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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XVII, sentenza 24/02/2026, n. 1573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1573 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1573/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 17, riunita in udienza il
30/01/2024 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
CARUSO GIUSEPPE DOMENICO, Presidente
COSTANZO MASSIMO IC, Relatore
VA NA RI MA, Giudice
in data 30/01/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1811/2017 depositato il 06/03/2017
proposto da
Ricorrente_1 Srl Unipersonale Rappresentante_1 Leg.rapp. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Dir. Provin. Uff. Controlli-Legale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando, 1 95100 Catania
CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8930/2016 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 3 e pubblicata il 22/07/2016
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS03W003299/2014 IRES-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS03W003299/2014 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS03W003299/2014 IRAP 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato: Insiste come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate con l'avviso di accertamento meglio identificato in epigrafe ha avviato una indagine bancaria nei confronti della ditta in esame, accertando per l'anno d'imposta 2010, maggiori ricavi per euro
133.876,57 scaturenti da operazioni bancarie di versamento e prelevamento non giustificati.
Il ricorrente presentava istanza di accertamento per adesione e in sede di contraddittorio l'Agenzia delle
Entrate sulla scorta dei documenti giustificativi prodotti, proponeva di ridurre i ricavi accertati decurtando dagli stessi operazioni di versamento per euro 26.540,85 e di prelevamento per euro 11.845,99.
La società in persona della legale rappresentante sig.ra Rappresentante_1 non accettava e in data 28/5/2015 notificava ricorso protocollato al n. 54870/2015.
L'Agenzia delle Entrate si è costituito in giudizio controdeducendo di avere legittimamente e correttamente operato ed in via principale chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio, in subordine di accogliere parzialmente il ricorso in base alla proposta formulata in sede di contraddittorio del 26/5/2015 prot. 53770/2015.
Successivamente in data 16/2/2016, parte avversa ha presentato una proposta di conciliazione giudiziale.
L'ufficio legale della Direzione Provinciale di Catania con memorie del 22/6/2016 ha fatto presente di non potere accettare la proposta conciliativa della ditta Ricorrente_1 srl se non nei termini indicati nel processo verbale di contraddittorio del 26/5/2015.
Con la sentenza in epigrafe, la Commissione Tributaria Provinciale ha accolto parzialmente il ricorso escludendo dalla formazione del reddito i prelevamenti per euro 53.798,36 in base alla sentenza della
Consulta n. 228/2014, confermando per il resto la legittimità dell'avviso di accertamento.
Propone appello principale la società eccependo la nullità della sentenza oggetto per violazione ed errata applicazione dell'art. 32 D.p.r 600/1973 ed applicazione della circolare 32 del 19/10/2006, con devoluzione dei motivi di prime cure.
Avverso la predetta sentenza, l'Agenzia delle Entrate propone appello incidentale per i seguenti motivi perchè la sentenza in esame ha erroneamente ed estensivamente interpretato la sentenza della Corte Costituzionale
n. 228/2014 ed ha annullato le operazioni di prelevamento.
All'udienza odierna la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale è infondato. L'appello incidentale è fondato.
Con riferimento all'appello ptincipale, che è da rigettare, è necessario precisare che tutti i movimenti sui conti bancari del contribuente, siano essi accrediti che addebiti, si presumono, ai sensi dell' art.32 , comma
1, n.2 del D.P.R. n.600 del 1973 , e dell' art.51 , comma 2, n.2, del D.P.R. n.633 del 1972 , riferiti all'attività economica del contribuente, i primi quali ricavi e i secondi quali corrispettivi versati per l'acquisto di beni e servizi reimpiegati nella produzione, spettando all'interessato fornire la prova contraria che i singoli movimenti non si riferiscono ad operazioni imponibili (cfr. exmultis, Cass. Sez. 5, Sentenza n.26111 del 30/12/2015 ; conforme Cass. Sez. 5, Sentenza n.15857 del 29/07/2016 ).
Il giudice di prime cure non ha tenuto conto che, per superare tale presunzione, il contribuente deve in particolare dimostrare, con una prova non generica ma analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili (Cass. Sez.
5, Sentenza n.15857 del 29/07/2016 , conforme, Cass. Sez. 5, Sentenza n.4829 del 11/03/2015). Spetta all'interessato fornire la prova contraria che i singoli movimenti non si riferiscano ad operazioni imponibili.
Pertanto, per superare tale presunzione, il contribuente deve in particolare dimostrare, con una prova non generica ma analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili. Il contribuente non ha fornito tali elementi.
Pertanto, è da rigettare l'appello principale.
Risulta di conseguenza accolto l'appello incidentale.
La sentenza n. 228 del 2014 della Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità parziale dell'articolo 32, comma 1, numero 2), secondo periodo, del D.p.r. n. 600 del1973, nella parte in cui parifica i titolari di reddito di lavoro autonomo ai titolari di reddito d'impresa, prevedendo la c.d. presunzione di equivalenza dei prelevamenti non giustificati ai compensi professionali imponibili. Tale sentenza è applicabile solo ai professionisti e non alle società.
La sentenza deve essere parzialmente riformata.
Le spese seguono la soccombenza e si possono liquidare come in dispositivo.
P.Q.M.
La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia – Sezione staccata di Catania rigetta l'appello principale e accoglie l'appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza appellata dichiara interamente legittimo l'atto impugnato.
