Articolo 4 della Legge 11 giugno 1954, n. 409
Articolo 3Articolo 5
Versione
27 luglio 1954
Art. 4.
Il trattamento di pensione indiretta o di riversibilita' e' calcolato su quello diretto come segue:
1) per le parti indicate alle lettere a) e b) del precedente art. 2, in base alle aliquote previste dall' art. 32 della legge 6 luglio 1939, n. 1035 ;
2) per la parte di cui alla lettera c) del predetto art. 2, in base all'aliquota fissa di cinque sesti.
Entrata in vigore il 27 luglio 1954