Sentenza 9 ottobre 2024
Ordinanza cautelare 16 maggio 2025
Rigetto
Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 04/05/2026, n. 3413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3413 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03413/2026REG.PROV.COLL.
N. 03539/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3539 del 2025, proposto da
GE - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
Soc. Agr. UZ NE e IA s.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Maddalena Aldegheri e Marco Guerreschi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Maddalena Aldegheri in Verona, via Albere, n. 80;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il ET (Sezione Quarta) n. 2361/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della società agricola UZ NE e IA s.s.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 aprile 2026 il Cons. Giovanni SC e udito per la parte appellata l’avvocato Ester Ermondi, per delega dell'avvocato Maddalena Aldegheri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT
1. GE propone appello (con domanda cautelare e istanza ai sensi dell’art. 104, comma 2, cod. proc. amm.) avverso la sentenza del Tar per il ET n. 2361 del 2024 che ha accolto il ricorso proposto in primo grado dalla società agricola UZ NE e IA s.s., volto ad ottenere l’annullamento:
- della cartella di pagamento GE n. 30020150000008320/000, inerente al pagamento del c.d. “prelievo latte” per il periodo indicato nella stessa;
- nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, ed in particolare dell’atto di iscrizione a ruolo e del ruolo indicato nella cartella (ruolo n. 2015/000001 reso esecutivo il 19 febbraio2015), nella parte in cui in detti atti risulta l’iscrizione delle somme indicate come dovute a carico della ricorrente, e quindi nella parte in cui detti atti incidono nella sfera giuridica della medesima.
2. La sentenza impugnata così ha sintetizzato le premesse in fatto:
- con la cartella di pagamento indicata in epigrafe, GE ha comunicato al ricorrente il debito “per prelievo latte” risultante a suo carico, relativo alle campagne lattiero casearie per le annualità 2005/2006, 2006/2007,2007/2008, i relativi importi essendo stati iscritti a debito nel ruolo reso esecutivo in data 19 febbraio 2015;
- il ricorrente ha impugnato la cartella avanti al Tribunale di Rovigo (causa R.G. n. 1036/2015), il quale, con sentenza n. 603/2020 pubblicata il 13 agosto 2020, ha declinato la propria giurisdizione in favore del giudice amministrativo;
- la società agricola ha riassunto, quindi, il giudizio avanti al Tar riproponendo 14 motivi di impugnazione della citata cartella.
3. Nel giudizio di primo grado si costituiva GE contestando l’ammissibilità e fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
4. Con sentenza n. 2361/2024 il Tar per il ET ha accolto il ricorso.
4.1 Il Tar ha ritenuto assorbente la circostanza (dedotta dalla ricorrente e non contestata) rappresentata dall’intervenuto annullamento degli atti presupposti relativi a tutte le annate lattiero-casearie coinvolte nel presente giudizio, per effetto di decisioni del Consiglio di Stato ovvero del Tar per il Lazio.
In particolare il Tar ha evidenziato che è risultato quanto segue:
- in riferimento alla campagna 2005/2006, il prelievo supplementare imputato a parte ricorrente è stato annullato con sentenza del Consiglio di Stato n.1877/2023 pubblicata il 23 febbraio 2023;
- in riferimento alla campagna 2006/2007, il prelievo supplementare imputato a parte ricorrente è stato annullato con sentenza del Consiglio di Stato n.995/2023 pubblicata il 27 gennaio 2023;
- in riferimento alla campagna 2007/2008, il prelievo supplementare imputato a parte ricorrente è stato annullato con sentenza del Tar Lazio – Roma n. 5694/2023 pubblicata il 04 aprile 2023.
4.2 Il Tar ha ritenuto di fare applicazione del principio secondo cui: ‹‹ l’annullamento dell’atto accertativo - quale portato giuridico dell'invalidità caducante - travolge anche gli atti successivi che lo presuppongono. L'invalidità caducante si verifica allorquando il provvedimento annullato in sede giurisdizionale costituisce il presupposto unico ed imprescindibile dei successivi atti consequenziali, esecutivi e meramente confermativi, sicché il suo venir meno travolge automaticamente gli atti successivi specificamente collegati al provvedimento presupposto. L’effetto caducante si produce quando tra i due atti vi sia un rapporto di presupposizione -consequenzialità immediata, diretta e necessaria, nel senso che l'atto successivo si pone come inevitabile conseguenza di quello precedente in assenza di nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, né del destinatario dell'atto presupposto, né di altri soggetti ›› (Cons. Stato, sez.VI, 24 luglio 2024, n. 6695).
