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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/03/2025, n. 1858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1858 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 40675/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 40675/2023 tra
Parte_1
Ricorrente e
Controparte_1
Resistente contumace
Oggi 4 marzo 2025 ad ore 10,00 il Giudice, dott.ssa Alessandra TERRERI
dà atto che nella stanza virtuale sono comparsi mediante collegamento audio-video da remoto, tramite applicativo Microsoft Teams:
- per parte ricorrente l'avv. Laura Bertani, in sostituzione dell'avv. Emilio Trucco giusta delega verbale,
- per parte resistente contumace, nessuno dà altresì atto che
- le Difese presenti nell'aula virtuale si connettono per tutta la durata dell'udienza con funzione audio e video attivi;
- tutte le persone presenti nell'aula virtuale e sopra indicate dichiarano che: a) non sono collegate con altre persone non legittimate;
b) nella stanza da cui si stanno collegando non sono presenti altre persone non legittimate;
c) sono a conoscenza che è vietata la registrazione della presente udienza.
Premesso ciò
Parte Ricorrente precisa le proprie conclusioni, come da atto introduttivo, cui si riporta e, a sostegno della documentazione probatoria in atti, segnala la pronuncia del Tribunale di Roma
n° 14345/2021 che in un caso analogo a quello per cui è causa, vista la qualifica del pagina 1 di 8 Concessionario quale soggetto autorizzato dallo Stato all'attività di raccolta delle giocate attribuisce alla rendicontazione una valenza probatoria qualificata e si riserva il deposito
Il giudice alla luce di quanto sopra, all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., interrompe il collegamento sospendendo l'udienza da remoto e si ritira in camera di consiglio per deliberare, indicando la prosecuzione dell'udienza ad ore 16,00 per la lettura del dispositivo della sentenza.
La parte presente chiede di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura.
Il presente verbale è stato letto alle parti presenti e condiviso sullo schermo di Teams ed i procuratori delle parti dichiarano di avere partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo Teams è avvenuto regolarmente.
Connessione e verbale di udienza chiusi alle ore 10,09.
Il GOP dott.ssa Alessandra Terreri
Uscita dalla camera di consiglio ad ore 16,03,
il giudice
deposita la sentenza, resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Il GOP dott.ssa Alessandra Terreri
pagina 2 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, in persona del Giudice onorario dott.ssa
Alessandra TERRERI, all'esito dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.N. 40675/2023
promossa da
Parte_1
P.IVA P.IVA_1
- Ricorrente
(con l'avv.to Emilio Trucco) contro
Controparte_1
P.IVA P.IVA_2
- Resistente contumace
CONCLUSIONI come da verbale odierno
pagina 3 di 8
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto ricorso contro sostenendo che controparte si sarebbe Parte_1 CP_1 resa contrattualmente inadempiente per avere omesso il versamento, per i periodi 16.03.2023–
31.03.2023 e 01.04.2023-15.04.2023 di una somma pari ad € 13.628,89=, in ordine al PREU ovvero Prelievo Unico Erariale, all' ovvero Canone di Concessione e Deposito CP_2
Cauzionale ed alla percentuale degli introiti destinati al Concessionario di rete a titolo di compenso.
Nello specifico, la ricorrente ha precisato:
- giusta convenzione n° 8288/2013 del 20.03.2013, di essere concessionaria dell'
[...]
per l'attivazione e la conduzione operativa della Parte_2
rete per la gestione telematica del gioco lecito, mediante Apparecchi da divertimento e intrattenimento con vincita in denaro (detti AWP), omologati da parte dell'
[...] er il tramite di Enti Certificatori ed inseriti all'interno dell'elenco Parte_2
dei modelli certificati,
- in data 18.11.2013, di aver concesso al ES ON ES l'autorizzazione ad installare gli apparecchi da gioco AWP presso gli Esercenti procacciati dallo stesso
ES (esercizi commerciali), a collegarli alla rete del Concessionario, a riscuotere le somme giocate (c.d. operazioni di scassettamento) ed a versare al Concessionario gli importi quantificati negli estratti conto periodicamente contabilizzati dal Concessionario sulla base delle letture telematiche dei contatori degli apparecchi da gioco ovvero, ove non possibile la lettura, in applicazione della normativa per il c.d. PREU forfettario, al netto della vincite dei giocatori e del compenso del ES e dei singoli Esercenti commerciali,
- di essere soggetto passivo degli oneri tributari derivanti dalla Concessione.
