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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 12/12/2025, n. 812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 812 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1468/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa EL Fumagalli Presidente Rel. Est. dott.ssa Marta Maria Recalcati Giudice dott.ssa Arianna Carimati Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n.1468/2025 promosso da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. SPASSINO MASSIMILIANO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede.
OGGETTO: “Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale di figli nati fuori dal matrimonio”.
CONCLUSIONI
All'udienza del 25/11/2025, parte ricorrente precisa come da ricorso introduttivo: “chiede all' adito di Tribunale, ai sensi dell'art. 337 ter C.C., che i rapporti tra il Sig. ed il Controparte_1 figlio siano regolamentati secondo le seguenti Condizioni 1) Il figlio minorenne Persona_1 verrà affidato, in via congiunta, ad entrambi i genitori, con collocazione preferenziale Per_1 presso la madre. 2) Il padre, salvo diverso e migliore accordo, potrà frequentare il figlio, a fine settimana alternati, dal sabato alla domenica sera, prelevandolo e riaccompagnandolo presso l'abitazione materna;
nonché, un pomeriggio la settimana, ogni quindici giorni. Per il periodo natalizio e pasquale si applicherà il criterio dell'alternanza. Durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con il padre un periodo di due settimane, anche non consecutive, da comunicarsi entro il 31 Maggio di ciascun anno. 3) Il padre potrà trascorrere con il giorno del suo (sig. Per_1
pagina 1 di 5 ) compleanno e la Festa del Papà, mentre il figlio trascorrerà con la madre il giorno CP_1 del compleanno della medesima e la Festa della Mamma. 4) Il padre, corrisponderà, entro il giorno 20 di ciascun mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, la somma di € 200,00 mensili, aggiornata annualmente secondo indice ISTAT, nonché il 50% delle spese straordinarie, in conformità alle Linee Guida del Tribunale di Varese”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02/07/2025 ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di ottenere nei confronti di la regolamentazione Controparte_1 dell'esercizio della responsabilità genitoriale e delle condizioni personali e patrimoniali inerenti il figlio , nato dalla loro unione in data 17.04.2012 in Cittiglio. Persona_1
La ricorrente ha dedotto che a far tempo dal 2019 il Sig. si era allontanato Controparte_1 dalla famiglia. Nel corso degli anni il padre aveva provveduto al mantenimento del figlio minore con versamenti mensili, attualmente pari, ad €. 200,00, nonché a rimborsare il 50% delle spese straordinarie. Tuttavia, stante il lungo lasso di tempo ormai trascorso dall'allontanamento, la ricorrente ha ritenuto necessario un provvedimento volto a disciplinare sia il mantenimento dovuto dal Sig. in favore di , sia le frequentazioni tra il padre il figlio. CP_1 Per_1
Alla luce di ciò, ha chiesto l'affidamento congiunto del figlio con collocamento presso di sé e regolamentazione del diritto di visita paterno secondo il calendario indicato in ricorso;
previsione di un contributo economico mensile di €. 200,00 a carico del padre per il mantenimento del figlio, oltre il 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 18/03/2025, il procuratore di parte ricorrente ha dato atto della regolare notifica del ricorso al sig. il quale non è comparso in udienza e non si è Controparte_1 costituito. Nell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, il Giudice ha sentito liberamente la sig.ra che ha dichiarato: “Lavoro a come addetta alle Parte_1 Pt_2 vendite in un supermercato. Il mio stipendio mensile netto in busta paga è di circa €. 600=, lavoro part time 24 ore. Sono assunta a tempo determinato per 6 mesi ma spero poi di essere assunta a tempo indeterminato. Non ho altre entrate, salvo l'AU al 100% per €. 200 al mese. Percepisco poi il contributo al mantenimento che il padre di mi versa regolarmente di €. 200 mensili. Per_1
Vivo in casa in comodato d'uso di mia madre. Non ho in corso alcun finanziamento. Quando vivevo con il sig. lui svolgeva l'attività di addetto al supermercato e guadagnava circa €. 1.100, CP_1 era a tempo pieno. Attualmente mi risulta che ha lasciato il posto di lavoro e che sta prendendo la disoccupazione. Ha una nuova compagna che è e anche se ha ancora qui la residenza, sta Per_2 provando a convivere con lei in Sicilia. Prima il padre vedeva regolarmente il figlio da
Per_1 circa agosto/settembre lui sta in Sicilia e da allora non vede più raramente lo vede in
Per_1 videochiamata. E' che lo cerca, non il contrario. Chiedo comunque l'affido congiunto,
Per_1 salvo poi verificare come andranno le cose. sta bene, è sereno e va bene a scuola, ha
Per_1 un'ottima media”.
