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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/11/2025, n. 5190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5190 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO in persona della dr.ssa LA LI, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 10030/2022 avente ad oggetto: risarcimento danni da circolazione stradale promossa da: quale procuratore speciale di rappresentato e difeso Parte_1 Parte_2 dagli avv.ti Marco Impelluso e Barbara Rota
ATTORE contro rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Controparte_1 Mortarotti
CONVENUTA
e
nato il [...], c.f. Controparte_2 C.F._1
CONVENUTO CONTUMACE
***
Conclusioni: per parte attrice: “In via principale e nel merito: - accertare e dichiarare che la SIa
[...]
nata il [...] a [...] ed il SI nato il [...] Parte_2 Persona_1 a Sassari (SS), il giorno 10 marzo 2019, alle ore 20.00 circa, nel comune di Sassari (SS), si trovavano a bordo della Hyundai Accent, targata BV09LW, priva di copertura assicurativa, di proprietà del SI
nato il [...] a [...] e dallo stesso condotta;
- accertare e dichiarare Controparte_2 che il sinistro meglio descritto in narrativa, a causa del quale la SIa riportava Parte_2 gravi lesioni personali ed il SI decedeva, si verificava in ragione della condotta di Persona_1 guida del SI;
- conseguentemente e per l'effetto, condannare il proprietario Controparte_2 dell'indicato veicolo SI , in solido con quale Controparte_2 Controparte_1 Impresa designata dal F.G.V.S., in persona del legale rappresentante pro-tempore, ai sensi dell'articolo 283 C.d.A. comma 1 lettera B, al risarcimento, in favore della SIa , di tutti i danni Parte_2
- patrimoniali e non patrimoniali, diretti ed indiretti - a qualsiasi titolo subiti e subendi a causa del predetto sinistro, oltre alla rivalutazione monetaria ed al risarcimento del danno per il mancato tempestivo godimento delle somme da quantificarsi con il criterio degli interessi compensativi. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio da distrarsi – ex art. 93 c.p.c. – in favore
pagina 1 di 10 dell'avv. Marco C.M. Impelluso che dichiara di aver anticipato le prime e di non aver riscosso i restanti”.
Per parte convenuta: “In via preliminare: respingere l'attorea istanza di concessione di provvisionale;
In via istruttoria: disporre ctu medico-legale diretta ad accertare: a) la natura e l'entità degli esiti lesivi subiti dalla SIa in conseguenza dell'incidente stradale occorso in data Parte_2 10/03/2019, i postumi di invalidità permanente residuati a carico della suddetta e la durata della malattia traumatica;
b) tenuto conto della dinamica del sinistro, l'incidenza causale del mancato uso, da parte della danneggiata, delle cinture di sicurezza nella determinazione degli esiti lesivi effettivamente conseguiti all'impatto e quali sarebbero stati, invece, gli esiti lesivi qualora la stessa avesse fatto uso delle cinture;
c) se i postumi riscontrati, tenuto conto delle accertate e provate mansioni effettivamente svolte dalla danneggiata all'epoca del sinistro, rendano più usurante lo svolgimento della specifica attività lavorativa o compromettano la possibilità di effettuare determinate prestazioni comprese in quell'attività lavorativa o di superare determinati orari lavorativi;
- Nel merito: Accertato il concorso colposo della SIa , ex art. 1227, co. 1 c.c., contenere Parte_2 proporzionalmente la condanna della società conchiudente in favore della parte attrice, avuto riguardo ai danni accertati e provati in corso di causa e con detrazione della somma di euro 10.000,00 alla medesima già liquidata a titolo di provvisionale in esito al procedimento penale;
con spese come per legge”.
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato quale procuratore speciale di Parte_1
ha citato in giudizio e la Parte_2 Controparte_2 Controparte_3 quale impresa designata dal F.G.V.S. ex art. 283 cod. ass.) per sentirli condannare,
[...] in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti dalla a seguito del sinistro occorso a Parte_2 Sassari, via Caniga, in data 10.3.2019. Ha allegato l'attore che, in tali circostanze di tempo e di luogo,
insieme con i tre figli ed il compagno si trovava a bordo del Parte_2 Persona_1 veicolo Hyundai Accent, targato BV09LW, privo di copertura assicurativa e condotto dal proprietario il quale, postosi alla guida con un tasso alcolemico superiore alla soglia consentita, Controparte_2 percorrendo via Caniga in Sassari, aveva perso il controllo del mezzo, invadendo la corsia opposta e causando un grave incidente frontale con un altro veicolo. A causa del violento scontro, aveva perso la vita il sig. compagno di e quest'ultima aveva riportato gravi Persona_1 Parte_2 lesioni personali. Ha dedotto l'attore che in relazione a tali fatti è stato dichiarato Controparte_2 colpevole del reato di cui all'art. 589-bis c.p.c. e condannato alla pena di anni sei di reclusione, in forza di sentenza 12.10.2012 del Tribunale di Sassari, poi confermata anche in grado appello. Ha rilevato l'attore come in detta sentenza il sia stato condannato a corrispondere alla la CP_2 Parte_2 somma di € 10.000 a titolo di provvisionale, tuttavia non versata.
In forza di tali premesse l'attore ha quindi domandato il risarcimento di tutti i danni derivati alla dal sinistro, e quindi il danno alla salute, il danno per la perdita del rapporto parentale Parte_2 con il danno alla propria capacità lavorativa in termini di conseguito maggior Persona_1 affaticamento oltre che il danno patrimoniale coincidente con le spese sostenute.
Non si è costituito Controparte_2
Si è costituita in giudizio, invece, la ontestando la Controparte_3 fondatezza della domanda e chiedendo il riconoscimento di un concorso di colpa della Parte_2 poiché al momento del sinistro non indossava la cintura di sicurezza ed era consapevole dello stato di ebbrezza del conducente . Ha altresì contestato la richiesta di personalizzazione del danno CP_2 nonché i danni richiesti a titolo di cenestesi lavorativa e di perdita del rapporto parentale. pagina 2 di 10 All'udienza del 13.12.2022 è stata dichiarata la contumacia di Con ordinanza Controparte_2 11.01.2023 è stata concessa all'attore provvisionale ex art. 147 cod. ass. per € 101.127,31 nonché sono stati concessi i termini della trattazione. Con ordinanza 29.6.2023 sono stati ammessi i mezzi di prova. Il 10.1.2024 è stata assunta la prova orale, delegata al Tribunale di Sassari. Il 4.2.2024 è stata depositata la disposta ctu medico-legale. Con ordinanza 13.2.2024 la causa è stata ritenuta matura per la decisione. Con ordinanza 7.7.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti come sopra riportate.
2. E' pacifico in giudizio - oltre ad essere stato riconosciuto con la sentenza passata in giudicato che ha condannato per omicidio stradale in relazione alla morte di doc. 10 Controparte_2 Persona_1 convenuta) - che il grave sinistro occorso il 10.3.2019 è stato causato dalla condotta di guida del predetto
, che ha invaso l'opposta corsia di marcia generando l'impatto frontale con l'auto proveniente CP_2 nella direzione opposta.
E' fondata l'eccezione della convenuta in ordine al concorso causale ex art. 1227 co. 1 c.c. della nella causazione degli esiti dannosi dalla stessa subiti per aver omesso di indossare la Parte_2 cintura di sicurezza e per aver accettato di farsi trasportare sull'auto condotta dal in stato di CP_2 elevata ebbrezza alcolica.
Entrambe tali circostanze emergono in atti.
L'assenza di cinture di sicurezza mai è stata specificatamente contestata dall'attore (posto non costituisce contestazione specifica ex art. 115 c.p.c. l'affermazione in atti:“la circostanza dell'asserito mancato uso delle cinture di sicurezza non risulta essere stata accertata dai verbalizzanti”) oltre ad essere stata confermata dalla stessa danneggiata in sede di ctu (“in occasione delle operazioni peritali, l'interessata ha confermato l'omesso utilizzo delle cinture di sicurezza in occasione del sinistro in questione”: p. 23) e avanti al perito di parte convenuta in sede di visita medico-legale stragiudiziale (“Riferisce che il 10.03.2019 l'auto su cui viaggiava come passeggero, seduta sul sedile posteriore, priva di cinture di sicurezza fu coinvolta in uno scontro frontale con un'altra auto”: doc. 1 convenuta).
