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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 26/02/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Caterina
Greco, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1590/2014 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c.”, vertente
TRA
(p.i. ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Madonna, come da procura in atti, con sede in
Chignolo D'isola (BG), alla via Pascoli n. 1;
ATTRICE - OPPONENTE
CONTRO
(p.i. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Speranza, come da procura in atti, elettivamente domiciliata in Brindisi alla via Carmine, n. 97;
CONVENUTA - OPPOSTA
Conclusioni delle parti:
ATTORE: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, così giudicare: - in via preliminare: rigettarsi l'eventuale richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, sussistendo gravi motivi, come esposti in narrativa e sussistendo altresì la prova scritta;
- sempre in via preliminare ed assorbente rispetto al merito: dichiarare la nullità/inesistenza/inefficacia del Decreto ingiuntivo opposto per incompetenza territoriale ad emetterlo del Tribunale di Brindisi;
- nel merito: dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare e/o dichiarare privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto nei confronti della per nullità della pattuizione relativa Controparte_2
1 alla cessione di manodopera ovvero, in subordine, per irregolarità della medesima e, ad ogni modo, per essere infondata la domanda, e per l'effetto, e respingere le domande proposte dalla perché irregolari e infondate in fatto e in diritto e non Parte_2
provate; - in via riconvenzionale: accertare e dichiarare che la è Parte_2
debitrice della in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 della somma di € 204.057,26 oltre interessi fra imprenditori al tasso dell'8% ed oltre a rivalutazione monetaria dalle fatture al saldo e, per l'effetto condannare la opposta al pagamento della somma indicata, ovvero al pagamento di quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia;
- in subordine, in via riconvenzionale: accertare e dichiarare che la ha conseguito un arricchimento nella misura di € 204.057,26 per i Parte_2 lavori e le forniture approntate dalla e, per l'effetto, condannare Controparte_2
la alla rifusione di tale somma, o di quella maggiore o minore che Parte_2
risulterà in corso di causa;
- in via meramente subordinata: accertare e dichiarare che la
è debitrice della in persona del legale Parte_2 Controparte_2 rappresentante pro tempore, della somma di € 204.057,26 oltre interessi fra imprenditori al tasso dell'8% ed oltre a rivalutazione monetaria dalle fatture al saldo e compensare le somme eventualmente dovute alla condannando altresì la opposta al Parte_2
pagamento delle somme residue dovute. - In ogni caso: spese di lite del procedimento di opposizione integralmente rifuse”;
CONVENUTA: “In via preliminare accertare e dichiarare l'inammissibilità della proposta opposizione in quanto non fondata su prova scritta o di pronta soluzione e per l'effetto, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 137/14 qui opposto;
nel merito riconoscere e dichiarare la domanda di parte attrice infondata in fatto e in diritto per le ragioni tutte espresse nella superiore narrativa, da intendersi qui per integralmente riportate trascritte, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
rigettare la spiegata domanda riconvenzionale poiché inammissibile in quanto fondata si documenti contabili arbitrariamente redatti dalla già contestati e disconosciuti dalla Controparte_2
ed, in ogni caso, non costituenti prova piena delle prestazioni Parte_2
contrattuali in esse riportate;
nella denegata ipotesi in cui il Giudicante dovesse ritenere di accogliere la spiegata domanda riconvenzionale, dichiarare la compensazione della richiesta creditoria avanzata dalla società opponente con il credito vantato dalla R.A.
2 Costruzioni s.r.l. e portato dal decreto ingiuntivo n. 137/2014 pari ad € 106.232,15 a fronte dei costi di manodopera sostenuti dalla società deducente nello svolgimento del contratto de quo, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa;
condannare l'opponente al pagamento di tutte le spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore dello scrivente procuratorie anticipatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione depositato in data 4.4.2014, proponeva opposizione Controparte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 137/2014, emesso il 3.2.2014 dal Tribunale di Brindisi, con il quale veniva ingiunto il pagamento in favore dell'odierna convenuta della somma di €
106.232,15 - oltre interessi di mora ex d.lgs. 231/2002, spese e competenze della procedura monitoria - a titolo di costi di manodopera, sostenuti dall'odierna convenuta in esecuzione del contratto d'appalto stipulato tra le parti in data 15.11.2012.
