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20 gennaio 1952
20 gennaio 1952
Art. 5.
Il Ministro per il tesoro, e' autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.
Il Ministro per il tesoro, e' autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.