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Sentenza 3 ottobre 2024
Sentenza 3 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 03/10/2024, n. 1324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1324 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 6190/2018
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6190/2018
A trattazione cartolare
Oggi 3 ottobre 2024 il GI, esaminate le note di trattazione cartolare, viste le note conclusive depositate dalle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. come da provvedimento che segue, parte integrante del verbale.
Il Giudice
Rosa Lavanga
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosa Lavanga ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6190/2018 promossa da:
, già titolare dell'Impresa individuale ALIMENTARI LA BOTTEGA DI Parte_1
BAGLIONI RAFFAELA, difesa dall'Avv. Francesco Gallo ed elettivamente domiciliata presso il suo
Studio opponente contro difesa dall'Avv. Riccardo Betti ed elettivamente domiciliata Controparte_1
presso il suo Studio
opposta
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 1707/2018
Conclusioni per l'opponente: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, ogni istanza, azione ed eccezione disattesa, 1) in via preliminare: Sospendere il Decreto Ingiuntivo sussistendone i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora come eccepito e dedotto in narrativa. 2) Nel merito, revocare, dichiarare nullo, invalido, ed inefficace – il decreto ingiuntivo opposto e condannare
[...] al pagamento delle spese sostenute per la proposizione di codesto ricorso oltre a Controparte_1 oneri, Iva e CpA come per legge. Con accoglimento di tutte le domande proposte e il rigetto delle richieste avversarie”. Conclusioni per l'opposta: “Voglia l'Ecc.ma Autorità Giudiziaria adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione di rito, di merito ed istruttoria, per tutti i motivi addotti in narrativa: - nel merito, in via principale: rigettare tutte le domande proposte dalla IG.ra , Parte_1 cod. fisc. , residente in Panicale (PG), poiché infondate in fatto ed in diritto e C.F._1 per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale Ordinario di Perugia n. 1707/18
[R.G. 2921/2018] del 26/09/2018; - in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di mancata conferma del provvedimento monitorio opposto, comunque accertare e dichiarare che la società
, p.i. , con sede in Magione (PG), fraz. Agello, loc. Controparte_1 P.IVA_1
Montebuono, 17, in persona del legale rappresentante pro tempore, è creditrice nei confronti della
IG.ra , cod. fisc. , residente in [...], della Parte_1 C.F._1 somma di € 13.654,37 (eurotredicimilaseicentocinquantaquattro/37), ovvero di quel diverso importo pagina 2 di 5 che sarà determinato in corso di causa, e/o ritenuto equo e di giustizia dal Giudice adito, oltre interessi di mora ex D.Lgs. 231/2002, dal dì del dovuto sino al soddisfo;
- per l'effetto condannare la medesima IG.ra al pagamento delle somme di cui sopra in favore della convenuta Parte_1 opposta. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali di causa”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione la impresa individuale Alimentari La Bottega di Baglioni Raffaela, in persona del titolare SI.ra proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
emesso dal Tribunale di Perugia n. 1707/18, R.G. 2921/2018, del 26/09/2018, su ricorso di
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, SI. per la Controparte_1 Parte_2 somma di € 13.654,37, oltre interessi da calcolarsi al tasso legale da dì del dovuto convenuto in fattura al saldo effettivo, nonché spese di procedura liquidate in € 540,00 per competenze professionali ed €
145,50 per spese, notificato il 16.10.2018, quale corrispettivo per la fornitura di beni di cui alle fatture accompagnatorie allegati al ricorso (docc. da nn. 1 a 87 compresi). Contestava la opponente la debenza delle somme richieste, il prezzo e la presenza di vizi nella fornitura della merce.
Ritualmente citata si costituiva in giudizio contestando Controparte_1
l'interposta opposizione e i motivi esposti, ritenuti infondati alla luce della documentazione versata e del contratto di affiliazione, ritenuta infondata la contestazione dei vizi, peraltro tardiva.
