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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 04/12/2025, n. 1472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1472 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
II sezione civile – in persona del Giudice Onorario di Pace Avv. Rosario Molino – in funzione di giudice monocratico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2497 R.G.A.C.C. dell'anno 2024, proposta con atto di citazione e giudizio iscritto in data 05.08.2024, e vertente
TRA
, elett.te dom.to presso lo studio dell'Avv. Carmine Lombardi, Parte_1 che lo rapp.ta e difende giusta mandato in calce all'atto di opposizione
Opponente
E
, e CP_1 CP_2 CP_3 [...]
, nella qualità di eredi legittimi del de cuius CP_4 Persona_1 elett.te dom.ti presso lo studio dell'Avv. Federico Rende
Opposti contumaci
Oggetto: Opposizione a precetto
CONCLUSIONI
All'udienza del 27.11.2024 i difensori hanno precisato le conclusioni come da atti introduttivi e da comparse conclusionali in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 118 disp. att. e 132 CPC, come novellati ex lege n. 69/09, in virtù di quanto disposto ex art. 58, comma 2, l. cit.
1 Preliminarmente si precisa che lo scrivente G.U. è subentrato nella trattazione del presente procedimento all'udienza del 22.01.25.
citava in giudizio in opposizione a precetto di €. 17.475,31, Parte_1 notificato il 26.07.2024, , , CP_1 CP_2 CP_3
e , per far dichiarare la nullità e l'inefficacia e Controparte_4
l'improduttività di effetti giuridici nonché la vessatorietà e l'illegittimità dell'atto di precetto come notificato e l'insussistenza del diritto ad agire con annullamento del precetto in ragione, precipuamente, del difetto di legittimazione attiva dei soggetti sostanziato, tra le altre cose, dalla sentenza n. 889-23 del Tribunale di Benevento;
con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione. Pur regolarmente notificata l'opposizione, gli opposti non si costituivano.
Ritenuta la causa già matura per la decisione, la stessa veniva rinviata all'udienza del
27.11.24 invitando le parti a depositare le proprie conclusioni in quella sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova premettere che con l'opposizione al precetto viene introdotto un giudizio tendente all'accertamento negativo della pretesa sanzionatoria, nel quale l'opposto ha veste sostanziale di attore sotto il profilo dell'onere probatorio. Infatti, come stabilito dalla
Suprema Corte, “in sede esecutiva, al fine della corretta qualificazione della domanda occorre fare riferimento alla "causa petendi" ed al "petitum", che, nell'opposizione all'esecuzione, investono l'"an" della esecuzione, cioè il diritto del creditore di procedervi, mentre, nell'opposizione agli atti esecutivi, investono il "quomodo", vale a dire le modalità con le quali il creditore può agire in sede esecutiva.” (Cass. 13381-17)
Naturalmente, tale indagine è tanto più estesa quando il titolo alla base dell'azione non
è di formazione giudiziale, mentre si risolve in una mera verifica della regolarità del precetto e della validità del titolo nel caso di azione originata da atti giudiziali;
in tal senso, tale verifica nel caso de quo è opportuna unicamente ai fini dell'acclarata carenza di legittimazione attiva da parte degli opposti.
Invece di procedere a dirimere le varie eccezioni preliminari e pregiudiziali, questo
Giudicante ritiene di dover esaminare il merito dell'azione, secondo il principio della ragione più liquida in base al quale la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se
2 logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in conformità con il principio dettato dalla Cassazione SS.UU. n. 26242-3/2014.
Nel merito, deve essere accolta l'opposizione con formula piena.
Come già chiarito, “l'opposizione all'esecuzione a norma dell'art. 615 c.p.c. si configura come accertamento negativo della pretesa esecutiva del creditore procedente che va condotto sulla base dei motivi di opposizione proposti, che non possono essere modificati dall'opponente nel corso del giudizio. L'esistenza del titolo esecutivo con i requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c. costituisce, peraltro, presupposto indefettibile per dichiarare il diritto a procedere all'esecuzione. Ne consegue che il giudice dell'esecuzione ha il potere-dovere - con accertamento che esaurisce la sua efficacia nel processo esecutivo in quanto funzionale all'emissione di un atto esecutivo e non alla risoluzione di una controversia nell'ambito di un ordinario giudizio di cognizione - di verificare l'idoneità del titolo e di controllare la correttezza della quantificazione del credito operata dal creditore nel precetto, mentre in sede di opposizione l'accertamento dell'idoneità del titolo ha natura preliminare per la decisione dei motivi proposti anche se questi non investano direttamente tale questione.” (ex multis, Cass. civ. n.
16610/2011) Quello che risulta lapalissiano alla luce di quanto dedotto dall'opponente e di quanto presente in atti è l'assenza di qualsivoglia titolo esecutivo valido in capo agli odierni opposti, che neppure hanno contestato l'efficacia e la validità della sentenza n.
889-23 del Tribunale di Benevento, che attribuiva il diritto ad agire per il credito alla base del decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo non agli opposti ma ai Sig.ri e . Agli atti non risulta neppure che sia stato Parte_2 Controparte_5 formulato gravame avverso tale esiziale pronunzia.
Non essendovi una contestazione specifica alle eccezioni dedotte da parte opponente, esse possono ritenersi provate alla luce dell'art. 115 c.p.c. D'altronde, con riferimento a tutte le deduzioni dell'opponente, può ritenersi valido il principio da ultimo affermato dalla Suprema Corte con la sentenza n, 29680-23: “A fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, il convenuto ha l'onere, ai sensi dell'art.
167 cod. proc. civ., di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 cod. proc. civ.” L'assenza di costituzione e di
3 contestazione, con tutte le prove esibite dall'opponente e con la chiara ricostruzione operata, induce a ritenere pienamente provata l'opposizione con conseguente nullità ed inefficacia del precetto opposto. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Pace, Dott. Rosario Molino, definitivamente pronunciando, reietta, disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara la contumacia degli opposti , , CP_1 CP_2
e ; CP_3 Controparte_4
2. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara nullo ed inefficacie il precetto opposto notificato in data 26.07.24;
3. Condanna in solido , CP_1 CP_2 CP_3
e a pagare in favore di
[...] Controparte_4 Parte_1
le spese di lite, quantificate in € 919,00 per fase studio, € 777,00 per
[...] fase introduttiva ed € 1.701, 00 per fase decisionale, complessivamente stabilito nell'importo di € 3.397,00, oltre oneri di legge e spese generali nella misura del
15%, con attribuzione all'Avv. Carmine Lombardi.
Così deciso in Benevento, il 01 dicembre 2025
IL GIUDICE ONORARIO DI PACE
Avv. Rosario Molino
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