ha pertanto così concluso: Parte_1
“Nel merito ed in via principale:
- Accertare per le ragioni esposte in narrativa l'inadempimento della odierna resistente rispetto agli obblighi di versamento in favore della ricorrente previsti dal richiamato contratto con riferimento ai periodi contabili di cui alle premesse;
- condannare l'odierna resistente a corrispondere a l'importo di euro Parte_1
13.628,89 oltre agli interessi commerciali di mora ex D.L. 231/2002 sul capitale dovuto ex
pagina 4 di 8 art.
7.3 del contratto dal dovuto al saldo effettivo, o quella maggior o minor somma che risulterà di giustizia oltre alle spese, diritti ed onorari relativi al presente giudizio, fatto salvo ogni altro diritto “.
Dichiarata la contumacia di parte resistente ed ammesso l'interrogatorio formale del legale rappresentante di all'udienza del 18.12.2024 il signor non è CP_1 Controparte_1
comparso per espletare la prova orale e la causa è stata così rinviata alla presente udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
° ° ° ° ° °
La domanda è meritevole d'accoglimento per i motivi di seguito indicati.
E 'documentalmente provata la stipulata dell'Atto di Convenzione n° 8288/2013 del 20.03.2013
(doc. 1 del fascicolo di parte resistente), con cui è divenuta Concessionaria Parte_1 dell' per la “realizzazione e la conduzione della Parte_2
rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante gli apparecchi da divertimento ed intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica
Scurezza, di cui al R:D: 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le attività e le funzioni connesse”.
In virtù della Convenzione, il Concessionario ha assunto gli obblighi finanziari di cui all'art. 12, in particolare quello di assicurare i versamenti in favore dell' Controparte_3
e dell'Erario, secondo quanto definito dalle disposizioni normative e
[...]
regolamentari vigenti in materia e dai provvedimenti emanati da CP_2
pagina 5 di 8 È anche documentalmente provato che tra le parti in causa, in data 18.11.2013, sia stato perfezionato un contratto avente ad oggetto la gestione ed installazione di apparecchi da gioco presso Esercizi commerciale procacciati dal ES (doc. 2 fascicolo di parte ricorrente).
Attraverso il predetto contratto, il ES ON ES si è infatti impegnato a prestare in favore del Concessionario una serie di servizi relativi all'offerta gioco, tra cui il Parte_1 collegamento dei “propri Apparecchi alla Rete Telematica di Concessionario dopo averne eseguito l'installazione, [….], presso gli Esercizi dallo stesso procacciati” (cfr. art. 2.2) ma anche le attività di “raccolta delle somme indicate all'art. 6, al netto delle vincite erogate dagli
Apparecchi ai giocatori, nonchè il loro versamento a Concessionario ed Esercente secondo le modalità previste all'art. 7” (cfr. art.
4.1 lettera c).
A questo proposito il Tribunale osserva che nel contratto, le parti hanno specificamente previsto che: “Le somme necessarie al pagamento del PREU, del Canone di Concessione, del Deposito
Cauzionale e del Compenso di Concessionario verranno quindi versate, da ES a
Concessionario, ogni quindici giorni. A tal riguardo ES riconosce, ai fini della destinazione delle somme giocate da ciascun Apparecchio, secondo quanto previsto all'art. 6, la validità ed efficacia dell'estratto conto elaborato da Concessionario sulla base delle letture effettuate in via telematica dei contatori degli Apparecchi, nonché in applicazione della normativa prevista per il PREU forfettario qualora non fosse possibile detta lettura (cfr. l'art. 7.1).
