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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 09/05/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta da dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Antonella Sechi Consigliere
dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 279 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022, promossa da
(p.i. ), con sede a Parte_1 P.IVA_1
Roma, (c.f. ), residente Parte_2 C.F._1
a Bologna, ed (c.f. ), residen- Parte_3 C.F._2
te a Roma, tutti elettivamente domiciliati a Cagliari, presso lo studio dell'avv.
Salvatore Satta, rappresentati e difesi dall'avv. Alessio La Pegna in virtù di procura in atti,
appellanti
contro
AVV. (c.f. ), residente a Controparte_1 C.F._3
Cagliari e ivi elettivamente domiciliato, presso lo studio dell'avv. Giovanni pagina 1 di 29 e dell'avv. Fabio Pili, che lo rappresentano e difendono in virtù di CP_1
procura in atti,
appellato
La causa è decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse degli appellanti: voglia la Corte di Appello di Cagliari:
- in riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento del gravame:
- respingere ogni domanda proposta dall'avv. nei confronti Controparte_1
di e ed Parte_1 Parte_2 Parte_3
, per l'effetto, mandare assolti gli appellanti da ogni pretesa attrice;
[...]
- di conseguenza condannare l'avv. alla restituzione in fa- Controparte_1
Parte vore della ella somma di € 27.638,53, versata da quest'ultima in ossequio al disposto della sentenza impugnata a titolo di risarcimento e spese di lite.
- in subordine, nel denegato e non creduto caso di mancato accoglimento del presente gravame in punto di an debeatur, ridurre sensibilmente l'ammontare del risarcimento nella misura ritenuta di giustizia dalla Corte, anche in questo
Parte caso con condanna alla restituzione della maggior somma già versata dalla in ossequio al disposto della sentenza impugnata;
- con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Nell'interesse dell'appellato: voglia la Corte di Appello adita, previo riget- to dell'atto di citazione di appello ex adverso proposto,
- con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
- in via principale, confermare la sentenza resa dal Tribunale di Cagliari,
in data 19 gennaio 2022, nella causa civile n. 9138/2017;
pagina 2 di 29 - in via subordinata istruttoria, ammettere le prove dedotte nelle memorie
ex art. 183 n. 2 c.p.c. del 23 aprile 2018 e ribadite in sede di note con-
clusive e note di trattazione scritta di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'avv. convenne in giudizio nanti il Tribunale di Controparte_1
Part Cagliari la (di seguito in qualità di Parte_1
editore, e rispettivamente giornalista Parte_3 Parte_2
e direttore responsabile (oltre che conduttrice) della trasmissione Report, al fi-
ne di far accertare il carattere diffamatorio di alcune affermazioni contenute nella puntata trasmessa il 10 maggio 2015 (dal titolo La causa persa) e ottenere la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali e non da egli patiti.
A fondamento della domanda l'attore espose che:
- nel 2008 l'imprenditore aveva acquisito il pacchetto azio- CP_2
nario di maggioranza della (di segui- Controparte_3
Con to, in breve, al fine di rilanciare lo storico quotidiano (di- CP_5
rettore ) e gli aveva affidato, tra l'altro, anche tutto Persona_1
il contenzioso e la consulenza legale in tema di diffamazione (civile e penale);
Con
- in caso di esito sfavorevole del giudizio, la provvedeva a manlevare il direttore responsabile e il giornalista, corrispondendo essa stessa i ri-
sarcimenti e le spese di lite;
Con
- sulla base del protocollo con la il proprio studio aveva patrocinato la società editrice, il direttore del quotidiano e singoli giornalisti in un pagina 3 di 29 centinaio circa di procedimenti civili e in una sessantina di giudizi pe-
nali nonché prestato consulenza a fronte di trentacinque diffide, ventot-
to procedure di mediazione, circa trenta richieste di rimozione di pagine web e quaranta richieste di rettifica;
Con
- nella primavera del 2014 la era stata posta in liquidazione e non aveva più potuto far fronte alle richieste di risarcimenti, sicché i giorna-
listi erano rimasti esposti alle azioni esecutive aventi titolo in condanne in solido in cause di diffamazione;
Con
- la vicenda della era stata oggetto della trasmissione Report, per la quale era stato contattato dal giornalista , il quale gli Parte_3
aveva proposto un incontro al fine di scambiare talune opinioni sulla
Con questione
- era stata però mandata in onda solo una parte dell'intervista (di seguito riportata:
– associati: Normalmente Controparte_1 Controparte_6
l'imprenditore che si lancia in un'avventura di impresa si fa accompa-
gnare dai professionisti dei quali forse immeritatamente si fida;
fuori campo: lascia l'Unità nel 2012 Parte_3 CP_2
per il Parlamento Europeo. invece continua a seguire CP_1
C Unità. Alla fine le cause perse sono una ventina;
: Alcuni giornalisti dicono di non essere stati infor- Parte_3
mati per esempio delle cause civili che avevano in corso che riguarda-
vano i loro articoli;
– Anche questa è Controparte_1 Controparte_7
pagina 4 di 29 un'affermazione assolutamente gratuita. Vi erano delle modalità pro-
prio codificate per cui attraverso la segreteria di redazione questo stu-
dio ha puntualmente, quotidianamente informato i giornalisti;
fuori campo: Tra le cause perse dallo studio Parte_3 [...]
ce n'è una nella cui sentenza di condanna il giudice scrive: “è CP_8
stato reso impossibile un controllo dell'effettiva esistenza della fonte”.
In altre parole, lo non ha depositato agli atti il docu- Controparte_6
mento fondamentale sulla base del quale i giornalisti hanno scritto i lo-
ro articoli;
– e associati: se non è stato Controparte_1 Controparte_6
prodotto un documento giudiziario sul quale le valutazioni del giornali-
sta si fondavano è perché quel documento evidentemente non era nel
possesso dello studio;
: e voi non l'avete chiesto al giornalista? Parte_3
i documenti che Controparte_9 Controparte_7
avevamo, abbiamo prodotto;
fuori campo: La società editoriale che ha gestito Parte_3
Con l'Unità fino alla chiusura si chiamava Quando ad aprile 2014 è
stata messa in liquidazione lo studio vantava un credito di CP_1
220 mila euro;
Con : Da quanti anni di fatto non pagava le parcelle Parte_3
che erano dovute?
ma guardi questo Controparte_9 Controparte_7
è davvero un fatto che non ha nessun interesse;
pagina 5 di 29 Con : non potrebbe essere che il fatto che non ono- Parte_3
fino in fondo i propri debiti nei suoi confronti, nei confronti del Pt_4
suo studio potesse indurre lei e i suoi collaboratori diciamo a trattare
le cause, a metterle un po' da parte?
non … lo chieda Controparte_9 Controparte_7
ai giornalisti).
Tanto esposto, l'attore spiegò:
- di essere stato intervistato, senza preavviso, su un singolo caso tra i tanti trattati e che la seconda parte dell'intervista, ove egli aveva preci-
sato che le venti cause perse erano solo una piccola parte rispetto a quelle vinte, era stata tagliata, a suo avviso per rafforzare una tesi pre-
costituita sulla sussistenza di un comportamento negligente da parte dello studio;
- che nei giorni immediatamente precedenti la messa in onda del servi-
zio i principali quotidiani nazionali avevano pubblicato delle anticipa-
zioni, corredate da un video riportante le dichiarazioni del direttore che sarebbero state trasmesse nel corso della tra- Persona_1
smissione: “Non sono mai stata chiamata in tribunale, né mi è mai sta-
to chiesto di produrre carte – dice – con una dife- Persona_1
sa adeguata, se fossimo stati in grado di produrre le carte sulla base
delle quali si fondavano gli articoli avremmo vinto e sono sicura che
vinceremo in appello;
- che, compreso il quadro della situazione, aveva trasmesso a mezzo pec alla redazione di Report una richiesta di rettifica, rilevando il cla-
pagina 6 di 29 moroso travisamento della realtà operato dal direttore [ ] Persona_1
attraverso le dichiarazioni delle inveritiere ed inverosimili (e con il
puerile tentativo di addebitare inesistenti responsabilità di conduzione
delle liti ovvero presunte carenze informative sull'andamento dei giudi-
zi) [che] degrada ad un mero sfogo personale;
- Report e avevano risposto che i contenuti del programma era- Pt_3
no stati già chiusi (e tanto escludeva che fosse possibile una replica immediata) e, ancora, avevano replicato che dopotutto egli e la CP_10
avevano reso la propria versione dei fatti.
[...]
Trascritto l'intero contenuto della puntata trasmessa il 10 maggio 2015
(pagg. 21-53 atto di citazione), con la specifica indicazione dei soggetti intervi-
stati e della voce narrante fuori campo (lo stesso ), l'attore Parte_3
lamentò di essere stato inserito in un contesto di questioni societarie, politiche
ove i costi della società venivano ribaltati sul governo e sulla collettività con
costruzione di strumenti giuridici idonei a garantire l'inattaccabilità dei pa-
trimoni.
L'avv. argomentò come riuscisse strumentale a tale quadro di CP_1
confusione anche ovviamente la figura paradigmatica di un legale che male
avesse esercitato la professione [sebbene] quanto lasciato intendere in merito
alla [propria] professionalità […] non risponde[sse] al vero.
Infine, l'attore denunciò che da parte dei convenuti [era stato] prospetta[to]
–senza alcun concreto vaglio delle altrui dichiarazioni […]- che soprattutto la
colpa non poteva che ascriversi anche al legale che sicuramente aveva com-
piuto errori e ovviamente in conseguenza della assenza di remunerazione per
pagina 7 di 29 la sua attività professionale.
In data 14 maggio 2015 –proseguì l'attore- chiese a Report un'ulteriore ret-
tifica e, in particolare, che fosse dato atto della nota, diffusa il precedente 9
maggio, con cui la aveva comunicato di non dubit[are] della dili- Persona_1
genza dello studio e [di volere confermare] che la maggior parte CP_1
delle cause che riguarda[va]no la [sua] direzione [era]no state vinte.
Nella successiva puntata del 24 maggio –concluse l'avv. alle ore CP_1
23.50 la aveva dato velocemente conto del fatto che la maggior parte Parte_2
delle cause da egli patrocinate si fossero concluse favorevolmente, ma poi chiosò osservando ma quelle che importavano erano quelle perse.
*
Senza contestare che, nella loro materialità, i fatti si fossero svolti come esposto dall'attore, i convenuti resistettero, opponendo come la puntata di Re- port, di cui l'attore aveva lamentato la valenza diffamatoria, fosse espressione di giornalismo d'inchiesta.
Con particolare riferimento alle dichiarazioni rese dalla , i con- Persona_1
venuti richiamarono il principio che riconosce l'insussistenza della responsabi- lità in capo al giornalista che, pur in presenza di dichiarazioni dell'intervistato potenzialmente lesive di diritti altrui, si limiti a riportarle fedelmente (anche so-
lo parzialmente a condizione che il pensiero dell'intervistato non ne risulti stravolto), ove vi sia un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti riferiti dall'intervistato.
