationem attraverso il richiamo all' avviso di accertamento presupposto emesso dal Comune di Vieste nr. 652 del 04/12/2023 ritualmente notificato il 14/12/2023. Ciò ha permesso al destinatario di avere piena contezza delle ragioni sottese all'atto di riscossione e di esercitare efficacemente il diritto di difesa, come comprovato – del resto – dalla stessa proposizione di ampio ed articolato ricorso con il quale il Ricorrente_1 ha diffusamente esposto le ragioni che, a suo avviso, militano per l'annullamento dell'atto.
7) Nullita' dell' atto di pignoramento presso terzi opposto per inefficacia dei ruoli quale conseguenza della violazione del combinato disposto di cui all'art. 86 ed all'art. 50 d.p.-r. 602/73 ovvero poiche' non precedute dalle comunicazioni degli avvisi di pagamento presupposti come prescritto dall'art. 77 d.p.r. 602/73.
I riferimenti normativi sono parzialmente errati ed il motivo è infondato.
L'avviso di accertamento Tari n. 652 del 04.12.2023 è stato emesso ai sensi dell'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha introdotto per i tributi locali, il sistema dell'accertamento esecutivo.
Esso costituisce quindi titolo esecutivo e legittima l'ente impositore o il concessionario ad attivare direttamente la riscossione ai sensi del D.P.R. n. 602/1973.
Poiché tuttavia era trascorso più di un anno tra la notifica del titolo esecutivo ( 14/12/2023 ) e l'avvio dell'azione esecutiva mediante il pignoramento presso terzi oggetto del presente giudizio, occorreva – secondo quanto previsto dall'art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973, la notifica della intimazione ad adempiere con assegnazione al debitore del termine di cinque giorni.
A detto onere la resistente ha assolto attraverso l'inoltro del sollecito di riscossione coattiva n. SFE4
591/2025/2214 del 12.01.2025, notificato per compiuta giacenza in data 21/01/2025.
La notificazione di detto sollecito è pienamente valida ed efficace poiché in caso di assenza del destinatario, la notifica via posta di un atto si intende perfezionata entro dieci giorni dal deposito dell'avviso di giacenza.
Ed invero, come ribadito anche in tempi recenti dalla S.C. ( Sez. Tributaria , ordinanza nr. 26371 dep.
29/9/2025 ) “ in tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale ( o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto ) trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario, che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26 comma 1, D.P.R. 602 del 1973 ( nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile ( Cass. Sez. 5 n. 10131/2020; di recente Cass. n. 6702/2025).”
8)Nullita' dell' atto di pignoramento e degli atti presupposti parimenti impugnati per assoluto difetto di motivazione circa le modalita' di calcolo degli interessi di mora sia dell'aggio applicati.
Il motivo è infondato.
La S.C. ( Sezioni Unite civ. sentenza 14 luglio 2022, n. 22281 ) ha ritenuto che «Allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dall'art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della legge n. 241 del
1990, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori. Nel caso in cui, invece, la cartella costituisca il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, la stessa, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati che può anche essere desunta per implicito dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono, dovendo altresì segnalare la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti e senza che in ogni caso sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati né delle modalità di calcolo»
E' invece onere del contribuente provare che gli interessi siano stati determinati in maniera illegittima o comunque errata ( Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 6288 del 09/03/2025: “ L'avviso di intimazione di pagamento non ha natura di atto impositivo in senso sostanziale, sicché - ove l'accertamento sottostante sia stato ritualmente notificato con la cartella di pagamento recante i criteri per la determinazione del calcolo degli interessi attraverso parametri predeterminati ex lege - il contribuente si trova nelle condizioni di conoscere non solo i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, ma anche, quantomeno per implicito, la decorrenza, la misura e il tasso degli interessi, in quanto tutti elementi determinabili ex lege rispetto ai quali competerà al debitore provare l'eventuale errore di calcolo” ) .
Gli importi degli interessi erano stati determinati nei precedenti atti notificati e non impugnati e dunque divenuti definitivi anche sul punto. Per quanto attiene agli oneri per la riscossione, nell'atto impugnato vi è espresso richiamo alla Tabella A del D.M. 21/11/2000-G.U. 6/02/2001, N. 30 ex Legge 160/2019- art.
1- commi 803-804 e Delibera n.481 del 22/10/2013.
Il ricorrente non ha provato che gli interessi o i compensi di riscossione siano stati determinati in maniera difforme dalle prescrizioni normative.
9) Nullita' dell' atto di pignoramento impugnato e degli atti sottesi per inesistenza giuridica della pretesa ed intervenuta prescrizione della pretesa vantata poiche' fondato su titoli irrimediabilmente decaduti – prescritti.
Come ampiamente esposto nella parte che precede, la prescrizione è stata ripetutamente interrotta attraverso la notificazione di vari atti, divenuti definitivi per mancata impugnazione.
Il ricorso va dunque rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento in favore della resistente delle spese di lite, liquidate in euro 300,00 oltre accessori.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 300,00.