Deve pertanto ritenersi che il ed il ES, avuto riguardo alle peculiari CP_4
caratteristiche del settore del gioco autorizzato, abbiano convenuto che nei loro rapporti abbiano speciale rilievo gli “estratti conto” elaborati dal sulla base delle letture CP_4
telematiche del contatore degli Apparecchi, ancorché da questo unilateralmente formati.
Tale rilievo assume inoltre valenza esterna nei confronti dei terzi, ed in particolare nei confronti della Pubblica Amministrazione.
I rendiconti versati in atti da (doc. 7 e doc. 8 del fascicolo di parte ricorrente) Parte_1
costituiscano idonea prova scritta del credito fatto valere in giudizio;
infatti, non CP_1
solo è rimasta contumace, omettendo così una specifica e puntuale contestazione del contenuto dei rendiconti e della loro corrispondenza alla realtà contabile, ma senza giustificato motivo ha anche disertato l'udienza per l'espletando l'interrogatorio formale, ammesso con ordinanza del 23.09.2024, sui punti 13-15 del corpo del ricorso:
pagina 6 di 8 Il comportamento del contumace è pertanto apprezzabile in senso favorevole alle ragioni di parte ricorrente;
i fatti deferiti con il giuramento medesimo vanno infatti ritenuti come ammessi.
Conclusivamente il ricorso va accolto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate, tenendo conto del valore della controversia, della sua complessità e dell'attività processuale effettivamente svolta da parte vittoriosa:
Studio € 919,00=
Introduttiva € 777,00=
Istruttoria/trattazione € 840,00=
Decisionale € 851,00=
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna parte resistente a corrispondere a parte ricorrente l'importo capitale di €
13.628,89=, oltre agli interessi ex D.L. 231/2002 dal dovuto al saldo effettivo ex art.
7.3 del contratto inter partes,
- condanna parte resistente a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite della presente procedura, che si liquidano in € 3.387,00= per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15% e CPA;
IVA ove dovuta.
pagina 7 di 8 Sentenza esecutiva come per legge.
Così deciso in Milano, lì 4 marzo 2025
Il giudice
dott.ssa Alessandra Terreri
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 40675/2023 tra
Parte_1
Ricorrente e
Controparte_1
Resistente contumace
Oggi 4 marzo 2025 ad ore 10,00 il Giudice, dott.ssa Alessandra TERRERI
dà atto che nella stanza virtuale sono comparsi mediante collegamento audio-video da remoto, tramite applicativo Microsoft Teams:
- per parte ricorrente l'avv. Laura Bertani, in sostituzione dell'avv. Emilio Trucco giusta delega verbale,
- per parte resistente contumace, nessuno dà altresì atto che
- le Difese presenti nell'aula virtuale si connettono per tutta la durata dell'udienza con funzione audio e video attivi;
- tutte le persone presenti nell'aula virtuale e sopra indicate dichiarano che: a) non sono collegate con altre persone non legittimate;
b) nella stanza da cui si stanno collegando non sono presenti altre persone non legittimate;
c) sono a conoscenza che è vietata la registrazione della presente udienza.
Premesso ciò
Parte Ricorrente precisa le proprie conclusioni, come da atto introduttivo, cui si riporta e, a sostegno della documentazione probatoria in atti, segnala la pronuncia del Tribunale di Roma
n° 14345/2021 che in un caso analogo a quello per cui è causa, vista la qualifica del pagina 1 di 8 Concessionario quale soggetto autorizzato dallo Stato all'attività di raccolta delle giocate attribuisce alla rendicontazione una valenza probatoria qualificata e si riserva il deposito
Il giudice alla luce di quanto sopra, all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., interrompe il collegamento sospendendo l'udienza da remoto e si ritira in camera di consiglio per deliberare, indicando la prosecuzione dell'udienza ad ore 16,00 per la lettura del dispositivo della sentenza.
La parte presente chiede di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura.
Il presente verbale è stato letto alle parti presenti e condiviso sullo schermo di Teams ed i procuratori delle parti dichiarano di avere partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo Teams è avvenuto regolarmente.
Connessione e verbale di udienza chiusi alle ore 10,09.