Lo stato di elevata ebbrezza alcolica del al momento del sinistro (pari a 1,80 g/l) è pacifica e CP_2 risulta dalla già citata sentenza penale che l'ha condannato in via definitiva per omicidio stradale. Vi sono elementi in atti che consentono di ritenere che la fosse consapevole di tale Parte_2 condizione di colui che guidava l'auto su cui ella accettò di farsi trasportare senza cintura e insieme ai tre figli minori privi di seggiolini. Rilevano in tal senso i seguenti elementi: 1) il è il cognato CP_2 della , in quanto coniuge della sorella della danneggiata (cfr. testimonianza Parte_2
“… 10.3.2019 giorno che non posso dimenticare posto che alla guida Testimone_1 della macchina c'era mio marito ); 2) il e il deceduto compagno Controparte_2 CP_2 Per_1 dell'attrice, passavano molto tempo insieme (cfr. testimonianza cit.: “ era amico di mio Persona_1 marito, passavano molto tempo insieme”; 3) dal verbale di interrogatorio reso dal il 2.4.2019 CP_2 (doc. 2 convenuta) si ricava che il giorno del sinistro egli stava riaccompagnando a casa Parte_2
, il e i figli della prima, dopo aver passato il pranzo insieme, nel quale egli aveva bevuto
[...] Per_1
“tre/quattro birre”; 4) dal medesimo verbale si ricava anche che il era “alcoldipendente”, come CP_2 risulta anche dall'ordinanza 29.3.2019 con cui lo stesso è stato posto agli arresti domiciliari poiché versante in “esotossicosi alcolica in terapia” (doc.
7-bis attrice); 5) l'elevato tasso alcolemico registrato al momento del sinistro era percepibile anche all'esterno, secondo un criterio di elevato probabilità, anche in ragione della condotta spericolata di guida del che ha condotto al sinistro mortale (nella già CP_2 citata sentenza penale di condanna di legge che egli viaggiava a 95 km/h su una strada con limite 50 km/h pur avendo tre minori a bordo senza seggiolino).
Ora, costituisce principio consolidato quello per cui “L'esposizione volontaria ad un rischio, o, comunque, la consapevolezza di porsi in una situazione da cui consegua la probabilità che si produca a pagina 3 di 10 proprio danno un evento pregiudizievole, è idonea ad integrare una corresponsabilità del danneggiato e a ridurre, proporzionalmente, la responsabilità del danneggiante, in quanto viene a costituire un antecedente causale necessario del verificarsi dell'evento, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., e, a livello costituzionale, risponde al principio di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost. avuto riguardo alle esigenze di allocazione dei rischi (riferibili, nella specie, all'ambito della circolazione stradale) secondo una finalità comune di prevenzione, nonché al correlato obbligo di ciascuno di essere responsabile delle conseguenze dei propri atti” (v. tra le tante Cass., 26/05/2014, n. 11698).
In un caso analogo a quello di specie la Suprema Corte ha di recente affermato che “ai fini di individuare correttamente l'evento dannoso, in relazione al quale si pone la questione del concorso di colpa del soggetto danneggiato, occorre avere riguardo non all'incidente stradale in sé considerato, quanto piuttosto alla intera serie causale, all'interno della quale occorre individuare l'evento dannoso subito dalla vittima. L'evento dannoso per il danneggiato, invero, non si identifica esclusivamente con il segmento causale attinente al momento cinematico dei fatti ovvero all'incidente, la cui responsabilità è addebitabile esclusivamente al conducente;
occorre prendere in considerazione la "lesione del bene giudico tutelato", e quindi nel caso di specie la morte del trasportato (da cui poi deriva il danno conseguenziale risarcibile). Orbene, tale evento dannoso non si sarebbe verificato se non si fossero realizzati dei diversi antecedenti causali: se il conducente avesse guidato l'auto rispettando le regole del codice della strada e le regole generali di prudenza, e se, a monte, il trasportato si fosse astenuto dal salire in macchina, ben conoscendo o ben potendo conoscere, avendo anch'egli abusato di bevande alcoliche quella stessa sera, insieme ed al pari del conducente, lo stato di ebbrezza in cui versava il medesimo. È dunque possibile affermare, diversamente da quanto sostenuto nell'unico motivo di ricorso, che è proprio il comportamento del trasportato che si pone all'inizio della sequela eziologica che si è conclusa per lui con l'evento dannoso più gravoso, la morte: il trasportato - del quale è stato rilevato un tasso alcolemico analogo a quello riscontrato sul conducente, circostanza questa che riconduce l'assunzione dell'alcol ad un momento di comune consapevolezza ed accettazione del rischio fra vittima e conducente - pur accorgendosi o potendosi accorgere dello stato di ebbrezza del conducente dell'auto - si è tuttavia esposto volontariamente ad un rischio oltre la soglia del “rischio consentito”, quando è salito sull'auto e non ne ha impedito affatto la circolazione, pericolosa anzitutto per sé oltre che per gli altri, in violazione di norme comportamentali comunemente adottate dalla coscienza sociale oltre che di precise regole del codice stradale. Per questo, i danni conseguenza che in base alle regole generali della r.c. auto dovrebbero gravare sul proprietario del veicolo (nel caso di specie anche conducente) e sulla sua compagnia assicurativa devono essere proporzionalmente ridotti nella misura in cui sono stati provocati anche dall'apporto causale del danneggiato stesso, e in quella misura devono rimanere a suo carico” (in termini, Cass. n. 21896/2025).
Analoghe conclusioni sono raggiunte dalla Suprema Corte con riguardo alla circolazione senza cinture di sicurezza: “Qualora la messa in circolazione di un veicolo in condizioni di insicurezza (nella specie, un autoveicolo con a bordo un trasportato senza le cinture di sicurezza allacciate) sia ricollegabile all'azione o omissione non solo del conducente - il quale, prima di iniziare o proseguire la marcia, deve controllare che questa avvenga in conformità delle normali regole di prudenza e sicurezza - ma anche del trasportato, che ha accettato i rischi della circolazione, si verifica un'ipotesi di cooperazione colposa dei predetti nella condotta causativa dell'evento dannoso;
pertanto, in caso di danni al trasportato medesimo, la condotta di quest'ultimo, sebbene non sia idonea, di per sé, ad escludere la responsabilità del conducente, né a costituire valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili, può costituire, tuttavia, un contributo colposo alla verificazione del danno, la cui quantificazione in misura percentuale è rimessa all'accertamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato” (in termini, Cass. n. 11095/2020).
pagina 4 di 10 L'applicazione di tali principi al caso di specie porta ad individuare certamente un concorso di colpa dell'attrice danneggiata che, accettando di essere trasportata da un soggetto in stato di elevata alterazione alcolica e senza indossare le cinture di sicurezza, si è posta in una condizione di elevato pericolo così assumendosi un rischio ben superiore a quello consentito, che non può che rimanere a suo carico a mezzo del riconoscimento di un concorso colposo nella determinazione dei danni a lei derivati.
A diversa conclusione non inducono le conclusioni del c.t.u. secondo cui in caso di utilizzo della cintura di sicurezza, “si sarebbero potute scongiurare alcune lesioni, ma allo stesso tempo, determinarne, come detto altre ancora” e che quindi “non è possibile affermare che la condotta dell'istante di non aver utilizzato la cintura di sicurezza abbia amplificato o determinato talune lesioni” (pp. 23,24).
Sul punto valgono due considerazioni: 1) l'utilizzo delle cinture di sicurezza costituisce regola base della circolazione stradale, volta proprio ad evitare/ridurre lesioni in caso di sinistro, sicché la sua violazione assume carattere di gravità; 2) il giudizio controfattuale rispetto all'uso delle cinture di sicurezza deve essere effettuato con riguardo a quelle in concreto verificatisi, dacché sarebbe dovuta emergere la prova che l'uso delle cinture non avrebbe evitato le lesioni in concreto riportate dall'attrice. Prova non emersa: il c.t.p. di parte convenuta ha correttamente evidenziato che certe lesioni subite dall'attrice (trauma cranico di rilevante entità; fratture date dall'impatto con le strutture interne dell'auto) non si sarebbero verificate con l'utilizzo delle cinture di sicurezza e tale osservazione non è stata in alcun modo smentita dal ctu.
Pertanto, in forza delle superiori considerazioni, valutata la gravità della condotta della danneggiata nel farsi condurre da persona in stato di ebbrezza e senza cinture di sicurezza (per di più esponendo al pericolo anche i tre figli di tenera età che viaggiavano senza seggiolino, a conferma dell'irresponsabilità della condotta della ), ritiene questo giudice che la corresponsabilità della stessa nella Parte_2 causazione degli effetti dannosi subiti possa essere individuata nella misura del 40% (20% per l'omesso uso delle cinture e 20% per la consapevolezza di farsi trasportare da persona in stato di ebbrezza alcolica).
