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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/11/2025, n. 11907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11907 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
RG 27755/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO in persona del Giudice, dott.sa LV ANTONIONI ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA nella causa civile vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Angelico 70, Parte_1 presso lo Studio degli avv.ti Paolo Palma e Elisa Cacciato Insilla, che lo rappresentano e difendono per procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, CP_1 presso l'Avvocatura Metropolitana dell' di Roma, via Cesare Beccaria 29, CP_2 rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Faddili per procura generale alle liti per atto
Notaio di Roma n. 37875 del 22.03.2024 Persona_1
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione ad ATP
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 445 bis, sesto comma, c.p.c., ritualmente notificato, Parte_1
premesso di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo del
[...]
1 proprio stato di invalidità, al fine di ottenere l'accertamento dei presupposti sanitari necessari per il riconoscimento dei diritti derivanti dall'art. 12 L. 118/71, e di aver depositato, nei termini di legge, dichiarazione di contestazione alla CTU espletata nel corso del detto procedimento, con la quale non era stato riconosciuto nelle condizioni predette, ha convenuto in giudizio l' affinché, previa rinnovazione della CTU, CP_1 fosse dichiarato il suo diritto alla percezione di quanto dovuto relativamente alla condizione predetta.
L' costituitosi in giudizio, eccepita l'inammissibilità del ricorso per difetto di CP_1 idonee e specifiche contestazioni all'elaborato peritale, ha contestato nel merito la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto.
La causa era istruita documentalmente: spirati i termini assegnati ex art. 127 ter cpc fino al 19.11.2025, era dunque decisa mediante il deposito telematico della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Giova preliminarmente ricordare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di
«contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio», con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u..
Questo giudizio (rectius, questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della
CTU impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, astratta e assoluta, dovendo piuttosto essere correlato alla
2 motivazione della consulenza impugnata, esso postula in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire di individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, dovendo contenere l´indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
Ebbene, nel caso di specie, pur non apparendo l'opposizione radicalmente inammissibile, avendo la parte ricorrente comunque indicato, ancorché succintamente, i motivi del dissenso, si rileva tuttavia come, nel fare ciò, la stessa si sia limitata ad una diversa valutazione delle patologie riscontrate e risultanti dalle certificazioni presenti agli atti e già tutte oggetto di analisi da parte del consulente tecnico e nel loro contenuto e nella loro portata, lamentando, in buona sostanza, che il perito avrebbe dovuto ritenere più grave il quadro patologico diagnosticato.
E infatti le censure mosse alla perizia da parte ricorrente non denunciano carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità (“.….Appare chiaro come il ctu non abbia evidentemente considerato con la dovuta adeguatezza le conseguenze delle patologie del ricorrente e le incidenze delle stesse sulla vita del medesimo, altrimenti avrebbe senz'altro riconosciuto i benefici richiesti.
Non vi è spiegazione di come il Dott. nonostante una valutazione tale, alla fine, abbia Per_2 negato il beneficio, errando nella conclusione forse anche suo malgrado, poiché l'iter logico della perizia suggeriva, dalla semplice lettura, sicuramente un diverso esito...”) tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass. n. 11054/2003; Cass. n. 7341/2004). Né è riscontrabile la dedotta incoerenza tra quanto delineato in anamnesi e quanto riportato nelle conclusioni, le quali, semplicemente, il ricorrente vorrebbe diverse sulla scorta di una sua personale valutazione.
Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni
3 scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte (per tutte, cfr. Cass. lav., n.
2151/2004).
Per contro, le conclusioni cui è pervenuto il CTU, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica (oltre che spiegate con valutazioni specifiche), possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal CTU in occasione della visita peritale.
In particolare, il Tecnico nominato, nella propria relazione, ha affermato che
“All'analisi clinico-anamnestica emerge che il è affetto dai seguenti morbi (tra Parte_1 parentesi i codici ex legge e a lato la valutazione inabilità secondo la presente valutazione):
• Artroprotesi anca sx cod. 7223 31%
• Esiti di ictus cerebri con residua emiparesi sinistra cod. 7304 60%
* Patologie associate ai cod. per criterio di analogia
** In assenza di corrispondenze e di possibili associazioni per analogia alle patologie ex DM 5 febbraio 1992 si prendono a riferimento indicativo le linee guida pubblicate sul portale il CP_1
27 luglio 2012.
