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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/04/2025, n. 2061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2061 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
Composta dai signori magistrati
Dott. Geremia Casaburi Presidente
Dott. ssa Antonella Miryam Sterlicchio Consigliere
Biagio Roberto Cimini Consigliere relatore
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al N. 1904/2019 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione all'udienza in data 1. 4. 2025 e vertente tra
(CF ), elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliata in Roma, Viale delle Milizie n. 22, presso e nello studio dell'Avv. Gabriele Di Genesio Pagliuca (c.f. ), che C.F._2 la rappresenta assiste e difende in virtù della speciale procura stesa in calce all'atto di citazione di appello, e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di rito della cancelleria al n. di fax 06 31656107, ovvero all'indirizzo PEC: Email_1
Appellante
E
, n. q. di erede, Controparte_1 [...]
Controparte_2 Controparte_3
, n. q. di erede, , n. q. di
[...] Controparte_4 erede, , n. q. di erede, , n. q. di erede, Controparte_5 CP_6
, n. q. di erede, Controparte_7 Controparte_8
n. q. di erede
[...]
Appellati contumaci
Oggetto: Impugnazione della sentenza n. 729/2018 del Tribunale di
Civitavecchia, pubblicata in data 14.09.2018 IN FATTO E IN DIRITTO
L'appellante ha impugnato la sentenza di cui in epigrafe.
Sono rimasti contumaci gli appellati.
r.g. n. 1 All'udienza dell'11. 3. 2025 nessuna parte depositava note di trattazione scritta e la causa veniva rinviata alla nuova udienza dell'1. 4. 2025 per la quale nessuna parte depositava note di trattazione scritta.
Per tale motivo, ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, va pronunciata l'estinzione del giudizio con la presente sentenza.
Al riguardo si rammenta che, per quanto concerne l'estinzione del giudizio d'appello, si osservano le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale (art. 359 c.p.c.).
L'estinzione consegue, pertanto, alla rinuncia agli atti del giudizio (art. 306 c.p.c.) o all'inattività delle parti (art. 307 c.p.c.).
Tra le ipotesi di estinzione per inattività delle parti rientra quella disciplinata dall'art. 309 c.p.c., in base al quale: «se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art. 181».
Per i procedimenti instaurati a decorrere dal 25 giugno 2008 (quale è quello in esame in quanto iscritto nel 2018), il primo comma dell'art. 181 c.p.c. (nel testo da ultimo sostituito dall'art. 50 d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in l. 6 agosto 2008, n. 133) dispone che il processo si estingue, previa cancellazione della causa dal ruolo, se nessuna delle parti compare alla prima udienza e se nessuno compare nemmeno alla nuova udienza fissata dal giudice, di cui la cancelleria dà comunicazione alle parti costituite.
Le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 310, 3° comma, c.p.c.).
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del giudizio d'appello proposto da avverso la sentenza n. 729/2018 Parte_1 del Tribunale di Civitavecchia, pubblicata in data 14.09.2018. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 2 aprile 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
Dr. Biagio Roberto Cimini
Dr. Geremia Casaburi
r.g. n. 2