3. Venendo ai danni risarcibili, va accolta la domanda della di risarcimento del danno Parte_2 biologico connesso alle lesioni riportate a seguito del sinistro.
La c.t.u. disposta in corso di causa ha accertato che l'attrice ha riportato “esiti algodisfunzionali di trauma cranico commotivo con emorragia subaracnoidea in sede parietale destra e frontale bilaterale al vertice, focolaio emorragico di natura contusiva in sede frontale mediana e paramediana al vertice;
esiti algodisfunzionali di trauma del rachide con frattura pluriframmentaria del processo articolare di C4 e frattura pluriframmentaria, scomposta del processo articolare di C5 estesa all'arco posteriore;
frattura disco-somatica con avvallamento della limitante somatica e riduzione in altezza del soma di D5; frattura del processo trasverso di L5 a sinistra;
frattura del corpo di S1 e di S3;esiti algodisfunzionali di trauma del bacino con frattura pluriframmentaria dell'ala del sacro a sinistra, frattura dei processi spinosi della cresta sacrale;
frattura pluriframmentaria scomposta della branca ischio e ileo-pubica di sinistra e frattura ileo e ischio-pubica (a ridosso della sinfisi pubica) a destra;
esiti algodisfunzionali di trauma toracico con fratture costali multiple (frattura scomposta dell'arco posteriore della III, IV e V costa di destra, frattura composta dell'arco posteriore della IX costa a sinistra) e pneumotorace apico-parieto basale anteriore oltre ad aree contusive polmonari (segmenti superiori e posterobasali dei lobi inferiori in maggior misura a destra); esiti algodisfunzionali di trauma addominale con contusione epatica del IV e VII segmento, in sede sottoglissoniana;
esiti algodisfunzionali di plurimi interventi di disostruzione laser e divulsione meccanica per stenosi tracheale sub-glottica post-intubazione recidivata;
disturbo dell'adattamento con umore deflesso ed ansia.”(p. 21 ctu).
Il consulente ha indicato l'invalidità temporanea subita dall'attrice in complessivi 195 giorni (di cui 90 giorni di invalidità totale, 60 giorni di invalidità al 75% e 45 giorni di invalidità al 50%) e un danno biologico permanente quantificato complessivamente nella misura del 45%. pagina 5 di 10 Trattasi di conclusioni del consulente che appaiono logiche e coerenti coi dati a disposizione, sicché dalle stesse non c'è ragione alcuna per discostarsi.
Ai fini della liquidazione si applicano i valori di cui alle Tabelle Milanesi di liquidazione del danno non patrimoniale (ed. 2024), che prevedono valori disgiunti per la componente dinamico-relazione del danno e per la componente di sofferenza soggettiva, entrambe soggette agli oneri di allegazione e prova (Cass. n. 15733/2022).
Ritiene questo Giudice che sussistano i presupposti per riconoscere all'attrice la componente di sofferenza soggettiva connessa al danno dinamico-relazionale riportato. Sofferenza soggettiva da ritenersi presuntivamente provata in ragione della gravità di postumi riportati (45% di I.P.) e della lunga durata delle cure e dei trattamenti riabilitativi come risultanti dalla ctu.
Del pari sussiste il presupposto per riconoscere all'attrice una personalizzazione della componente dinamico-relazionale del danno da invalidità permanente in ragione dell'accertata “maggiore usura e fatica” che, per effetto delle lesioni riportate dal sinistro, l'attrice subirà nello svolgimento delle mansioni originarie (addetta alle pulizie: p. 25 ctu).
Trattasi del danno da lesione della cenestesi lavorativa, di natura non patrimoniale, che consiste, appunto, nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente, neanche sotto il profilo della perdita di opportunità, sul reddito della persona offesa, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo. Tale tipologia di danno va liquidato all'interno della liquidazione del danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto (cfr. tra le tante, Cass. n. 21322/2025).
Irrilevante, ai fini del riconoscimento di tale voce di danno, è che al momento del sinistro la non stesse svolgendo attività lavorativa. Infatti, tale voce di danno va riconosciuta ogni Parte_2 qual volta, sulla base di una ragionevole previsione, possa ritenersi che le conseguenze della lesione renderanno più onerosa l'attività lavorativa verso la quale il danneggiato è orientato e tale è proprio la conclusione raggiunta dal ctu nel caso di specie.
Considerazioni che consentono di applicare un aumento a titolo di personalizzazione sulla componente dinamico-relazione del danno biologico nella misura del 20%.
Passando quindi alla liquidazione dei danni così individuati, applicando le già citate milanesi di liquidazione del danno non patrimoniale (ed. 2024), tenuto conto dell'età della al Parte_2 momento del sinistro (26) e della percentuale di invalidità permanente indicata dal ctu (45%), si perviene alla quantificazione dal danno biologico non patrimoniale da lesione dell'integrità fisica nella misura complessiva di € 473.525,50 così determinata:
- Invalidità permanente = € 401.835
- Personalizzazione 20% = € 53.578
- Invalidità temporanea = € 18.112,50
- Totale = € 473.525,50.
Tenuto conto della percentuale di responsabilità nella determinazione delle conseguenze dannose ascritta alla (40%), spetta all'attore il 60% di tale somma, e quindi l'importo di € Parte_2 284.115,30.
La somma di cui sopra è già liquidata all'attualità sicché non va riconosciuta rivalutazione ulteriore.
pagina 6 di 10 Non possono essere riconosciuti gli interessi compensativi su dette somme atteso che la più recente giurisprudenza della Suprema Corte ne ammette il riconoscimento solo in presenza della prova di un danno da ritardo che non risulti già ristorato dal riconoscimento della rivalutazione monetaria (Cass. 6351/2025; Cass. 4398/2023). Prova non offerta nel caso di specie. Le allegazioni dell'attrice secondo ella avrebbe investito il denaro ricevuto per il sinistro non sono peraltro state in alcun modo dimostrate.
3.1. Non può trovare accoglimento, invece, la domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale col defunto Persona_1
Domanda che l'attore fonda sul rapporto di convivenza tra la danneggiata e Parte_2 Per_1 in essere a partire da novembre 2018, a fronte di una relazione sentimentale iniziata il mese
[...] precedente (ottobre 2018).
Tali dati sono stati confermati dalle due testi escusse in prova delegata presso il Tribunale di Sassari: e , rispettivamente madre e sorella della danneggiata attrice. Testimone_2 Testimone_1
Entrambe hanno confermato l'inizio della relazione tra la e il nell'ottobre Parte_2 Per_1
2018 e l'inizio della loro convivenza nel novembre 2018, ossia 4 mesi prima del sinistro (10.3.2019) in cui il ha perso la vita (teste “mi ricordo bene l'inizio della relazione nel mese di ottobre Per_1 Tes_2 perché è il mese del mio compleanno e mia figlia mi disse che aveva iniziato una relazione con Per_1
Il mese successivo, nel novembre 2018, hanno iniziato la convivenza presso l'abitazione della
[...] sig.ra sita in Sassari via mercato n. 22”; teste “è vero quanto Parte_2 Testimone_1 mi si chiede [ossia che la relazione è iniziata ad ottobre 2018]; ricordo bene le date indicate Parte_3 perché sono la sorella di che frequento giornalmente, nel novembre 2018 hanno iniziato a Pt_2 convivere a casa di mia sorella, sita in Sassari, in via mercato”).
Ora, costituisce principio giurisprudenziale (Cass. n. 9178/2018) condiviso da questo Giudice quello per cui “per non estendere indefinitamente le maglie delle situazioni risarcibili fino a ricomprendervi legami labili e non sufficientemente stabilizzati e meritevoli di tutela” la nozione di famiglia di fatto o di convivenza tutelabile a fini risarcitori è quella in cui “all'elemento soggettivo della relazione affettiva stabile si accompagni l'elemento oggettivo della reciproca, spontanea assunzione di diritti ed obblighi”.
In tale quadro, il concetto di convivenza non si appiattisce più su quello di coabitazione, ma in esso diviene prevalente, oltre che l'esistenza di una relazione affettiva consolidata, la spontanea assunzione di diritti ed obblighi, tali da dare alla convivenza una stabilità assimilabile a quella coniugale, rilevando in tal senso l'art., 1 co. 36 l. 76/2016 che definisce i conviventi di fatto come "due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile”.
