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Sentenza 8 marzo 2024
Sentenza 8 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 08/03/2024, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro verbale della causa n. r.g. 305 2023 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 08/03/2024 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, sono comparsi: per il ricorrente l'avv D'ASCANIO FABIANA la quale chiede la decisione con compensazione delle spese di lite ex art. 152 disp.att. c.p.c. per L'avv. CP_1
STEFANIA DE NICOLA in sostituzione dell'avv. BARONE CARMINE chiede il rigetto del ricorso alla luce della perizia in atti e con vittoria di spese di lite.
IL GIUDICE ONORARIO dato atto, decide come da separata sentenza.
Avezano 08/03/2024
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo VALENZA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 305 2023 promossa da:
( ), elettivamente domiciliato in Indirizzo Parte_2 C.F._1
Telematico con l'avv. D'ASCANIO FABIANA ), dal quale è C.F._2
rappresentato e difeso
RICORRENTE contro
), elettivamente domiciliato in VIA SARAGAT N.58 C/O CP_1 P.IVA_1
DIREZIONE REGIONALE ABRUZZO DELL' CP_1 Controparte_2
67100 L' AQUILA con l'avv. BARONE CARMINE ( ), dal C.F._3
quale è rappresentato e difeso
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo ex art. 445bis c.p.c.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12.4.2023 parte ricorrente presentava rituale opposizione alle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., chiedendo riconoscersi la sussistenza dei
- 2 - requisiti sanitari, per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (indennità di accompagnamento ed handicap grave art 3 comma 3 L.104/92) con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Ritualmente costituitosi in giudizio, l' chiedeva il rigetto del ricorso poiché CP_1
infondato in diritto e in fatto.
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale in persona del dott. Per_1
.
[...]
All'udienza odierna, i procuratori delle parti insistevano nei rispettivi atti e discutevano la causa, concludendo in conformità degli atti di parte;
indi, alla medesima udienza, la causa è stata decisa come segue.
Il ricorso deve essere respinto
Orbene, nella specie, il CTU ha ritenuto che “le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato sulla persona della IG.ra , supportate e integrate Parte_1
dallo studio analitico dei dati documentali, hanno permesso di accertare che – nel caso di specie – non sussistono le condizioni medico-legali per il riconoscimento la concessione del diritto alla indennità di accompagnamento, ex art. 1 L.18/80 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto il soggetto non risulta versare nella necessità di assistenza continua né nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore. Non ricorrono, attualmente, né ricorrevano all'atto dell'accertamento della Commissione medica di Prima Istanza, neppure le condizioni previste dalla legge 104/92; si ritiene dunque la periziata affetta da handicap semplice (art. 3 comma 1 L. 104/92).
La relazione del dott. appare immune da vizi e va condivisa Persona_1
Le spese di lite di entrambi le fasi del giudizio, possono essere integralmente compensate ex art. 152 disp att.cp.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- 3 - - compensa le spese di lite di entrambe le fasi di lite ex art. 152 disp.att. c.p.c.;
- pone le spese delle CTU a carico dell' . CP_1
Avezzano, 8 marzo 2024
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
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