Di conseguenza il Tar ha accolto il ricorso annullando gli atti impugnati.
5. Avverso la sentenza del Tar per il ET n. 2361/2024 ha proposto appello GE per i motivi che saranno più avanti esaminati. GE ha proposto anche istanza ex art. 104, comma 2, c.p.a.
6. Si è costituita in giudizio la società agricola UZ NE e IA s.s. chiedendo il rigetto dell’appello e dell’istanza ex art. 104 c.p.a. siccome inammissibili e infondati. In subordine sono stati riproposti tutti i motivi di ricorso ritenuti assorbiti in primo grado.
7. Con ordinanza n. 1824/2025 la Sezione ha rigettato l’istanza di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata presentata da GE.
8. All’udienza del 23 aprile 2026 l’appello è stato trattenuto in decisione.
DI
1. Il primo motivo di appello è rubricato: « Violazione del principio del ne bis in idem, in ragione del precedente rigetto di un precedente ricorso, proposto dal medesimo produttore, nei confronti della medesima cartella, con conseguente preclusione della possibilità di esaminare nuovamente le censure mosse in questo giudizio ».
GE sostiene che:
- in questo giudizio viene impugnata la cartella n. 30020150000008320/000, avverso la quale il produttore ha proposto opposizione davanti al giudice ordinario e, indi, seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione, davanti al Tar per il ET;
- il medesimo produttore – ancorché in quel caso congiuntamente ad altri produttori – aveva già impugnato la medesima cartella davanti allo stesso Tar per il ET, nel giudizio allibrato al R.G. n. 778/2015 e deciso, in senso sfavorevole alle parti private, dalla sentenza n. 302 del 27 febbraio 2020;
- la sentenza appena citata ha dichiarato quel ricorso inammissibile e il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5980/2022, ha dichiarato l’estinzione del giudizio di appello, con conseguente passaggio in giudicato nei confronti di tutti i produttori della prefata sentenza n. 302 del 2020;
- a fronte del rigetto (ancorché solo in rito) del ricorso proposto (anche) dall’odierna controparte contro la cartella n. 30020150000008320/000, non è più possibile per l’azienda contestare tale medesima cartella, già impugnata con un ricorso rigettato con sentenza passata in giudicato;
- diversamente opinando si viola la regola del ne bis in idem e pure con la regola secondo cui i provvedimenti amministrativi impugnati in giudizi davanti al G.A. rigettati (anche con sentenza in rito) si consolidano, con conseguente impossibilità di contestarli nuovamente in altri giudizi.
1.1 GE sostiene che
- il vizio appena lamentato è rilevabile d’ufficio ed emerge dalla documentazione prodotta dalla stessa GE in appello che deve essere considerata ammissibile;
- l’art. 104 c.p.a. consente l’ingresso – nel giudizio di appello davanti a codesto Consiglio di Stato, a differenza di quanto avviene nel rito civile davanti alla giurisdizione ordinaria – anche di documenti che non siano nuovi in senso stretto (perché materialmente sopravvenuti), e anche al di là del caso in cui la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile; si tratta dell’ulteriore ipotesi di documenti « indispensabili ai fini della decisione della causa »;
- nella specie è innegabile il carattere della indispensabilità di tali documenti ai fini della decisione della causa.
2. Il motivo è infondato.
Come rilevato dalla difesa di parte appellata, nella cartella impugnata, alla sezione intitolata “quando e come il contribuente può presentare ricorso”, veniva specificato quanto segue: « Il ricorso va presentato al Giudice Ammnistrativo entro 60 giorni dalla notifica della cartella. Infatti, la giurisdizione in materia di applicazione del prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari è dell’Autorità Giudiziaria Amministrativa (art. 133, comma 1, lettera t) del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104). Eventuali ragioni di opposizione non riguardanti il merito della pretesa devono essere invece proposte all’Autorità giudiziaria ordinaria, secondo la procedura indicata: - all’art. 617 del codice di procedura civile, entro 20 giorni dalla notifica della cartella, nel caso si contesti la stessa per vizi formali o vizi della notifica; - all’art. 615 del codice di procedura civile nel caso si facciano valere fatti originari o sopravvenuti al titolo esecutivo tali da incidere sul diritto di procedere a esecuzione forzata ».