Sulla scorta di tali considerazioni, per poter dare rilevanza al rapporto di convivenza ai fini della risarcibilità del danno subito da un convivente in caso di perdita della vita dell'altro, occorre quindi la prova dell'esistenza di un legame stabile e duraturo, di un legame affettivo e dell'assunzione di reciproci obblighi. Prova che può certamente essere fornita anche a mezzo presunzioni, che siano gravi, precise e concordanti in ordine alla stabilità del rapporto. Rilevano in tal senso indici quali l'esistenza di un progetto di vita comune, l'esistenza di un conto corrente comune, la compartecipazione di ciascuno dei conviventi alle spese familiari, la prestazione di reciproca assistenza, la coabitazione, i quali devono essere valutati non atomisticamente ma nel loro insieme e l'uno per mezzo degli altri (Cass. 9178/2018 cit.).
Nel caso di specie tale prova non è stata raggiunta: a fronte di una coabitazione di soli 4 mesi tra la e il (novembre 2018-marzo 2019) sarebbe stato onere dell'attrice provare la Parte_2 Per_1 solidità di tale rapporto alla luce della volontaria condivisione di un progetto di vita comune.
pagina 7 di 10 Ciò, tuttavia, non può dirsi emerso dalle dichiarazioni delle testi e , che hanno Tes_2 Testimone_1 riferito circostanze del tutto generiche, e dunque inidonee per il giudizio inferenziale sulla stabilità e solidità del rapporto. Entrambe le testi – peraltro con dichiarazioni del tutto sovrapponibili, tali dal far emergere dubbi sulla loro attendibilità, anche in ragione del rapporto di parentela in essere con l'attrice
– si sono limitate a riferire che il aiutava nelle incombenze domestiche e nella gestione dei Per_1 bambini, che lui e la condividevano il pagamento di spesa, utenze, canone di Parte_2 locazione, che condividevano i momenti di festività (cfr. verbale 10.1.2024 Trib. Sassari).
Tali elementi sono insufficienti a giudizio della scrivente, tenuto conto che: 1) la stessa relazione sentimentale tra i due risale ad appena un mese prima dell'inizio della convivenza (ottobre 2018) e la rapidità di tale decisione di andare a convivere non consente di formulare una certa prognosi positiva sulla durata della coabitazione;
2) i due giovani avevano già propri nuclei familiari: la Parte_2 era già madre di tre figli minori avuti da due relazioni diverse;
il era padre anch'egli di un minore Per_1 avuto da altra relazione. Elemento questo che avrebbe richiesto una prova ben più solida in ordine alla volontà dei due di creare un rapporto duraturo nel tempo, fatto di condivisione e assistenza morale e materiale.
Peraltro, sotto quest'ultimo profilo, come correttamente evidenziato dalla difesa di , CP_3 emerge dall'ordinanza 2.3.2024 del Tribunale di Sassari con cui è stata rigettata la domanda di risarcimento del danno patrimoniale subito dal figlio del defunto per la perdita del mantenimento Per_1 da parte del padre, che “non aveva un lavoro stabile e non aveva una professionalità Persona_1 tecnica e/o specialistica”. In tale quadro le dichiarazioni delle testimoni sopra citate sulla compartecipazione del defunto alle spese familiari appare – all'evidenza – del tutto generica ed irrilevante, non essendo provato come, in concreto, il provvedesse in tal senso stante la apparente Per_1 assenza di redditi.
A fronte di tali complessive considerazioni, ritiene questo giudizio che le caratteristiche del rapporto tra la e il defunto come emerse in giudizio non siano tali da consentirne Parte_2 Persona_1 l'inquadramento in termini di convivenza di fatto rilevante ai fini del risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale.
3.2. E' fondata la domanda dell'attore di risarcimento del danno patrimoniale connesso alle seguenti spese sostenute dalla a seguito del sinistro oggetto di causa e da porsi in diretta Parte_2 derivazione causale con lo stesso (art. 1223 c.c.):
- le spese mediche, che il ctu ha ritenuto congrue per € 889,76 (p. 25);
- le spese di € 4960 ed € 500 per le perizie mediche ante causam, per totali € 5460 (docc. 63,64), in quanto allegazioni difensive rese necessarie per l'esercizio di difesa in relazione al sinistro occorso;
- la spesa di € 2084 per l'assistenza stragiudiziale (doc. 31 attrice): v'è la prova dello svolgimento dell'attività (doc. 31 e ss.) e l'importo oggetto di domanda è in linea coi valori di cui al d.m. 55/2014.
Sul complessivo importo risultante - € 8.433,76 – spetta la rivalutazione monetaria a far data dal 15.4.2020 (quale data intermedia tra quelle riportate nei documenti citati) all'attualità, pervenendosi così all'importo di € 9.985,57.
Tenuto conto della percentuale di responsabilità nelle conseguenze dannose ascritta alla Parte_2 (40%), all'attore spetta il 60% di tale somma, e quindi l'importo di € 5.991,34.
Non spetta invece all'attore il risarcimento del danno per le spese legali connesse al procedimento penale, posto che le stesse sono già state liquidate con la sentenza che quel giudizio ha definito (doc. 10 attrice).
Del pari non spetta all'attore il rimborso per la spesa sostenuta per l'incarico affidato alla nella CP_4 fase stragiudiziale, posto che la scelta della di revocare il precedente difensore e Parte_2 pagina 8 di 10 nominare detta società per le incombenze stragiudiziali, con conseguente duplicazione della spesa connessa alla predetta fase stragiudiziale, non può ricadere sulle parti convenute.
4. Così liquidati i danni, per complessivi € 290.106,64 (€ 284.115,30 + € 5.991,34), di essi rispondono in solido il , responsabile civile, e la ex CP_2 Controparte_3 art. 141 c.d.a. quale impresa designata dal Fondo Vittime della Strada, atteso che il viaggiava CP_2 con un mezzo privo di copertura assicurativa.
In sede penale è stata liquidata all'attrice la provvisionale di € 10.000 che non va, tuttavia, detratta in questa sede, vuoi perché la provvisionale è titolo provvisorio in quanto condanna parziale e non definitiva al risarcimento del danno, vuoi perché (con specifico riguardo alla posizione di ) ella è CP_3 condebitore solidale che non ha preso parte al processo penale e che risponde per l'intero nei confronti del danneggiato, a norma dell'art. 2055 c.c. (cfr. Cass. 11614/2025 che ha superato il precedente orientamento introdotto con Cass. n. 6739/2011 che ammetteva, invece, la detrazione dell'importo liquidato a titolo di provvisionale riconoscendogli la natura di acconto).
Della complessiva somma oggetto di condanna, occorre dare atto che l'importo di € 101.127,31 è già stato oggetto di condanna ex art. 147 c.d.a. a carico dei convenuti con ordinanza 11.1.2023.
5. La decisione sulle spese di lite segue il principio di soccombenza ex art. 91 cpc sicché esse vengono poste a carico dei convenuti, soccombenti.
La liquidazione delle spese avviene come in dispositivo, in applicazione del d.m. 55/2014, tenuto conto del valore del decisum (€ 290.106,64), dell'attività difensiva svolta (studio, introduttiva, istruttoria, decisoria) e della complessità della causa che giustifica l'applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento (€ 260.000-520.000) salva una riduzione sull'attività istruttoria poiché non complessa.
Nulla osta al pagamento delle spese a favore del legale di parte attrice, avv. Marco C.M. Impelluso, dichiaratosi antistatario.
La regola della soccombenza governa anche la spesa di ctu, sicché essa viene posta a carico dei convenuti.
Può essere riconosciuto all'attrice il rimborso della spesa sostenuta per il proprio c.t.p., come documentata in atti per € 4270 (doc. 70 attrice), da ritenersi né eccessiva né superflua ex art. 92 cpc.
PQM
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta:
NA e la in solido Controparte_2 Controparte_1 tra loro, a corrispondere a quale procuratore speciale di Parte_1 Parte_2 la somma di € 290.106,64 a titolo di risarcimento dei danni, oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
NA e la in solido Controparte_2 Controparte_1 tra loro, a rimborsare a quale procuratore speciale di le Parte_1 Parte_2 spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 5515 per esborsi (€ 1245 c.u. e marca + € 4270 spesa ctp) e in € 19.800 per compensi (€ 3500 per studio, € 2300 per introduttiva, € 8.000 per istruttoria,
€ 6000 per decisoria) oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa;
il tutto da pagarsi a favore dell'avv. Marco C.M. Impelluso, antistatario;
PONE la spesa di CTU, come liquidata in corso di causa, definitivamente a carico dei convenuti nella misura del 50% ciascuno.
