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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 11/04/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 216/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. MANZON Parte_1 C.F._1
DONATELLA elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. MANZON DONATELLA
ATTORE/I contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. MASELLI Controparte_1 C.F._2
BRUNO elettivamente domiciliato in RAMPA ANNUNZIATA, 3 83011 ALTAVILLA IRPINA presso lo studio dell'avv. MASELLI BRUNO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art 281 undecies c.p.c. ha proposto Parte_1 opposizione all'esecuzione a seguito di ordinanza di sospensione della procedura esecutiva emessa nella prima fase cautelare del giudizio.
Ha ritenuto insussistente il vizio di notifica riscontrato nella procedura esecutiva, stante la residenza effettiva e concreta della resistente nel luogo di notifica dell'atto di precetto.
Ha ritenuto comunque sanato il vizio eventualmente rilevato per raggiungimento dello scopo dell'atto di precetto ai sensi dell'art 156 c.p.c.
Si è costituita in giudizio eccependo Controparte_1 l'inammissibilità del giudizio di merito per inosservanza del termine perentorio di giorni 60 e, nel merito, ribadendo l'eccezione di inesistenza/nullità della notifica dell'atto di precetto e del successivo atto di pignoramento, alla luce del cambio di residenza effettuato.
pagina 1 di 3 La causa è stata trattenuta in decisione in data odierna, a seguito di discussione orale ex art 281 sexies c.p.c.
L'opposizione è inammissibile in quanto tardiva.
Si rammenta che, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, in tema di opposizioni esecutive “l'introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione, all'esito dell'esaurimento della fase sommaria di cui all'art. 615 c.p.c., comma 2, deve avvenire con la forma dell'atto introduttivo richiesta in riferimento al rito con cui l'opposizione deve essere trattata quanto alla fase di cognizione piena e, quindi, con citazione previamente notificata e poi iscritta a ruolo se l'opposizione rientra nell'ambito delle controversie soggette al rito ordinario, oppure con ricorso depositato presso l'ufficio cui appartiene il giudice e poi notificato successivamente, qualora la materia rientri tra quelle soggette ad un rito in cui la causa si introduce con ricorso ed è il giudice a fissare l'udienza" (Cass., sez. 3, 19/01/2011, n. 1152).
Tale principio viene affermato sia con riguardo all'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., che con riguardo all'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. (Cass., sez. 6 - 3, 07/11/2012, n. 19264; Cass., sez. 3, 30/12/2014, n. 27527; Cass., sez. 3, 29/05/2014, n. 12055; Cass., sez. 3, 29/07/2014, n. 17223; Cass., sez. L, 15/01/2016, n. 602; Cass., sez. 6 - 3, 13/04/2017, n. 9654; Cass., sez. 6 - 3, 10/05/2017, n. 11415; Cass., sez. 6 - 3, 08/06/2017, n. 14336; Cass., sez. 6 - 3, 08/06/2017, n. 14337).
Di conseguenza, allorquando si versi, come nel caso di specie, nell'ipotesi di un giudizio a cognizione ordinaria piena, l'instaurazione dello stesso deve avvenire nelle forme di cui all'atto di citazione.
Tale consolidato principio, lungi dal costituire una mera formula di stile al cospetto di un giudizio ordinario nelle forme semplificate di cui all'art 281 decies e ss c.p.c. trova riscontro nella stessa lettura sistematica delle disposizioni che vengono in rilievo, i.e. l'art 616 e l'art 618 c.p.c. ove, all'esito della fase sommaria di cui al primo comma, per l'introduzione del giudizio di merito si impone, tra le altre cose, l'osservanza dei termini a comparire di cui all'art. 163-bis c.p.c., ossia dei termini specificamente afferenti l'introduzione del giudizio tramite atto di citazione.