L'opponente eccepiva, in primo luogo, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Brindisi, avendo la stessa società sede in provincia di Bergamo ed essendo i lavori stati eseguiti in
Milano. Sul punto, contestava, altresì, la nullità della clausola contrattuale Controparte_2
con la quale le parti avevano indicato quale foro competente quello di Brindisi, stante la sua vessatorietà ex art. 1341, co. 2 c.c.
Nel merito, la società opponente eccepiva l'illiceità ovvero l'irregolarità della clausola n. 8 del contratto d'appalto, in forza della quale la convenuta avanzava la pretesa al pagamento delle somme portate dal decreto ingiuntivo opposto. Ad avviso dell'opponente la clausola citata (con la quale in qualità di committente, si impegnava ad assumere le Parte_2 maestranze di nella sua qualità di appaltatrice, fino all'approvazione del Controparte_2
subappalto da parte del Comune di Milano) rendeva l'appalto non genuino, celando un'ipotesi di interposizione di manodopera ovvero di illecita somministrazione di lavoro.
In ogni caso, l'opponente contestava l'effettiva assunzione di personale da parte della convenuta. In via riconvenzionale, domandava la condanna di quest'ultima al pagamento della somma di € 204.057,26 (di cui alle fatture nn. 4 e 5 del 2013), a titolo di corrispettivo per i lavori e le forniture effettivamente svolti in favore della committente.
In via subordinata, per il caso di accertamento della nullità dell'intero contratto di appalto, domandava la condanna della convenuta alla corresponsione della medesima somma a titolo
3 di indennità ex art. 2041 c.c. Da ultimo, domandava, in caso di rigetto dell'opposizione, la compensazione tra le reciproche ragioni di credito.
Con atto del 1.9.2014 si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto Parte_2 dell'opposizione e delle spiegate domande riconvenzionali;
in subordine, domandava che il
Giudice procedesse alla compensazione dei reciproci crediti.
In particolare, la convenuta esponeva che: con scrittura privata del 15.11.2013, CP_2
si obbligava nei confronti di alla fornitura e posa in opera di materiale edile Parte_2
necessario alla realizzazione di strutture in calcestruzzo armato presso il cantiere avviato da in Milano, alla via Cogne;
che il prezzo veniva concordato a corpo e Parte_2
quantificato in € 340.000,00; che con la pattuizione di cui all'art. 8 del citato contratto, rubricato “fase transitoria”, le parti concordavano che, in attesa che il Comune di Milano autorizzasse il subappalto, avrebbe assunto le maestranze di e Parte_2 CP_2
che i costi sostenuti dalla prima per la manodopera sarebbero stati detratti dal prezzo pattuito;
che, in adempimento di tale obbligo, provvedeva ad assumere i Parte_2
lavoratori di volta in volta indicati da i quali venivano impiegati presso il CP_2 cantiere oggetto del contratto d'appalto; che i predetti lavoratori venivano assunti a mezzo di un'agenzia di lavoro interinale, presso la quale gli stessi erano iscritti;
che Parte_2 nell'esecuzione dell'appalto, sosteneva costi per manodopera complessivamente pari ad €
339.445,69 e corrispondeva ad l'importo complessivo di € 220.895,00. CP_2
Quanto all'eccepita invalidità della clausola n. 8 del contratto, osservava Parte_2
che gli ex lavoratori della subappaltatrice venivano assunti da il loro Parte_2
lavoro era organizzato esclusivamente dalla stessa senza alcuna ingerenza Parte_2
da parte della società opponente, la cui obbligazione contrattuale era semplicemente ridotta alla fornitura delle attrezzature necessarie alla realizzazione dell'opera. Tanto, ad avviso dell'opposta, valeva ad escludere ogni ipotesi di somministrazione irregolare o interposizione illecita di manodopera.
In ordine alla spiegata domanda riconvenzionale, la convenuta ribadiva di aver corrisposto il dovuto e di aver sostenuto ingenti spese per il costo della manodopera e lamentava la mancanza di idonea prova del preteso credito. Da ultimo, evidenziava l'insussistenza dei presupposti per l'azione di arricchimento senza causa, promossa, in subordine, dall'opponente.