*
Con la sentenza n. 139, pubblicata il 19 gennaio 2022, il Tribunale accolse pagina 8 di 29 la domanda dell'attore, sul rilievo dell'insussistenza della scriminante del dirit-
to di cronaca, e condannò i convenuti in solido al pagamento di euro 20.000,00
a titolo di risarcimento dei danni morali patiti dall'avv. CP_1
Nel rilevare che il aveva raccolto lo sfogo di , Pt_3 Persona_1
la quale sostanzialmente aveva lamentato la negligenza dell'avv. CP_1
nella gestione delle pratiche che la riguardavano, il Tribunale appurò la non ve-
ridicità delle dichiarazioni circa l'asserito inadempimento del professionista,
tenuto conto:
a) della genericità delle dichiarazioni rese dalla interessata, non avendo questa indicato i procedimenti dei quali non sarebbe stata a conoscenza né quelli in cui non sarebbe stata adeguatamente difesa;
b) che dalle produzioni documentali era emerso che l'editore, il diretto-
re responsabile ed il giornalista, sottoscrivendo le relative procure a fa-
vore dell'avv. si erano costituiti nei giudizi in cui erano stati CP_1
convenuti, sicché erano, ovviamente, a conoscenza dell'esistenza dei processi;
c) che il legale non poteva sapere quali documenti aveva utilizzato il giornalista come fonti delle sue informazioni, sicché era onere di quest'ultimo mettere a disposizione del difensore tutta la documenta-
zione utile;
d) che la aveva ritrattato le proprie dichiarazioni con co- Persona_1
municato Ansa del 9 maggio 2015.
Ancora, il primo giudice osservò come il sarebbe stato perfettamen- Pt_3
te in grado di comprendere l'ingiustizia delle affermazioni e avrebbe dovuto pagina 9 di 29 chiedere alla di circostanziare le dichiarazioni (per consentire Persona_1
all'interessato una replica adeguata,) non avrebbe dovuto incalzare l'avv.
[...]
sul numero delle cause perse (senza menzionare che si trattava di un nu- CP_8
mero ridotto rispetto al totale delle vertenze conclusesi in modo favorevole) e non avrebbe dovuto avanzare l'ipotesi che il legale avesse trascurato le cause
Con poiché la aveva interrotto il pagamento dei compensi professionali.
In tale modo –argomentò il Tribunale- la trasmissione aveva garantito solo un simulacro di replica, in quanto il professionista non era stato portato a co-
noscenza prima dell'intervista del contenuto delle dichiarazioni di Persona_1
, sicché doveva escludersi la sussistenza anche dell'ulteriore presup-
[...]
posto (oltre alla verità anche solo putativa dei fatti) della continenza, giacché
seppure era stato usato un linguaggio formalmente corretto, il tenore delle inve-
ritiere accuse e l'insinuazione finale in coda alla rettifica erano risultati grave- mente offensivi della reputazione dell'attore.
Quanto al terzo requisito dell'interesse pubblico, il giudice ne escluse la sussistenza, avuto riguardo alla posizione del professionista che da queste vi-
cende aveva patito solo conseguenze negative.
Sulla replica, il Tribunale notò che, in sostanza, la risposta del era CP_1
stata consentita in termini molto ridotti, a distanza di diversi giorni, in coda ad una puntata che trattava altri temi e con una chiosa finale della conduttrice che tendeva a riportare l'attenzione dello spettatore sulle poche cause che avevano visto lo Studio soccombente.
In merito al pregiudizio patito, nell'osservare che il risarcimento del danno non patrimoniale non può essere in re ipsa, ma che la relativa prova può rica-
pagina 10 di 29 varsi sulla base di presunzioni semplici, tenendo conto della diffusione della notizia, della rilevanza dell'offesa e della posizione della vittima nell'ambito sociale di riferimento, il giudice valutò la notorietà del professionista, quale ti-
tolare di uno studio legale affermato in ambito locale e conosciuto a livello na-
zionale, la stima del pubblico nella trasmissione Report e la non immediatezza della replica (la quale ragionevolmente non aveva raggiunto il pubblico del servizio di qualche settimana prima) e la gravità delle dichiarazioni.
Considerati la notorietà del professionista, la natura della condotta e l'intensità dell'elemento psicologico, il Tribunale quantificò il risarcimento nella somma di euro 20.000,00, mentre non riconobbe il danno patrimoniale,
perché non dimostrato.
***
Part 2. La ed hanno proposto ap- Parte_2 Parte_3
pello.
2.1 Con un primo motivo di impugnazione è stato lamentato che, nel valu-
tare i presupposti della scriminante dell'esercizio del diritto di inchiesta eserci-
tato anche sotto forma di intervista (verità della notizia, continenza della forma e interesse pubblico), il Tribunale avesse omesso di tener conto dei principi in diritto pur posti a premessa del proprio ragionamento.
2.1.1 Circa il requisito della verità, attraverso la sintesi di un articolato di-
battito giurisprudenziale sul tema, gli appellanti hanno evidenziato come il giornalista benefici dell'esimente del diritto di cronaca con riferimento al con-
tenuto delle dichiarazioni ingiuriose o diffamatorie a lui rilasciate nel corso di un'intervista ove le riporti fedelmente e in modo imparziale, senza commenti e pagina 11 di 29 chiose capziose a margine –tali da renderlo dissimulato coautore– e sempre che l'intervista presenti profili di interesse pubblico all'informazione, in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, al suo oggetto e al contesto delle dichiarazio-
ni rilasciate.
Sottolineato come l'esimente a favore del giornalista che pubblichi un'intervista ritenuta offensiva della reputazione altrui operi ove riesca accer-
tabile che la notizia consista nel fatto stesso delle dichiarazioni dell'intervistato, fedelmente riferite, gli appellanti hanno lamentato che il Tri-
bunale avesse mal declinato il principio.
In tale prospettiva, gli appellanti hanno evidenziato come:
a) fosse personaggio di indubbio rilievo pubblico;
Persona_1
b) l'intervista riguardasse temi di evidente interesse sociale relativi al fal-
limento di un quotidiano e ai riflessi sui giornalisti;
c) la avesse specifica competenza sul tema, in quanto perso- Persona_1
nalmente coinvolta nella vicenda;
d) i commenti e le opinioni fossero già comparsi sui quotidiani;
e) non avesse avvalorato né aderito alle dichiarazioni Pt_3
dell'intervistata e anzi avesse realizzato un contraddittorio tramite l'intervista del controinteressato.
2.1.2 In relazione alla continenza della forma espressiva, gli appellanti han-
no denunciato l'omessa applicazione dei principi in tema di giornalismo d'inchiesta (pur richiamati dal giudice nella parte motiva) e censurato l'applicazione concreta da parte del Tribunale dei principi in tema di giornali-
smo di cronaca.
pagina 12 di 29 Riassunti i caratteri connotanti il giornalismo d'inchiesta (disvelamento di fatti riguardanti aspetti della società non pienamente conosciuti per stimolare il dibattito su di essi o l'intervento degli organi statali preposti anche attraverso giudizi e valutazioni personali del giornalista) e tratteggiate le condizioni di tu-
tela (preminente interesse pubblico alla conoscenza dei fatti, acquisiti diretta-
mente da parte del giornalista -da qualsiasi fonte, anche anonima- ed elabora-
zione critica e l'interpretazione dei fatti, che non si traduca in mera contumelia,
proposta anche in forma congetturale o di sospetto, di denuncia, o comunque particolarmente critica ed anche potenzialmente diffamatoria), gli appellanti hanno argomentato come nel giornalismo d'inchiesta convivano cronaca e cri-
tica e come, dunque, le condizioni della verità dei fatti riferiti e della continen-
za debbano essere rimodulate e valutate con minore rigidità, essendo l'interesse pubblico la vera e unica condizione cui esso deve soggiacere.
Sulla base di tali premesse concettuali, gli appellanti hanno:
- negato che avesse incalzato l'avv. , dando risalto al Pt_3 CP_1
numero di cause perse e senza menzionare che si trattasse di un ridotto numero rispetto ai procedimenti con esito favorevole, e hanno eccepito che il tema centrale di quel segmento dell'inchiesta riguardava proprio gli effetti che il fallimento della testata giornalistica stava producendo sui giornalisti e sul direttore responsabile in relazione alle controversie
dalle quali era scaturita una condanna;
- evidenziato che l'ipotesi che lo studio avesse deliberatamen- CP_1
Con te trascurato le cause in questione dal momento in cui la aveva in-
terrotto i pagamenti dei compensi professionali risultava lecita pagina 13 di 29 all'interno dell'inchiesta, tanto più perché formulata non come asser-
zione bensì [in forma di] domanda, per quanto pungente, rivolta ad un
soggetto al quale [era] stata data la facoltà di rispondere con i tempi ed
i modi desiderati;
- evidenziato l'irrilevanza del fatto che l'avv. non fosse stato CP_1
portato a conoscenza delle dichiarazioni della , in quanto Persona_1
durante l'intervista all'attore –che ben sapeva che si sarebbe parlato della situazione della N.i.e.- era stata data la possibilità di compiere ve-
rifiche per meglio comprendere la vicenda ma egli aveva ritenuto suffi-
ciente quanto aveva previamente esposto (come gli appellanti avevano chiesto di poter provare con il dedotto e non ammesso interrogatorio formale);
- rimarcato, quanto all'addebito per cui l'inadempimento dell'avv.
[...]
era stato dedotto in modo generico, come , dato l'effettivo CP_8 Pt_3
e più ampio e forte contenuto dell'intervista della , ben Persona_1
avrebbe potuto rappresentare in termini negativi l'operato dello
[...]
o, comunque, dare evidenza alle dichiarazioni, certamente CP_6
poco lusinghiere, rese dalla ex direttrice dell'Unità.
2.1.3 Circa il requisito dell'interesse pubblico, gli appellanti hanno censura-
to la confusione operata dal Tribunale della condizione della verità della noti-
zia con quella dell'interesse pubblico, elementi autonomi da tenere ben distinti,
e hanno spiegato come il breve riferimento alle accuse mosse dalla CP_11
[..
rispondesse, certamente, ai requisiti di attualità e interesse pubblico, atteso che l'inchiesta riguardava in generale le vicende del quotidiano l'Unità e, in pagina 14 di 29 particolare, il profilo della mancata manleva dei giornalisti da parte dell'editore.
In tale contesto –hanno argomentato gli appellanti- non poteva non ritenersi rilevante la doglianza dell'allora Direttore Responsabile de L'Unità di non es-
sere stata informata correttamente e di non essere stata adeguatamente difesa
nei giudizi che la vedevano coinvolta.
2.2 Sotto altro profilo, gli appellanti hanno denunciato l'erroneità della sta- tuizione sulla ritenuta inapplicabilità della scriminante dell'esercizio del dirit- to d'inchiesta con riferimento all'interpretazione dei doveri di informazione dell'avvocato.
In questa prospettiva, hanno opposto come le dichiarazioni della CP_11
[..
legittimassero interrogativi sull'operato dell'odierno appellato in ordine: 1) al fatto che i giornalisti venissero informati della pendenza e dell'andamento delle cause;
2) alla possibilità che una o più cause fossero state perse per la mancata produzione di un documento;
3) all'ipotesi che il mancato pagamento dei compensi da parte dell'editore de avesse determinato una minore CP_5
attenzione alle cause patrocinate.
Infine, gli appellanti hanno trattato diffusamente gli elementi (contatti per-
sonali e non mediati dalla redazione, richieste di documenti e informazioni cir-
ca le conseguenze della mancata manleva da parte dell'editore) a sostegno del rilievo per cui l'avv. era venuto meno alla funzione di guida e di in- CP_1
dirizzo del cliente, quale esplicazione dell'obbligo di diligenza nell'adempimento dell'incarico professionale.