*** Formula per patologie concorrenti – stesso organo IT=(ST + FP)/2
In applicazione alla formula per le patologie concorrenti IT=(ST + FP)/2 (dove FP=
IP1+IP2–(IP1 x IP2) il punteggio globale di invalidità sarà del 82%. Tale punteggio, pertanto, permette di poter affermare che il ricorrente non è nelle condizioni per il riconoscimento della pensione d'inabilità.”.
Lungi dall'essere incorso il CTU in carenze o deficienze diagnostiche, ovvero in affermazioni illogiche (ma, al più, in un refuso in ordine all'individuazione della decorrenza a fronte del mancato riconoscimento delle condizioni sanitarie paventate), ha concluso, con argomentazioni non efficacemente contrastate da
4 parte ricorrente, constatando una riduzione permanente della capacità lavorativa del ricorrente pari all'82%, non sufficiente per l'integrazione dei requisiti per la concessione della pensione di inabilità ex art. 12 L. 118/1971 (“In conclusione, in risposta al quesito posto dall'Ill.mo sig. Giudice è possibile affermare che il sig. Parte_1
È invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura del 82% e
[...] pertanto NON È – e non era al momento della domanda d'invalidità – NELLE
CONDIZIONI PSICOFISICHE PREVISTE DALL'ART. 12 LEGGE 118 DEL
1971 (pensione d'inabilità)”.
Si osserva che, in ogni caso, la descritta situazione non appare modificata in modo sostanziale nelle more, non essendo stato paventato, nelle memorie depositate da parte ricorrente, un aggravamento delle condizioni del tale da configurare Parte_1 una modifica delle risultanze della CTU contestata.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni poste a fondamento dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
L'opposizione spiegata deve dunque essere rigettata.
Le spese di giudizio, ricorrendo i presupposti di cui all'art 152 disp. att. c.p.c., devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. - rigetta il ricorso;
2. - compensa tra le parti le spese di lite.
Roma, 20/11/2025
Il Giudice
LV ON
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO in persona del Giudice, dott.sa LV ANTONIONI ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA nella causa civile vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Angelico 70, Parte_1 presso lo Studio degli avv.ti Paolo Palma e Elisa Cacciato Insilla, che lo rappresentano e difendono per procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, CP_1 presso l'Avvocatura Metropolitana dell' di Roma, via Cesare Beccaria 29, CP_2 rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Faddili per procura generale alle liti per atto
Notaio di Roma n. 37875 del 22.03.2024 Persona_1
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione ad ATP
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 445 bis, sesto comma, c.p.c., ritualmente notificato, Parte_1
premesso di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo del
[...]
1 proprio stato di invalidità, al fine di ottenere l'accertamento dei presupposti sanitari necessari per il riconoscimento dei diritti derivanti dall'art. 12 L. 118/71, e di aver depositato, nei termini di legge, dichiarazione di contestazione alla CTU espletata nel corso del detto procedimento, con la quale non era stato riconosciuto nelle condizioni predette, ha convenuto in giudizio l' affinché, previa rinnovazione della CTU, CP_1 fosse dichiarato il suo diritto alla percezione di quanto dovuto relativamente alla condizione predetta.
L' costituitosi in giudizio, eccepita l'inammissibilità del ricorso per difetto di CP_1 idonee e specifiche contestazioni all'elaborato peritale, ha contestato nel merito la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto.
La causa era istruita documentalmente: spirati i termini assegnati ex art. 127 ter cpc fino al 19.11.2025, era dunque decisa mediante il deposito telematico della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Giova preliminarmente ricordare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di
«contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio», con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u..