4 La causa veniva istruita mediante l'ascolto di un testimone indicato da parte opposta e due testimoni indicati da parte opponente (medio tempore rimessa nei termini per il deposito delle memorie istruttorie con ordinanza del 12.12.2022, stante l'intervenuta dichiarazione di fallimento del socio unico della . CP_2
All'udienza del 8.7.2024 le parti precisavano le conclusioni e questo Giudice disponeva lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c., trattenendo la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di incompetenza per territorio di questo
Tribunale, sollevata da parte opponente.
Ed invero, all'art. 12 del contratto di subappalto per il quale è causa si legge che “Il foro competente per le eventuali controversie è Brindisi”.
Le parti hanno, dunque, pattuito un foro convenzionale in deroga agli ordinari criteri di collegamento territoriali. Tale pattuizione deve ritenersi certamente lecita, stante l'inequivoca lettera di cui all'art. 28 c.p.c. La clausola in esame non può neppure ritenersi invalida per vessatorietà ex art. 1341, co. 2 c.c., come lamentato dalla società opponente.
Ed invero, “perché sussista l'obbligo della specifica approvazione per iscritto di cui all'art.
1341, comma 2, c.c., non basta che uno dei contraenti abbia predisposto l'intero contenuto del contratto in modo che l'altra parte non possa che accettarlo o rifiutarlo nella sua interezza, ma è altresì necessario che lo schema sia stato predisposto e le condizioni generali siano state fissate per servire ad una serie indefinita di rapporti, sia dal punto di vista sostanziale, perché confezionate da un contraente che esplichi attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti, sia dal punto di vista formale, in quanto predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie. Non necessitano, invece, di una specifica approvazione scritta le clausole contrattuali elaborate in previsione e con riferimento ad un singolo, specifico negozio da uno dei contraenti, cui
l'altro possa richiedere di apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto” (cfr. Cassazione civile sez. II - 24/09/2024, n. 25491).
Nel caso in esame, la clausola di deroga alla competenza per territorio è contenuta in un contratto che disciplina un singolo e specifico negozio e non una serie indefinita di rapporti
5 obbligatori. Ne consegue che la clausola non doveva essere oggetto di specifica approvazione, non trovando applicazione la disciplina di cui all'art. 1341 c.c.
Ancora in via preliminare, va dato atto dell'infondatezza dell'eccezione di invalidità (ovvero irregolarità) della clausola contrattuale di cui alla citata clausola n. 8.
Si tratta della pattuizione con la quale le parti hanno concordato che, in attesa dell'approvazione del contratto di subappalto da parte della pubblica amministrazione, gli ex operai della sarebbero stati assunti e retribuiti dalla con CP_2 Parte_2 detrazione dei relativi costi dal prezzo dell'appalto convenuto.
Ad avviso della società opponente la clausola celerebbe un'ipotesi di interposizione illecita ovvero di somministrazione irregolare di manodopera, rendendo evidente la natura non genuina del contratto di appalto.
La tesi non convince. Dalla lettura degli scritti difensivi di entrambe le parti risulta (poiché incontestato) che la manodopera assunta dalla (per il tramite di un'agenzia Parte_2
di lavoro interinale) sia stata gestita ed organizzata proprio da quest'ultima società per il perseguimento di un proprio concreto interesse.
Neppure le testimonianze assunte in corso di causa hanno permesso di appurare elementi dai quali desumere una dissociazione tra datore di lavoro formale e sostanziale ovvero tra datore di lavoro e fruitore della prestazione. Non vi è prova, cioè, di alcuna esternalizzazione dell'attività lavorativa.
Se così è, allora non può rinvenirsi alcuna ipotesi di somministrazione irregolare di manodopera ovvero di interposizione illecita di manodopera, ricorrenti ove l'appaltante organizzi e diriga dipendenti dell'appaltatore (e non propri, come nel caso di specie), il quale in tal modo si limita a compiti di gestione amministrativa del rapporto di lavoro senza alcuna reale organizzazione della prestazione lavorativa (cfr. Tribunale Bologna sez. lav.,
27/09/2023, n.604).