*
pagina 15 di 29 3. Con un secondo motivo, gli appellanti hanno censurato la sentenza per errata applicazione dei criteri di determinazione del danno, sul rilievo che l'attore (professionista conosciuto a livello locale ma non perciò nel panorama nazionale in quanto difendeva i giornalisti del quotidiano solo in ragione della
Con convenzione con l'editore e non per rapporti personali diretti) non avesse fornito prova del danno, neanche in via presuntiva, data la mancata illustrazio-
ne e prova della sofferenza, morale o psicologica, patita.
Sotto altro profilo, gli appellanti hanno lamentato la violazione dell'art. 115
c.p.c. e denunciato che il giudice si fosse sostituito alla parte attrice, facendo mal governo delle regole in materia di presunzioni, ossia ponendo a base del ragionamento presuntivo l'accertata lesione della reputazione dell'attore e rite-
nendo, evidentemente, che da tale lesione discendesse, immancabilmente, un patimento grave e, comunque, tale da poter rappresentare un pregiudizio non patrimoniale risarcibile.
Circa la misura del danno, gli appellanti hanno criticato il richiamo del giu-
dice alle tabelle dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano senza indi-
cazione specifica e motivata dei criteri adottati.
Ancora sotto quest'ultimo aspetto, gli appellanti hanno censurato l'interpretazione data dal Tribunale alla rettifica pubblicata da Report.
Trascritto il testo letto dalla nella prima trasmissione utile di Re- Parte_2
port (quella immediatamente successiva del 17 maggio 2015) e, dunque, non intempestivamente come invece ritenuto dal giudice, gli appellanti hanno evi-
denziato l'errore di trascrizione del commento della conduttrice, la quale, nel riferire anche il contenuto della nota della (non dubito della dili- Persona_1
pagina 16 di 29 genza dello e confermo che la maggior parte delle cause che Controparte_6
riguardano la mia direzione siano state vinte), aveva aggiunto: insomma, tutta-
via l'oggetto erano poi le cause perse, a evidenziare che il problema centrale cui si riferiva l'inchiesta non era assolutamente la mala gestio dell'avv.
[...]
bensì la questione delle controversie perse e degli effetti delle stesse sui CP_8
giornalisti stante l'assenza dell'editore.
*
3. Nel resistere, l'appellato ha rilevato l'infondatezza dell'avversa prospet-
tazione e ha eccepito l'inammissibilità dell'allegazione di nuovi elementi, in particolare, la circostanza che egli fosse stato informato del tema dell'intervista e la deduzione della violazione dell'art. 27 del codice deontologico forense.
Ancora, l'appellato ha evidenziato come i convenuti in primo grado non avessero concluso in via subordinata istruttoria, con conseguente asserita inammissibilità delle conclusioni formulate nell'atto di appello ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
* * *
4. Nella parte espositiva ci si è sforzati di rendere come, con l'atto introdut- tivo del giudizio di primo grado, l'avv. non avesse lamentato tanto CP_1
che Report avesse diffuso uno stralcio dell'intervista televisiva rilasciata dalla in ordine alle proprie vicende giudiziarie, quanto piuttosto di esse- Persona_1
re stato egli inserito in un contesto di questioni societarie, politiche ove i costi
della società venivano ribaltati sul governo e sulla collettività con costruzione
di strumenti giuridici idonei a garantire l'inattaccabilità dei patrimoni.
In questo quadro –lamentò l'avv. era stato fatto passare il mes- CP_1
pagina 17 di 29 saggio da parte dei convenuti […] –senza alcun concreto vaglio delle altrui di-
chiarazioni […]- che soprattutto la colpa [dell'esposizione dei giornalisti alle azioni esecutive dei creditori] non poteva che ascriversi anche al legale che si-
curamente aveva compiuto errori e ovviamente in conseguenza della assenza
di remunerazione per la sua attività professionale.
L'attore, dunque, non si dolse tanto dei contenuti diffamatori delle dichiara- zioni delle , raccolte e riproposte in forma d'intervista dal , Persona_1 Pt_3
quanto piuttosto dell'intero impianto della puntata di Report, nella quale:
1) la fondatezza (o almeno la plausibilità) della denuncia del direttore de era stata rafforzata tanto attraverso il generico riferimento, da CP_5
parte del , a delle cause perse e, in particolare, a un giudizio che Pt_3
si era concluso negativamente per la mancata produzione di documenti quanto attraverso l'insinuazione che vi fosse stato disimpegno da parte del legale a causa del risalente mancato pagamento delle parcelle da par-
te dell'editore;
2) egli era stato presentato come elemento di un più ampio sistema (collate-
rale a una certa politica di interessi) nel quale sui giornalisti coinvolti erano ricadute, appunto anche per il negligente operare di un difensore
(nominato dall'editore e disincentivato dalla mancata remunerazione della propria attività), le conseguenze (id est pignoramenti) delle vi-
cende giudiziarie nascenti dalla pubblicazione di articoli e tutto ciò a di-
spetto di una legislazione di favore nei confronti dell'editoria e dell'ingente contributo (in senso ampio) dato dallo Stato a favore del quotidiano.
pagina 18 di 29 Poiché i convenuti si sono difesi eccependo la sussistenza dei presupposti dell'esimente dell'esercizio di attività giornalistica di inchiesta, s'impone di ve-
rificare, in linea con quanto fatto dal primo giudice, se effettivamente sussista-
no i presupposti per l'operare della esimente invocata dagli odierni appellanti.
4.1 Nella giurisprudenza di legittimità è, oramai, maturo l'insegnamento per cui il giornalismo di inchiesta rappresenta una particolare forma di esercizio del diritto di cronaca (cfr., per le prime precise affermazioni, Cass., 9 luglio
2010, n. 16236).
Come ogni altra forma di giornalismo, anche quello d'inchiesta deve rispet-
tare la persona e la dignità e non deve ledere la riservatezza.
Presupposti richiesti per la tutela sono, dunque, l'interesse pubblico a cono- scere la notizia, la verità (anche solo putativa) dei fatti riportati e l'uso di un linguaggio non offensivo e rispettoso del limite della continenza e in linea con i fatti narrati dal giornalista.
Nel percorso di progressiva definizione dei caratteri della esimente, la S.C.
ha sottolineato che l'ampia tutela ordinamentale da riconoscere al giornalismo d'inchiesta comporta, in relazione ai limiti regolatori dell'esercizio del diritto di cronaca (e di critica), una meno rigorosa (comunque diversa) applicazione del-
la condizione di attendibilità della fonte della notizia.
Viene meno, in tal caso, l'esigenza di valutare la veridicità della provenienza della notizia, che non è mediata dalla ricezione passiva di informazioni esterne,
ma ricercata, appunto, direttamente dal giornalista, il quale, nell'attingerla, deve ispirarsi ai criteri etici e deontologici della sua attività professionale (in tale senso, Cass., ord. 16 febbraio 2021, n. 4036).
pagina 19 di 29 L'attenuazione del canone di verità vale anche per il giornalismo d'inchiesta o di denuncia ove indichi motivatamente e argomentatamente un sospetto di il-
leciti, con il suggerimento di una direzione di indagine agli organi inquirenti o una denuncia di situazioni oscure che richiedono interventi amministrativi o normativi per potere essere chiarite, sempre che riguardino temi sociali di inte-
resse generale, alla condizione che il sospetto e la denuncia siano esternati sulla base di elementi obiettivi e rilevanti;
difatti, nel giornalismo d'inchiesta il so-
spetto, che non sia meramente congetturale o peggio ancora calunniatorio, deve mantenere il proprio carattere propulsivo e induttivo di approfondimento, es-
sendo autonomo e, di per sé, ontologicamente distinto dalla nozione di attribu-
zione di un fatto non vero (Cass., 30 agosto 2019, n. 21855).
In particolare, perché ricorra il presupposto del giornalismo d'inchiesta è ne-
cessario che tali sospetti di illeciti, secondo un apprezzamento caso per caso ri-
servato al giudice di merito, non siano obiettivamente del tutto assurdi ma ri-
sultino espressi in modo motivato e argomentato sulla base di elementi obietti-
vi e rilevanti e, ai fini del rispetto del requisito della continenza, è comunque richiesto che non siano comunque usati toni allusivi, insinuanti, decettivi, ricor-
rendo al sottinteso sapiente, agli accostamenti suggestionanti, al tono spropor-
zionatamente scandalizzato e sdegnato (Cass. n. 27592/2019 cit. e Cass. ord. 3
novembre 2023, n. 30522).
Grava (ex art. 2697 c.c.) sul giornalista l'onere della prova circa l'esistenza dei presupposti per ritenere integrata l'esimente del diritto di critica e, in parti-
colare, l'onere di provare il rispetto dei requisiti della verità (sia pure non asso-
luta bensì ragionevolmente putativa in quanto frutto di un serio lavoro di ricer-
pagina 20 di 29 ca delle fonti da cui proviene), continenza e pertinenza (Cass. n. 30522/2023
cit.)
***
5. Dando applicazione ai principi richiamati, deve ritenersi che il primo
motivo d'appello, volto a confutare le argomentazioni del primo giudice in or-
dine alla sussistenza dei presupposti di verità, continenza e interesse, sia infon-
dato.
Deve escludersi che, con riferimento alla posizione dell'avv. il CP_1
servizio per cui è causa sia stato rispettoso dei presupposti dell'invocata esi-
mente.
Seppure riesca convincente l'affermazione dei convenuti secondo cui il giornalismo d'inchiesta è un metodo e non un risultato, occorre anche conside-
rare come non sia sufficiente invocare il fatto che Report sia un format televi-
sivo di denuncia per ammantare di legittimità ogni rappresentazione che da es-
so provenga.
Nella fattispecie (ossia con riguardo alla posizione dell'appellato), la tra-
smissione non ha rispettato i canoni che legittimano il diritto di critica nell'ambito del giornalismo di inchiesta.
Deve convenirsi con il primo giudice sul fatto che il non potesse Pt_3
non accorgersi dell'inverosimiglianza delle generiche dichiarazioni della
[...]
. Per_1
La giurisprudenza richiamata ha spiegato, infatti, che, per il giornalismo d'inchiesta, l'attenuazione del canone di verità presuppone che si indichi moti-
vatamente e argomentatamente un sospetto di illeciti, al fine di suggerire una pagina 21 di 29 direzione di indagine agli organi inquirenti o una denuncia di situazioni oscure che richiedono interventi amministrativi o normativi per potere essere chiarite,
sempre che riguardino temi sociali di interesse generale, alla condizione che il sospetto e la denuncia siano esternati sulla base di elementi obiettivi e rilevanti.
Nella fattispecie, non è in contestazione che il servizio abbia riportato, fe-
delmente, quanto dichiarato dalla nel corso in una video- Persona_1
intervista.
