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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/10/2025, n. 14481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14481 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 39549/2023
Il Tribunale, nella persona del Giudice ZI IN ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 39549/2023 assunta in promossa da:
(C.F.: ), cittadino dello Sri Parte_1 C.F._1
Lanka nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv.
IA NO come da procura in atti
- ricorrente -
contro
Controparte_1
(C.F. ) rappresentato e difeso dell'avv.
[...] P.IVA_1
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- resistente -
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies depositato il 28 agosto 2023 Parte_1
ha agito in giudizio per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“1) Dichiarare la nullità, od annullarsi se annullabile, del provvedimento di diniego n. Ref, n. 202300000664 del 17.04.23 chiesto nell'interesse della moglie
[...]
, nata a [...] il [...], emesso dall'Ambasciata Controparte_2 d'Italia in Colombo Sri Lanka(doc. n. 1), per tutti i motivi di ricorso riportati nel presente atto;
2) Ordinarsi, di conseguenza, all'Ambasciata d'Italia a Colombo di rilasciare il visto d'ingresso in Italia in favore della Sig.ra nata a Controparte_2 TA (SriLanka) il [...], in [...] richiesta di nulla osta per ricongiungimento familiare presentata dal Sig. Parte_1 (C.F. ), cittadino dello Sri Lanka nato a [...]
[...] C.F._1
1 Lanka)il 07.11.1991, residente in [...]n. 6 Firenze (FI) -50139, al;
Controparte_3 3) Con vittoria di spese, compensi di causa, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge”. Si è costituito in giudizio il rappresentando che Controparte_1 l'Ambasciata competente aveva manifestato la disponibilità a procedere ad un riesame in autotutela del provvedimento di diniego di visto e aveva già provveduto a convocare l'interessata. Chiedeva pertanto un congruo rinvio del processo volto a verificare l'esito del procedimento. Con note ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive di udienza, il ricorrente ha rappresentato che l'Ambasciata ha disposto il rilascio del visto richiesto in autotutela;
riteneva, pertanto, superfluo il differimento del processo richiesto dalla resistente e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese. Orbene, ciò posto, deve rilevarsi che per effetto del rilascio del visto da parte dell'Ambasciata, deve essere dichiarata, come peraltro richiesto da parte ricorrente, cessata la materia del contendere, atteso che è proprio il rilascio del visto la richiesta oggetto della domanda. Come noto, la cessazione della materia del contendere costituisce una categoria generale nella quale vanno ricomprese una serie eterogenea di fattispecie, tutte caratterizzate dal sopraggiungere, nel corso del processo, di un fatto o di un altro evento processuale che determina il mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, eliminando la situazione di contrasto tra le parti, che diventa dunque inutile o inattuale. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, deve rilevarsi come la Suprema Corte abbia chiarito che il giudice del merito, nel caso in cui dichiari cessata la materia del contendere, deve deliberare il fondamento della domanda per decidere sulle spese secondo il principio della soccombenza virtuale” (Corte di cassazione, Sez. III, sen. n. 3165 del 04.06.1979; conforme Corte di cassazione, sen. n. 5555/2016). Si ritiene comunque che le spese di lite debbano essere compensate. Nel caso di specie, in considerazione della condotta dell'amministrazione che ha agito in autotutela provvedendo al rilascio del visto, si ritiene che le spese di lite debbano essere compensate, come peraltro chiesto anche dal ricorrente.
P.Q.M.
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Roma, 14 ottobre 2025.
Il Giudice
ZI IN
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P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa
NRG. 39549/2023, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
[…]
17/10/2025
Il Giudice
ZI IN
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 39549/2023
Il Tribunale, nella persona del Giudice ZI IN ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 39549/2023 assunta in promossa da:
(C.F.: ), cittadino dello Sri Parte_1 C.F._1
Lanka nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv.
IA NO come da procura in atti
- ricorrente -
contro
Controparte_1
(C.F. ) rappresentato e difeso dell'avv.
[...] P.IVA_1
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- resistente -
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies depositato il 28 agosto 2023 Parte_1
ha agito in giudizio per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“1) Dichiarare la nullità, od annullarsi se annullabile, del provvedimento di diniego n. Ref, n. 202300000664 del 17.04.23 chiesto nell'interesse della moglie
[...]
, nata a [...] il [...], emesso dall'Ambasciata Controparte_2 d'Italia in Colombo Sri Lanka(doc. n. 1), per tutti i motivi di ricorso riportati nel presente atto;
2) Ordinarsi, di conseguenza, all'Ambasciata d'Italia a Colombo di rilasciare il visto d'ingresso in Italia in favore della Sig.ra nata a Controparte_2 TA (SriLanka) il [...], in [...] richiesta di nulla osta per ricongiungimento familiare presentata dal Sig. Parte_1 (C.F. ), cittadino dello Sri Lanka nato a [...]
[...] C.F._1
1 Lanka)il 07.11.1991, residente in [...]n. 6 Firenze (FI) -50139, al;
Controparte_3 3) Con vittoria di spese, compensi di causa, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge”. Si è costituito in giudizio il rappresentando che Controparte_1 l'Ambasciata competente aveva manifestato la disponibilità a procedere ad un riesame in autotutela del provvedimento di diniego di visto e aveva già provveduto a convocare l'interessata. Chiedeva pertanto un congruo rinvio del processo volto a verificare l'esito del procedimento. Con note ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive di udienza, il ricorrente ha rappresentato che l'Ambasciata ha disposto il rilascio del visto richiesto in autotutela;
riteneva, pertanto, superfluo il differimento del processo richiesto dalla resistente e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese. Orbene, ciò posto, deve rilevarsi che per effetto del rilascio del visto da parte dell'Ambasciata, deve essere dichiarata, come peraltro richiesto da parte ricorrente, cessata la materia del contendere, atteso che è proprio il rilascio del visto la richiesta oggetto della domanda. Come noto, la cessazione della materia del contendere costituisce una categoria generale nella quale vanno ricomprese una serie eterogenea di fattispecie, tutte caratterizzate dal sopraggiungere, nel corso del processo, di un fatto o di un altro evento processuale che determina il mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, eliminando la situazione di contrasto tra le parti, che diventa dunque inutile o inattuale. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, deve rilevarsi come la Suprema Corte abbia chiarito che il giudice del merito, nel caso in cui dichiari cessata la materia del contendere, deve deliberare il fondamento della domanda per decidere sulle spese secondo il principio della soccombenza virtuale” (Corte di cassazione, Sez. III, sen. n. 3165 del 04.06.1979; conforme Corte di cassazione, sen. n. 5555/2016). Si ritiene comunque che le spese di lite debbano essere compensate. Nel caso di specie, in considerazione della condotta dell'amministrazione che ha agito in autotutela provvedendo al rilascio del visto, si ritiene che le spese di lite debbano essere compensate, come peraltro chiesto anche dal ricorrente.
P.Q.M.
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Roma, 14 ottobre 2025.
Il Giudice
ZI IN
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P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa
NRG. 39549/2023, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
[…]
17/10/2025
Il Giudice
ZI IN
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