Tanto premesso in merito alla necessaria introduzione delle opposizioni esecutive nelle forme sopra indicate, appare, altresì, ormai granitico l'orientamento, anche recentemente ribadito dalla Suprema Corte, per cui nell'ipotesi in cui il giudizio sia stato erroneamente introdotto con ricorso, anziché con citazione, il vizio è certamente suscettibile di sanatoria, purché nel termine perentorio previsto dalla legge, il ricorso sia stato non solo depositato nella pagina 2 di 3 cancelleria del giudice, ma anche notificato alla controparte (Cass., sez. U., 10/02/2014, n. 2907).
Tale principio generale è stato recentemente ribadito anche nelle fattispecie oggetto di causa, i.e. nelle opposizioni esecutive, per come statuito dal Cass. 6237/2023 e da Cass. 33138/2024.
Tanto premesso, nel caso di specie non vi è dubbio sul fatto che sia applicabile il rito ordinario alla fase di merito a cognizione piena dell'opposizione proposta, non trattandosi di giudizio in materia soggetta ad alcun rito speciale.
Ne consegue che, in tanto il giudizio introdotto tramite ricorso è suscettibile di produrre i suoi effetti per intervenuta sanatoria in quanto non soltanto lo stesso sia stato iscritto a ruolo ma anche sia stato notificato nei termini perentori previsti dal Giudice dell'esecuzione nella prima fase cautelare, sulla scorta dei chiari insegnamenti giurisprudenziali testé riportati.
Nel caso di specie, tuttavia, tali termini non risultano essere stati rispettati giacché per come ammesso dalla stessa parte opponente la notifica a parte opposta è avvenuta ben oltre l'osservanza degli stessi.
Ne consegue che, essendo irrilevante che essendo irrilevante la tempestiva iscrizione a ruolo della causa, è da ritenersi inammissibile l'opposizione proposta.
La liquidazione delle spese segue la soccombenza.
p.q.m.
il Tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione proposta da Parte_1
- condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite che liquida in euro 1701,00, oltre a rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pordenone, 11 aprile 2025
Il Giudice dott. Antonio Albenzio
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 216/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. MANZON Parte_1 C.F._1
DONATELLA elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. MANZON DONATELLA
ATTORE/I contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. MASELLI Controparte_1 C.F._2
BRUNO elettivamente domiciliato in RAMPA ANNUNZIATA, 3 83011 ALTAVILLA IRPINA presso lo studio dell'avv. MASELLI BRUNO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art 281 undecies c.p.c. ha proposto Parte_1 opposizione all'esecuzione a seguito di ordinanza di sospensione della procedura esecutiva emessa nella prima fase cautelare del giudizio.
Ha ritenuto insussistente il vizio di notifica riscontrato nella procedura esecutiva, stante la residenza effettiva e concreta della resistente nel luogo di notifica dell'atto di precetto.
Ha ritenuto comunque sanato il vizio eventualmente rilevato per raggiungimento dello scopo dell'atto di precetto ai sensi dell'art 156 c.p.c.
Si è costituita in giudizio eccependo Controparte_1 l'inammissibilità del giudizio di merito per inosservanza del termine perentorio di giorni 60 e, nel merito, ribadendo l'eccezione di inesistenza/nullità della notifica dell'atto di precetto e del successivo atto di pignoramento, alla luce del cambio di residenza effettuato.
pagina 1 di 3 La causa è stata trattenuta in decisione in data odierna, a seguito di discussione orale ex art 281 sexies c.p.c.
L'opposizione è inammissibile in quanto tardiva.
Si rammenta che, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, in tema di opposizioni esecutive “l'introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione, all'esito dell'esaurimento della fase sommaria di cui all'art. 615 c.p.c., comma 2, deve avvenire con la forma dell'atto introduttivo richiesta in riferimento al rito con cui l'opposizione deve essere trattata quanto alla fase di cognizione piena e, quindi, con citazione previamente notificata e poi iscritta a ruolo se l'opposizione rientra nell'ambito delle controversie soggette al rito ordinario, oppure con ricorso depositato presso l'ufficio cui appartiene il giudice e poi notificato successivamente, qualora la materia rientri tra quelle soggette ad un rito in cui la causa si introduce con ricorso ed è il giudice a fissare l'udienza" (Cass., sez. 3, 19/01/2011, n. 1152).