Il procuratore di parte ricorrente si è richiamato al ricorso introduttivo e ha chiesto l'accoglimento delle domande ivi formulate, con rimessione della causa al Collegio.
pagina 2 di 5 Il Giudice, alla luce di quanto dichiarato e risultante dagli atti di causa e dai documenti prodotti, dichiarata la contumacia di , ha disposto in via temporanea Controparte_1 ed urgente ex art 473-bis.22 c.p.c.: “affido condiviso di ad entrambi i genitori;
facoltà di Per_1 visita come da ricorso, se ed in quanto il padre faccia ritorno in zona dalla Sicilia, con onere di preavvertire la madre entro il giovedì sera;
contributo al mantenimento di €. 200 al mese, oltre alle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Varese”.
Quindi la causa è stata trattenuta in decisione al Collegio in assenza di istanze istruttorie.
***********
La domanda proposta da nei confronti di volta ad Parte_1 Controparte_1 ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale del figlio , nato Per_1
a Cittiglio il 17/4/2012, è fondata e merita accoglimento.
Con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale, ritiene il Collegio che, conformemente alla domanda formulata dalla ricorrente e ai principi vigenti nell'ordinamento, debba essere disposto l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori non essendo emerse specifiche ragioni di pregiudizio o che tale ordinario regime sia contrario all'interesse del minore, uniche ragioni che possono fondare una deroga al principio della bigenitorialità. Sulla base delle allegazioni contenute in ricorso emerge invero che il padre, allontanatosi dalla famiglia sin dall'anno 2019, abbia comunque mantenuto frequentazioni con il figlio e abbia provveduto al suo mantenimento, con ciò dando dimostrazione di non essersi disinteressato delle sorti del figlio. Tenuto conto delle abitudini di vita del bambino e del fatto che ha sempre convissuto con la madre, deve essere confermato il collocamento di presso l'abitazione della madre. Per_1
Per quanto riguarda le facoltà di visita tra il padre ed il figlio, tenuto conto che allo stato il sig. risulta convivere con la nuova compagna in Sicilia e che la signora ha affermato in CP_1 sede di libero interrogatorio che “…prima il padre vedeva regolarmente il figlio da Per_1 circa agosto/settembre lui sta in Sicilia e da allora non vede più raramente lo vede in Per_1 videochiamata. E' che lo cerca, non il contrario. Chiedo comunque l'affido congiunto, Per_1 salvo poi verificare come andranno le cose” (cfr. dichiarazione della ricorrente udienza del 25/11/2025), si ritiene allo stato di confermare la richiesta di conferma della prassi adottata sino alla scorsa estate con la precisazione che sarà onere del sino a quando resterà in Sicilia, CP_1 preavvertire la madre, entro il giovedì sera precedente, della volontà di fare visita e di tenere con sé nel week end (si tratta di una comunicazione necessaria non solo per finalità Per_3 organizzative, ma anche e soprattutto per preparare il minore all'arrivo del padre). Pertanto, auspicando che anche durante la permanenza in Sicilia il padre ricerchi contatti mediante videochiamate al figlio, egli potrà vedere e tenere con sé , come da prassi consolidata, a Per_1 fine settimana alternati, dal sabato alla domenica sera, prelevandolo e riaccompagnandolo presso l'abitazione materna;
nonché, un pomeriggio la settimana, ogni quindici giorni. Per il periodo natalizio e pasquale si applicherà il criterio dell'alternanza: il figlio potrà stare con il padre dalle 9.30 alle 20.00 un anno il giorno di Natale (anni dispari a favore del padre) e un altro anno il giorno di Santo ST (anno pari); un anno il giorno 31 dicembre (per il genitore che è stato con il figlio il giorno di Natale) e un altro anno il giorno 1° gennaio (per l'altro genitore). Pasqua con il pagina 3 di 5 padre negli anni dispari e T'NG negli anni pari. Festività civili e religiose secondo il criterio dell'alternanza.
Durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con il padre un periodo di due settimane, anche non consecutive, da comunicarsi entro il 31 Maggio di ciascun anno. Il padre potrà trascorrere con il giorno compleanno paterno e la Festa del Papà, mentre il figlio trascorrerà con la Per_1 madre il giorno del compleanno della medesima e la Festa della Mamma.
Quanto, infine, al contributo paterno al mantenimento del figlio, tenuto conto dei redditi dichiarati dalla ricorrente e degli oneri a suo carico [la signora ha dichiarato: “Lavoro a come Pt_2 addetta alle vendite in un supermercato. Il mio stipendio mensile netto in busta paga è di circa €. 600=, lavoro part time 24 ore. Sono assunta a tempo determinato per 6 mesi ma spero poi di essere assunta a tempo indeterminato. Non ho altre entrate, salvo l'AU al 100% per €. 200 al mese. Percepisco poi il contributo al mantenimento che il padre di mi versa Per_1 regolarmente di €. 200 mensili. Vivo in casa in comodato d'uso di mia madre. Non ho in corso alcun finanziamento”], rilevato che il sig. ha da sempre contribuito al mantenimento del CP_1 figlio e che risulta attualmente aver lasciato il posto di lavoro (cfr. dichiarazione della ricorrente udienza del 25/11/2025), in assenza di domanda da parte del resistente contumace, il Collegio ritiene congruo confermare a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio, corrispondendo mensilmente alla madre la somma pari ad €. 200= oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Varese. Ciò anche alla luce del fatto che l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli grava sui genitori in ogni caso, a prescindere da eventuali periodi di disoccupazione durante i quali si può fruire di ammortizzatori sociali nell'attesa di reperire una nuova attività.
1) Le spese di lite
Le spese di lite devono dichiararsi irripetibili in ragione della natura della controversia e del fatto che parte convenuta non ha resistito al ricorso
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) DISPONE che il figlio rimanga affidato congiuntamente ad entrambi i Persona_1 genitori con collocamento presso la madre;
2) DISPONE, salvo diversi accordi, le seguenti facoltà di visita a favore del genitore non collocatario, ponendo a suo carico l'onere, qualora faccia ritorno in zona dalla Sicilia, di preavvertire la madre entro il giovedì sera:
- a fine settimana alternati, dal sabato alla domenica sera, prelevandolo e riaccompagnandolo presso l'abitazione materna;
nonché, un pomeriggio la settimana, ogni quindici giorni.
- Per il periodo natalizio e pasquale si applicherà il criterio dell'alternanza: il figlio potrà stare con il padre dalle 9.30 alle 20.00 un anno il giorno di Natale (anni dispari a favore del padre) e un altro anno il giorno di Santo ST (anno pari); un anno il giorno 31 dicembre pagina 4 di 5 (per il genitore che è stato con il figlio il giorno di Natale) e un altro anno il giorno 1° gennaio (per l'altro genitore). Pasqua con il padre negli anni dispari e T'NG negli anni pari. Festività civili e religiose secondo il criterio dell'alternanza.
- Durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con il padre un periodo di due settimane, anche non consecutive, da comunicarsi entro il 31 Maggio di ciascun anno.
- Il padre potrà trascorrere con il giorno del compleanno paterno e la Festa del Per_1
Papà, mentre il figlio trascorrerà con la madre il giorno del compleanno della medesima e la Festa della Mamma.
3) DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento ordinario indiretto del figlio minore mediante la corresponsione dell'importo di €. 200,00= entro il giorno 10 di ogni mese;
somma soggetta a rivalutazione annuale Istat di legge;
oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Varese;
4) IRRIPETIBILI le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 11/12/2025.
Il Presidente rel. Est.