Il GOP dott.ssa Alessandra Terreri
Uscita dalla camera di consiglio ad ore 16,03,
il giudice
deposita la sentenza, resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Il GOP dott.ssa Alessandra Terreri
pagina 2 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, in persona del Giudice onorario dott.ssa
Alessandra TERRERI, all'esito dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.N. 40675/2023
promossa da
Parte_1
P.IVA P.IVA_1
- Ricorrente
(con l'avv.to Emilio Trucco) contro
Controparte_1
P.IVA P.IVA_2
- Resistente contumace
CONCLUSIONI come da verbale odierno
pagina 3 di 8
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto ricorso contro sostenendo che controparte si sarebbe Parte_1 CP_1 resa contrattualmente inadempiente per avere omesso il versamento, per i periodi 16.03.2023–
31.03.2023 e 01.04.2023-15.04.2023 di una somma pari ad € 13.628,89=, in ordine al PREU ovvero Prelievo Unico Erariale, all' ovvero Canone di Concessione e Deposito CP_2
Cauzionale ed alla percentuale degli introiti destinati al Concessionario di rete a titolo di compenso.
Nello specifico, la ricorrente ha precisato:
- giusta convenzione n° 8288/2013 del 20.03.2013, di essere concessionaria dell'
[...]
per l'attivazione e la conduzione operativa della Parte_2
rete per la gestione telematica del gioco lecito, mediante Apparecchi da divertimento e intrattenimento con vincita in denaro (detti AWP), omologati da parte dell'
[...] er il tramite di Enti Certificatori ed inseriti all'interno dell'elenco Parte_2
dei modelli certificati,
- in data 18.11.2013, di aver concesso al ES ON ES l'autorizzazione ad installare gli apparecchi da gioco AWP presso gli Esercenti procacciati dallo stesso
ES (esercizi commerciali), a collegarli alla rete del Concessionario, a riscuotere le somme giocate (c.d. operazioni di scassettamento) ed a versare al Concessionario gli importi quantificati negli estratti conto periodicamente contabilizzati dal Concessionario sulla base delle letture telematiche dei contatori degli apparecchi da gioco ovvero, ove non possibile la lettura, in applicazione della normativa per il c.d. PREU forfettario, al netto della vincite dei giocatori e del compenso del ES e dei singoli Esercenti commerciali,
- di essere soggetto passivo degli oneri tributari derivanti dalla Concessione.
ha pertanto così concluso: Parte_1
“Nel merito ed in via principale:
- Accertare per le ragioni esposte in narrativa l'inadempimento della odierna resistente rispetto agli obblighi di versamento in favore della ricorrente previsti dal richiamato contratto con riferimento ai periodi contabili di cui alle premesse;
- condannare l'odierna resistente a corrispondere a l'importo di euro Parte_1
13.628,89 oltre agli interessi commerciali di mora ex D.L. 231/2002 sul capitale dovuto ex
pagina 4 di 8 art.
7.3 del contratto dal dovuto al saldo effettivo, o quella maggior o minor somma che risulterà di giustizia oltre alle spese, diritti ed onorari relativi al presente giudizio, fatto salvo ogni altro diritto “.
Dichiarata la contumacia di parte resistente ed ammesso l'interrogatorio formale del legale rappresentante di all'udienza del 18.12.2024 il signor non è CP_1 Controparte_1
comparso per espletare la prova orale e la causa è stata così rinviata alla presente udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
° ° ° ° ° °
La domanda è meritevole d'accoglimento per i motivi di seguito indicati.
E 'documentalmente provata la stipulata dell'Atto di Convenzione n° 8288/2013 del 20.03.2013
(doc. 1 del fascicolo di parte resistente), con cui è divenuta Concessionaria Parte_1 dell' per la “realizzazione e la conduzione della Parte_2
rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante gli apparecchi da divertimento ed intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica
Scurezza, di cui al R:D: 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le attività e le funzioni connesse”.