Seguendo le indicazioni appena richiamate, parte appellata ha promosso dapprima, entro il termine di 20 giorni dal ricevimento della cartella, un giudizio avanti il giudice ordinario per motivi ex artt. 615 e 617 c.p.c., poi riassunto avanti il Tar per il ET a seguito della pronuncia di difetto di giurisdizione del Tribunale di Rovigo, da cui il giudizio R.G. n. 1057/2020 definitivo con la sentenza n. 2361/2024 e poi, nel termine di 60 giorni, anche un giudizio avanti il Giudice Amministrativo per motivi di merito, da cui il giudizio R.G. n. 778/2015, definitivo con sentenza in rito di inammissibilità.
Appare evidente che si tratta di due giudizi inizialmente instaurati per motivi diversi davanti a giudici diversi: non esistono i presupposti perché si possa parlare di violazione del principio del ne bis in idem .
Occorre inoltre considerare quanto segue:
- il giudizio con la sentenza impugnata, essendo un giudizio promosso in riassunzione del giudizio avanti il Tribunale di Rovigo, deve ritenersi comunque immune dal giudicato intervenuto nel giudizio promosso per motivi di merito avanti il Tar per il ET, in quanto esso è stato definito con sentenza in rito di inammissibilità e quindi lasciando impregiudicate le questioni relative al merito della pretesa poi fatte oggetto di giudicati favorevoli alla parte privata puntualmente richiamati oggetto del presente giudizio ;
- in conclusione il giudizio promosso avanti il Tar del ET R.G. n. 778/2015, è stato definito con sentenza (n. 302/2020) in rito di inammissibilità: si tratta di una sentenza di natura processuale che non può per la sua natura interferire né interferisce sul primo giudizio promosso avanti il Tribunale di Rovigo per motivi ex artt. 615 e 617 c.p.c., poi riassunto avanti il Tar del ET;
- con la sentenza impugnata, il Tar ha semplicemente preso atto dell’intervenuto annullamento dei titoli legittimanti l’iscrizione a ruolo entrando nel merito della pretesa, cosa non preclusa dalla precedente sentenza di inammissibilità in presenza di numerosi contenziosi aventi svariati possibbili effetti sulla res iudicanda, con conseguente effetto caducante sugli atti successivi indipendentemente da eventuali giudicati di merito o di rito su tali atti successivi o anche dalla loro definitività.
2.1 Quanto esposto porta a ritenere assorbita la richiesta formulata da GE di produrre nuovi documenti in appello ai sensi dell’art. 104, comma 2, c.p.a.
3. Il secondo motivo di appello è rubricato: « Violazione degli artt. 43 e 73 del cod. proc. amm., per avere il Tar accolto il ricorso sulla base del solo deposito di documentazione ritenuta rilevante e sulla base di argomentazioni dedotte nella memoria depositata in vista dell’udienza, in difetto della presentazione di motivi aggiunti ».
GE sostiene che:
- l’accoglimento del ricorso di primo grado non è rituale;
- il ricorrente in primo grado si è limitato a produrre documenti nel termine di quaranta giorni liberi prima dell’udienza di discussione, seguiti dal deposito di una memoria, depositata nel termine di trenta giorni liberi prima dell’udienza, in cui deduceva quali sopravvenienze le decisioni del Consiglio di Stato e del Tar per il Lazio, relative all’annullamento degli atti presupposti;
- tali sopravvenienze avrebbero dovuto essere dedotte nel giudizio attraverso veri e propri motivi aggiunti, ai sensi dell’art. 43 del c.p.a., non essendo a tal fine sufficiente il mero deposito di documenti e memorie nei termini di cui all’art. 73 dello stesso codice;
- la sentenza è viziata anche da questo error in procedendo , in quanto il Tar ha accolto il ricorso sulla base di un sopravvenuto motivo (l’annullamento degli atti presupposti) presentato in forme irrituali.
4. Il motivo è infondato.
Il primo giudice ha semplicemente acclarato un fatto, ovvero l’esistenza di pronunce riguardanti l’annullamento degli atti accertativi che hanno l’effetto di travolgere gli atti successivi che lo presuppongono.