Nel caso in valutazione, non vi sono elementi dai quali dedurre la natura non genuina dell'appalto, il quale al più pare riqualificabile (con riferimento al solo periodo di efficacia della clausola transitoria di cui al n. 8) come mero contratto di compravendita, avendo avuto ad oggetto (esclusivamente per tale periodo) la mera fornitura di materiali e attrezzature necessarie alla realizzazione dell'opera da parte di operai assunti e gestiti dalla stessa
[...]
Parte_2
6 La circostanza che tali operai, assunti per il tramite di un'agenzia di lavoro interinale, siano stati ex dipendenti di non pare poi dirimente, potendo tale scelta essere stata CP_2
dettata piuttosto dalla volontà di impiegare operai dotati di comprovata competenza in campo edilizio.
Tanto chiarito in ordine alla validità della pattuizione in contestazione, è possibile passare all'esame nel merito delle reciproche pretese creditorie, la cui fondatezza è stata contestata da entrambe le parti processuali.
È convincimento di questo Giudice che le ragioni di credito fatte valere dalla società opposta non siano state adeguatamente provate, al contrario di quelle avanzate in via riconvenzionale dall'opponente. si è limitata, infatti, ad allegare di aver sostenuto dei costi per la Parte_2
manodopera impiegata sul cantiere oggetto del contratto di subappalto per il quale è causa, producendo documenti comprovanti i pagamenti effettuati in favore dell'agenzia interinale di lavoro, per il tramite della quale le assunzioni sarebbero avvenute. Tuttavia, la società opposta non ha affatto provato l'impiego effettivo di quella manodopera sul cantiere de quo e, soprattutto, l'impiego della manodopera per lo svolgimento delle specifiche lavorazioni oggetto del contratto di subappalto per cui è causa. In mancanza di tale prova, non può legittimamente procedersi all'applicazione della pattuizione di cui alla clausola n. 8 del contratto e, dunque, alla detrazione dal prezzo pattuito dei costi sostenuti per la manodopera assunta e impiegata da Parte_2
A tal proposito, pare necessario chiarire che non può essere riconosciuta alcuna valenza probatoria alle dichiarazioni del testimone indicato da parte opposta, , in Testimone_1
quanto rese de relato actoris (cfr. sul punto Cassazione civile sez. VI, 17/02/2016, n.3137, secondo la quale “In tema di rilevanza probatoria delle deposizioni di persone che hanno una conoscenza indiretta di un fatto controverso occorre distinguere i testimoni in de relato actoris e de relato: i primi depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio e la loro deposizione non ha alcuna rilevanza;
i secondi depongono su circostanze che hanno appreso da soggetti estranei al giudizio e le loro dichiarazioni possono essere poste alla base del convincimento del
Giudice”).
7 Parte apponente ha, invece, adempiuto all'onere probatorio su di ella incombente, producendo il titolo del credito, allegando l'inadempimento della controparte e fornendo la prova (per testimoni) dell'adempimento della controprestazione posta a proprio carico.
D'altro canto, la società opposta non ha fornito la prova di aver pagato il prezzo pattuito
(circostanza semplicemente allegata ma non dimostrata) né ha dato prova di altro fatto estintivo o modificativo del credito.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, l'opposizione deve essere accolta, con revoca del decreto ingiuntivo opposto, e la domanda riconvenzionale avanzata, in via principale, da deve essere accolta. Controparte_2
Le spese di lite del presente giudizio di opposizione seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo con riferimento ai parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, come integrato dal D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina Greco, definitivamente pronunciando nella causa proposta da ontro così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) Accoglie l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 137/2014, emesso il 3.2.2014 dal
Tribunale di Brindisi, e, per l'effetto, lo revoca;
2) Rigetta le domande avanzate da Parte_2
3) Accoglie la domanda riconvenzionale avanzata in via principale dalla società opponente e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore di Parte_2 CP_2 della somma di € 204.057,26 a saldo dei crediti portati dalle fatture n. 3/2013 e n.
[...]
4/2013, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 dal dovuto al soddisfo;
4) condanna la società opposta al pagamento in favore della società opponente delle spese processuali del presente giudizio, liquidate in € 1.017,00 per spese ed € 7.052,00 per competenze, oltre spese generali e accessori come per legge.