Così deciso in Torino, il 25/11/2025
pagina 9 di 10 Il Giudice
LA LI
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO in persona della dr.ssa LA LI, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 10030/2022 avente ad oggetto: risarcimento danni da circolazione stradale promossa da: quale procuratore speciale di rappresentato e difeso Parte_1 Parte_2 dagli avv.ti Marco Impelluso e Barbara Rota
ATTORE contro rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Controparte_1 Mortarotti
CONVENUTA
e
nato il [...], c.f. Controparte_2 C.F._1
CONVENUTO CONTUMACE
***
Conclusioni: per parte attrice: “In via principale e nel merito: - accertare e dichiarare che la SIa
[...]
nata il [...] a [...] ed il SI nato il [...] Parte_2 Persona_1 a Sassari (SS), il giorno 10 marzo 2019, alle ore 20.00 circa, nel comune di Sassari (SS), si trovavano a bordo della Hyundai Accent, targata BV09LW, priva di copertura assicurativa, di proprietà del SI
nato il [...] a [...] e dallo stesso condotta;
- accertare e dichiarare Controparte_2 che il sinistro meglio descritto in narrativa, a causa del quale la SIa riportava Parte_2 gravi lesioni personali ed il SI decedeva, si verificava in ragione della condotta di Persona_1 guida del SI;
- conseguentemente e per l'effetto, condannare il proprietario Controparte_2 dell'indicato veicolo SI , in solido con quale Controparte_2 Controparte_1 Impresa designata dal F.G.V.S., in persona del legale rappresentante pro-tempore, ai sensi dell'articolo 283 C.d.A. comma 1 lettera B, al risarcimento, in favore della SIa , di tutti i danni Parte_2
- patrimoniali e non patrimoniali, diretti ed indiretti - a qualsiasi titolo subiti e subendi a causa del predetto sinistro, oltre alla rivalutazione monetaria ed al risarcimento del danno per il mancato tempestivo godimento delle somme da quantificarsi con il criterio degli interessi compensativi. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio da distrarsi – ex art. 93 c.p.c. – in favore
pagina 1 di 10 dell'avv. Marco C.M. Impelluso che dichiara di aver anticipato le prime e di non aver riscosso i restanti”.
Per parte convenuta: “In via preliminare: respingere l'attorea istanza di concessione di provvisionale;
In via istruttoria: disporre ctu medico-legale diretta ad accertare: a) la natura e l'entità degli esiti lesivi subiti dalla SIa in conseguenza dell'incidente stradale occorso in data Parte_2 10/03/2019, i postumi di invalidità permanente residuati a carico della suddetta e la durata della malattia traumatica;
b) tenuto conto della dinamica del sinistro, l'incidenza causale del mancato uso, da parte della danneggiata, delle cinture di sicurezza nella determinazione degli esiti lesivi effettivamente conseguiti all'impatto e quali sarebbero stati, invece, gli esiti lesivi qualora la stessa avesse fatto uso delle cinture;
c) se i postumi riscontrati, tenuto conto delle accertate e provate mansioni effettivamente svolte dalla danneggiata all'epoca del sinistro, rendano più usurante lo svolgimento della specifica attività lavorativa o compromettano la possibilità di effettuare determinate prestazioni comprese in quell'attività lavorativa o di superare determinati orari lavorativi;
- Nel merito: Accertato il concorso colposo della SIa , ex art. 1227, co. 1 c.c., contenere Parte_2 proporzionalmente la condanna della società conchiudente in favore della parte attrice, avuto riguardo ai danni accertati e provati in corso di causa e con detrazione della somma di euro 10.000,00 alla medesima già liquidata a titolo di provvisionale in esito al procedimento penale;
con spese come per legge”.
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato quale procuratore speciale di Parte_1
ha citato in giudizio e la Parte_2 Controparte_2 Controparte_3 quale impresa designata dal F.G.V.S. ex art. 283 cod. ass.) per sentirli condannare,
[...] in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti dalla a seguito del sinistro occorso a Parte_2 Sassari, via Caniga, in data 10.3.2019. Ha allegato l'attore che, in tali circostanze di tempo e di luogo,
insieme con i tre figli ed il compagno si trovava a bordo del Parte_2 Persona_1 veicolo Hyundai Accent, targato BV09LW, privo di copertura assicurativa e condotto dal proprietario il quale, postosi alla guida con un tasso alcolemico superiore alla soglia consentita, Controparte_2 percorrendo via Caniga in Sassari, aveva perso il controllo del mezzo, invadendo la corsia opposta e causando un grave incidente frontale con un altro veicolo. A causa del violento scontro, aveva perso la vita il sig. compagno di e quest'ultima aveva riportato gravi Persona_1 Parte_2 lesioni personali. Ha dedotto l'attore che in relazione a tali fatti è stato dichiarato Controparte_2 colpevole del reato di cui all'art. 589-bis c.p.c. e condannato alla pena di anni sei di reclusione, in forza di sentenza 12.10.2012 del Tribunale di Sassari, poi confermata anche in grado appello. Ha rilevato l'attore come in detta sentenza il sia stato condannato a corrispondere alla la CP_2 Parte_2 somma di € 10.000 a titolo di provvisionale, tuttavia non versata.
In forza di tali premesse l'attore ha quindi domandato il risarcimento di tutti i danni derivati alla dal sinistro, e quindi il danno alla salute, il danno per la perdita del rapporto parentale Parte_2 con il danno alla propria capacità lavorativa in termini di conseguito maggior Persona_1 affaticamento oltre che il danno patrimoniale coincidente con le spese sostenute.
Non si è costituito Controparte_2
Si è costituita in giudizio, invece, la ontestando la Controparte_3 fondatezza della domanda e chiedendo il riconoscimento di un concorso di colpa della Parte_2 poiché al momento del sinistro non indossava la cintura di sicurezza ed era consapevole dello stato di ebbrezza del conducente . Ha altresì contestato la richiesta di personalizzazione del danno CP_2 nonché i danni richiesti a titolo di cenestesi lavorativa e di perdita del rapporto parentale. pagina 2 di 10 All'udienza del 13.12.2022 è stata dichiarata la contumacia di Con ordinanza Controparte_2 11.01.2023 è stata concessa all'attore provvisionale ex art. 147 cod. ass. per € 101.127,31 nonché sono stati concessi i termini della trattazione. Con ordinanza 29.6.2023 sono stati ammessi i mezzi di prova. Il 10.1.2024 è stata assunta la prova orale, delegata al Tribunale di Sassari. Il 4.2.2024 è stata depositata la disposta ctu medico-legale. Con ordinanza 13.2.2024 la causa è stata ritenuta matura per la decisione. Con ordinanza 7.7.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti come sopra riportate.
2. E' pacifico in giudizio - oltre ad essere stato riconosciuto con la sentenza passata in giudicato che ha condannato per omicidio stradale in relazione alla morte di doc. 10 Controparte_2 Persona_1 convenuta) - che il grave sinistro occorso il 10.3.2019 è stato causato dalla condotta di guida del predetto
, che ha invaso l'opposta corsia di marcia generando l'impatto frontale con l'auto proveniente CP_2 nella direzione opposta.
E' fondata l'eccezione della convenuta in ordine al concorso causale ex art. 1227 co. 1 c.c. della nella causazione degli esiti dannosi dalla stessa subiti per aver omesso di indossare la Parte_2 cintura di sicurezza e per aver accettato di farsi trasportare sull'auto condotta dal in stato di CP_2 elevata ebbrezza alcolica.
Entrambe tali circostanze emergono in atti.
L'assenza di cinture di sicurezza mai è stata specificatamente contestata dall'attore (posto non costituisce contestazione specifica ex art. 115 c.p.c. l'affermazione in atti:“la circostanza dell'asserito mancato uso delle cinture di sicurezza non risulta essere stata accertata dai verbalizzanti”) oltre ad essere stata confermata dalla stessa danneggiata in sede di ctu (“in occasione delle operazioni peritali, l'interessata ha confermato l'omesso utilizzo delle cinture di sicurezza in occasione del sinistro in questione”: p. 23) e avanti al perito di parte convenuta in sede di visita medico-legale stragiudiziale (“Riferisce che il 10.03.2019 l'auto su cui viaggiava come passeggero, seduta sul sedile posteriore, priva di cinture di sicurezza fu coinvolta in uno scontro frontale con un'altra auto”: doc. 1 convenuta).
