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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 01/04/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 241/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI
nella persona del Giudice Nicoletta Serra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 241 ruolo generale affari civili contenziosi dell'anno 2023 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata nella Via Tortolì n. 10, Parte_1 C.F._1
presso lo studio degli avv.ti Damiano Arra, (Cod. Fisc.: ), C.F._2 Pt_2
(Cod. Fisc.: ) e (Cod. Fisc.:
[...] C.F._3 Parte_3
) che la rappresentano e difendono come da delega in calce all'atto di C.F._4
citazione, attore contro
, (cod. fisc.: CP_1 C.F._5
, (cod. fisc.: ) Parte_4 C.F._6
, (cod. fisc.: Parte_5 C.F._7
(cod. fisc.: ) Parte_6 C.F._8
, (cod. fisc.: ) Parte_7 C.F._9
(cod. fisc.: Parte_8 C.F._10
, (cod. fisc.: ) Parte_9 C.F._11
, (cod. fisc.: Parte_10 C.F._12
, (cod. fisc.: Parte_11 C.F._13
, (cod. fisc.: ) Parte_12 C.F._14
convenuti contumaci
Oggetto: usucapione
1 Conclusioni nell'interesse dell'attore (comparsa conclusionale del 28 febbraio 2025)
“Voglia l'On. Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, accertare quanto in premessa esposto, conseguentemente dichiarare:
A) , nata in [...] il [...], (cod. fisc.: ) proprietaria per intervenuta Parte_1 C.F._1 usucapione ventennale, del fabbricato, con annessa area di corte, siti in Tertenia, Via Kolbe, censito al catasto urbano del comune di Tertenia al foglio 15, particelle 1803.
***
Motivi in fatto e diritto della decisione ha adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentir dichiarare di essere Parte_1 proprietaria, per intervenuta usucapione, di un fabbricato con annessa area di corte sito in Tertenia, via M. Kolbe, coerente con , e Via Kolbe, censito al catasto urbano CP_2 Controparte_3 del comune di Tertenia al foglio 15, particelle 1803.
L'attrice ha dedotto di aver occupato detto immobile in maniera continuativa, destinando il fabbricato come prima casa di civile abitazione, provvedendo negli anni alla ristrutturazione interna ed esterna, nello specifico rimuovendo l'intonaco esterno fatiscente e ripristinandolo con del nuovo, sostituendo le finestre in legno con finestre in alluminio, ristrutturando il bagno, sostituendo le piastrelle interne;
nella corte retrostante il fabbricato ha provveduto a curare alberi di agrumi mentre la corte antistante – che viene utilizzata come posto auto- apponendo un cancello per impedire l'accesso a terzi.
I convenuti, seppure regolarmente citati in causa, non si sono costituiti e, con l'ordinanza del 1 agosto 2023 è stata dichiarata la contumacia ad eccezione dei convenuti e Parte_5 Pt_6
nei cui confronti la dichiarazione di contumacia è stata resa in data 4 aprile 2024.
[...]
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
2 Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario
– cioè per usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436;
Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà (in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. II, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass. Civ., sez. II, 6 agosto 2004 n. 15145).
Nel caso di specie, la prova orale espletata ha confermato il possesso del terreno in capo all'attrice per oltre vent'anni, dagli inizi degli anni Novanta. Parte_1
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso, individuando con esattezza e precisione i confini dell'immobile oggetto della domanda, di cui hanno fornito riscontro anche nelle foto mostrate in udienza (dichiarazioni dei testi e , rese all'udienza del 6 novembre 2024). Testimone_1 Testimone_2
e hanno riferito che, intorno agli anni Novanta l'attrice provvide Testimone_1 Testimone_2 alla ristrutturazione del fabbricato, sia internamente che esternamente, mentre 10 anni dopo circa, nel 2013/2014 ristrutturò anche il bagno sito al piano terra dell'immobile.
Entrambi i testi hanno confermato che l'immobile è composto da due livelli (piano terra e primo piano), che nella parte posteriore dell'edificio è presente un giardino nel quale dimorano una pianta di limone e una di IO (che entrambi i testi hanno riconosciuto nella fotografia mostrata in udienza -allegato 9 dell'atto di citazione) mentre, nella parte fronte strada è presente uno spazio che l'attrice utilizza per parcheggiare la propria automobile, che è chiuso con un cancello in ferro scorrevole, mentre, tutto il restante perimetro del fabbricato è delimitato da muretto a secco e in mattoni.
3 I testi hanno altresì confermato che l'attrice si è sempre comportata come proprietaria del terreno da oltre trent'anni e che, per quanto di loro conoscenza, nessuno ha mai contestato l'utilizzo del bene da parte della medesima.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno saputo collocare temporalmente e con esattezza i fatti, ricollegandoli ad eventi personali specifici (come il matrimonio della , avvenuto nel 1993), nonché in ragione dei rapporti di Pt_1 conoscenza con l'attrice.
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che l'attrice abbia provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e che possa essere dichiarato che ha Parte_1 acquistato la proprietà la struttura oggetto di causa per usucapione.
*
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara Parte_1 proprietaria del fabbricato, con annessa area di corte, siti in Tertenia, Via Kolbe, censito al catasto urbano del comune di Tertenia al foglio 15, particelle 1803;
2) nulla sulle spese con riguardo ai convenuti contumaci.
Lanusei, 1 aprile 2025.