Concessa l'esecuzione provvisoria dell'opposto decreto ingiuntivo, ammesse ed espletate le prove orali richieste dalle parti, denegata la concessione della chiesta, da parte opponente CTU, il
Giudice, esaurita l'istruttoria, fissava udienza per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., concedendo termine fino al 30.6.2024 per il deposito di note conclusive e note spese.
Si osserva che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, l'opposizione a decreto ingiuntivo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione - che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti - avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In effetti, a seguito dell'opposizione, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena.
In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio.
pagina 3 di 5 Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; id 14.4.1999, n. 3671; id 25.5.1999, n. 5055; id.
7.9.1977 n. 3902; id. 11.7.1983 n. 4689; id.
9.4.1975 n. 1304; id.
8.5.1976 n. 1629) e, in particolare,
l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.
Ed è noto che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento della stessa deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore ad essere gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato “ex adverso” non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni (per tutte, Cassazione civile, sez. un., 30 ottobre
2001, n. 13533). Dunque in base al generale principio sancito dall'art. 2697 c.c. spetterà al creditore opposto dimostrare la fonte del suo diritto, mentre dovrà essere il debitore convenuto a dovere provare i fatti modificativi ed estintivi del diritto del creditore.
Ciò posto, nell'odierno giudizio emerge la prova delle seguenti circostanze: - il rapporto sostanziale posto alla base del ricorso alla procedura monitoria, peraltro confermato dalla medesima opponente la quale depositava il contratto di affiliazione del 28.02.2015, intercorso tra le parti;
-
l'avvenuta consegna di beni e prodotti, come dimostrato dalle fatture accompagnatorie sottoscritte dalla medesima IG.ra quale dalla titolare dell'Impresa individuale Alimentari La Bottega di Pt_1
Baglioni Raffaela;
- le sottoscrizioni non risultano disconosciute né vi è contestazione circa la tipologia della merce consegnata e il prezzo praticato;
- non risulta che all'atto della consegna della merce di cui alle fatture azionate per via monitoria fosse stata sollevata contestazione alcuna;
- a seguito dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. disposto dall'Ufficio, trova conferma l'avvenuta registrazione di tutti documenti contabili azionati dalla società - le contestazioni sollevate Controparte_1 nell'atto di opposizione relative alla presenza di vizi o difetti della merce consegnata sono rimaste al rango della mera asserzione, non ravvisando agli atti alcun elemento probatorio, a sostegno delle tesi dell'opponente, volto a suffragare la esistenza di quanto dedotto in citazione;
- in ordine ad eventuali prodotti deperibili, è emerso che, quando ciò si verificava, la società oggi opposta provvedeva alla sostituzione dei beni o, laddove ciò non fosse possibile, ad emettere corrispondenti note di credito
(circostanze evincibili dalle dichiarazioni del legale rappresentante di e dalle Controparte_1
dichiarazioni del teste di parte opponente IG.ra ; - la IG.ra peraltro Tes_1 Persona_1
pagina 4 di 5 parte in altro giudizio azionato nei confronti di , riferiva di non essere a Controparte_1 conoscenza diretta “dei fatti della con , ma affermava che “i rapporti con la Pt_1 CP_1 erano identici a molti di noi affiliati o gestori”, riferendo genericamente di alcune CP_1
problematiche relative a merce fornita dalla opposta.
Dall'esame complessivo delle emergenze documentali e testimoniali emerge senza dubbio alcuno la fondatezza della domanda di pagamento azionata dalla odierna società opposta con il ricorso alla procedura monitoria, avendo la opposta compiutamente assolto all'onere probatorio lei gravante, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo, già munito della esecutorietà, deve essere confermato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
respinge l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 1707/2018 (RG 2921/2018) dichiarandolo definitivamente esecutivo. Condanna l'opponente , già titolare dell'Impresa Parte_1
individuale ALIMENTARI LA BOTTEGA DI BAGLIONI RAFFAELA, al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 2.300,00 per spese e compensi professionali, oltre accessori sulle somme soggette come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
PERUGIA, 3 ottobre 2024
Il Giudice
Rosa Lavanga
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6190/2018
A trattazione cartolare
Oggi 3 ottobre 2024 il GI, esaminate le note di trattazione cartolare, viste le note conclusive depositate dalle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. come da provvedimento che segue, parte integrante del verbale.