5. Il terzo motivo di ricorso è rubricato: « Violazione degli artt. 2908 e 2909 del cod. civ., in relazione all’annata 2007/08, in ragione dell’attuale pendenza di un altro giudizio amministrativo nel quale si controverte sulla validità dell’imputazione di prelievo relativa a tale annata ».
Con specifico riferimento all’annata 2007/08 GE sostiene che:
- il Tar ET ha disposto l’annullamento della cartella, nella parte relativa a questa annata, in ragione dell’annullamento di un atto presupposto, disposto dalla sentenza del Tar Lazio n. 5694 del 2023;
- per quella medesima annata, è stato adottato un ulteriore provvedimento di calcolo del prelievo supplementare impugnato anche dall’odierna appellata;
- si fa riferimento alla comunicazione impugnata al Tar Lazio nel giudizio R.G. n. 11576 del 2008, deciso in primo grado dalla sentenza n. 6451 del 14 aprile 2023, impugnata davanti al Consiglio di Stato (tale giudizio pendente all’epoca dell’introduzione di questa controversia è stato definito dal Consiglio di Stato con la decisione n. 5880 del 2025, che, in accoglimento del gravame erariale, ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo, così consolidando i provvedimenti impugnati e, quindi, rendendo certamente dovuta l’imputazione di prelievo di cui alla campagna lattiera 2007/08);
- non si può quindi predicare alcun effetto di annullamento dell’atto presupposto (di tutti gli atti presupposti) con riferimento all’annata 2007/08.
5.1 Nella memoria presentata in vista dell’udienza parte appellante ribadisce che con specifico riferimento all’annualità 2007/08 e con riguardo quindi al terzo motivo dell’appello, che il giudizio pendente all’epoca dell’introduzione di questa controversia (R.G. 3900/2023) è stato definito dal Consiglio di Stato con la decisione n. 5880 del 2025, che, in accoglimento del gravame erariale, ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo, così consolidando i provvedimenti impugnati e, quindi, rendendo certamente dovuta l’imputazione di prelievo di cui alla campagna lattiera 2007/08.
6. Il motivo è infondato.
Come ribadito dalla parte appellata:
- nel giudizio avanti il Tar del Lazio, n. 11582/2008, definitivo con la sentenza di annullamento n. 5694/2023 (passata in giudicato e posta dal Tar a base dell’annullamento della cartella per tale periodo) erano state impugnate le comunicazioni GE relative al prelievo 2007/08 ricevute da ognuno dei produttori ricorrenti, tra cui l’azienda agricola UZ s.s.;
- nel (diverso) giudizio avanti il Tar del Lazio-Roma R.G. n. 11567/2008, definitivo con la sentenza di annullamento n. 6451/2023 (poi definito dal Consiglio di Stato con sentenza n. 5880/2025 con la quale è stato dichiarato inammissibile il giudizio di primo grado) era stata impugnata la comunicazione GE relativa al prelievo 2007/08 (la c.d. “lista di prelievo”) ricevuta dall’acquirente latte cooperativa ET TT s.c.r.l.., da parte della stessa cooperativa e dai conferenti della stessa, tra cui l’azienda agricola UZ s.s.;
- il fatto che il giudizio di I° grado a suo tempo promosso dall’acquirente ET TT avverso la lista di prelievo a lui inviata, sia stato dichiarato inammissibile dal Consiglio di Stato con sentenza n. 5880/2025, non ha rilevanza, poiché tale decisione non supera quella del Tar per il Lazio n. 5694/2023, passata in giudicato, con la quale è stata annullata, tra le altre, anche la comunicazione GE di imputazione del prelievo 2007/08 personalmente ricevuta dall’azienda agricola UZ s.s. (comunicazione, questa, che non era impugnata nel giudizio promosso dall’acquirente).
Correttamente il primo giudice ha affermato che « in riferimento alla campagna 2007/2008, il prelievo supplementare imputato a parte ricorrente è stato annullato con sentenza del T.A.R. Lazio – Roma n.5694/2023 pubblicata il 04 aprile 2023 ».
7. L’azienda appellata ripropone tutti i motivi di ricorso ritenuti assorbiti dal primo giudice.
8. L’infondatezza dei motivi di appello esime il Collegio dalla necessità di analizzare i motivi riproposti.
9. Per le ragioni esposte l’appello deve essere rigettato.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Marco Poppi, Consigliere
Giovanni SC, Consigliere, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| Giovanni SC | Giancarlo Montedoro |
IL SEGRETARIO