Tanto non è, tuttavia, sufficiente a escludere l'illeceità dell'immagine che si
è voluto trasmettere dell'avv. , in quanto: CP_1
- non l'interessata né il hanno indicato quali elementi sarebbero Pt_3
stati a supporto del generico sfogo della intervistata, che aveva fatto ri-
ferimento a situazioni francamente inverosimili (non sono mai stata
chiamata in tribunale) e aveva denunciato genericamente una gravissi-
ma e ripetuta negligenza da parte dell'avv. (non mi è mai sta- CP_1
to chiesto di produrre carte;
con una difesa adeguata, se fossimo stati
in grado di produrre le carte sulla base delle quali si fondavano gli ar-
ticoli avremmo vinto e sono sicura che vinceremo in appello);
- la verità (o l'attendibilità) di quanto denunciato dalla non Persona_1
poteva fondarsi solamente sul fatto che la denuncia provenisse dall'interessata, appunto in ragione dell'inverosimiglianza del fatto e della genericità delle doglianze;
- dato il carattere strettamente personale della vicenda tra la Persona_1
e il proprio legale, non sussisteva il presupposto della volontà di favori-
re una direzione di indagine a organi inquirenti o di una denuncia di si-
pagina 22 di 29 tuazioni oscure necessitanti di interventi amministrativi o normativi;
- la questione non riguardava un tema sociale di interesse generale, tale essendo quello relativo alla tematica della responsabilità (civile e pena-
le) del giornalista, rispetto al quale l'operato dell'avv. è evi- CP_1
dentemente estraneo.
Una diversa conclusione non è giustificata dal fatto che il possa Pt_3
aver trasmesso fedelmente la parte dell'intervista rilasciata dalla . Persona_1
Il concetto di verità della notizia quale fatto in sé, che prescinde dalla verità
del suo contenuto, scrimina rispetto alla diffamazione solo nel ricorso di precisi presupposti, individuati dalla giurisprudenza richiamata dagli stessi convenuti
(1. le dichiarazioni dell'intervistato devono essere fedelmente riferite, senza che possano essere, sul piano generale, in alcuna misura influenzate dall'intervistatore e, sul piano funzionale, strumentali a un'opinione del giorna- lista che le divulga;
b) l'interesse sociale alla notizia deve concernere la parti- colare qualificazione dell'intervistato nel riferire fatti a sua conoscenza, o nel manifestare la propria opinione, in misura da giustificare l'esonero del giorna-
lista dal controllo di veridicità o dalla censura delle espressioni incontinenti)
che nella fattispecie non ricorrevano.
, infatti, non si era limitato a trasmettere l'intervista fatta alla Pt_3 [...]
, ma aveva rafforzato il messaggio dell'intervistata, evocando -tra le Per_1
cause perse dallo studio il passaggio di una sentenza nella quale era CP_1
stato fatto riferimento alla mancata produzione di (imprecisati) documenti rela-
tivi alla fonte di una notizia e, ancora, spiegando, quale voce narrante fuori campo, che in altre parole, lo studio non [aveva] depositato agli atti CP_1
pagina 23 di 29 il documento fondamentale sulla base del quale i giornalisti [aveva]no scritto i
loro articoli.
Ancora, insinuò, sia pure in forma di domanda (profilo ovviamente Pt_3
irrilevante ai fini che ci occupano), che l'avv. che vantava nei con- CP_1
Con fronti di un credito per compensi professionali di oltre euro 200.000,00 già
nell'anno 2014, avesse in qualche modo ridotto l'impegno nella trattazione del-
le cause, non curandosene più con la diligenza necessaria (non potrebbe essere
Con che il fatto che non onorasse fino in fondo i propri debiti nei suoi confron-
ti, nei confronti del suo studio potesse indurre lei e i suoi collaboratori diciamo
a trattare le cause, a metterle un po' da parte?).
Infine, non può non sottolinearsi come, in realtà, non sussistesse un interes-
se sociale alla notizia, in quanto involgente il mero rapporto professionale tra la e il proprio legale. Persona_1
Sotto questo profilo, all'evidenza, non può ritenersi che la dichiarazione del- la nel corso dell'intervista costituisca essa stessa una notizia che Persona_1
non poteva non essere data.
È palese che tale vicenda non sia in alcun modo assimilabile -per usare l'immagine degli appellanti- a quella relativa alle esternazioni del Presidente
della Repubblica Italiana relativamente al segretario di uno dei maggiori partiti politici del tempo.
Alla luce di tali complessive valutazioni, riesce totalmente irrilevante –avuto riguardo alla lamentata mancata ammissione dell'interrogatorio dedotto all'odierno appellato- appurare se effettivamente il avesse informato Pt_3
l'avv. dell'oggetto specifico della intervista e gli avesse accordato CP_1
pagina 24 di 29 un termine per studiare le carte.
L'impianto complessivo della puntata per cui è causa fonda la responsabilità
dei convenuti in primo grado.
5.2 Infondato è anche il profilo del primo motivo di appello relativo ai dove-
ri di guida e informazione del cliente, ai quali l'avv. sarebbe venuto CP_1
meno.
In disparte la questione dell'ammissibilità della deduzione della violazione dell'art. 27 del codice deontologico forense, deve ritenersi che l'accurato esa-
me dei profili relativi agli obblighi incombenti sul difensore riproposto dagli appellanti non determini la fondatezza dell'impugnazione, in quanto non si confronta con la motivazione a base della decisione primo giudice.
Il Tribunale, infatti, non prese in esame il profilo dell'adempimento degli obblighi nascenti in capo al legale dal rapporto professionale, ma stigmatizzò il fatto in sé e le modalità con le quali, creando un simulacro di replica, la tra-
smissione veicolò, in qualche misura mostrando di ritenerle fondate, le vaghe
accuse del direttore de L'unità e di altri giornalisti (rimasti ignoti) nei confronti dell'avv. la cui condotta asseritamente negligente avrebbe determi- CP_1
nato la soccombenza in alcuni (imprecisati) giudizi (non è dato sapere se civili e/o penali), anche a causa della mancata produzione di (sempre imprecisati)
documenti assunti essenziali per l'esito dei giudizi.
A questo proposito merita precisare come quella dell'avvocato sia, indiscu- tibilmente, un'obbligazione di mezzi (cfr. Cass., ord., 1 ottobre 2018, n.
23740), in quanto il professionista non può garantire l'esito comunque favore-
vole auspicato dal cliente.
pagina 25 di 29 Nel segmento della puntata di Report relativo al ruolo dell'avv. CP_1
invece, è stato fatto intendere che l'esito negativo dei giudizi fosse conseguen-
za della scarsa applicazione del legale, che non avrebbe depositato documenti essenziali per l'esito dei giudizi e avrebbe, più in generale, attenuato l'impegno nel seguire le cause in ragione del mancato pagamento dei compensi.
Soprattutto, poi, si è del tutto trascurato di evidenziare (o almeno accennare)
al fatto che le sorti di una vicenda processuale dipendono da una pluralità di variabili, la gran parte delle quali non governabili dai legali.
*
6. Il secondo motivo di appello è altresì destituito di fondamento.
Seppur sia indiscutibile che il danno all'onore e alla reputazione non sia ri- sarcibile in re ipsa, ma debba essere provato dall'interessato, è altrettanto vero che -come condivisibilmente ritenuto dal primo giudice- la relativa prova può
essere data sulla base di presunzioni semplici, assumendo rilevanza, quali pa-
rametri di riferimento, la diffusione della notizia, la rilevanza dell'offesa e la posizione della vittima nell'ambito sociale di riferimento (tra le tante, Cass.,
ord. 18 febbraio 2020, n. 4005 e ord. 26 ottobre 2017, n. 25420), non essendo neanche necessaria apposita sollecitazione delle parti al ricorso alle presunzioni e anche in difetto di contraddittorio tra le stesse (Cass., 20 maggio 2013, n.
12248).
Nel caso di specie, correttamente il primo giudice tenne conto del fatto che le dichiarazioni lesive dell'immagine dell'avv. : CP_1
- erano state diffuse tramite la televisione pubblica (mezzo che consente un'ampia divulgazione della notizia) e nel corso della trasmissione Re-
pagina 26 di 29 port (che gode di stima e seguito nel pubblico);
- avevano avuto a oggetto un'aperta accusa di inadempimento e di negli-
genza e, in specie, quella particolarmente grave di trascuratezza a segui-
to del mancato pagamento di compensi, in contrato con i principi dell'onore e del decoro della professione;
- riguardavano un professionista noto e affermato (almeno) in ambito lo-
cale.
Se poi -avuto riguardo alle doglianze degli appellanti- si volesse ritenere non adeguatamente provato che l'avv. fosse professionista noto an- CP_1
che sul piano nazionale, dovrebbe, comunque, concludersi in ordine alla sussi-
stenza della prova del danno, configurabile anche solo rispetto alla posizione della vittima nell'ambito sociale di riferimento della Sardegna.
Avuto riguardo alla contestazione circa la mancata esplicitazione dei criteri utilizzati, sulla base le tabelle dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Mila-
no, per la liquidazione del danno e alla domanda subordinata di riduzione del
quantum, la Corte ritiene equa la liquidazione del danno effettuata dal primo giudice, il quale -a dispetto di quanto lamentato dagli opponenti- ha fatto rife-
rimento, tra i criteri orientativi per la liquidazione del danno, 1) alla notorietà
del professionista, 2) alla natura della condotta, 3) alla diffusione a livello na-
zionale della notizia, 4) all'intensità dell'elemento psicologico degli autori del- la condotta e 5) al ritardo nel riportare la rettifica, tra l'altro contestualmente sminuita.
Alla luce di questi criteri, il Tribunale liquidò il danno in euro 20.000,00 e,
dunque, all'interno della forbice euro 11.750,00-23.498,00 prevista dalle citate pagina 27 di 29 tabelle per le diffamazioni di modesta gravita, con una valutazione assoluta-
mente condivisa anche da questa Corte.
A proposito dell'incidenza dell'intervento riparatorio/rettifica dei convenuti,
è condivisibile la valutazione del primo giudice in ordine al fatto che, nel dare conto del contenuto delle dichiarazioni distensive della circa Persona_1
l'operato dello studio , la ne avesse sostanzialmente svilito CP_1 Parte_2
l'efficacia, sottolineando: insomma, tuttavia l'oggetto erano poi le cause perse,
frase certamente idonea a confermare nel pubblico la sensazione che le vicende che avevano riguardato il direttore e i giornalisti de nascessero dal fat- CP_5
to che lo studio Macciotta –per negligenza- aveva perso delle cause, in perfetta coerenza con il titolo stesso della puntata: La causa persa.
***
7. Le spese seguono la soccombenza, sicché gli appellanti devono essere condannati in solido alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate ai valori medi per le fasi studio, introduttiva e conclusionale sullo scaglione euro
5.201,00, 26.000,00, con le maggiorazioni spettanti per il numero delle parti aventi la medesima posizione processuale.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.lgs. 30 maggio 2002, n. 115, sussi-
stono i presupposti per porre a carico degli appellanti il versamento di un ulte-
riore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con le maggiorazioni spettanti per il numero delle parti aventi la medesima posizione processuale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Cagliari, definitivamente pronunciando, ogni contraria pagina 28 di 29 istanza, eccezione e richiesta disattesa:
1. rigetta l'appello proposto da Parte_1 Parte_1
e contro la sentenza n. 139 Parte_3 Parte_2
del 19 gennaio 2022 del Tribunale di Cagliari;
2. condanna gli appellanti, in solido, alla rifusione delle spese di lite che vengono liquidate in euro 3.966,00 per compensi e in euro
2.379,60 per maggiorazione ai sensi dell'art. 4, primo e secondo comma, d.m. 55/2014, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a.;
3. dichiara che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.lgs. 30 maggio
2002, n. 115, sussistono i presupposti per porre a carico degli appel-
lanti il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo uni-
ficato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Cagliari, 9 maggio 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu
dott. Enzo Luchi
pagina 29 di 29
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta da dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Antonella Sechi Consigliere
dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 279 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022, promossa da
(p.i. ), con sede a Parte_1 P.IVA_1
Roma, (c.f. ), residente Parte_2 C.F._1
a Bologna, ed (c.f. ), residen- Parte_3 C.F._2
te a Roma, tutti elettivamente domiciliati a Cagliari, presso lo studio dell'avv.