Dott.ssa EL Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa EL Fumagalli Presidente Rel. Est. dott.ssa Marta Maria Recalcati Giudice dott.ssa Arianna Carimati Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n.1468/2025 promosso da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. SPASSINO MASSIMILIANO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede.
OGGETTO: “Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale di figli nati fuori dal matrimonio”.
CONCLUSIONI
All'udienza del 25/11/2025, parte ricorrente precisa come da ricorso introduttivo: “chiede all' adito di Tribunale, ai sensi dell'art. 337 ter C.C., che i rapporti tra il Sig. ed il Controparte_1 figlio siano regolamentati secondo le seguenti Condizioni 1) Il figlio minorenne Persona_1 verrà affidato, in via congiunta, ad entrambi i genitori, con collocazione preferenziale Per_1 presso la madre. 2) Il padre, salvo diverso e migliore accordo, potrà frequentare il figlio, a fine settimana alternati, dal sabato alla domenica sera, prelevandolo e riaccompagnandolo presso l'abitazione materna;
nonché, un pomeriggio la settimana, ogni quindici giorni. Per il periodo natalizio e pasquale si applicherà il criterio dell'alternanza. Durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con il padre un periodo di due settimane, anche non consecutive, da comunicarsi entro il 31 Maggio di ciascun anno. 3) Il padre potrà trascorrere con il giorno del suo (sig. Per_1
pagina 1 di 5 ) compleanno e la Festa del Papà, mentre il figlio trascorrerà con la madre il giorno CP_1 del compleanno della medesima e la Festa della Mamma. 4) Il padre, corrisponderà, entro il giorno 20 di ciascun mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, la somma di € 200,00 mensili, aggiornata annualmente secondo indice ISTAT, nonché il 50% delle spese straordinarie, in conformità alle Linee Guida del Tribunale di Varese”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02/07/2025 ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di ottenere nei confronti di la regolamentazione Controparte_1 dell'esercizio della responsabilità genitoriale e delle condizioni personali e patrimoniali inerenti il figlio , nato dalla loro unione in data 17.04.2012 in Cittiglio. Persona_1
La ricorrente ha dedotto che a far tempo dal 2019 il Sig. si era allontanato Controparte_1 dalla famiglia. Nel corso degli anni il padre aveva provveduto al mantenimento del figlio minore con versamenti mensili, attualmente pari, ad €. 200,00, nonché a rimborsare il 50% delle spese straordinarie. Tuttavia, stante il lungo lasso di tempo ormai trascorso dall'allontanamento, la ricorrente ha ritenuto necessario un provvedimento volto a disciplinare sia il mantenimento dovuto dal Sig. in favore di , sia le frequentazioni tra il padre il figlio. CP_1 Per_1
Alla luce di ciò, ha chiesto l'affidamento congiunto del figlio con collocamento presso di sé e regolamentazione del diritto di visita paterno secondo il calendario indicato in ricorso;
previsione di un contributo economico mensile di €. 200,00 a carico del padre per il mantenimento del figlio, oltre il 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 18/03/2025, il procuratore di parte ricorrente ha dato atto della regolare notifica del ricorso al sig. il quale non è comparso in udienza e non si è Controparte_1 costituito. Nell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, il Giudice ha sentito liberamente la sig.ra che ha dichiarato: “Lavoro a come addetta alle Parte_1 Pt_2 vendite in un supermercato. Il mio stipendio mensile netto in busta paga è di circa €. 600=, lavoro part time 24 ore. Sono assunta a tempo determinato per 6 mesi ma spero poi di essere assunta a tempo indeterminato. Non ho altre entrate, salvo l'AU al 100% per €. 200 al mese. Percepisco poi il contributo al mantenimento che il padre di mi versa regolarmente di €. 200 mensili. Per_1
Vivo in casa in comodato d'uso di mia madre. Non ho in corso alcun finanziamento. Quando vivevo con il sig. lui svolgeva l'attività di addetto al supermercato e guadagnava circa €. 1.100, CP_1 era a tempo pieno. Attualmente mi risulta che ha lasciato il posto di lavoro e che sta prendendo la disoccupazione. Ha una nuova compagna che è e anche se ha ancora qui la residenza, sta Per_2 provando a convivere con lei in Sicilia. Prima il padre vedeva regolarmente il figlio da
Per_1 circa agosto/settembre lui sta in Sicilia e da allora non vede più raramente lo vede in
Per_1 videochiamata. E' che lo cerca, non il contrario. Chiedo comunque l'affido congiunto,
Per_1 salvo poi verificare come andranno le cose. sta bene, è sereno e va bene a scuola, ha
Per_1 un'ottima media”.