Brindisi, 26.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Greco
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Caterina
Greco, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1590/2014 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c.”, vertente
TRA
(p.i. ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Madonna, come da procura in atti, con sede in
Chignolo D'isola (BG), alla via Pascoli n. 1;
ATTRICE - OPPONENTE
CONTRO
(p.i. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Speranza, come da procura in atti, elettivamente domiciliata in Brindisi alla via Carmine, n. 97;
CONVENUTA - OPPOSTA
Conclusioni delle parti:
ATTORE: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, così giudicare: - in via preliminare: rigettarsi l'eventuale richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, sussistendo gravi motivi, come esposti in narrativa e sussistendo altresì la prova scritta;
- sempre in via preliminare ed assorbente rispetto al merito: dichiarare la nullità/inesistenza/inefficacia del Decreto ingiuntivo opposto per incompetenza territoriale ad emetterlo del Tribunale di Brindisi;
- nel merito: dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare e/o dichiarare privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto nei confronti della per nullità della pattuizione relativa Controparte_2
1 alla cessione di manodopera ovvero, in subordine, per irregolarità della medesima e, ad ogni modo, per essere infondata la domanda, e per l'effetto, e respingere le domande proposte dalla perché irregolari e infondate in fatto e in diritto e non Parte_2
provate; - in via riconvenzionale: accertare e dichiarare che la è Parte_2
debitrice della in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 della somma di € 204.057,26 oltre interessi fra imprenditori al tasso dell'8% ed oltre a rivalutazione monetaria dalle fatture al saldo e, per l'effetto condannare la opposta al pagamento della somma indicata, ovvero al pagamento di quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia;
- in subordine, in via riconvenzionale: accertare e dichiarare che la ha conseguito un arricchimento nella misura di € 204.057,26 per i Parte_2 lavori e le forniture approntate dalla e, per l'effetto, condannare Controparte_2
la alla rifusione di tale somma, o di quella maggiore o minore che Parte_2
risulterà in corso di causa;
- in via meramente subordinata: accertare e dichiarare che la
è debitrice della in persona del legale Parte_2 Controparte_2 rappresentante pro tempore, della somma di € 204.057,26 oltre interessi fra imprenditori al tasso dell'8% ed oltre a rivalutazione monetaria dalle fatture al saldo e compensare le somme eventualmente dovute alla condannando altresì la opposta al Parte_2
pagamento delle somme residue dovute. - In ogni caso: spese di lite del procedimento di opposizione integralmente rifuse”;
CONVENUTA: “In via preliminare accertare e dichiarare l'inammissibilità della proposta opposizione in quanto non fondata su prova scritta o di pronta soluzione e per l'effetto, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 137/14 qui opposto;
nel merito riconoscere e dichiarare la domanda di parte attrice infondata in fatto e in diritto per le ragioni tutte espresse nella superiore narrativa, da intendersi qui per integralmente riportate trascritte, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
rigettare la spiegata domanda riconvenzionale poiché inammissibile in quanto fondata si documenti contabili arbitrariamente redatti dalla già contestati e disconosciuti dalla Controparte_2
ed, in ogni caso, non costituenti prova piena delle prestazioni Parte_2
contrattuali in esse riportate;
nella denegata ipotesi in cui il Giudicante dovesse ritenere di accogliere la spiegata domanda riconvenzionale, dichiarare la compensazione della richiesta creditoria avanzata dalla società opponente con il credito vantato dalla R.A.
2 Costruzioni s.r.l. e portato dal decreto ingiuntivo n. 137/2014 pari ad € 106.232,15 a fronte dei costi di manodopera sostenuti dalla società deducente nello svolgimento del contratto de quo, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa;
condannare l'opponente al pagamento di tutte le spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore dello scrivente procuratorie anticipatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione depositato in data 4.4.2014, proponeva opposizione Controparte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 137/2014, emesso il 3.2.2014 dal Tribunale di Brindisi, con il quale veniva ingiunto il pagamento in favore dell'odierna convenuta della somma di €
106.232,15 - oltre interessi di mora ex d.lgs. 231/2002, spese e competenze della procedura monitoria - a titolo di costi di manodopera, sostenuti dall'odierna convenuta in esecuzione del contratto d'appalto stipulato tra le parti in data 15.11.2012.