Salvatore Satta, rappresentati e difesi dall'avv. Alessio La Pegna in virtù di procura in atti,
appellanti
contro
AVV. (c.f. ), residente a Controparte_1 C.F._3
Cagliari e ivi elettivamente domiciliato, presso lo studio dell'avv. Giovanni pagina 1 di 29 e dell'avv. Fabio Pili, che lo rappresentano e difendono in virtù di CP_1
procura in atti,
appellato
La causa è decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse degli appellanti: voglia la Corte di Appello di Cagliari:
- in riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento del gravame:
- respingere ogni domanda proposta dall'avv. nei confronti Controparte_1
di e ed Parte_1 Parte_2 Parte_3
, per l'effetto, mandare assolti gli appellanti da ogni pretesa attrice;
[...]
- di conseguenza condannare l'avv. alla restituzione in fa- Controparte_1
Parte vore della ella somma di € 27.638,53, versata da quest'ultima in ossequio al disposto della sentenza impugnata a titolo di risarcimento e spese di lite.
- in subordine, nel denegato e non creduto caso di mancato accoglimento del presente gravame in punto di an debeatur, ridurre sensibilmente l'ammontare del risarcimento nella misura ritenuta di giustizia dalla Corte, anche in questo
Parte caso con condanna alla restituzione della maggior somma già versata dalla in ossequio al disposto della sentenza impugnata;
- con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Nell'interesse dell'appellato: voglia la Corte di Appello adita, previo riget- to dell'atto di citazione di appello ex adverso proposto,
- con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
- in via principale, confermare la sentenza resa dal Tribunale di Cagliari,
in data 19 gennaio 2022, nella causa civile n. 9138/2017;
pagina 2 di 29 - in via subordinata istruttoria, ammettere le prove dedotte nelle memorie
ex art. 183 n. 2 c.p.c. del 23 aprile 2018 e ribadite in sede di note con-
clusive e note di trattazione scritta di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'avv. convenne in giudizio nanti il Tribunale di Controparte_1
Part Cagliari la (di seguito in qualità di Parte_1
editore, e rispettivamente giornalista Parte_3 Parte_2
e direttore responsabile (oltre che conduttrice) della trasmissione Report, al fi-
ne di far accertare il carattere diffamatorio di alcune affermazioni contenute nella puntata trasmessa il 10 maggio 2015 (dal titolo La causa persa) e ottenere la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali e non da egli patiti.
A fondamento della domanda l'attore espose che:
- nel 2008 l'imprenditore aveva acquisito il pacchetto azio- CP_2
nario di maggioranza della (di segui- Controparte_3
Con to, in breve, al fine di rilanciare lo storico quotidiano (di- CP_5
rettore ) e gli aveva affidato, tra l'altro, anche tutto Persona_1
il contenzioso e la consulenza legale in tema di diffamazione (civile e penale);
Con
- in caso di esito sfavorevole del giudizio, la provvedeva a manlevare il direttore responsabile e il giornalista, corrispondendo essa stessa i ri-
sarcimenti e le spese di lite;
Con
- sulla base del protocollo con la il proprio studio aveva patrocinato la società editrice, il direttore del quotidiano e singoli giornalisti in un pagina 3 di 29 centinaio circa di procedimenti civili e in una sessantina di giudizi pe-
nali nonché prestato consulenza a fronte di trentacinque diffide, ventot-
to procedure di mediazione, circa trenta richieste di rimozione di pagine web e quaranta richieste di rettifica;
Con
- nella primavera del 2014 la era stata posta in liquidazione e non aveva più potuto far fronte alle richieste di risarcimenti, sicché i giorna-
listi erano rimasti esposti alle azioni esecutive aventi titolo in condanne in solido in cause di diffamazione;
Con
- la vicenda della era stata oggetto della trasmissione Report, per la quale era stato contattato dal giornalista , il quale gli Parte_3
aveva proposto un incontro al fine di scambiare talune opinioni sulla
Con questione
- era stata però mandata in onda solo una parte dell'intervista (di seguito riportata:
– associati: Normalmente Controparte_1 Controparte_6
l'imprenditore che si lancia in un'avventura di impresa si fa accompa-
gnare dai professionisti dei quali forse immeritatamente si fida;
fuori campo: lascia l'Unità nel 2012 Parte_3 CP_2
per il Parlamento Europeo. invece continua a seguire CP_1
C Unità. Alla fine le cause perse sono una ventina;
: Alcuni giornalisti dicono di non essere stati infor- Parte_3
mati per esempio delle cause civili che avevano in corso che riguarda-
vano i loro articoli;
– Anche questa è Controparte_1 Controparte_7
pagina 4 di 29 un'affermazione assolutamente gratuita. Vi erano delle modalità pro-
prio codificate per cui attraverso la segreteria di redazione questo stu-
dio ha puntualmente, quotidianamente informato i giornalisti;
fuori campo: Tra le cause perse dallo studio Parte_3 [...]
ce n'è una nella cui sentenza di condanna il giudice scrive: “è CP_8
stato reso impossibile un controllo dell'effettiva esistenza della fonte”.
In altre parole, lo non ha depositato agli atti il docu- Controparte_6
mento fondamentale sulla base del quale i giornalisti hanno scritto i lo-
ro articoli;
– e associati: se non è stato Controparte_1 Controparte_6
prodotto un documento giudiziario sul quale le valutazioni del giornali-
sta si fondavano è perché quel documento evidentemente non era nel
possesso dello studio;
: e voi non l'avete chiesto al giornalista? Parte_3
i documenti che Controparte_9 Controparte_7
avevamo, abbiamo prodotto;
fuori campo: La società editoriale che ha gestito Parte_3
Con l'Unità fino alla chiusura si chiamava Quando ad aprile 2014 è
stata messa in liquidazione lo studio vantava un credito di CP_1
220 mila euro;
Con : Da quanti anni di fatto non pagava le parcelle Parte_3
che erano dovute?
ma guardi questo Controparte_9 Controparte_7
è davvero un fatto che non ha nessun interesse;
pagina 5 di 29 Con : non potrebbe essere che il fatto che non ono- Parte_3
fino in fondo i propri debiti nei suoi confronti, nei confronti del Pt_4
suo studio potesse indurre lei e i suoi collaboratori diciamo a trattare
le cause, a metterle un po' da parte?
non … lo chieda Controparte_9 Controparte_7
ai giornalisti).
Tanto esposto, l'attore spiegò:
- di essere stato intervistato, senza preavviso, su un singolo caso tra i tanti trattati e che la seconda parte dell'intervista, ove egli aveva preci-
sato che le venti cause perse erano solo una piccola parte rispetto a quelle vinte, era stata tagliata, a suo avviso per rafforzare una tesi pre-
costituita sulla sussistenza di un comportamento negligente da parte dello studio;
- che nei giorni immediatamente precedenti la messa in onda del servi-
zio i principali quotidiani nazionali avevano pubblicato delle anticipa-
zioni, corredate da un video riportante le dichiarazioni del direttore che sarebbero state trasmesse nel corso della tra- Persona_1
smissione: “Non sono mai stata chiamata in tribunale, né mi è mai sta-
to chiesto di produrre carte – dice – con una dife- Persona_1
sa adeguata, se fossimo stati in grado di produrre le carte sulla base
delle quali si fondavano gli articoli avremmo vinto e sono sicura che
vinceremo in appello;
- che, compreso il quadro della situazione, aveva trasmesso a mezzo pec alla redazione di Report una richiesta di rettifica, rilevando il cla-
pagina 6 di 29 moroso travisamento della realtà operato dal direttore [ ] Persona_1
attraverso le dichiarazioni delle inveritiere ed inverosimili (e con il
puerile tentativo di addebitare inesistenti responsabilità di conduzione
delle liti ovvero presunte carenze informative sull'andamento dei giudi-
zi) [che] degrada ad un mero sfogo personale;
- Report e avevano risposto che i contenuti del programma era- Pt_3
no stati già chiusi (e tanto escludeva che fosse possibile una replica immediata) e, ancora, avevano replicato che dopotutto egli e la CP_10
avevano reso la propria versione dei fatti.
[...]
Trascritto l'intero contenuto della puntata trasmessa il 10 maggio 2015
(pagg. 21-53 atto di citazione), con la specifica indicazione dei soggetti intervi-
stati e della voce narrante fuori campo (lo stesso ), l'attore Parte_3
lamentò di essere stato inserito in un contesto di questioni societarie, politiche
ove i costi della società venivano ribaltati sul governo e sulla collettività con
costruzione di strumenti giuridici idonei a garantire l'inattaccabilità dei pa-
trimoni.
L'avv. argomentò come riuscisse strumentale a tale quadro di CP_1
confusione anche ovviamente la figura paradigmatica di un legale che male
avesse esercitato la professione [sebbene] quanto lasciato intendere in merito
alla [propria] professionalità […] non risponde[sse] al vero.
Infine, l'attore denunciò che da parte dei convenuti [era stato] prospetta[to]
–senza alcun concreto vaglio delle altrui dichiarazioni […]- che soprattutto la
colpa non poteva che ascriversi anche al legale che sicuramente aveva com-
piuto errori e ovviamente in conseguenza della assenza di remunerazione per
pagina 7 di 29 la sua attività professionale.
In data 14 maggio 2015 –proseguì l'attore- chiese a Report un'ulteriore ret-
tifica e, in particolare, che fosse dato atto della nota, diffusa il precedente 9
maggio, con cui la aveva comunicato di non dubit[are] della dili- Persona_1
genza dello studio e [di volere confermare] che la maggior parte CP_1
delle cause che riguarda[va]no la [sua] direzione [era]no state vinte.
Nella successiva puntata del 24 maggio –concluse l'avv. alle ore CP_1
23.50 la aveva dato velocemente conto del fatto che la maggior parte Parte_2
delle cause da egli patrocinate si fossero concluse favorevolmente, ma poi chiosò osservando ma quelle che importavano erano quelle perse.
*
Senza contestare che, nella loro materialità, i fatti si fossero svolti come esposto dall'attore, i convenuti resistettero, opponendo come la puntata di Re- port, di cui l'attore aveva lamentato la valenza diffamatoria, fosse espressione di giornalismo d'inchiesta.
Con particolare riferimento alle dichiarazioni rese dalla , i con- Persona_1
venuti richiamarono il principio che riconosce l'insussistenza della responsabi- lità in capo al giornalista che, pur in presenza di dichiarazioni dell'intervistato potenzialmente lesive di diritti altrui, si limiti a riportarle fedelmente (anche so-
lo parzialmente a condizione che il pensiero dell'intervistato non ne risulti stravolto), ove vi sia un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti riferiti dall'intervistato.