Lo stato di elevata ebbrezza alcolica del al momento del sinistro (pari a 1,80 g/l) è pacifica e CP_2 risulta dalla già citata sentenza penale che l'ha condannato in via definitiva per omicidio stradale. Vi sono elementi in atti che consentono di ritenere che la fosse consapevole di tale Parte_2 condizione di colui che guidava l'auto su cui ella accettò di farsi trasportare senza cintura e insieme ai tre figli minori privi di seggiolini. Rilevano in tal senso i seguenti elementi: 1) il è il cognato CP_2 della , in quanto coniuge della sorella della danneggiata (cfr. testimonianza Parte_2
“… 10.3.2019 giorno che non posso dimenticare posto che alla guida Testimone_1 della macchina c'era mio marito ); 2) il e il deceduto compagno Controparte_2 CP_2 Per_1 dell'attrice, passavano molto tempo insieme (cfr. testimonianza cit.: “ era amico di mio Persona_1 marito, passavano molto tempo insieme”; 3) dal verbale di interrogatorio reso dal il 2.4.2019 CP_2 (doc. 2 convenuta) si ricava che il giorno del sinistro egli stava riaccompagnando a casa Parte_2
, il e i figli della prima, dopo aver passato il pranzo insieme, nel quale egli aveva bevuto
[...] Per_1
“tre/quattro birre”; 4) dal medesimo verbale si ricava anche che il era “alcoldipendente”, come CP_2 risulta anche dall'ordinanza 29.3.2019 con cui lo stesso è stato posto agli arresti domiciliari poiché versante in “esotossicosi alcolica in terapia” (doc.
7-bis attrice); 5) l'elevato tasso alcolemico registrato al momento del sinistro era percepibile anche all'esterno, secondo un criterio di elevato probabilità, anche in ragione della condotta spericolata di guida del che ha condotto al sinistro mortale (nella già CP_2 citata sentenza penale di condanna di legge che egli viaggiava a 95 km/h su una strada con limite 50 km/h pur avendo tre minori a bordo senza seggiolino).
Ora, costituisce principio consolidato quello per cui “L'esposizione volontaria ad un rischio, o, comunque, la consapevolezza di porsi in una situazione da cui consegua la probabilità che si produca a pagina 3 di 10 proprio danno un evento pregiudizievole, è idonea ad integrare una corresponsabilità del danneggiato e a ridurre, proporzionalmente, la responsabilità del danneggiante, in quanto viene a costituire un antecedente causale necessario del verificarsi dell'evento, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., e, a livello costituzionale, risponde al principio di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost. avuto riguardo alle esigenze di allocazione dei rischi (riferibili, nella specie, all'ambito della circolazione stradale) secondo una finalità comune di prevenzione, nonché al correlato obbligo di ciascuno di essere responsabile delle conseguenze dei propri atti” (v. tra le tante Cass., 26/05/2014, n. 11698).
In un caso analogo a quello di specie la Suprema Corte ha di recente affermato che “ai fini di individuare correttamente l'evento dannoso, in relazione al quale si pone la questione del concorso di colpa del soggetto danneggiato, occorre avere riguardo non all'incidente stradale in sé considerato, quanto piuttosto alla intera serie causale, all'interno della quale occorre individuare l'evento dannoso subito dalla vittima. L'evento dannoso per il danneggiato, invero, non si identifica esclusivamente con il segmento causale attinente al momento cinematico dei fatti ovvero all'incidente, la cui responsabilità è addebitabile esclusivamente al conducente;
occorre prendere in considerazione la "lesione del bene giudico tutelato", e quindi nel caso di specie la morte del trasportato (da cui poi deriva il danno conseguenziale risarcibile). Orbene, tale evento dannoso non si sarebbe verificato se non si fossero realizzati dei diversi antecedenti causali: se il conducente avesse guidato l'auto rispettando le regole del codice della strada e le regole generali di prudenza, e se, a monte, il trasportato si fosse astenuto dal salire in macchina, ben conoscendo o ben potendo conoscere, avendo anch'egli abusato di bevande alcoliche quella stessa sera, insieme ed al pari del conducente, lo stato di ebbrezza in cui versava il medesimo. È dunque possibile affermare, diversamente da quanto sostenuto nell'unico motivo di ricorso, che è proprio il comportamento del trasportato che si pone all'inizio della sequela eziologica che si è conclusa per lui con l'evento dannoso più gravoso, la morte: il trasportato - del quale è stato rilevato un tasso alcolemico analogo a quello riscontrato sul conducente, circostanza questa che riconduce l'assunzione dell'alcol ad un momento di comune consapevolezza ed accettazione del rischio fra vittima e conducente - pur accorgendosi o potendosi accorgere dello stato di ebbrezza del conducente dell'auto - si è tuttavia esposto volontariamente ad un rischio oltre la soglia del “rischio consentito”, quando è salito sull'auto e non ne ha impedito affatto la circolazione, pericolosa anzitutto per sé oltre che per gli altri, in violazione di norme comportamentali comunemente adottate dalla coscienza sociale oltre che di precise regole del codice stradale. Per questo, i danni conseguenza che in base alle regole generali della r.c. auto dovrebbero gravare sul proprietario del veicolo (nel caso di specie anche conducente) e sulla sua compagnia assicurativa devono essere proporzionalmente ridotti nella misura in cui sono stati provocati anche dall'apporto causale del danneggiato stesso, e in quella misura devono rimanere a suo carico” (in termini, Cass. n. 21896/2025).
Analoghe conclusioni sono raggiunte dalla Suprema Corte con riguardo alla circolazione senza cinture di sicurezza: “Qualora la messa in circolazione di un veicolo in condizioni di insicurezza (nella specie, un autoveicolo con a bordo un trasportato senza le cinture di sicurezza allacciate) sia ricollegabile all'azione o omissione non solo del conducente - il quale, prima di iniziare o proseguire la marcia, deve controllare che questa avvenga in conformità delle normali regole di prudenza e sicurezza - ma anche del trasportato, che ha accettato i rischi della circolazione, si verifica un'ipotesi di cooperazione colposa dei predetti nella condotta causativa dell'evento dannoso;
pertanto, in caso di danni al trasportato medesimo, la condotta di quest'ultimo, sebbene non sia idonea, di per sé, ad escludere la responsabilità del conducente, né a costituire valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili, può costituire, tuttavia, un contributo colposo alla verificazione del danno, la cui quantificazione in misura percentuale è rimessa all'accertamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato” (in termini, Cass. n. 11095/2020).
pagina 4 di 10 L'applicazione di tali principi al caso di specie porta ad individuare certamente un concorso di colpa dell'attrice danneggiata che, accettando di essere trasportata da un soggetto in stato di elevata alterazione alcolica e senza indossare le cinture di sicurezza, si è posta in una condizione di elevato pericolo così assumendosi un rischio ben superiore a quello consentito, che non può che rimanere a suo carico a mezzo del riconoscimento di un concorso colposo nella determinazione dei danni a lei derivati.
A diversa conclusione non inducono le conclusioni del c.t.u. secondo cui in caso di utilizzo della cintura di sicurezza, “si sarebbero potute scongiurare alcune lesioni, ma allo stesso tempo, determinarne, come detto altre ancora” e che quindi “non è possibile affermare che la condotta dell'istante di non aver utilizzato la cintura di sicurezza abbia amplificato o determinato talune lesioni” (pp. 23,24).
Sul punto valgono due considerazioni: 1) l'utilizzo delle cinture di sicurezza costituisce regola base della circolazione stradale, volta proprio ad evitare/ridurre lesioni in caso di sinistro, sicché la sua violazione assume carattere di gravità; 2) il giudizio controfattuale rispetto all'uso delle cinture di sicurezza deve essere effettuato con riguardo a quelle in concreto verificatisi, dacché sarebbe dovuta emergere la prova che l'uso delle cinture non avrebbe evitato le lesioni in concreto riportate dall'attrice. Prova non emersa: il c.t.p. di parte convenuta ha correttamente evidenziato che certe lesioni subite dall'attrice (trauma cranico di rilevante entità; fratture date dall'impatto con le strutture interne dell'auto) non si sarebbero verificate con l'utilizzo delle cinture di sicurezza e tale osservazione non è stata in alcun modo smentita dal ctu.
Pertanto, in forza delle superiori considerazioni, valutata la gravità della condotta della danneggiata nel farsi condurre da persona in stato di ebbrezza e senza cinture di sicurezza (per di più esponendo al pericolo anche i tre figli di tenera età che viaggiavano senza seggiolino, a conferma dell'irresponsabilità della condotta della ), ritiene questo giudice che la corresponsabilità della stessa nella Parte_2 causazione degli effetti dannosi subiti possa essere individuata nella misura del 40% (20% per l'omesso uso delle cinture e 20% per la consapevolezza di farsi trasportare da persona in stato di ebbrezza alcolica).
