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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 12/12/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. Magistrati:
1) Dott.ssa Elvira Bellantoni - PRESIDENTE rel.
2) Dott.ssa Marianna Frangiosa - GIUDICE
3) Dott.ssa Alessia Annunziata - GIUDICE ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 790 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
(contenzioso) riservata in decisione all'udienza del 2/12/2025, vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Capaccio Paestum alla via Italia 61, presso lo studio dell'Avv.
LA AN, dal quale è rappresentato e difeso, come da procura in atti;
RICORRENTE
E
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in CP_1 C.F._2
Agropoli alla Via Alcide De Gasperi n.19/f, presso lo studio dell'Avv. Antonio
Nese, dalla quale è rappresentata e difesa, come da procura in atti;
CONVENUTO
NONCHE'
in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_2
Tribunale di Vallo della Lucania;
INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbale di udienza del 2/12/2025 e il P.M. come da parere acquisito agli atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12/7/2025, il sig. - premesso Parte_1 che con la sentenza n. 424/2019 resa dal Tribunale di Vallo della Lucania in data il
6/12/2019 era stato pronunciato il divorzio tra lui e la sig.ra – CP_1 chiedeva di disporre la revoca del mantenimento previsto in favore del figlio
[...]
, divenuto economicamente autosufficiente, a far data dal deposito del Per_1 ricorso.
La sig.ra si costituiva in giudizio, dichiarava di non opporsi alla CP_1 modifica delle condizioni contenute nella sentenza n. 424/2019 relativamente al contributo al mantenimento del figlio , riconoscendo che lo stesso aveva Per_1 raggiunto la piena indipendenza economica avendo trovato lavoro come funzionario presso l'Agenzia delle Entrate, con contratto a tempo indeterminato.
Il Tribunale assegnava la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio.
La richiesta avanzata dal ricorrente cui aderiva la controparte va accolta, in considerazione della raggiunta indipendenza economica del figlio della coppia.
In considerazione della natura della controversia e dei rapporti tra le parti, le spese di giudizio sono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania – Sezione Civile – in composizione collegiale - , pronunciando sul ricorso proposto in data 12/7/2025 dal sig. Parte_1 nei confronti della sig.ra così provvede: CP_1
1) revoca le disposizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania n.
424/2019 pubblicata il 6/12/2019, limitatamente al mantenimento del sig. a Per_1 far tempo dal deposito del ricorso introduttivo;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Vallo della Lucania, 12/12/2025
Pag. 2 di 3 La Presidente rel.
Dott.ssa Elvira Bellantoni
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. Magistrati:
1) Dott.ssa Elvira Bellantoni - PRESIDENTE rel.
2) Dott.ssa Marianna Frangiosa - GIUDICE
3) Dott.ssa Alessia Annunziata - GIUDICE ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 790 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
(contenzioso) riservata in decisione all'udienza del 2/12/2025, vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Capaccio Paestum alla via Italia 61, presso lo studio dell'Avv.
LA AN, dal quale è rappresentato e difeso, come da procura in atti;
RICORRENTE
E
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in CP_1 C.F._2
Agropoli alla Via Alcide De Gasperi n.19/f, presso lo studio dell'Avv. Antonio
Nese, dalla quale è rappresentata e difesa, come da procura in atti;
CONVENUTO
NONCHE'
in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_2
Tribunale di Vallo della Lucania;
INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbale di udienza del 2/12/2025 e il P.M. come da parere acquisito agli atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12/7/2025, il sig. - premesso Parte_1 che con la sentenza n. 424/2019 resa dal Tribunale di Vallo della Lucania in data il
6/12/2019 era stato pronunciato il divorzio tra lui e la sig.ra – CP_1 chiedeva di disporre la revoca del mantenimento previsto in favore del figlio
[...]
, divenuto economicamente autosufficiente, a far data dal deposito del Per_1 ricorso.
La sig.ra si costituiva in giudizio, dichiarava di non opporsi alla CP_1 modifica delle condizioni contenute nella sentenza n. 424/2019 relativamente al contributo al mantenimento del figlio , riconoscendo che lo stesso aveva Per_1 raggiunto la piena indipendenza economica avendo trovato lavoro come funzionario presso l'Agenzia delle Entrate, con contratto a tempo indeterminato.
Il Tribunale assegnava la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio.
La richiesta avanzata dal ricorrente cui aderiva la controparte va accolta, in considerazione della raggiunta indipendenza economica del figlio della coppia.
In considerazione della natura della controversia e dei rapporti tra le parti, le spese di giudizio sono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania – Sezione Civile – in composizione collegiale - , pronunciando sul ricorso proposto in data 12/7/2025 dal sig. Parte_1 nei confronti della sig.ra così provvede: CP_1
1) revoca le disposizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania n.
424/2019 pubblicata il 6/12/2019, limitatamente al mantenimento del sig. a Per_1 far tempo dal deposito del ricorso introduttivo;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Vallo della Lucania, 12/12/2025
Pag. 2 di 3 La Presidente rel.
Dott.ssa Elvira Bellantoni
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