*
Con la sentenza n. 139, pubblicata il 19 gennaio 2022, il Tribunale accolse pagina 8 di 29 la domanda dell'attore, sul rilievo dell'insussistenza della scriminante del dirit-
to di cronaca, e condannò i convenuti in solido al pagamento di euro 20.000,00
a titolo di risarcimento dei danni morali patiti dall'avv. CP_1
Nel rilevare che il aveva raccolto lo sfogo di , Pt_3 Persona_1
la quale sostanzialmente aveva lamentato la negligenza dell'avv. CP_1
nella gestione delle pratiche che la riguardavano, il Tribunale appurò la non ve-
ridicità delle dichiarazioni circa l'asserito inadempimento del professionista,
tenuto conto:
a) della genericità delle dichiarazioni rese dalla interessata, non avendo questa indicato i procedimenti dei quali non sarebbe stata a conoscenza né quelli in cui non sarebbe stata adeguatamente difesa;
b) che dalle produzioni documentali era emerso che l'editore, il diretto-
re responsabile ed il giornalista, sottoscrivendo le relative procure a fa-
vore dell'avv. si erano costituiti nei giudizi in cui erano stati CP_1
convenuti, sicché erano, ovviamente, a conoscenza dell'esistenza dei processi;
c) che il legale non poteva sapere quali documenti aveva utilizzato il giornalista come fonti delle sue informazioni, sicché era onere di quest'ultimo mettere a disposizione del difensore tutta la documenta-
zione utile;
d) che la aveva ritrattato le proprie dichiarazioni con co- Persona_1
municato Ansa del 9 maggio 2015.
Ancora, il primo giudice osservò come il sarebbe stato perfettamen- Pt_3
te in grado di comprendere l'ingiustizia delle affermazioni e avrebbe dovuto pagina 9 di 29 chiedere alla di circostanziare le dichiarazioni (per consentire Persona_1
all'interessato una replica adeguata,) non avrebbe dovuto incalzare l'avv.
[...]
sul numero delle cause perse (senza menzionare che si trattava di un nu- CP_8
mero ridotto rispetto al totale delle vertenze conclusesi in modo favorevole) e non avrebbe dovuto avanzare l'ipotesi che il legale avesse trascurato le cause
Con poiché la aveva interrotto il pagamento dei compensi professionali.
In tale modo –argomentò il Tribunale- la trasmissione aveva garantito solo un simulacro di replica, in quanto il professionista non era stato portato a co-
noscenza prima dell'intervista del contenuto delle dichiarazioni di Persona_1
, sicché doveva escludersi la sussistenza anche dell'ulteriore presup-
[...]
posto (oltre alla verità anche solo putativa dei fatti) della continenza, giacché
seppure era stato usato un linguaggio formalmente corretto, il tenore delle inve-
ritiere accuse e l'insinuazione finale in coda alla rettifica erano risultati grave- mente offensivi della reputazione dell'attore.
Quanto al terzo requisito dell'interesse pubblico, il giudice ne escluse la sussistenza, avuto riguardo alla posizione del professionista che da queste vi-
cende aveva patito solo conseguenze negative.
Sulla replica, il Tribunale notò che, in sostanza, la risposta del era CP_1
stata consentita in termini molto ridotti, a distanza di diversi giorni, in coda ad una puntata che trattava altri temi e con una chiosa finale della conduttrice che tendeva a riportare l'attenzione dello spettatore sulle poche cause che avevano visto lo Studio soccombente.
In merito al pregiudizio patito, nell'osservare che il risarcimento del danno non patrimoniale non può essere in re ipsa, ma che la relativa prova può rica-
pagina 10 di 29 varsi sulla base di presunzioni semplici, tenendo conto della diffusione della notizia, della rilevanza dell'offesa e della posizione della vittima nell'ambito sociale di riferimento, il giudice valutò la notorietà del professionista, quale ti-
tolare di uno studio legale affermato in ambito locale e conosciuto a livello na-
zionale, la stima del pubblico nella trasmissione Report e la non immediatezza della replica (la quale ragionevolmente non aveva raggiunto il pubblico del servizio di qualche settimana prima) e la gravità delle dichiarazioni.
Considerati la notorietà del professionista, la natura della condotta e l'intensità dell'elemento psicologico, il Tribunale quantificò il risarcimento nella somma di euro 20.000,00, mentre non riconobbe il danno patrimoniale,
perché non dimostrato.
***
Part 2. La ed hanno proposto ap- Parte_2 Parte_3
pello.
2.1 Con un primo motivo di impugnazione è stato lamentato che, nel valu-
tare i presupposti della scriminante dell'esercizio del diritto di inchiesta eserci-
tato anche sotto forma di intervista (verità della notizia, continenza della forma e interesse pubblico), il Tribunale avesse omesso di tener conto dei principi in diritto pur posti a premessa del proprio ragionamento.
2.1.1 Circa il requisito della verità, attraverso la sintesi di un articolato di-
battito giurisprudenziale sul tema, gli appellanti hanno evidenziato come il giornalista benefici dell'esimente del diritto di cronaca con riferimento al con-
tenuto delle dichiarazioni ingiuriose o diffamatorie a lui rilasciate nel corso di un'intervista ove le riporti fedelmente e in modo imparziale, senza commenti e pagina 11 di 29 chiose capziose a margine –tali da renderlo dissimulato coautore– e sempre che l'intervista presenti profili di interesse pubblico all'informazione, in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, al suo oggetto e al contesto delle dichiarazio-
ni rilasciate.
Sottolineato come l'esimente a favore del giornalista che pubblichi un'intervista ritenuta offensiva della reputazione altrui operi ove riesca accer-
tabile che la notizia consista nel fatto stesso delle dichiarazioni dell'intervistato, fedelmente riferite, gli appellanti hanno lamentato che il Tri-
bunale avesse mal declinato il principio.
In tale prospettiva, gli appellanti hanno evidenziato come:
a) fosse personaggio di indubbio rilievo pubblico;
Persona_1
b) l'intervista riguardasse temi di evidente interesse sociale relativi al fal-
limento di un quotidiano e ai riflessi sui giornalisti;
c) la avesse specifica competenza sul tema, in quanto perso- Persona_1
nalmente coinvolta nella vicenda;
d) i commenti e le opinioni fossero già comparsi sui quotidiani;
e) non avesse avvalorato né aderito alle dichiarazioni Pt_3
dell'intervistata e anzi avesse realizzato un contraddittorio tramite l'intervista del controinteressato.
2.1.2 In relazione alla continenza della forma espressiva, gli appellanti han-
no denunciato l'omessa applicazione dei principi in tema di giornalismo d'inchiesta (pur richiamati dal giudice nella parte motiva) e censurato l'applicazione concreta da parte del Tribunale dei principi in tema di giornali-
smo di cronaca.
pagina 12 di 29 Riassunti i caratteri connotanti il giornalismo d'inchiesta (disvelamento di fatti riguardanti aspetti della società non pienamente conosciuti per stimolare il dibattito su di essi o l'intervento degli organi statali preposti anche attraverso giudizi e valutazioni personali del giornalista) e tratteggiate le condizioni di tu-
tela (preminente interesse pubblico alla conoscenza dei fatti, acquisiti diretta-
mente da parte del giornalista -da qualsiasi fonte, anche anonima- ed elabora-
zione critica e l'interpretazione dei fatti, che non si traduca in mera contumelia,
proposta anche in forma congetturale o di sospetto, di denuncia, o comunque particolarmente critica ed anche potenzialmente diffamatoria), gli appellanti hanno argomentato come nel giornalismo d'inchiesta convivano cronaca e cri-
tica e come, dunque, le condizioni della verità dei fatti riferiti e della continen-
za debbano essere rimodulate e valutate con minore rigidità, essendo l'interesse pubblico la vera e unica condizione cui esso deve soggiacere.
Sulla base di tali premesse concettuali, gli appellanti hanno:
- negato che avesse incalzato l'avv. , dando risalto al Pt_3 CP_1
numero di cause perse e senza menzionare che si trattasse di un ridotto numero rispetto ai procedimenti con esito favorevole, e hanno eccepito che il tema centrale di quel segmento dell'inchiesta riguardava proprio gli effetti che il fallimento della testata giornalistica stava producendo sui giornalisti e sul direttore responsabile in relazione alle controversie
dalle quali era scaturita una condanna;
- evidenziato che l'ipotesi che lo studio avesse deliberatamen- CP_1
Con te trascurato le cause in questione dal momento in cui la aveva in-
terrotto i pagamenti dei compensi professionali risultava lecita pagina 13 di 29 all'interno dell'inchiesta, tanto più perché formulata non come asser-
zione bensì [in forma di] domanda, per quanto pungente, rivolta ad un
soggetto al quale [era] stata data la facoltà di rispondere con i tempi ed
i modi desiderati;
- evidenziato l'irrilevanza del fatto che l'avv. non fosse stato CP_1
portato a conoscenza delle dichiarazioni della , in quanto Persona_1
durante l'intervista all'attore –che ben sapeva che si sarebbe parlato della situazione della N.i.e.- era stata data la possibilità di compiere ve-
rifiche per meglio comprendere la vicenda ma egli aveva ritenuto suffi-
ciente quanto aveva previamente esposto (come gli appellanti avevano chiesto di poter provare con il dedotto e non ammesso interrogatorio formale);
- rimarcato, quanto all'addebito per cui l'inadempimento dell'avv.
[...]
era stato dedotto in modo generico, come , dato l'effettivo CP_8 Pt_3
e più ampio e forte contenuto dell'intervista della , ben Persona_1
avrebbe potuto rappresentare in termini negativi l'operato dello
[...]
o, comunque, dare evidenza alle dichiarazioni, certamente CP_6
poco lusinghiere, rese dalla ex direttrice dell'Unità.
2.1.3 Circa il requisito dell'interesse pubblico, gli appellanti hanno censura-
to la confusione operata dal Tribunale della condizione della verità della noti-
zia con quella dell'interesse pubblico, elementi autonomi da tenere ben distinti,
e hanno spiegato come il breve riferimento alle accuse mosse dalla CP_11
[..
rispondesse, certamente, ai requisiti di attualità e interesse pubblico, atteso che l'inchiesta riguardava in generale le vicende del quotidiano l'Unità e, in pagina 14 di 29 particolare, il profilo della mancata manleva dei giornalisti da parte dell'editore.
In tale contesto –hanno argomentato gli appellanti- non poteva non ritenersi rilevante la doglianza dell'allora Direttore Responsabile de L'Unità di non es-
sere stata informata correttamente e di non essere stata adeguatamente difesa
nei giudizi che la vedevano coinvolta.
2.2 Sotto altro profilo, gli appellanti hanno denunciato l'erroneità della sta- tuizione sulla ritenuta inapplicabilità della scriminante dell'esercizio del dirit- to d'inchiesta con riferimento all'interpretazione dei doveri di informazione dell'avvocato.
In questa prospettiva, hanno opposto come le dichiarazioni della CP_11
[..
legittimassero interrogativi sull'operato dell'odierno appellato in ordine: 1) al fatto che i giornalisti venissero informati della pendenza e dell'andamento delle cause;
2) alla possibilità che una o più cause fossero state perse per la mancata produzione di un documento;
3) all'ipotesi che il mancato pagamento dei compensi da parte dell'editore de avesse determinato una minore CP_5
attenzione alle cause patrocinate.
Infine, gli appellanti hanno trattato diffusamente gli elementi (contatti per-
sonali e non mediati dalla redazione, richieste di documenti e informazioni cir-
ca le conseguenze della mancata manleva da parte dell'editore) a sostegno del rilievo per cui l'avv. era venuto meno alla funzione di guida e di in- CP_1
dirizzo del cliente, quale esplicazione dell'obbligo di diligenza nell'adempimento dell'incarico professionale.