Condanna la società appellata al pagamento delle spese del giudizio a favore dell'Agenzia delle Entrate e che liquida per il primo grado in euro 2.000,00 oltre
IVA, diritti e rimborso spese generali al 15%.e che liquida per il secondo grado in euro 2.600,00 oltre IVA, diritti e rimborso spese generali al 15%.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della XVII sezione della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia il 30 gennaio 2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
SS RI OS US Domenico US
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 17, riunita in udienza il
30/01/2024 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
CARUSO GIUSEPPE DOMENICO, Presidente
COSTANZO MASSIMO IC, Relatore
VA NA RI MA, Giudice
in data 30/01/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1811/2017 depositato il 06/03/2017
proposto da
Ricorrente_1 Srl Unipersonale Rappresentante_1 Leg.rapp. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Dir. Provin. Uff. Controlli-Legale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando, 1 95100 Catania
CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8930/2016 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 3 e pubblicata il 22/07/2016
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS03W003299/2014 IRES-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS03W003299/2014 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS03W003299/2014 IRAP 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato: Insiste come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate con l'avviso di accertamento meglio identificato in epigrafe ha avviato una indagine bancaria nei confronti della ditta in esame, accertando per l'anno d'imposta 2010, maggiori ricavi per euro
133.876,57 scaturenti da operazioni bancarie di versamento e prelevamento non giustificati.
Il ricorrente presentava istanza di accertamento per adesione e in sede di contraddittorio l'Agenzia delle
Entrate sulla scorta dei documenti giustificativi prodotti, proponeva di ridurre i ricavi accertati decurtando dagli stessi operazioni di versamento per euro 26.540,85 e di prelevamento per euro 11.845,99.
La società in persona della legale rappresentante sig.ra Rappresentante_1 non accettava e in data 28/5/2015 notificava ricorso protocollato al n. 54870/2015.
L'Agenzia delle Entrate si è costituito in giudizio controdeducendo di avere legittimamente e correttamente operato ed in via principale chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio, in subordine di accogliere parzialmente il ricorso in base alla proposta formulata in sede di contraddittorio del 26/5/2015 prot. 53770/2015.
Successivamente in data 16/2/2016, parte avversa ha presentato una proposta di conciliazione giudiziale.
L'ufficio legale della Direzione Provinciale di Catania con memorie del 22/6/2016 ha fatto presente di non potere accettare la proposta conciliativa della ditta Ricorrente_1 srl se non nei termini indicati nel processo verbale di contraddittorio del 26/5/2015.
Con la sentenza in epigrafe, la Commissione Tributaria Provinciale ha accolto parzialmente il ricorso escludendo dalla formazione del reddito i prelevamenti per euro 53.798,36 in base alla sentenza della
Consulta n. 228/2014, confermando per il resto la legittimità dell'avviso di accertamento.
Propone appello principale la società eccependo la nullità della sentenza oggetto per violazione ed errata applicazione dell'art. 32 D.p.r 600/1973 ed applicazione della circolare 32 del 19/10/2006, con devoluzione dei motivi di prime cure.
Avverso la predetta sentenza, l'Agenzia delle Entrate propone appello incidentale per i seguenti motivi perchè la sentenza in esame ha erroneamente ed estensivamente interpretato la sentenza della Corte Costituzionale
n. 228/2014 ed ha annullato le operazioni di prelevamento.
All'udienza odierna la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale è infondato. L'appello incidentale è fondato.
Con riferimento all'appello ptincipale, che è da rigettare, è necessario precisare che tutti i movimenti sui conti bancari del contribuente, siano essi accrediti che addebiti, si presumono, ai sensi dell' art.32 , comma
1, n.2 del D.P.R. n.600 del 1973 , e dell' art.51 , comma 2, n.2, del D.P.R. n.633 del 1972 , riferiti all'attività economica del contribuente, i primi quali ricavi e i secondi quali corrispettivi versati per l'acquisto di beni e servizi reimpiegati nella produzione, spettando all'interessato fornire la prova contraria che i singoli movimenti non si riferiscono ad operazioni imponibili (cfr. exmultis, Cass. Sez. 5, Sentenza n.26111 del 30/12/2015 ; conforme Cass. Sez. 5, Sentenza n.15857 del 29/07/2016 ).
Il giudice di prime cure non ha tenuto conto che, per superare tale presunzione, il contribuente deve in particolare dimostrare, con una prova non generica ma analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili (Cass. Sez.
5, Sentenza n.15857 del 29/07/2016 , conforme, Cass. Sez. 5, Sentenza n.4829 del 11/03/2015). Spetta all'interessato fornire la prova contraria che i singoli movimenti non si riferiscano ad operazioni imponibili.
Pertanto, per superare tale presunzione, il contribuente deve in particolare dimostrare, con una prova non generica ma analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili. Il contribuente non ha fornito tali elementi.
Pertanto, è da rigettare l'appello principale.
Risulta di conseguenza accolto l'appello incidentale.
La sentenza n. 228 del 2014 della Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità parziale dell'articolo 32, comma 1, numero 2), secondo periodo, del D.p.r. n. 600 del1973, nella parte in cui parifica i titolari di reddito di lavoro autonomo ai titolari di reddito d'impresa, prevedendo la c.d. presunzione di equivalenza dei prelevamenti non giustificati ai compensi professionali imponibili. Tale sentenza è applicabile solo ai professionisti e non alle società.
La sentenza deve essere parzialmente riformata.
Le spese seguono la soccombenza e si possono liquidare come in dispositivo.
P.Q.M.
La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia – Sezione staccata di Catania rigetta l'appello principale e accoglie l'appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza appellata dichiara interamente legittimo l'atto impugnato.
Condanna la società appellata al pagamento delle spese del giudizio a favore dell'Agenzia delle Entrate e che liquida per il primo grado in euro 2.000,00 oltre
IVA, diritti e rimborso spese generali al 15%.e che liquida per il secondo grado in euro 2.600,00 oltre IVA, diritti e rimborso spese generali al 15%.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della XVII sezione della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia il 30 gennaio 2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
SS RI OS US Domenico US