Tale principio viene affermato sia con riguardo all'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., che con riguardo all'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. (Cass., sez. 6 - 3, 07/11/2012, n. 19264; Cass., sez. 3, 30/12/2014, n. 27527; Cass., sez. 3, 29/05/2014, n. 12055; Cass., sez. 3, 29/07/2014, n. 17223; Cass., sez. L, 15/01/2016, n. 602; Cass., sez. 6 - 3, 13/04/2017, n. 9654; Cass., sez. 6 - 3, 10/05/2017, n. 11415; Cass., sez. 6 - 3, 08/06/2017, n. 14336; Cass., sez. 6 - 3, 08/06/2017, n. 14337).
Di conseguenza, allorquando si versi, come nel caso di specie, nell'ipotesi di un giudizio a cognizione ordinaria piena, l'instaurazione dello stesso deve avvenire nelle forme di cui all'atto di citazione.
Tale consolidato principio, lungi dal costituire una mera formula di stile al cospetto di un giudizio ordinario nelle forme semplificate di cui all'art 281 decies e ss c.p.c. trova riscontro nella stessa lettura sistematica delle disposizioni che vengono in rilievo, i.e. l'art 616 e l'art 618 c.p.c. ove, all'esito della fase sommaria di cui al primo comma, per l'introduzione del giudizio di merito si impone, tra le altre cose, l'osservanza dei termini a comparire di cui all'art. 163-bis c.p.c., ossia dei termini specificamente afferenti l'introduzione del giudizio tramite atto di citazione.
Tanto premesso in merito alla necessaria introduzione delle opposizioni esecutive nelle forme sopra indicate, appare, altresì, ormai granitico l'orientamento, anche recentemente ribadito dalla Suprema Corte, per cui nell'ipotesi in cui il giudizio sia stato erroneamente introdotto con ricorso, anziché con citazione, il vizio è certamente suscettibile di sanatoria, purché nel termine perentorio previsto dalla legge, il ricorso sia stato non solo depositato nella pagina 2 di 3 cancelleria del giudice, ma anche notificato alla controparte (Cass., sez. U., 10/02/2014, n. 2907).
Tale principio generale è stato recentemente ribadito anche nelle fattispecie oggetto di causa, i.e. nelle opposizioni esecutive, per come statuito dal Cass. 6237/2023 e da Cass. 33138/2024.
Tanto premesso, nel caso di specie non vi è dubbio sul fatto che sia applicabile il rito ordinario alla fase di merito a cognizione piena dell'opposizione proposta, non trattandosi di giudizio in materia soggetta ad alcun rito speciale.
Ne consegue che, in tanto il giudizio introdotto tramite ricorso è suscettibile di produrre i suoi effetti per intervenuta sanatoria in quanto non soltanto lo stesso sia stato iscritto a ruolo ma anche sia stato notificato nei termini perentori previsti dal Giudice dell'esecuzione nella prima fase cautelare, sulla scorta dei chiari insegnamenti giurisprudenziali testé riportati.
Nel caso di specie, tuttavia, tali termini non risultano essere stati rispettati giacché per come ammesso dalla stessa parte opponente la notifica a parte opposta è avvenuta ben oltre l'osservanza degli stessi.
Ne consegue che, essendo irrilevante che essendo irrilevante la tempestiva iscrizione a ruolo della causa, è da ritenersi inammissibile l'opposizione proposta.
La liquidazione delle spese segue la soccombenza.
p.q.m.
il Tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione proposta da Parte_1
- condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite che liquida in euro 1701,00, oltre a rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pordenone, 11 aprile 2025
Il Giudice dott. Antonio Albenzio
pagina 3 di 3