*
pagina 15 di 29 3. Con un secondo motivo, gli appellanti hanno censurato la sentenza per errata applicazione dei criteri di determinazione del danno, sul rilievo che l'attore (professionista conosciuto a livello locale ma non perciò nel panorama nazionale in quanto difendeva i giornalisti del quotidiano solo in ragione della
Con convenzione con l'editore e non per rapporti personali diretti) non avesse fornito prova del danno, neanche in via presuntiva, data la mancata illustrazio-
ne e prova della sofferenza, morale o psicologica, patita.
Sotto altro profilo, gli appellanti hanno lamentato la violazione dell'art. 115
c.p.c. e denunciato che il giudice si fosse sostituito alla parte attrice, facendo mal governo delle regole in materia di presunzioni, ossia ponendo a base del ragionamento presuntivo l'accertata lesione della reputazione dell'attore e rite-
nendo, evidentemente, che da tale lesione discendesse, immancabilmente, un patimento grave e, comunque, tale da poter rappresentare un pregiudizio non patrimoniale risarcibile.
Circa la misura del danno, gli appellanti hanno criticato il richiamo del giu-
dice alle tabelle dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano senza indi-
cazione specifica e motivata dei criteri adottati.
Ancora sotto quest'ultimo aspetto, gli appellanti hanno censurato l'interpretazione data dal Tribunale alla rettifica pubblicata da Report.
Trascritto il testo letto dalla nella prima trasmissione utile di Re- Parte_2
port (quella immediatamente successiva del 17 maggio 2015) e, dunque, non intempestivamente come invece ritenuto dal giudice, gli appellanti hanno evi-
denziato l'errore di trascrizione del commento della conduttrice, la quale, nel riferire anche il contenuto della nota della (non dubito della dili- Persona_1
pagina 16 di 29 genza dello e confermo che la maggior parte delle cause che Controparte_6
riguardano la mia direzione siano state vinte), aveva aggiunto: insomma, tutta-
via l'oggetto erano poi le cause perse, a evidenziare che il problema centrale cui si riferiva l'inchiesta non era assolutamente la mala gestio dell'avv.
[...]
bensì la questione delle controversie perse e degli effetti delle stesse sui CP_8
giornalisti stante l'assenza dell'editore.
*
3. Nel resistere, l'appellato ha rilevato l'infondatezza dell'avversa prospet-
tazione e ha eccepito l'inammissibilità dell'allegazione di nuovi elementi, in particolare, la circostanza che egli fosse stato informato del tema dell'intervista e la deduzione della violazione dell'art. 27 del codice deontologico forense.
Ancora, l'appellato ha evidenziato come i convenuti in primo grado non avessero concluso in via subordinata istruttoria, con conseguente asserita inammissibilità delle conclusioni formulate nell'atto di appello ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
* * *
4. Nella parte espositiva ci si è sforzati di rendere come, con l'atto introdut- tivo del giudizio di primo grado, l'avv. non avesse lamentato tanto CP_1
che Report avesse diffuso uno stralcio dell'intervista televisiva rilasciata dalla in ordine alle proprie vicende giudiziarie, quanto piuttosto di esse- Persona_1
re stato egli inserito in un contesto di questioni societarie, politiche ove i costi
della società venivano ribaltati sul governo e sulla collettività con costruzione
di strumenti giuridici idonei a garantire l'inattaccabilità dei patrimoni.
In questo quadro –lamentò l'avv. era stato fatto passare il mes- CP_1
pagina 17 di 29 saggio da parte dei convenuti […] –senza alcun concreto vaglio delle altrui di-
chiarazioni […]- che soprattutto la colpa [dell'esposizione dei giornalisti alle azioni esecutive dei creditori] non poteva che ascriversi anche al legale che si-
curamente aveva compiuto errori e ovviamente in conseguenza della assenza
di remunerazione per la sua attività professionale.
L'attore, dunque, non si dolse tanto dei contenuti diffamatori delle dichiara- zioni delle , raccolte e riproposte in forma d'intervista dal , Persona_1 Pt_3
quanto piuttosto dell'intero impianto della puntata di Report, nella quale:
1) la fondatezza (o almeno la plausibilità) della denuncia del direttore de era stata rafforzata tanto attraverso il generico riferimento, da CP_5
parte del , a delle cause perse e, in particolare, a un giudizio che Pt_3
si era concluso negativamente per la mancata produzione di documenti quanto attraverso l'insinuazione che vi fosse stato disimpegno da parte del legale a causa del risalente mancato pagamento delle parcelle da par-
te dell'editore;
2) egli era stato presentato come elemento di un più ampio sistema (collate-
rale a una certa politica di interessi) nel quale sui giornalisti coinvolti erano ricadute, appunto anche per il negligente operare di un difensore
(nominato dall'editore e disincentivato dalla mancata remunerazione della propria attività), le conseguenze (id est pignoramenti) delle vi-
cende giudiziarie nascenti dalla pubblicazione di articoli e tutto ciò a di-
spetto di una legislazione di favore nei confronti dell'editoria e dell'ingente contributo (in senso ampio) dato dallo Stato a favore del quotidiano.
pagina 18 di 29 Poiché i convenuti si sono difesi eccependo la sussistenza dei presupposti dell'esimente dell'esercizio di attività giornalistica di inchiesta, s'impone di ve-
rificare, in linea con quanto fatto dal primo giudice, se effettivamente sussista-
no i presupposti per l'operare della esimente invocata dagli odierni appellanti.
4.1 Nella giurisprudenza di legittimità è, oramai, maturo l'insegnamento per cui il giornalismo di inchiesta rappresenta una particolare forma di esercizio del diritto di cronaca (cfr., per le prime precise affermazioni, Cass., 9 luglio
2010, n. 16236).
Come ogni altra forma di giornalismo, anche quello d'inchiesta deve rispet-
tare la persona e la dignità e non deve ledere la riservatezza.
Presupposti richiesti per la tutela sono, dunque, l'interesse pubblico a cono- scere la notizia, la verità (anche solo putativa) dei fatti riportati e l'uso di un linguaggio non offensivo e rispettoso del limite della continenza e in linea con i fatti narrati dal giornalista.
Nel percorso di progressiva definizione dei caratteri della esimente, la S.C.
ha sottolineato che l'ampia tutela ordinamentale da riconoscere al giornalismo d'inchiesta comporta, in relazione ai limiti regolatori dell'esercizio del diritto di cronaca (e di critica), una meno rigorosa (comunque diversa) applicazione del-
la condizione di attendibilità della fonte della notizia.
Viene meno, in tal caso, l'esigenza di valutare la veridicità della provenienza della notizia, che non è mediata dalla ricezione passiva di informazioni esterne,
ma ricercata, appunto, direttamente dal giornalista, il quale, nell'attingerla, deve ispirarsi ai criteri etici e deontologici della sua attività professionale (in tale senso, Cass., ord. 16 febbraio 2021, n. 4036).
pagina 19 di 29 L'attenuazione del canone di verità vale anche per il giornalismo d'inchiesta o di denuncia ove indichi motivatamente e argomentatamente un sospetto di il-
leciti, con il suggerimento di una direzione di indagine agli organi inquirenti o una denuncia di situazioni oscure che richiedono interventi amministrativi o normativi per potere essere chiarite, sempre che riguardino temi sociali di inte-
resse generale, alla condizione che il sospetto e la denuncia siano esternati sulla base di elementi obiettivi e rilevanti;
difatti, nel giornalismo d'inchiesta il so-
spetto, che non sia meramente congetturale o peggio ancora calunniatorio, deve mantenere il proprio carattere propulsivo e induttivo di approfondimento, es-
sendo autonomo e, di per sé, ontologicamente distinto dalla nozione di attribu-
zione di un fatto non vero (Cass., 30 agosto 2019, n. 21855).
In particolare, perché ricorra il presupposto del giornalismo d'inchiesta è ne-
cessario che tali sospetti di illeciti, secondo un apprezzamento caso per caso ri-
servato al giudice di merito, non siano obiettivamente del tutto assurdi ma ri-
sultino espressi in modo motivato e argomentato sulla base di elementi obietti-
vi e rilevanti e, ai fini del rispetto del requisito della continenza, è comunque richiesto che non siano comunque usati toni allusivi, insinuanti, decettivi, ricor-
rendo al sottinteso sapiente, agli accostamenti suggestionanti, al tono spropor-
zionatamente scandalizzato e sdegnato (Cass. n. 27592/2019 cit. e Cass. ord. 3
novembre 2023, n. 30522).
Grava (ex art. 2697 c.c.) sul giornalista l'onere della prova circa l'esistenza dei presupposti per ritenere integrata l'esimente del diritto di critica e, in parti-
colare, l'onere di provare il rispetto dei requisiti della verità (sia pure non asso-
luta bensì ragionevolmente putativa in quanto frutto di un serio lavoro di ricer-
pagina 20 di 29 ca delle fonti da cui proviene), continenza e pertinenza (Cass. n. 30522/2023
cit.)
***
5. Dando applicazione ai principi richiamati, deve ritenersi che il primo
motivo d'appello, volto a confutare le argomentazioni del primo giudice in or-
dine alla sussistenza dei presupposti di verità, continenza e interesse, sia infon-
dato.
Deve escludersi che, con riferimento alla posizione dell'avv. il CP_1
servizio per cui è causa sia stato rispettoso dei presupposti dell'invocata esi-
mente.
Seppure riesca convincente l'affermazione dei convenuti secondo cui il giornalismo d'inchiesta è un metodo e non un risultato, occorre anche conside-
rare come non sia sufficiente invocare il fatto che Report sia un format televi-
sivo di denuncia per ammantare di legittimità ogni rappresentazione che da es-
so provenga.
Nella fattispecie (ossia con riguardo alla posizione dell'appellato), la tra-
smissione non ha rispettato i canoni che legittimano il diritto di critica nell'ambito del giornalismo di inchiesta.
Deve convenirsi con il primo giudice sul fatto che il non potesse Pt_3
non accorgersi dell'inverosimiglianza delle generiche dichiarazioni della
[...]
. Per_1
La giurisprudenza richiamata ha spiegato, infatti, che, per il giornalismo d'inchiesta, l'attenuazione del canone di verità presuppone che si indichi moti-
vatamente e argomentatamente un sospetto di illeciti, al fine di suggerire una pagina 21 di 29 direzione di indagine agli organi inquirenti o una denuncia di situazioni oscure che richiedono interventi amministrativi o normativi per potere essere chiarite,
sempre che riguardino temi sociali di interesse generale, alla condizione che il sospetto e la denuncia siano esternati sulla base di elementi obiettivi e rilevanti.
Nella fattispecie, non è in contestazione che il servizio abbia riportato, fe-
delmente, quanto dichiarato dalla nel corso in una video- Persona_1
intervista.
