Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 09/04/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
RG 432 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, nelle persone dei magistrati
Dott. Stefano Scati Presidente relatore
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice Dott.ssa Costanza Perri Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
( ) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._1
FERRARI MIRCA
( con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2 C.F._2
FERRARI MIRCA ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO intervenuto
Oggetto: divorzio congiunto Conclusioni delle parti:
1) I coniugi e vivranno separati e nel reciproco Controparte_2 Controparte_1 rispetto, liberi di fissare la loro residenza ove riterranno più opportuno. 2) La casa coniugale ubicata in Codigoro (FE) via Giacomo Puccini n. 55 int. 1 P. 1, concessa in locazione ai Sigg.ri e rimarrà nella Controparte_2 Controparte_1 disponibilità della Sig.ra e verrà a lei assegnata, unitamente a tutto Controparte_2 il mobilio, gli arredi e le suppellettili ivi esistenti. Le parti danno atto che il marito Sig.
ha già rilasciato la predetta abitazione, per trasferirsi altrove, con il Controparte_1 consenso della moglie, asportando i propri beni ed effetti personali. 3) La moglie, atteso il rilascio della casa coniugale da parte del marito, si obbliga all'immediato cambio a proprio nome di tutte le utenze ad essa afferenti. 4) Con la sottoscrizione del presente ricorso, le parti dichiarano di essere entrambe economicamente autosufficienti e di aver già compiutamente regolato, in separata sede, fatto salvo quanto stabilito al punto 3) che precede, ogni altro loro pregresso rapporto, specie di carattere economico/patrimoniale, nulla avendo più a pretendere reciprocamente l'una dall'altra. 5) Il figlio , sarà Per_1 affidato ad entrambi e genitori ed avrà collocazione prevalente con la madre Sig.ra presso la quale avrà anche la residenza anagrafica. 6) il padre potrà Controparte_2 vedere e tenere con sé il figlio secondo il seguente calendario: a) per due pomeriggi (il martedì ed il giovedì, salvo diversi accordi), dalle ore 16.00 alle ore 20.30 prelevandolo dalla casa materna ed ivi riaccompagnandolo, nella settimana in cui il figlio non trascorrerà con lui il week end;
b) nelle giornate di venerdì pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 20.30, sabato dalle ore 08.30 alle ore 20.30 e domenica dalle ore 08.30 alle ore
20.30, senza pernotto, intendendosi tali tre giornate con il padre come week end con il padre;
c) durante le festività natalizie, trascorrerà con la madre la Vigilia di Per_1
31 dicembre e con il padre il 1° gennaio (dalle ore 08.30 alle ore 20.30), ad anni alterni;
e) durante il periodo di Pasqua, starà con ciascun genitore, ad anni alterni, il Per_1 giorno di Pasqua ovvero il Lunedì dell'Angelo; f) durante il periodo estivo, il padre potrà tenere con sé per cinque giornate consecutive, non abbinabili ai giorni del Per_1 fine settimana già di spettanza paterna e senza pernotto, dalle ore 08.30 alle ore 20.30; le giornate dovranno essere concordate fra i genitori entro il 31 maggio di ciascun anno;
7) Il Sig. verserà alla Sig.ra entro il giorno 15 Controparte_1 Controparte_2 di ogni mese ed a titolo di contributo al mantenimento del figlio , la somma Per_1 mensile di euro 300,00, rivalutabile secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese di carattere straordinario: a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
3) tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
2) cure termali e fisioterapiche;
3) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
2) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3) gite scolastiche senza pernottamento;
4) trasporto pubblico;
d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
1) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
2) corsi di specializzazione;
3) gite scolastiche con pernottamento;
4) corsi di recupero e lezioni private;
5) alloggio presso la sede universitaria;
e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) tempo prolungato;
2) mensa scolastica;
3) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di € 400,00 all'anno; l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) baby-sitter; 2) campi estivi. La quota delle spese straordinarie andrà rimborsata entro quindici giorni dalla ricezione della documentazione comprovante l'esborso; 8) Le spese della presente procedura e quelle legali saranno compensate tra le parti.
Conclusioni del PM: V.to, conclude perché il Tribunale voglia dichiarare lo scioglimento del matrimonio. Chiede l'adozione dei provvedimenti conformi all'interesse della prole.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 473-bis. 51 c.p.c. depositato il 19/2/2025 i cittadini rumeni
[...]
e esponevano di aver contratto matrimonio il CP_2 Controparte_1
30/6/2018 nel paese di origine e di voler divorziare giusta quanto previsto dalla legge rumena. Sulla base di tali premesse e dopo aver precisato che dall'unione era nato il figlio ancora minorenne, i ricorrenti chiedevano di dichiarare, senza previa Per_1 separazione, lo scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate in epigrafe. L'udienza veniva svolta il giorno 8/4/2025 in forma cartolare in considerazione della richiesta contenuta nel ricorso personalmente sottoscritto dai coniugi e di quanto reiterato nelle note sostitutive di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE A mente dell'art. 3, par. 1, lett. a), primo trattino, del regolamento (CE) 2019/1111 (c.d. Bruxelles II ter) sussiste la giurisdizione italiana atteso che -come si evince dalle certificazioni anagrafiche e dagli altri atti prodotti- i coniugi hanno residenza abituale in Italia. In forza dell'art. 5, par. 1, lett. c) del regolamento UE 1259/2010 (cd. Roma III) deve essere applicata, in conformità della “scelta” consapevolmente effettuata dalle parti nel ricorso introduttivo, la legge della Repubblica della Romania (di cui i ricorrenti sono cittadini). L'art. 373 del codice civile rumeno prevede che il divorzio possa essere chiesto “con il consenso di entrambi i coniugi”, a prescindere dalla sussistenza di un periodo di separazione personale. Alla luce di quanto precede e rilevato che la volontà concorde dei ricorrenti denota l'impossibilità di ricostruire il vincolo coniugale, va quindi pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
Quanto alle statuizioni accessorie, sussiste la giurisdizione italiana sulle questioni relative all'affidamento e al mantenimento del figlio (nato nel 2019) alla luce di Per_1 quanto previsto dall'art. 7 del regolamento 2019/1111 a mente del quale “le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, se il minore risiede stabilmente in quello Stato membro in cui sono aditi”. La legge sostanziale da applicarsi è quella italiana in forza degli artt. 16 e 17 della Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996 -ratificata con legge 18 giugno 2015 n. 101- i quali rinviano direttamente alla legge dello Stato di residenza abituale del minore.
Orbene, atteso che le condizioni concordate appaiono idonee a tutelare gli interessi morali e materiali del minore (il cui ascolto non appare necessario in considerazione del contenuto dell'accordo), esse debbono essere fatte proprie dal Tribunale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in AI (Romania) in data
30/6/2018 da e e iscritto al Controparte_1 Controparte_2 numero 1 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio del Comune di Codigoro, alle condizioni concordate dai coniugi da intendersi qui riportate. Ordina all'ufficiale dello stato civile di Codigoro di procedere all'annotazione della sentenza.
Ferrara, 8 aprile 2025
il presidente estensore
Stefano Scati