L'opponente eccepiva, in primo luogo, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Brindisi, avendo la stessa società sede in provincia di Bergamo ed essendo i lavori stati eseguiti in
Milano. Sul punto, contestava, altresì, la nullità della clausola contrattuale Controparte_2
con la quale le parti avevano indicato quale foro competente quello di Brindisi, stante la sua vessatorietà ex art. 1341, co. 2 c.c.
Nel merito, la società opponente eccepiva l'illiceità ovvero l'irregolarità della clausola n. 8 del contratto d'appalto, in forza della quale la convenuta avanzava la pretesa al pagamento delle somme portate dal decreto ingiuntivo opposto. Ad avviso dell'opponente la clausola citata (con la quale in qualità di committente, si impegnava ad assumere le Parte_2 maestranze di nella sua qualità di appaltatrice, fino all'approvazione del Controparte_2
subappalto da parte del Comune di Milano) rendeva l'appalto non genuino, celando un'ipotesi di interposizione di manodopera ovvero di illecita somministrazione di lavoro.
In ogni caso, l'opponente contestava l'effettiva assunzione di personale da parte della convenuta. In via riconvenzionale, domandava la condanna di quest'ultima al pagamento della somma di € 204.057,26 (di cui alle fatture nn. 4 e 5 del 2013), a titolo di corrispettivo per i lavori e le forniture effettivamente svolti in favore della committente.
In via subordinata, per il caso di accertamento della nullità dell'intero contratto di appalto, domandava la condanna della convenuta alla corresponsione della medesima somma a titolo
3 di indennità ex art. 2041 c.c. Da ultimo, domandava, in caso di rigetto dell'opposizione, la compensazione tra le reciproche ragioni di credito.
Con atto del 1.9.2014 si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto Parte_2 dell'opposizione e delle spiegate domande riconvenzionali;
in subordine, domandava che il
Giudice procedesse alla compensazione dei reciproci crediti.
In particolare, la convenuta esponeva che: con scrittura privata del 15.11.2013, CP_2
si obbligava nei confronti di alla fornitura e posa in opera di materiale edile Parte_2
necessario alla realizzazione di strutture in calcestruzzo armato presso il cantiere avviato da in Milano, alla via Cogne;
che il prezzo veniva concordato a corpo e Parte_2
quantificato in € 340.000,00; che con la pattuizione di cui all'art. 8 del citato contratto, rubricato “fase transitoria”, le parti concordavano che, in attesa che il Comune di Milano autorizzasse il subappalto, avrebbe assunto le maestranze di e Parte_2 CP_2
che i costi sostenuti dalla prima per la manodopera sarebbero stati detratti dal prezzo pattuito;
che, in adempimento di tale obbligo, provvedeva ad assumere i Parte_2
lavoratori di volta in volta indicati da i quali venivano impiegati presso il CP_2 cantiere oggetto del contratto d'appalto; che i predetti lavoratori venivano assunti a mezzo di un'agenzia di lavoro interinale, presso la quale gli stessi erano iscritti;
che Parte_2 nell'esecuzione dell'appalto, sosteneva costi per manodopera complessivamente pari ad €
339.445,69 e corrispondeva ad l'importo complessivo di € 220.895,00. CP_2
Quanto all'eccepita invalidità della clausola n. 8 del contratto, osservava Parte_2
che gli ex lavoratori della subappaltatrice venivano assunti da il loro Parte_2
lavoro era organizzato esclusivamente dalla stessa senza alcuna ingerenza Parte_2
da parte della società opponente, la cui obbligazione contrattuale era semplicemente ridotta alla fornitura delle attrezzature necessarie alla realizzazione dell'opera. Tanto, ad avviso dell'opposta, valeva ad escludere ogni ipotesi di somministrazione irregolare o interposizione illecita di manodopera.
In ordine alla spiegata domanda riconvenzionale, la convenuta ribadiva di aver corrisposto il dovuto e di aver sostenuto ingenti spese per il costo della manodopera e lamentava la mancanza di idonea prova del preteso credito. Da ultimo, evidenziava l'insussistenza dei presupposti per l'azione di arricchimento senza causa, promossa, in subordine, dall'opponente.