Il procuratore di parte ricorrente si è richiamato al ricorso introduttivo e ha chiesto l'accoglimento delle domande ivi formulate, con rimessione della causa al Collegio.
pagina 2 di 5 Il Giudice, alla luce di quanto dichiarato e risultante dagli atti di causa e dai documenti prodotti, dichiarata la contumacia di , ha disposto in via temporanea Controparte_1 ed urgente ex art 473-bis.22 c.p.c.: “affido condiviso di ad entrambi i genitori;
facoltà di Per_1 visita come da ricorso, se ed in quanto il padre faccia ritorno in zona dalla Sicilia, con onere di preavvertire la madre entro il giovedì sera;
contributo al mantenimento di €. 200 al mese, oltre alle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Varese”.
Quindi la causa è stata trattenuta in decisione al Collegio in assenza di istanze istruttorie.
***********
La domanda proposta da nei confronti di volta ad Parte_1 Controparte_1 ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale del figlio , nato Per_1
a Cittiglio il 17/4/2012, è fondata e merita accoglimento.
Con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale, ritiene il Collegio che, conformemente alla domanda formulata dalla ricorrente e ai principi vigenti nell'ordinamento, debba essere disposto l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori non essendo emerse specifiche ragioni di pregiudizio o che tale ordinario regime sia contrario all'interesse del minore, uniche ragioni che possono fondare una deroga al principio della bigenitorialità. Sulla base delle allegazioni contenute in ricorso emerge invero che il padre, allontanatosi dalla famiglia sin dall'anno 2019, abbia comunque mantenuto frequentazioni con il figlio e abbia provveduto al suo mantenimento, con ciò dando dimostrazione di non essersi disinteressato delle sorti del figlio. Tenuto conto delle abitudini di vita del bambino e del fatto che ha sempre convissuto con la madre, deve essere confermato il collocamento di presso l'abitazione della madre. Per_1
Per quanto riguarda le facoltà di visita tra il padre ed il figlio, tenuto conto che allo stato il sig. risulta convivere con la nuova compagna in Sicilia e che la signora ha affermato in CP_1 sede di libero interrogatorio che “…prima il padre vedeva regolarmente il figlio da Per_1 circa agosto/settembre lui sta in Sicilia e da allora non vede più raramente lo vede in Per_1 videochiamata. E' che lo cerca, non il contrario. Chiedo comunque l'affido congiunto, Per_1 salvo poi verificare come andranno le cose” (cfr. dichiarazione della ricorrente udienza del 25/11/2025), si ritiene allo stato di confermare la richiesta di conferma della prassi adottata sino alla scorsa estate con la precisazione che sarà onere del sino a quando resterà in Sicilia, CP_1 preavvertire la madre, entro il giovedì sera precedente, della volontà di fare visita e di tenere con sé nel week end (si tratta di una comunicazione necessaria non solo per finalità Per_3 organizzative, ma anche e soprattutto per preparare il minore all'arrivo del padre). Pertanto, auspicando che anche durante la permanenza in Sicilia il padre ricerchi contatti mediante videochiamate al figlio, egli potrà vedere e tenere con sé , come da prassi consolidata, a Per_1 fine settimana alternati, dal sabato alla domenica sera, prelevandolo e riaccompagnandolo presso l'abitazione materna;
nonché, un pomeriggio la settimana, ogni quindici giorni. Per il periodo natalizio e pasquale si applicherà il criterio dell'alternanza: il figlio potrà stare con il padre dalle 9.30 alle 20.00 un anno il giorno di Natale (anni dispari a favore del padre) e un altro anno il giorno di Santo ST (anno pari); un anno il giorno 31 dicembre (per il genitore che è stato con il figlio il giorno di Natale) e un altro anno il giorno 1° gennaio (per l'altro genitore). Pasqua con il pagina 3 di 5 padre negli anni dispari e T'NG negli anni pari. Festività civili e religiose secondo il criterio dell'alternanza.
Durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con il padre un periodo di due settimane, anche non consecutive, da comunicarsi entro il 31 Maggio di ciascun anno. Il padre potrà trascorrere con il giorno compleanno paterno e la Festa del Papà, mentre il figlio trascorrerà con la Per_1 madre il giorno del compleanno della medesima e la Festa della Mamma.
Quanto, infine, al contributo paterno al mantenimento del figlio, tenuto conto dei redditi dichiarati dalla ricorrente e degli oneri a suo carico [la signora ha dichiarato: “Lavoro a come Pt_2 addetta alle vendite in un supermercato. Il mio stipendio mensile netto in busta paga è di circa €. 600=, lavoro part time 24 ore. Sono assunta a tempo determinato per 6 mesi ma spero poi di essere assunta a tempo indeterminato. Non ho altre entrate, salvo l'AU al 100% per €. 200 al mese. Percepisco poi il contributo al mantenimento che il padre di mi versa Per_1 regolarmente di €. 200 mensili. Vivo in casa in comodato d'uso di mia madre. Non ho in corso alcun finanziamento”], rilevato che il sig. ha da sempre contribuito al mantenimento del CP_1 figlio e che risulta attualmente aver lasciato il posto di lavoro (cfr. dichiarazione della ricorrente udienza del 25/11/2025), in assenza di domanda da parte del resistente contumace, il Collegio ritiene congruo confermare a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio, corrispondendo mensilmente alla madre la somma pari ad €. 200= oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Varese. Ciò anche alla luce del fatto che l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli grava sui genitori in ogni caso, a prescindere da eventuali periodi di disoccupazione durante i quali si può fruire di ammortizzatori sociali nell'attesa di reperire una nuova attività.
1) Le spese di lite
Le spese di lite devono dichiararsi irripetibili in ragione della natura della controversia e del fatto che parte convenuta non ha resistito al ricorso
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) DISPONE che il figlio rimanga affidato congiuntamente ad entrambi i Persona_1 genitori con collocamento presso la madre;
2) DISPONE, salvo diversi accordi, le seguenti facoltà di visita a favore del genitore non collocatario, ponendo a suo carico l'onere, qualora faccia ritorno in zona dalla Sicilia, di preavvertire la madre entro il giovedì sera:
- a fine settimana alternati, dal sabato alla domenica sera, prelevandolo e riaccompagnandolo presso l'abitazione materna;
nonché, un pomeriggio la settimana, ogni quindici giorni.
- Per il periodo natalizio e pasquale si applicherà il criterio dell'alternanza: il figlio potrà stare con il padre dalle 9.30 alle 20.00 un anno il giorno di Natale (anni dispari a favore del padre) e un altro anno il giorno di Santo ST (anno pari); un anno il giorno 31 dicembre pagina 4 di 5 (per il genitore che è stato con il figlio il giorno di Natale) e un altro anno il giorno 1° gennaio (per l'altro genitore). Pasqua con il padre negli anni dispari e T'NG negli anni pari. Festività civili e religiose secondo il criterio dell'alternanza.
- Durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con il padre un periodo di due settimane, anche non consecutive, da comunicarsi entro il 31 Maggio di ciascun anno.
- Il padre potrà trascorrere con il giorno del compleanno paterno e la Festa del Per_1
Papà, mentre il figlio trascorrerà con la madre il giorno del compleanno della medesima e la Festa della Mamma.
3) DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento ordinario indiretto del figlio minore mediante la corresponsione dell'importo di €. 200,00= entro il giorno 10 di ogni mese;
somma soggetta a rivalutazione annuale Istat di legge;
oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Varese;
4) IRRIPETIBILI le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 11/12/2025.
Il Presidente rel. Est.
Dott.ssa EL Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03.
pagina 5 di 5