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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 29/09/2025, n. 1357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1357 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI SECONDA SEZIONE CIVILE La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati Luciano Guaglione presidente Alessandra Piliego consigliere M. Angela Marchesiello consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1594 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022
tra
e Parte_1 Controparte_1 elettivamente domiciliati in Bari presso lo studio dell'avv. Vincenzo Genchi e rappresentati in giudizio dall'avv. Francesco Sgarrella del foro di Taranto, in forza di procure allegate all'atto di appello -------------------------appellanti
e
già , domiciliata in Bari Controparte_2 Controparte_3 presso lo studio dell'avv. Salvatore Giammaria che la rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di costituzione in grado d'appello ---------
---------------------------------------------------------------------------------appellata nonché domiciliata in Martina Controparte_4
Franca (TA) presso lo studio dell'avv. Gianfranco Chiarelli che la rappresenta e difende per mandato allegato alla comparsa di intervento -------
--------------------------------------------------------------interventrice volontaria
Oggetto: opposizione a d.i. in materia di rapporti bancari
Svolgimento del processo pagina 1 di 5 Con sentenza n. 1445/2022 del 19/04/2022, il Tribunale di Bari ha rigettato l'opposizione proposta dalla debitrice principale Parte_1
avverso il d.i. n. 4175/2014 dell'importo di € 69.637,45 emesso
[...] dal Tribunale di Bari il 16/10/2014, accolto per quanto di ragione l'opposizione proposta dal fidejussore con revoca del Controparte_1 predetto d.i. e condanna di quest'ultimo al pagamento della minor somma di
€ 40.000 pari al limite della garanzia prestata, nonché disposto la rifusione delle spese di lite da parte di entrambi gli opponenti in solido.
Avverso tale sentenza hanno proposto tempestivo appello
[...]
e con citazione notificata il 19/11/2022, Parte_1 Controparte_1 chiedendo, in riforma della stessa, dichiararsi, in via pregiudiziale, l'incompetenza per territorio del Tribunale di Bari e, nel merito, revocarsi integralmente il d.i. opposto nei confronti di entrambi essi appellanti, con vittoria delle spese del doppio grado.
Si è costituita (quale società incorporante l'originaria Controparte_2 titolare del credito che ha eccepito preliminarmente la Controparte_3 mancanza di titolarità del rapporto controverso (asseritamente rimasto in capo a e poi da questa trasferito ad , Parte_2 CP_4 chiedendo, subordinatamente e nel merito, il rigetto del gravame, con vittoria, in ogni caso, delle spese di questo grado.
È intervenuta volontariamente nel presente giudizio quale CP_4 cessionaria del credito per cui è causa, insistendo per il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese di lite.
Dopo il passaggio della causa in decisione all'udienza cartolare del 31/01/2025, con istanza congiunta del 28/03/2025 le parti hanno chiesto la proroga dei termini ex art. 190 c.p.c. in ragione della pendenza di trattative di bonario componimento.
Con provvedimento del 4/04/2025, la Corte ha rigettato l'istanza di proroga, rilevando che i termini ex art. 190 c.p.c. hanno natura perentoria e dunque, ai sensi dell'art 153, co. 1 c.p.c., non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti.
Con successiva istanza congiunta del 10/04/2025, le parti hanno quindi chiesto la rimessione della causa sul ruolo per verificare la possibilità di una definizione transattiva.
pagina 2 di 5 Disposta la rimessione sul ruolo, nonostante la regolare comunicazione della trattazione della causa in forma cd. cartolare ex art. 127 ter c.p.c., nessuno è comparso né all'udienza del 13/06/2025, né a quella successiva del 26/09/2025.
Motivi della decisione
Le parti, pur avvertite che, in caso di mancato deposito di note scritte secondo il rito cartolare disciplinato dall'art. 127 ter c.p.c., la causa sarebbe stata rinviata ex art. 309 c.p.c., non hanno depositato note né all'udienza del 13/06/2025, nè a quella successiva, fissata ex art. 309 c.p.c., del 26/09/2025.
La causa va, quindi, cancellata dal ruolo ed il processo dichiarato estinto ai sensi del combinato disposto degli artt. 309 e 181 c.p.c.
Quanto alla forma del provvedimento di estinzione, la giurisprudenza di legittimità, sotto il vigore della disciplina ratione temporis applicabile alla specie, anteriore al cd. correttivo Cartabia che ha novellato l'ultimo comma dell'art. 350 c.p.c., ha chiarito che l'estinzione deve essere dichiarata con sentenza ex art. 307, ult. co. c.p.c. (vedasi in tal senso Cass. 2004/n. 19124 e Cass. 2007/n. 11434, secondo cui, a seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'improcedibilità, inammissibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta al collegio e ha natura formale di sentenza, non essendo, detti provvedimenti, soggetti a reclamo ed essendo perciò decisori e definitivi, con l'ulteriore conseguenza che dette sentenze del giudice di appello sono ricorribili per cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c.).