Il Giudice
Rosa Lavanga
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosa Lavanga ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6190/2018 promossa da:
, già titolare dell'Impresa individuale ALIMENTARI LA BOTTEGA DI Parte_1
BAGLIONI RAFFAELA, difesa dall'Avv. Francesco Gallo ed elettivamente domiciliata presso il suo
Studio opponente contro difesa dall'Avv. Riccardo Betti ed elettivamente domiciliata Controparte_1
presso il suo Studio
opposta
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 1707/2018
Conclusioni per l'opponente: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, ogni istanza, azione ed eccezione disattesa, 1) in via preliminare: Sospendere il Decreto Ingiuntivo sussistendone i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora come eccepito e dedotto in narrativa. 2) Nel merito, revocare, dichiarare nullo, invalido, ed inefficace – il decreto ingiuntivo opposto e condannare
[...] al pagamento delle spese sostenute per la proposizione di codesto ricorso oltre a Controparte_1 oneri, Iva e CpA come per legge. Con accoglimento di tutte le domande proposte e il rigetto delle richieste avversarie”. Conclusioni per l'opposta: “Voglia l'Ecc.ma Autorità Giudiziaria adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione di rito, di merito ed istruttoria, per tutti i motivi addotti in narrativa: - nel merito, in via principale: rigettare tutte le domande proposte dalla IG.ra , Parte_1 cod. fisc. , residente in Panicale (PG), poiché infondate in fatto ed in diritto e C.F._1 per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale Ordinario di Perugia n. 1707/18
[R.G. 2921/2018] del 26/09/2018; - in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di mancata conferma del provvedimento monitorio opposto, comunque accertare e dichiarare che la società
, p.i. , con sede in Magione (PG), fraz. Agello, loc. Controparte_1 P.IVA_1
Montebuono, 17, in persona del legale rappresentante pro tempore, è creditrice nei confronti della
IG.ra , cod. fisc. , residente in [...], della Parte_1 C.F._1 somma di € 13.654,37 (eurotredicimilaseicentocinquantaquattro/37), ovvero di quel diverso importo pagina 2 di 5 che sarà determinato in corso di causa, e/o ritenuto equo e di giustizia dal Giudice adito, oltre interessi di mora ex D.Lgs. 231/2002, dal dì del dovuto sino al soddisfo;
- per l'effetto condannare la medesima IG.ra al pagamento delle somme di cui sopra in favore della convenuta Parte_1 opposta. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali di causa”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione la impresa individuale Alimentari La Bottega di Baglioni Raffaela, in persona del titolare SI.ra proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
emesso dal Tribunale di Perugia n. 1707/18, R.G. 2921/2018, del 26/09/2018, su ricorso di
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, SI. per la Controparte_1 Parte_2 somma di € 13.654,37, oltre interessi da calcolarsi al tasso legale da dì del dovuto convenuto in fattura al saldo effettivo, nonché spese di procedura liquidate in € 540,00 per competenze professionali ed €
145,50 per spese, notificato il 16.10.2018, quale corrispettivo per la fornitura di beni di cui alle fatture accompagnatorie allegati al ricorso (docc. da nn. 1 a 87 compresi). Contestava la opponente la debenza delle somme richieste, il prezzo e la presenza di vizi nella fornitura della merce.
Ritualmente citata si costituiva in giudizio contestando Controparte_1
l'interposta opposizione e i motivi esposti, ritenuti infondati alla luce della documentazione versata e del contratto di affiliazione, ritenuta infondata la contestazione dei vizi, peraltro tardiva.