4 La causa veniva istruita mediante l'ascolto di un testimone indicato da parte opposta e due testimoni indicati da parte opponente (medio tempore rimessa nei termini per il deposito delle memorie istruttorie con ordinanza del 12.12.2022, stante l'intervenuta dichiarazione di fallimento del socio unico della . CP_2
All'udienza del 8.7.2024 le parti precisavano le conclusioni e questo Giudice disponeva lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c., trattenendo la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di incompetenza per territorio di questo
Tribunale, sollevata da parte opponente.
Ed invero, all'art. 12 del contratto di subappalto per il quale è causa si legge che “Il foro competente per le eventuali controversie è Brindisi”.
Le parti hanno, dunque, pattuito un foro convenzionale in deroga agli ordinari criteri di collegamento territoriali. Tale pattuizione deve ritenersi certamente lecita, stante l'inequivoca lettera di cui all'art. 28 c.p.c. La clausola in esame non può neppure ritenersi invalida per vessatorietà ex art. 1341, co. 2 c.c., come lamentato dalla società opponente.
Ed invero, “perché sussista l'obbligo della specifica approvazione per iscritto di cui all'art.
1341, comma 2, c.c., non basta che uno dei contraenti abbia predisposto l'intero contenuto del contratto in modo che l'altra parte non possa che accettarlo o rifiutarlo nella sua interezza, ma è altresì necessario che lo schema sia stato predisposto e le condizioni generali siano state fissate per servire ad una serie indefinita di rapporti, sia dal punto di vista sostanziale, perché confezionate da un contraente che esplichi attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti, sia dal punto di vista formale, in quanto predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie. Non necessitano, invece, di una specifica approvazione scritta le clausole contrattuali elaborate in previsione e con riferimento ad un singolo, specifico negozio da uno dei contraenti, cui
l'altro possa richiedere di apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto” (cfr. Cassazione civile sez. II - 24/09/2024, n. 25491).
Nel caso in esame, la clausola di deroga alla competenza per territorio è contenuta in un contratto che disciplina un singolo e specifico negozio e non una serie indefinita di rapporti
5 obbligatori. Ne consegue che la clausola non doveva essere oggetto di specifica approvazione, non trovando applicazione la disciplina di cui all'art. 1341 c.c.
Ancora in via preliminare, va dato atto dell'infondatezza dell'eccezione di invalidità (ovvero irregolarità) della clausola contrattuale di cui alla citata clausola n. 8.
Si tratta della pattuizione con la quale le parti hanno concordato che, in attesa dell'approvazione del contratto di subappalto da parte della pubblica amministrazione, gli ex operai della sarebbero stati assunti e retribuiti dalla con CP_2 Parte_2 detrazione dei relativi costi dal prezzo dell'appalto convenuto.
Ad avviso della società opponente la clausola celerebbe un'ipotesi di interposizione illecita ovvero di somministrazione irregolare di manodopera, rendendo evidente la natura non genuina del contratto di appalto.
La tesi non convince. Dalla lettura degli scritti difensivi di entrambe le parti risulta (poiché incontestato) che la manodopera assunta dalla (per il tramite di un'agenzia Parte_2
di lavoro interinale) sia stata gestita ed organizzata proprio da quest'ultima società per il perseguimento di un proprio concreto interesse.
Neppure le testimonianze assunte in corso di causa hanno permesso di appurare elementi dai quali desumere una dissociazione tra datore di lavoro formale e sostanziale ovvero tra datore di lavoro e fruitore della prestazione. Non vi è prova, cioè, di alcuna esternalizzazione dell'attività lavorativa.
Se così è, allora non può rinvenirsi alcuna ipotesi di somministrazione irregolare di manodopera ovvero di interposizione illecita di manodopera, ricorrenti ove l'appaltante organizzi e diriga dipendenti dell'appaltatore (e non propri, come nel caso di specie), il quale in tal modo si limita a compiti di gestione amministrativa del rapporto di lavoro senza alcuna reale organizzazione della prestazione lavorativa (cfr. Tribunale Bologna sez. lav.,
27/09/2023, n.604).