Il Giudice
Nicoletta Serra
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI
nella persona del Giudice Nicoletta Serra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 241 ruolo generale affari civili contenziosi dell'anno 2023 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata nella Via Tortolì n. 10, Parte_1 C.F._1
presso lo studio degli avv.ti Damiano Arra, (Cod. Fisc.: ), C.F._2 Pt_2
(Cod. Fisc.: ) e (Cod. Fisc.:
[...] C.F._3 Parte_3
) che la rappresentano e difendono come da delega in calce all'atto di C.F._4
citazione, attore contro
, (cod. fisc.: CP_1 C.F._5
, (cod. fisc.: ) Parte_4 C.F._6
, (cod. fisc.: Parte_5 C.F._7
(cod. fisc.: ) Parte_6 C.F._8
, (cod. fisc.: ) Parte_7 C.F._9
(cod. fisc.: Parte_8 C.F._10
, (cod. fisc.: ) Parte_9 C.F._11
, (cod. fisc.: Parte_10 C.F._12
, (cod. fisc.: Parte_11 C.F._13
, (cod. fisc.: ) Parte_12 C.F._14
convenuti contumaci
Oggetto: usucapione
1 Conclusioni nell'interesse dell'attore (comparsa conclusionale del 28 febbraio 2025)
“Voglia l'On. Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, accertare quanto in premessa esposto, conseguentemente dichiarare:
A) , nata in [...] il [...], (cod. fisc.: ) proprietaria per intervenuta Parte_1 C.F._1 usucapione ventennale, del fabbricato, con annessa area di corte, siti in Tertenia, Via Kolbe, censito al catasto urbano del comune di Tertenia al foglio 15, particelle 1803.
***
Motivi in fatto e diritto della decisione ha adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentir dichiarare di essere Parte_1 proprietaria, per intervenuta usucapione, di un fabbricato con annessa area di corte sito in Tertenia, via M. Kolbe, coerente con , e Via Kolbe, censito al catasto urbano CP_2 Controparte_3 del comune di Tertenia al foglio 15, particelle 1803.
L'attrice ha dedotto di aver occupato detto immobile in maniera continuativa, destinando il fabbricato come prima casa di civile abitazione, provvedendo negli anni alla ristrutturazione interna ed esterna, nello specifico rimuovendo l'intonaco esterno fatiscente e ripristinandolo con del nuovo, sostituendo le finestre in legno con finestre in alluminio, ristrutturando il bagno, sostituendo le piastrelle interne;
nella corte retrostante il fabbricato ha provveduto a curare alberi di agrumi mentre la corte antistante – che viene utilizzata come posto auto- apponendo un cancello per impedire l'accesso a terzi.
I convenuti, seppure regolarmente citati in causa, non si sono costituiti e, con l'ordinanza del 1 agosto 2023 è stata dichiarata la contumacia ad eccezione dei convenuti e Parte_5 Pt_6
nei cui confronti la dichiarazione di contumacia è stata resa in data 4 aprile 2024.
[...]
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
2 Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario
– cioè per usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436;
Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà (in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. II, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass. Civ., sez. II, 6 agosto 2004 n. 15145).
Nel caso di specie, la prova orale espletata ha confermato il possesso del terreno in capo all'attrice per oltre vent'anni, dagli inizi degli anni Novanta. Parte_1
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso, individuando con esattezza e precisione i confini dell'immobile oggetto della domanda, di cui hanno fornito riscontro anche nelle foto mostrate in udienza (dichiarazioni dei testi e , rese all'udienza del 6 novembre 2024). Testimone_1 Testimone_2
e hanno riferito che, intorno agli anni Novanta l'attrice provvide Testimone_1 Testimone_2 alla ristrutturazione del fabbricato, sia internamente che esternamente, mentre 10 anni dopo circa, nel 2013/2014 ristrutturò anche il bagno sito al piano terra dell'immobile.
Entrambi i testi hanno confermato che l'immobile è composto da due livelli (piano terra e primo piano), che nella parte posteriore dell'edificio è presente un giardino nel quale dimorano una pianta di limone e una di IO (che entrambi i testi hanno riconosciuto nella fotografia mostrata in udienza -allegato 9 dell'atto di citazione) mentre, nella parte fronte strada è presente uno spazio che l'attrice utilizza per parcheggiare la propria automobile, che è chiuso con un cancello in ferro scorrevole, mentre, tutto il restante perimetro del fabbricato è delimitato da muretto a secco e in mattoni.
3 I testi hanno altresì confermato che l'attrice si è sempre comportata come proprietaria del terreno da oltre trent'anni e che, per quanto di loro conoscenza, nessuno ha mai contestato l'utilizzo del bene da parte della medesima.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno saputo collocare temporalmente e con esattezza i fatti, ricollegandoli ad eventi personali specifici (come il matrimonio della , avvenuto nel 1993), nonché in ragione dei rapporti di Pt_1 conoscenza con l'attrice.
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che l'attrice abbia provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e che possa essere dichiarato che ha Parte_1 acquistato la proprietà la struttura oggetto di causa per usucapione.
*
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara Parte_1 proprietaria del fabbricato, con annessa area di corte, siti in Tertenia, Via Kolbe, censito al catasto urbano del comune di Tertenia al foglio 15, particelle 1803;
2) nulla sulle spese con riguardo ai convenuti contumaci.
Lanusei, 1 aprile 2025.
Il Giudice
Nicoletta Serra
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