Ove il provvedimento di estinzione sia stato erroneamente assunto con ordinanza collegiale, esso “…ha il contenuto decisorio di una sentenza” e
“…pertanto, nei confronti di siffatto provvedimento sono esperibili i mezzi di impugnazione correlati alla sua natura di sentenza” (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 26914/2020; Cass. n. 31635/2021).
Per l'affermazione del tal principio anche con riguardo all'ipotesi dell'estinzione dichiarata ai sensi dell'art. 181 c.p.c., cfr. pure Cass. 21586/181.
1 “Come è stato osservato in dottrina, dunque, in base alla disciplina suddetta, nei casi indicati alla cancellazione della causa dal ruolo consegue, come effetto automatico ex lege, l'estinzione del processo. In tal senso, il provvedimento del giudice non può differenziarsi, quoad effectum, da quello con cui è formalmente dichiarata l'estinzione. pagina 3 di 5 L'estinzione del processo comporta che le spese di lite rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate, secondo la regola generale di cui all'art. 310, ult. co. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione notificato il 19/11/2022 da e Parte_1 nei confronti di con Controparte_1 Controparte_2
l'intervento volontario di avverso la sentenza n. 1445/2022 CP_4 resa il 19/04/2022 dal Tribunale di Bari, così provvede:
1. dichiara l'estinzione del giudizio ex art. 309 c.p.c. e ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
2. spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
-===================================================== Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 26 settembre 2025
Il consigliere estensore Il presidente M. Angela Marchesiello Luciano Guaglione
Se quindi l'ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo, nel caso previsto dall'articolo 181 c.p.c., nel testo vigente, è equiparabile, sul piano effettuale, all'ordinanza con cui è pronunciata l'estinzione del giudizio, deve riconoscersi che i rimedi operanti nelle due evenienze siano gli stessi. Sicché, con riguardo al detto provvedimento, troverà applicazione il principio per cui il provvedimento di estinzione del processo emesso dal giudice monocratico ha natura sostanziale di sentenza, anche se adottato con ordinanza ed è, come tale, appellabile (Cass. 12 febbraio 2016, n. 2837; Cass. 3 settembre 2015, n. 17522; Cass. 7 ottobre 2011, n. 20631)”. pagina 4 di 5 pagina 5 di 5
CORTE D'APPELLO DI BARI SECONDA SEZIONE CIVILE La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati Luciano Guaglione presidente Alessandra Piliego consigliere M. Angela Marchesiello consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1594 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022
tra
e Parte_1 Controparte_1 elettivamente domiciliati in Bari presso lo studio dell'avv. Vincenzo Genchi e rappresentati in giudizio dall'avv. Francesco Sgarrella del foro di Taranto, in forza di procure allegate all'atto di appello -------------------------appellanti
e
già , domiciliata in Bari Controparte_2 Controparte_3 presso lo studio dell'avv. Salvatore Giammaria che la rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di costituzione in grado d'appello ---------
---------------------------------------------------------------------------------appellata nonché domiciliata in Martina Controparte_4
Franca (TA) presso lo studio dell'avv. Gianfranco Chiarelli che la rappresenta e difende per mandato allegato alla comparsa di intervento -------
--------------------------------------------------------------interventrice volontaria
Oggetto: opposizione a d.i. in materia di rapporti bancari
Svolgimento del processo pagina 1 di 5 Con sentenza n. 1445/2022 del 19/04/2022, il Tribunale di Bari ha rigettato l'opposizione proposta dalla debitrice principale Parte_1
avverso il d.i. n. 4175/2014 dell'importo di € 69.637,45 emesso
[...] dal Tribunale di Bari il 16/10/2014, accolto per quanto di ragione l'opposizione proposta dal fidejussore con revoca del Controparte_1 predetto d.i. e condanna di quest'ultimo al pagamento della minor somma di
€ 40.000 pari al limite della garanzia prestata, nonché disposto la rifusione delle spese di lite da parte di entrambi gli opponenti in solido.
Avverso tale sentenza hanno proposto tempestivo appello
[...]
e con citazione notificata il 19/11/2022, Parte_1 Controparte_1 chiedendo, in riforma della stessa, dichiararsi, in via pregiudiziale, l'incompetenza per territorio del Tribunale di Bari e, nel merito, revocarsi integralmente il d.i. opposto nei confronti di entrambi essi appellanti, con vittoria delle spese del doppio grado.
Si è costituita (quale società incorporante l'originaria Controparte_2 titolare del credito che ha eccepito preliminarmente la Controparte_3 mancanza di titolarità del rapporto controverso (asseritamente rimasto in capo a e poi da questa trasferito ad , Parte_2 CP_4 chiedendo, subordinatamente e nel merito, il rigetto del gravame, con vittoria, in ogni caso, delle spese di questo grado.