Nel caso in valutazione, non vi sono elementi dai quali dedurre la natura non genuina dell'appalto, il quale al più pare riqualificabile (con riferimento al solo periodo di efficacia della clausola transitoria di cui al n. 8) come mero contratto di compravendita, avendo avuto ad oggetto (esclusivamente per tale periodo) la mera fornitura di materiali e attrezzature necessarie alla realizzazione dell'opera da parte di operai assunti e gestiti dalla stessa
[...]
Parte_2
6 La circostanza che tali operai, assunti per il tramite di un'agenzia di lavoro interinale, siano stati ex dipendenti di non pare poi dirimente, potendo tale scelta essere stata CP_2
dettata piuttosto dalla volontà di impiegare operai dotati di comprovata competenza in campo edilizio.
Tanto chiarito in ordine alla validità della pattuizione in contestazione, è possibile passare all'esame nel merito delle reciproche pretese creditorie, la cui fondatezza è stata contestata da entrambe le parti processuali.
È convincimento di questo Giudice che le ragioni di credito fatte valere dalla società opposta non siano state adeguatamente provate, al contrario di quelle avanzate in via riconvenzionale dall'opponente. si è limitata, infatti, ad allegare di aver sostenuto dei costi per la Parte_2
manodopera impiegata sul cantiere oggetto del contratto di subappalto per il quale è causa, producendo documenti comprovanti i pagamenti effettuati in favore dell'agenzia interinale di lavoro, per il tramite della quale le assunzioni sarebbero avvenute. Tuttavia, la società opposta non ha affatto provato l'impiego effettivo di quella manodopera sul cantiere de quo e, soprattutto, l'impiego della manodopera per lo svolgimento delle specifiche lavorazioni oggetto del contratto di subappalto per cui è causa. In mancanza di tale prova, non può legittimamente procedersi all'applicazione della pattuizione di cui alla clausola n. 8 del contratto e, dunque, alla detrazione dal prezzo pattuito dei costi sostenuti per la manodopera assunta e impiegata da Parte_2
A tal proposito, pare necessario chiarire che non può essere riconosciuta alcuna valenza probatoria alle dichiarazioni del testimone indicato da parte opposta, , in Testimone_1
quanto rese de relato actoris (cfr. sul punto Cassazione civile sez. VI, 17/02/2016, n.3137, secondo la quale “In tema di rilevanza probatoria delle deposizioni di persone che hanno una conoscenza indiretta di un fatto controverso occorre distinguere i testimoni in de relato actoris e de relato: i primi depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio e la loro deposizione non ha alcuna rilevanza;
i secondi depongono su circostanze che hanno appreso da soggetti estranei al giudizio e le loro dichiarazioni possono essere poste alla base del convincimento del
Giudice”).
7 Parte apponente ha, invece, adempiuto all'onere probatorio su di ella incombente, producendo il titolo del credito, allegando l'inadempimento della controparte e fornendo la prova (per testimoni) dell'adempimento della controprestazione posta a proprio carico.
D'altro canto, la società opposta non ha fornito la prova di aver pagato il prezzo pattuito
(circostanza semplicemente allegata ma non dimostrata) né ha dato prova di altro fatto estintivo o modificativo del credito.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, l'opposizione deve essere accolta, con revoca del decreto ingiuntivo opposto, e la domanda riconvenzionale avanzata, in via principale, da deve essere accolta. Controparte_2
Le spese di lite del presente giudizio di opposizione seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo con riferimento ai parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, come integrato dal D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina Greco, definitivamente pronunciando nella causa proposta da ontro così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) Accoglie l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 137/2014, emesso il 3.2.2014 dal
Tribunale di Brindisi, e, per l'effetto, lo revoca;
2) Rigetta le domande avanzate da Parte_2
3) Accoglie la domanda riconvenzionale avanzata in via principale dalla società opponente e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore di Parte_2 CP_2 della somma di € 204.057,26 a saldo dei crediti portati dalle fatture n. 3/2013 e n.
[...]
4/2013, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 dal dovuto al soddisfo;
4) condanna la società opposta al pagamento in favore della società opponente delle spese processuali del presente giudizio, liquidate in € 1.017,00 per spese ed € 7.052,00 per competenze, oltre spese generali e accessori come per legge.
Brindisi, 26.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Greco
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