Concessa l'esecuzione provvisoria dell'opposto decreto ingiuntivo, ammesse ed espletate le prove orali richieste dalle parti, denegata la concessione della chiesta, da parte opponente CTU, il
Giudice, esaurita l'istruttoria, fissava udienza per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., concedendo termine fino al 30.6.2024 per il deposito di note conclusive e note spese.
Si osserva che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, l'opposizione a decreto ingiuntivo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione - che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti - avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In effetti, a seguito dell'opposizione, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena.
In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio.
pagina 3 di 5 Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; id 14.4.1999, n. 3671; id 25.5.1999, n. 5055; id.
7.9.1977 n. 3902; id. 11.7.1983 n. 4689; id.
9.4.1975 n. 1304; id.
8.5.1976 n. 1629) e, in particolare,
l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.
Ed è noto che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento della stessa deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore ad essere gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato “ex adverso” non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni (per tutte, Cassazione civile, sez. un., 30 ottobre
2001, n. 13533). Dunque in base al generale principio sancito dall'art. 2697 c.c. spetterà al creditore opposto dimostrare la fonte del suo diritto, mentre dovrà essere il debitore convenuto a dovere provare i fatti modificativi ed estintivi del diritto del creditore.
Ciò posto, nell'odierno giudizio emerge la prova delle seguenti circostanze: - il rapporto sostanziale posto alla base del ricorso alla procedura monitoria, peraltro confermato dalla medesima opponente la quale depositava il contratto di affiliazione del 28.02.2015, intercorso tra le parti;
-
l'avvenuta consegna di beni e prodotti, come dimostrato dalle fatture accompagnatorie sottoscritte dalla medesima IG.ra quale dalla titolare dell'Impresa individuale Alimentari La Bottega di Pt_1
Baglioni Raffaela;
- le sottoscrizioni non risultano disconosciute né vi è contestazione circa la tipologia della merce consegnata e il prezzo praticato;
- non risulta che all'atto della consegna della merce di cui alle fatture azionate per via monitoria fosse stata sollevata contestazione alcuna;
- a seguito dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. disposto dall'Ufficio, trova conferma l'avvenuta registrazione di tutti documenti contabili azionati dalla società - le contestazioni sollevate Controparte_1 nell'atto di opposizione relative alla presenza di vizi o difetti della merce consegnata sono rimaste al rango della mera asserzione, non ravvisando agli atti alcun elemento probatorio, a sostegno delle tesi dell'opponente, volto a suffragare la esistenza di quanto dedotto in citazione;
- in ordine ad eventuali prodotti deperibili, è emerso che, quando ciò si verificava, la società oggi opposta provvedeva alla sostituzione dei beni o, laddove ciò non fosse possibile, ad emettere corrispondenti note di credito
(circostanze evincibili dalle dichiarazioni del legale rappresentante di e dalle Controparte_1
dichiarazioni del teste di parte opponente IG.ra ; - la IG.ra peraltro Tes_1 Persona_1
pagina 4 di 5 parte in altro giudizio azionato nei confronti di , riferiva di non essere a Controparte_1 conoscenza diretta “dei fatti della con , ma affermava che “i rapporti con la Pt_1 CP_1 erano identici a molti di noi affiliati o gestori”, riferendo genericamente di alcune CP_1
problematiche relative a merce fornita dalla opposta.
Dall'esame complessivo delle emergenze documentali e testimoniali emerge senza dubbio alcuno la fondatezza della domanda di pagamento azionata dalla odierna società opposta con il ricorso alla procedura monitoria, avendo la opposta compiutamente assolto all'onere probatorio lei gravante, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo, già munito della esecutorietà, deve essere confermato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
respinge l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 1707/2018 (RG 2921/2018) dichiarandolo definitivamente esecutivo. Condanna l'opponente , già titolare dell'Impresa Parte_1
individuale ALIMENTARI LA BOTTEGA DI BAGLIONI RAFFAELA, al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 2.300,00 per spese e compensi professionali, oltre accessori sulle somme soggette come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
PERUGIA, 3 ottobre 2024
Il Giudice
Rosa Lavanga
pagina 5 di 5