È intervenuta volontariamente nel presente giudizio quale CP_4 cessionaria del credito per cui è causa, insistendo per il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese di lite.
Dopo il passaggio della causa in decisione all'udienza cartolare del 31/01/2025, con istanza congiunta del 28/03/2025 le parti hanno chiesto la proroga dei termini ex art. 190 c.p.c. in ragione della pendenza di trattative di bonario componimento.
Con provvedimento del 4/04/2025, la Corte ha rigettato l'istanza di proroga, rilevando che i termini ex art. 190 c.p.c. hanno natura perentoria e dunque, ai sensi dell'art 153, co. 1 c.p.c., non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti.
Con successiva istanza congiunta del 10/04/2025, le parti hanno quindi chiesto la rimessione della causa sul ruolo per verificare la possibilità di una definizione transattiva.
pagina 2 di 5 Disposta la rimessione sul ruolo, nonostante la regolare comunicazione della trattazione della causa in forma cd. cartolare ex art. 127 ter c.p.c., nessuno è comparso né all'udienza del 13/06/2025, né a quella successiva del 26/09/2025.
Motivi della decisione
Le parti, pur avvertite che, in caso di mancato deposito di note scritte secondo il rito cartolare disciplinato dall'art. 127 ter c.p.c., la causa sarebbe stata rinviata ex art. 309 c.p.c., non hanno depositato note né all'udienza del 13/06/2025, nè a quella successiva, fissata ex art. 309 c.p.c., del 26/09/2025.
La causa va, quindi, cancellata dal ruolo ed il processo dichiarato estinto ai sensi del combinato disposto degli artt. 309 e 181 c.p.c.
Quanto alla forma del provvedimento di estinzione, la giurisprudenza di legittimità, sotto il vigore della disciplina ratione temporis applicabile alla specie, anteriore al cd. correttivo Cartabia che ha novellato l'ultimo comma dell'art. 350 c.p.c., ha chiarito che l'estinzione deve essere dichiarata con sentenza ex art. 307, ult. co. c.p.c. (vedasi in tal senso Cass. 2004/n. 19124 e Cass. 2007/n. 11434, secondo cui, a seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'improcedibilità, inammissibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta al collegio e ha natura formale di sentenza, non essendo, detti provvedimenti, soggetti a reclamo ed essendo perciò decisori e definitivi, con l'ulteriore conseguenza che dette sentenze del giudice di appello sono ricorribili per cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c.).
Ove il provvedimento di estinzione sia stato erroneamente assunto con ordinanza collegiale, esso “…ha il contenuto decisorio di una sentenza” e
“…pertanto, nei confronti di siffatto provvedimento sono esperibili i mezzi di impugnazione correlati alla sua natura di sentenza” (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 26914/2020; Cass. n. 31635/2021).
Per l'affermazione del tal principio anche con riguardo all'ipotesi dell'estinzione dichiarata ai sensi dell'art. 181 c.p.c., cfr. pure Cass. 21586/181.
1 “Come è stato osservato in dottrina, dunque, in base alla disciplina suddetta, nei casi indicati alla cancellazione della causa dal ruolo consegue, come effetto automatico ex lege, l'estinzione del processo. In tal senso, il provvedimento del giudice non può differenziarsi, quoad effectum, da quello con cui è formalmente dichiarata l'estinzione. pagina 3 di 5 L'estinzione del processo comporta che le spese di lite rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate, secondo la regola generale di cui all'art. 310, ult. co. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione notificato il 19/11/2022 da e Parte_1 nei confronti di con Controparte_1 Controparte_2
l'intervento volontario di avverso la sentenza n. 1445/2022 CP_4 resa il 19/04/2022 dal Tribunale di Bari, così provvede:
1. dichiara l'estinzione del giudizio ex art. 309 c.p.c. e ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
2. spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
-===================================================== Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 26 settembre 2025
Il consigliere estensore Il presidente M. Angela Marchesiello Luciano Guaglione
Se quindi l'ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo, nel caso previsto dall'articolo 181 c.p.c., nel testo vigente, è equiparabile, sul piano effettuale, all'ordinanza con cui è pronunciata l'estinzione del giudizio, deve riconoscersi che i rimedi operanti nelle due evenienze siano gli stessi. Sicché, con riguardo al detto provvedimento, troverà applicazione il principio per cui il provvedimento di estinzione del processo emesso dal giudice monocratico ha natura sostanziale di sentenza, anche se adottato con ordinanza ed è, come tale, appellabile (Cass. 12 febbraio 2016, n. 2837; Cass. 3 settembre 2015, n. 17522; Cass. 7 ottobre 2011, n. 20631)”. pagina 4 di 5 pagina 5 di 5