3. Venendo ai danni risarcibili, va accolta la domanda della di risarcimento del danno Parte_2 biologico connesso alle lesioni riportate a seguito del sinistro.
La c.t.u. disposta in corso di causa ha accertato che l'attrice ha riportato “esiti algodisfunzionali di trauma cranico commotivo con emorragia subaracnoidea in sede parietale destra e frontale bilaterale al vertice, focolaio emorragico di natura contusiva in sede frontale mediana e paramediana al vertice;
esiti algodisfunzionali di trauma del rachide con frattura pluriframmentaria del processo articolare di C4 e frattura pluriframmentaria, scomposta del processo articolare di C5 estesa all'arco posteriore;
frattura disco-somatica con avvallamento della limitante somatica e riduzione in altezza del soma di D5; frattura del processo trasverso di L5 a sinistra;
frattura del corpo di S1 e di S3;esiti algodisfunzionali di trauma del bacino con frattura pluriframmentaria dell'ala del sacro a sinistra, frattura dei processi spinosi della cresta sacrale;
frattura pluriframmentaria scomposta della branca ischio e ileo-pubica di sinistra e frattura ileo e ischio-pubica (a ridosso della sinfisi pubica) a destra;
esiti algodisfunzionali di trauma toracico con fratture costali multiple (frattura scomposta dell'arco posteriore della III, IV e V costa di destra, frattura composta dell'arco posteriore della IX costa a sinistra) e pneumotorace apico-parieto basale anteriore oltre ad aree contusive polmonari (segmenti superiori e posterobasali dei lobi inferiori in maggior misura a destra); esiti algodisfunzionali di trauma addominale con contusione epatica del IV e VII segmento, in sede sottoglissoniana;
esiti algodisfunzionali di plurimi interventi di disostruzione laser e divulsione meccanica per stenosi tracheale sub-glottica post-intubazione recidivata;
disturbo dell'adattamento con umore deflesso ed ansia.”(p. 21 ctu).
Il consulente ha indicato l'invalidità temporanea subita dall'attrice in complessivi 195 giorni (di cui 90 giorni di invalidità totale, 60 giorni di invalidità al 75% e 45 giorni di invalidità al 50%) e un danno biologico permanente quantificato complessivamente nella misura del 45%. pagina 5 di 10 Trattasi di conclusioni del consulente che appaiono logiche e coerenti coi dati a disposizione, sicché dalle stesse non c'è ragione alcuna per discostarsi.
Ai fini della liquidazione si applicano i valori di cui alle Tabelle Milanesi di liquidazione del danno non patrimoniale (ed. 2024), che prevedono valori disgiunti per la componente dinamico-relazione del danno e per la componente di sofferenza soggettiva, entrambe soggette agli oneri di allegazione e prova (Cass. n. 15733/2022).
Ritiene questo Giudice che sussistano i presupposti per riconoscere all'attrice la componente di sofferenza soggettiva connessa al danno dinamico-relazionale riportato. Sofferenza soggettiva da ritenersi presuntivamente provata in ragione della gravità di postumi riportati (45% di I.P.) e della lunga durata delle cure e dei trattamenti riabilitativi come risultanti dalla ctu.
Del pari sussiste il presupposto per riconoscere all'attrice una personalizzazione della componente dinamico-relazionale del danno da invalidità permanente in ragione dell'accertata “maggiore usura e fatica” che, per effetto delle lesioni riportate dal sinistro, l'attrice subirà nello svolgimento delle mansioni originarie (addetta alle pulizie: p. 25 ctu).
Trattasi del danno da lesione della cenestesi lavorativa, di natura non patrimoniale, che consiste, appunto, nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente, neanche sotto il profilo della perdita di opportunità, sul reddito della persona offesa, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo. Tale tipologia di danno va liquidato all'interno della liquidazione del danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto (cfr. tra le tante, Cass. n. 21322/2025).
Irrilevante, ai fini del riconoscimento di tale voce di danno, è che al momento del sinistro la non stesse svolgendo attività lavorativa. Infatti, tale voce di danno va riconosciuta ogni Parte_2 qual volta, sulla base di una ragionevole previsione, possa ritenersi che le conseguenze della lesione renderanno più onerosa l'attività lavorativa verso la quale il danneggiato è orientato e tale è proprio la conclusione raggiunta dal ctu nel caso di specie.
Considerazioni che consentono di applicare un aumento a titolo di personalizzazione sulla componente dinamico-relazione del danno biologico nella misura del 20%.
Passando quindi alla liquidazione dei danni così individuati, applicando le già citate milanesi di liquidazione del danno non patrimoniale (ed. 2024), tenuto conto dell'età della al Parte_2 momento del sinistro (26) e della percentuale di invalidità permanente indicata dal ctu (45%), si perviene alla quantificazione dal danno biologico non patrimoniale da lesione dell'integrità fisica nella misura complessiva di € 473.525,50 così determinata:
- Invalidità permanente = € 401.835
- Personalizzazione 20% = € 53.578
- Invalidità temporanea = € 18.112,50
- Totale = € 473.525,50.
Tenuto conto della percentuale di responsabilità nella determinazione delle conseguenze dannose ascritta alla (40%), spetta all'attore il 60% di tale somma, e quindi l'importo di € Parte_2 284.115,30.
La somma di cui sopra è già liquidata all'attualità sicché non va riconosciuta rivalutazione ulteriore.
pagina 6 di 10 Non possono essere riconosciuti gli interessi compensativi su dette somme atteso che la più recente giurisprudenza della Suprema Corte ne ammette il riconoscimento solo in presenza della prova di un danno da ritardo che non risulti già ristorato dal riconoscimento della rivalutazione monetaria (Cass. 6351/2025; Cass. 4398/2023). Prova non offerta nel caso di specie. Le allegazioni dell'attrice secondo ella avrebbe investito il denaro ricevuto per il sinistro non sono peraltro state in alcun modo dimostrate.
3.1. Non può trovare accoglimento, invece, la domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale col defunto Persona_1
Domanda che l'attore fonda sul rapporto di convivenza tra la danneggiata e Parte_2 Per_1 in essere a partire da novembre 2018, a fronte di una relazione sentimentale iniziata il mese
[...] precedente (ottobre 2018).
Tali dati sono stati confermati dalle due testi escusse in prova delegata presso il Tribunale di Sassari: e , rispettivamente madre e sorella della danneggiata attrice. Testimone_2 Testimone_1
Entrambe hanno confermato l'inizio della relazione tra la e il nell'ottobre Parte_2 Per_1
2018 e l'inizio della loro convivenza nel novembre 2018, ossia 4 mesi prima del sinistro (10.3.2019) in cui il ha perso la vita (teste “mi ricordo bene l'inizio della relazione nel mese di ottobre Per_1 Tes_2 perché è il mese del mio compleanno e mia figlia mi disse che aveva iniziato una relazione con Per_1
Il mese successivo, nel novembre 2018, hanno iniziato la convivenza presso l'abitazione della
[...] sig.ra sita in Sassari via mercato n. 22”; teste “è vero quanto Parte_2 Testimone_1 mi si chiede [ossia che la relazione è iniziata ad ottobre 2018]; ricordo bene le date indicate Parte_3 perché sono la sorella di che frequento giornalmente, nel novembre 2018 hanno iniziato a Pt_2 convivere a casa di mia sorella, sita in Sassari, in via mercato”).
Ora, costituisce principio giurisprudenziale (Cass. n. 9178/2018) condiviso da questo Giudice quello per cui “per non estendere indefinitamente le maglie delle situazioni risarcibili fino a ricomprendervi legami labili e non sufficientemente stabilizzati e meritevoli di tutela” la nozione di famiglia di fatto o di convivenza tutelabile a fini risarcitori è quella in cui “all'elemento soggettivo della relazione affettiva stabile si accompagni l'elemento oggettivo della reciproca, spontanea assunzione di diritti ed obblighi”.
In tale quadro, il concetto di convivenza non si appiattisce più su quello di coabitazione, ma in esso diviene prevalente, oltre che l'esistenza di una relazione affettiva consolidata, la spontanea assunzione di diritti ed obblighi, tali da dare alla convivenza una stabilità assimilabile a quella coniugale, rilevando in tal senso l'art., 1 co. 36 l. 76/2016 che definisce i conviventi di fatto come "due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile”.