Tanto non è, tuttavia, sufficiente a escludere l'illeceità dell'immagine che si
è voluto trasmettere dell'avv. , in quanto: CP_1
- non l'interessata né il hanno indicato quali elementi sarebbero Pt_3
stati a supporto del generico sfogo della intervistata, che aveva fatto ri-
ferimento a situazioni francamente inverosimili (non sono mai stata
chiamata in tribunale) e aveva denunciato genericamente una gravissi-
ma e ripetuta negligenza da parte dell'avv. (non mi è mai sta- CP_1
to chiesto di produrre carte;
con una difesa adeguata, se fossimo stati
in grado di produrre le carte sulla base delle quali si fondavano gli ar-
ticoli avremmo vinto e sono sicura che vinceremo in appello);
- la verità (o l'attendibilità) di quanto denunciato dalla non Persona_1
poteva fondarsi solamente sul fatto che la denuncia provenisse dall'interessata, appunto in ragione dell'inverosimiglianza del fatto e della genericità delle doglianze;
- dato il carattere strettamente personale della vicenda tra la Persona_1
e il proprio legale, non sussisteva il presupposto della volontà di favori-
re una direzione di indagine a organi inquirenti o di una denuncia di si-
pagina 22 di 29 tuazioni oscure necessitanti di interventi amministrativi o normativi;
- la questione non riguardava un tema sociale di interesse generale, tale essendo quello relativo alla tematica della responsabilità (civile e pena-
le) del giornalista, rispetto al quale l'operato dell'avv. è evi- CP_1
dentemente estraneo.
Una diversa conclusione non è giustificata dal fatto che il possa Pt_3
aver trasmesso fedelmente la parte dell'intervista rilasciata dalla . Persona_1
Il concetto di verità della notizia quale fatto in sé, che prescinde dalla verità
del suo contenuto, scrimina rispetto alla diffamazione solo nel ricorso di precisi presupposti, individuati dalla giurisprudenza richiamata dagli stessi convenuti
(1. le dichiarazioni dell'intervistato devono essere fedelmente riferite, senza che possano essere, sul piano generale, in alcuna misura influenzate dall'intervistatore e, sul piano funzionale, strumentali a un'opinione del giorna- lista che le divulga;
b) l'interesse sociale alla notizia deve concernere la parti- colare qualificazione dell'intervistato nel riferire fatti a sua conoscenza, o nel manifestare la propria opinione, in misura da giustificare l'esonero del giorna-
lista dal controllo di veridicità o dalla censura delle espressioni incontinenti)
che nella fattispecie non ricorrevano.
, infatti, non si era limitato a trasmettere l'intervista fatta alla Pt_3 [...]
, ma aveva rafforzato il messaggio dell'intervistata, evocando -tra le Per_1
cause perse dallo studio il passaggio di una sentenza nella quale era CP_1
stato fatto riferimento alla mancata produzione di (imprecisati) documenti rela-
tivi alla fonte di una notizia e, ancora, spiegando, quale voce narrante fuori campo, che in altre parole, lo studio non [aveva] depositato agli atti CP_1
pagina 23 di 29 il documento fondamentale sulla base del quale i giornalisti [aveva]no scritto i
loro articoli.
Ancora, insinuò, sia pure in forma di domanda (profilo ovviamente Pt_3
irrilevante ai fini che ci occupano), che l'avv. che vantava nei con- CP_1
Con fronti di un credito per compensi professionali di oltre euro 200.000,00 già
nell'anno 2014, avesse in qualche modo ridotto l'impegno nella trattazione del-
le cause, non curandosene più con la diligenza necessaria (non potrebbe essere
Con che il fatto che non onorasse fino in fondo i propri debiti nei suoi confron-
ti, nei confronti del suo studio potesse indurre lei e i suoi collaboratori diciamo
a trattare le cause, a metterle un po' da parte?).
Infine, non può non sottolinearsi come, in realtà, non sussistesse un interes-
se sociale alla notizia, in quanto involgente il mero rapporto professionale tra la e il proprio legale. Persona_1
Sotto questo profilo, all'evidenza, non può ritenersi che la dichiarazione del- la nel corso dell'intervista costituisca essa stessa una notizia che Persona_1
non poteva non essere data.
È palese che tale vicenda non sia in alcun modo assimilabile -per usare l'immagine degli appellanti- a quella relativa alle esternazioni del Presidente
della Repubblica Italiana relativamente al segretario di uno dei maggiori partiti politici del tempo.
Alla luce di tali complessive valutazioni, riesce totalmente irrilevante –avuto riguardo alla lamentata mancata ammissione dell'interrogatorio dedotto all'odierno appellato- appurare se effettivamente il avesse informato Pt_3
l'avv. dell'oggetto specifico della intervista e gli avesse accordato CP_1
pagina 24 di 29 un termine per studiare le carte.
L'impianto complessivo della puntata per cui è causa fonda la responsabilità
dei convenuti in primo grado.
5.2 Infondato è anche il profilo del primo motivo di appello relativo ai dove-
ri di guida e informazione del cliente, ai quali l'avv. sarebbe venuto CP_1
meno.
In disparte la questione dell'ammissibilità della deduzione della violazione dell'art. 27 del codice deontologico forense, deve ritenersi che l'accurato esa-
me dei profili relativi agli obblighi incombenti sul difensore riproposto dagli appellanti non determini la fondatezza dell'impugnazione, in quanto non si confronta con la motivazione a base della decisione primo giudice.
Il Tribunale, infatti, non prese in esame il profilo dell'adempimento degli obblighi nascenti in capo al legale dal rapporto professionale, ma stigmatizzò il fatto in sé e le modalità con le quali, creando un simulacro di replica, la tra-
smissione veicolò, in qualche misura mostrando di ritenerle fondate, le vaghe
accuse del direttore de L'unità e di altri giornalisti (rimasti ignoti) nei confronti dell'avv. la cui condotta asseritamente negligente avrebbe determi- CP_1
nato la soccombenza in alcuni (imprecisati) giudizi (non è dato sapere se civili e/o penali), anche a causa della mancata produzione di (sempre imprecisati)
documenti assunti essenziali per l'esito dei giudizi.
A questo proposito merita precisare come quella dell'avvocato sia, indiscu- tibilmente, un'obbligazione di mezzi (cfr. Cass., ord., 1 ottobre 2018, n.
23740), in quanto il professionista non può garantire l'esito comunque favore-
vole auspicato dal cliente.
pagina 25 di 29 Nel segmento della puntata di Report relativo al ruolo dell'avv. CP_1
invece, è stato fatto intendere che l'esito negativo dei giudizi fosse conseguen-
za della scarsa applicazione del legale, che non avrebbe depositato documenti essenziali per l'esito dei giudizi e avrebbe, più in generale, attenuato l'impegno nel seguire le cause in ragione del mancato pagamento dei compensi.
Soprattutto, poi, si è del tutto trascurato di evidenziare (o almeno accennare)
al fatto che le sorti di una vicenda processuale dipendono da una pluralità di variabili, la gran parte delle quali non governabili dai legali.
*
6. Il secondo motivo di appello è altresì destituito di fondamento.
Seppur sia indiscutibile che il danno all'onore e alla reputazione non sia ri- sarcibile in re ipsa, ma debba essere provato dall'interessato, è altrettanto vero che -come condivisibilmente ritenuto dal primo giudice- la relativa prova può
essere data sulla base di presunzioni semplici, assumendo rilevanza, quali pa-
rametri di riferimento, la diffusione della notizia, la rilevanza dell'offesa e la posizione della vittima nell'ambito sociale di riferimento (tra le tante, Cass.,
ord. 18 febbraio 2020, n. 4005 e ord. 26 ottobre 2017, n. 25420), non essendo neanche necessaria apposita sollecitazione delle parti al ricorso alle presunzioni e anche in difetto di contraddittorio tra le stesse (Cass., 20 maggio 2013, n.
12248).
Nel caso di specie, correttamente il primo giudice tenne conto del fatto che le dichiarazioni lesive dell'immagine dell'avv. : CP_1
- erano state diffuse tramite la televisione pubblica (mezzo che consente un'ampia divulgazione della notizia) e nel corso della trasmissione Re-
pagina 26 di 29 port (che gode di stima e seguito nel pubblico);
- avevano avuto a oggetto un'aperta accusa di inadempimento e di negli-
genza e, in specie, quella particolarmente grave di trascuratezza a segui-
to del mancato pagamento di compensi, in contrato con i principi dell'onore e del decoro della professione;
- riguardavano un professionista noto e affermato (almeno) in ambito lo-
cale.
Se poi -avuto riguardo alle doglianze degli appellanti- si volesse ritenere non adeguatamente provato che l'avv. fosse professionista noto an- CP_1
che sul piano nazionale, dovrebbe, comunque, concludersi in ordine alla sussi-
stenza della prova del danno, configurabile anche solo rispetto alla posizione della vittima nell'ambito sociale di riferimento della Sardegna.
Avuto riguardo alla contestazione circa la mancata esplicitazione dei criteri utilizzati, sulla base le tabelle dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Mila-
no, per la liquidazione del danno e alla domanda subordinata di riduzione del
quantum, la Corte ritiene equa la liquidazione del danno effettuata dal primo giudice, il quale -a dispetto di quanto lamentato dagli opponenti- ha fatto rife-
rimento, tra i criteri orientativi per la liquidazione del danno, 1) alla notorietà
del professionista, 2) alla natura della condotta, 3) alla diffusione a livello na-
zionale della notizia, 4) all'intensità dell'elemento psicologico degli autori del- la condotta e 5) al ritardo nel riportare la rettifica, tra l'altro contestualmente sminuita.
Alla luce di questi criteri, il Tribunale liquidò il danno in euro 20.000,00 e,
dunque, all'interno della forbice euro 11.750,00-23.498,00 prevista dalle citate pagina 27 di 29 tabelle per le diffamazioni di modesta gravita, con una valutazione assoluta-
mente condivisa anche da questa Corte.
A proposito dell'incidenza dell'intervento riparatorio/rettifica dei convenuti,
è condivisibile la valutazione del primo giudice in ordine al fatto che, nel dare conto del contenuto delle dichiarazioni distensive della circa Persona_1
l'operato dello studio , la ne avesse sostanzialmente svilito CP_1 Parte_2
l'efficacia, sottolineando: insomma, tuttavia l'oggetto erano poi le cause perse,
frase certamente idonea a confermare nel pubblico la sensazione che le vicende che avevano riguardato il direttore e i giornalisti de nascessero dal fat- CP_5
to che lo studio Macciotta –per negligenza- aveva perso delle cause, in perfetta coerenza con il titolo stesso della puntata: La causa persa.
***
7. Le spese seguono la soccombenza, sicché gli appellanti devono essere condannati in solido alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate ai valori medi per le fasi studio, introduttiva e conclusionale sullo scaglione euro
5.201,00, 26.000,00, con le maggiorazioni spettanti per il numero delle parti aventi la medesima posizione processuale.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.lgs. 30 maggio 2002, n. 115, sussi-
stono i presupposti per porre a carico degli appellanti il versamento di un ulte-
riore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con le maggiorazioni spettanti per il numero delle parti aventi la medesima posizione processuale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Cagliari, definitivamente pronunciando, ogni contraria pagina 28 di 29 istanza, eccezione e richiesta disattesa:
1. rigetta l'appello proposto da Parte_1 Parte_1
e contro la sentenza n. 139 Parte_3 Parte_2
del 19 gennaio 2022 del Tribunale di Cagliari;
2. condanna gli appellanti, in solido, alla rifusione delle spese di lite che vengono liquidate in euro 3.966,00 per compensi e in euro
2.379,60 per maggiorazione ai sensi dell'art. 4, primo e secondo comma, d.m. 55/2014, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a.;
3. dichiara che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.lgs. 30 maggio
2002, n. 115, sussistono i presupposti per porre a carico degli appel-
lanti il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo uni-
ficato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Cagliari, 9 maggio 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu
dott. Enzo Luchi
pagina 29 di 29