In virtù della Convenzione, il Concessionario ha assunto gli obblighi finanziari di cui all'art. 12, in particolare quello di assicurare i versamenti in favore dell' Controparte_3
e dell'Erario, secondo quanto definito dalle disposizioni normative e
[...]
regolamentari vigenti in materia e dai provvedimenti emanati da CP_2
pagina 5 di 8 È anche documentalmente provato che tra le parti in causa, in data 18.11.2013, sia stato perfezionato un contratto avente ad oggetto la gestione ed installazione di apparecchi da gioco presso Esercizi commerciale procacciati dal ES (doc. 2 fascicolo di parte ricorrente).
Attraverso il predetto contratto, il ES ON ES si è infatti impegnato a prestare in favore del Concessionario una serie di servizi relativi all'offerta gioco, tra cui il Parte_1 collegamento dei “propri Apparecchi alla Rete Telematica di Concessionario dopo averne eseguito l'installazione, [….], presso gli Esercizi dallo stesso procacciati” (cfr. art. 2.2) ma anche le attività di “raccolta delle somme indicate all'art. 6, al netto delle vincite erogate dagli
Apparecchi ai giocatori, nonchè il loro versamento a Concessionario ed Esercente secondo le modalità previste all'art. 7” (cfr. art.
4.1 lettera c).
A questo proposito il Tribunale osserva che nel contratto, le parti hanno specificamente previsto che: “Le somme necessarie al pagamento del PREU, del Canone di Concessione, del Deposito
Cauzionale e del Compenso di Concessionario verranno quindi versate, da ES a
Concessionario, ogni quindici giorni. A tal riguardo ES riconosce, ai fini della destinazione delle somme giocate da ciascun Apparecchio, secondo quanto previsto all'art. 6, la validità ed efficacia dell'estratto conto elaborato da Concessionario sulla base delle letture effettuate in via telematica dei contatori degli Apparecchi, nonché in applicazione della normativa prevista per il PREU forfettario qualora non fosse possibile detta lettura (cfr. l'art. 7.1).
Deve pertanto ritenersi che il ed il ES, avuto riguardo alle peculiari CP_4
caratteristiche del settore del gioco autorizzato, abbiano convenuto che nei loro rapporti abbiano speciale rilievo gli “estratti conto” elaborati dal sulla base delle letture CP_4
telematiche del contatore degli Apparecchi, ancorché da questo unilateralmente formati.
Tale rilievo assume inoltre valenza esterna nei confronti dei terzi, ed in particolare nei confronti della Pubblica Amministrazione.
I rendiconti versati in atti da (doc. 7 e doc. 8 del fascicolo di parte ricorrente) Parte_1
costituiscano idonea prova scritta del credito fatto valere in giudizio;
infatti, non CP_1
solo è rimasta contumace, omettendo così una specifica e puntuale contestazione del contenuto dei rendiconti e della loro corrispondenza alla realtà contabile, ma senza giustificato motivo ha anche disertato l'udienza per l'espletando l'interrogatorio formale, ammesso con ordinanza del 23.09.2024, sui punti 13-15 del corpo del ricorso:
pagina 6 di 8 Il comportamento del contumace è pertanto apprezzabile in senso favorevole alle ragioni di parte ricorrente;
i fatti deferiti con il giuramento medesimo vanno infatti ritenuti come ammessi.
Conclusivamente il ricorso va accolto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate, tenendo conto del valore della controversia, della sua complessità e dell'attività processuale effettivamente svolta da parte vittoriosa:
Studio € 919,00=
Introduttiva € 777,00=
Istruttoria/trattazione € 840,00=
Decisionale € 851,00=
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna parte resistente a corrispondere a parte ricorrente l'importo capitale di €
13.628,89=, oltre agli interessi ex D.L. 231/2002 dal dovuto al saldo effettivo ex art.
7.3 del contratto inter partes,
- condanna parte resistente a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite della presente procedura, che si liquidano in € 3.387,00= per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15% e CPA;
IVA ove dovuta.
pagina 7 di 8 Sentenza esecutiva come per legge.
Così deciso in Milano, lì 4 marzo 2025
Il giudice
dott.ssa Alessandra Terreri
pagina 8 di 8