Sulla scorta di tali considerazioni, per poter dare rilevanza al rapporto di convivenza ai fini della risarcibilità del danno subito da un convivente in caso di perdita della vita dell'altro, occorre quindi la prova dell'esistenza di un legame stabile e duraturo, di un legame affettivo e dell'assunzione di reciproci obblighi. Prova che può certamente essere fornita anche a mezzo presunzioni, che siano gravi, precise e concordanti in ordine alla stabilità del rapporto. Rilevano in tal senso indici quali l'esistenza di un progetto di vita comune, l'esistenza di un conto corrente comune, la compartecipazione di ciascuno dei conviventi alle spese familiari, la prestazione di reciproca assistenza, la coabitazione, i quali devono essere valutati non atomisticamente ma nel loro insieme e l'uno per mezzo degli altri (Cass. 9178/2018 cit.).
Nel caso di specie tale prova non è stata raggiunta: a fronte di una coabitazione di soli 4 mesi tra la e il (novembre 2018-marzo 2019) sarebbe stato onere dell'attrice provare la Parte_2 Per_1 solidità di tale rapporto alla luce della volontaria condivisione di un progetto di vita comune.
pagina 7 di 10 Ciò, tuttavia, non può dirsi emerso dalle dichiarazioni delle testi e , che hanno Tes_2 Testimone_1 riferito circostanze del tutto generiche, e dunque inidonee per il giudizio inferenziale sulla stabilità e solidità del rapporto. Entrambe le testi – peraltro con dichiarazioni del tutto sovrapponibili, tali dal far emergere dubbi sulla loro attendibilità, anche in ragione del rapporto di parentela in essere con l'attrice
– si sono limitate a riferire che il aiutava nelle incombenze domestiche e nella gestione dei Per_1 bambini, che lui e la condividevano il pagamento di spesa, utenze, canone di Parte_2 locazione, che condividevano i momenti di festività (cfr. verbale 10.1.2024 Trib. Sassari).
Tali elementi sono insufficienti a giudizio della scrivente, tenuto conto che: 1) la stessa relazione sentimentale tra i due risale ad appena un mese prima dell'inizio della convivenza (ottobre 2018) e la rapidità di tale decisione di andare a convivere non consente di formulare una certa prognosi positiva sulla durata della coabitazione;
2) i due giovani avevano già propri nuclei familiari: la Parte_2 era già madre di tre figli minori avuti da due relazioni diverse;
il era padre anch'egli di un minore Per_1 avuto da altra relazione. Elemento questo che avrebbe richiesto una prova ben più solida in ordine alla volontà dei due di creare un rapporto duraturo nel tempo, fatto di condivisione e assistenza morale e materiale.
Peraltro, sotto quest'ultimo profilo, come correttamente evidenziato dalla difesa di , CP_3 emerge dall'ordinanza 2.3.2024 del Tribunale di Sassari con cui è stata rigettata la domanda di risarcimento del danno patrimoniale subito dal figlio del defunto per la perdita del mantenimento Per_1 da parte del padre, che “non aveva un lavoro stabile e non aveva una professionalità Persona_1 tecnica e/o specialistica”. In tale quadro le dichiarazioni delle testimoni sopra citate sulla compartecipazione del defunto alle spese familiari appare – all'evidenza – del tutto generica ed irrilevante, non essendo provato come, in concreto, il provvedesse in tal senso stante la apparente Per_1 assenza di redditi.
A fronte di tali complessive considerazioni, ritiene questo giudizio che le caratteristiche del rapporto tra la e il defunto come emerse in giudizio non siano tali da consentirne Parte_2 Persona_1 l'inquadramento in termini di convivenza di fatto rilevante ai fini del risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale.
3.2. E' fondata la domanda dell'attore di risarcimento del danno patrimoniale connesso alle seguenti spese sostenute dalla a seguito del sinistro oggetto di causa e da porsi in diretta Parte_2 derivazione causale con lo stesso (art. 1223 c.c.):
- le spese mediche, che il ctu ha ritenuto congrue per € 889,76 (p. 25);
- le spese di € 4960 ed € 500 per le perizie mediche ante causam, per totali € 5460 (docc. 63,64), in quanto allegazioni difensive rese necessarie per l'esercizio di difesa in relazione al sinistro occorso;
- la spesa di € 2084 per l'assistenza stragiudiziale (doc. 31 attrice): v'è la prova dello svolgimento dell'attività (doc. 31 e ss.) e l'importo oggetto di domanda è in linea coi valori di cui al d.m. 55/2014.
Sul complessivo importo risultante - € 8.433,76 – spetta la rivalutazione monetaria a far data dal 15.4.2020 (quale data intermedia tra quelle riportate nei documenti citati) all'attualità, pervenendosi così all'importo di € 9.985,57.
Tenuto conto della percentuale di responsabilità nelle conseguenze dannose ascritta alla Parte_2 (40%), all'attore spetta il 60% di tale somma, e quindi l'importo di € 5.991,34.
Non spetta invece all'attore il risarcimento del danno per le spese legali connesse al procedimento penale, posto che le stesse sono già state liquidate con la sentenza che quel giudizio ha definito (doc. 10 attrice).
Del pari non spetta all'attore il rimborso per la spesa sostenuta per l'incarico affidato alla nella CP_4 fase stragiudiziale, posto che la scelta della di revocare il precedente difensore e Parte_2 pagina 8 di 10 nominare detta società per le incombenze stragiudiziali, con conseguente duplicazione della spesa connessa alla predetta fase stragiudiziale, non può ricadere sulle parti convenute.
4. Così liquidati i danni, per complessivi € 290.106,64 (€ 284.115,30 + € 5.991,34), di essi rispondono in solido il , responsabile civile, e la ex CP_2 Controparte_3 art. 141 c.d.a. quale impresa designata dal Fondo Vittime della Strada, atteso che il viaggiava CP_2 con un mezzo privo di copertura assicurativa.
In sede penale è stata liquidata all'attrice la provvisionale di € 10.000 che non va, tuttavia, detratta in questa sede, vuoi perché la provvisionale è titolo provvisorio in quanto condanna parziale e non definitiva al risarcimento del danno, vuoi perché (con specifico riguardo alla posizione di ) ella è CP_3 condebitore solidale che non ha preso parte al processo penale e che risponde per l'intero nei confronti del danneggiato, a norma dell'art. 2055 c.c. (cfr. Cass. 11614/2025 che ha superato il precedente orientamento introdotto con Cass. n. 6739/2011 che ammetteva, invece, la detrazione dell'importo liquidato a titolo di provvisionale riconoscendogli la natura di acconto).
Della complessiva somma oggetto di condanna, occorre dare atto che l'importo di € 101.127,31 è già stato oggetto di condanna ex art. 147 c.d.a. a carico dei convenuti con ordinanza 11.1.2023.
5. La decisione sulle spese di lite segue il principio di soccombenza ex art. 91 cpc sicché esse vengono poste a carico dei convenuti, soccombenti.
La liquidazione delle spese avviene come in dispositivo, in applicazione del d.m. 55/2014, tenuto conto del valore del decisum (€ 290.106,64), dell'attività difensiva svolta (studio, introduttiva, istruttoria, decisoria) e della complessità della causa che giustifica l'applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento (€ 260.000-520.000) salva una riduzione sull'attività istruttoria poiché non complessa.
Nulla osta al pagamento delle spese a favore del legale di parte attrice, avv. Marco C.M. Impelluso, dichiaratosi antistatario.
La regola della soccombenza governa anche la spesa di ctu, sicché essa viene posta a carico dei convenuti.
Può essere riconosciuto all'attrice il rimborso della spesa sostenuta per il proprio c.t.p., come documentata in atti per € 4270 (doc. 70 attrice), da ritenersi né eccessiva né superflua ex art. 92 cpc.
PQM
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta:
NA e la in solido Controparte_2 Controparte_1 tra loro, a corrispondere a quale procuratore speciale di Parte_1 Parte_2 la somma di € 290.106,64 a titolo di risarcimento dei danni, oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
NA e la in solido Controparte_2 Controparte_1 tra loro, a rimborsare a quale procuratore speciale di le Parte_1 Parte_2 spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 5515 per esborsi (€ 1245 c.u. e marca + € 4270 spesa ctp) e in € 19.800 per compensi (€ 3500 per studio, € 2300 per introduttiva, € 8.000 per istruttoria,
€ 6000 per decisoria) oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa;
il tutto da pagarsi a favore dell'avv. Marco C.M. Impelluso, antistatario;
PONE la spesa di CTU, come liquidata in corso di causa, definitivamente a carico dei convenuti nella misura del 50% ciascuno.
Così deciso in Torino, il 25/11/2025
pagina 9 di 10 Il Giudice
LA LI
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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