Questo giudizio (rectius, questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della
CTU impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, astratta e assoluta, dovendo piuttosto essere correlato alla
2 motivazione della consulenza impugnata, esso postula in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire di individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, dovendo contenere l´indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
Ebbene, nel caso di specie, pur non apparendo l'opposizione radicalmente inammissibile, avendo la parte ricorrente comunque indicato, ancorché succintamente, i motivi del dissenso, si rileva tuttavia come, nel fare ciò, la stessa si sia limitata ad una diversa valutazione delle patologie riscontrate e risultanti dalle certificazioni presenti agli atti e già tutte oggetto di analisi da parte del consulente tecnico e nel loro contenuto e nella loro portata, lamentando, in buona sostanza, che il perito avrebbe dovuto ritenere più grave il quadro patologico diagnosticato.
E infatti le censure mosse alla perizia da parte ricorrente non denunciano carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità (“.….Appare chiaro come il ctu non abbia evidentemente considerato con la dovuta adeguatezza le conseguenze delle patologie del ricorrente e le incidenze delle stesse sulla vita del medesimo, altrimenti avrebbe senz'altro riconosciuto i benefici richiesti.
Non vi è spiegazione di come il Dott. nonostante una valutazione tale, alla fine, abbia Per_2 negato il beneficio, errando nella conclusione forse anche suo malgrado, poiché l'iter logico della perizia suggeriva, dalla semplice lettura, sicuramente un diverso esito...”) tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass. n. 11054/2003; Cass. n. 7341/2004). Né è riscontrabile la dedotta incoerenza tra quanto delineato in anamnesi e quanto riportato nelle conclusioni, le quali, semplicemente, il ricorrente vorrebbe diverse sulla scorta di una sua personale valutazione.
Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni
3 scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte (per tutte, cfr. Cass. lav., n.
2151/2004).
Per contro, le conclusioni cui è pervenuto il CTU, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica (oltre che spiegate con valutazioni specifiche), possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal CTU in occasione della visita peritale.
In particolare, il Tecnico nominato, nella propria relazione, ha affermato che
“All'analisi clinico-anamnestica emerge che il è affetto dai seguenti morbi (tra Parte_1 parentesi i codici ex legge e a lato la valutazione inabilità secondo la presente valutazione):
• Artroprotesi anca sx cod. 7223 31%
• Esiti di ictus cerebri con residua emiparesi sinistra cod. 7304 60%
* Patologie associate ai cod. per criterio di analogia
** In assenza di corrispondenze e di possibili associazioni per analogia alle patologie ex DM 5 febbraio 1992 si prendono a riferimento indicativo le linee guida pubblicate sul portale il CP_1
27 luglio 2012.
*** Formula per patologie concorrenti – stesso organo IT=(ST + FP)/2
In applicazione alla formula per le patologie concorrenti IT=(ST + FP)/2 (dove FP=
IP1+IP2–(IP1 x IP2) il punteggio globale di invalidità sarà del 82%. Tale punteggio, pertanto, permette di poter affermare che il ricorrente non è nelle condizioni per il riconoscimento della pensione d'inabilità.”.
Lungi dall'essere incorso il CTU in carenze o deficienze diagnostiche, ovvero in affermazioni illogiche (ma, al più, in un refuso in ordine all'individuazione della decorrenza a fronte del mancato riconoscimento delle condizioni sanitarie paventate), ha concluso, con argomentazioni non efficacemente contrastate da
4 parte ricorrente, constatando una riduzione permanente della capacità lavorativa del ricorrente pari all'82%, non sufficiente per l'integrazione dei requisiti per la concessione della pensione di inabilità ex art. 12 L. 118/1971 (“In conclusione, in risposta al quesito posto dall'Ill.mo sig. Giudice è possibile affermare che il sig. Parte_1
È invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura del 82% e
[...] pertanto NON È – e non era al momento della domanda d'invalidità – NELLE
CONDIZIONI PSICOFISICHE PREVISTE DALL'ART. 12 LEGGE 118 DEL
1971 (pensione d'inabilità)”.
Si osserva che, in ogni caso, la descritta situazione non appare modificata in modo sostanziale nelle more, non essendo stato paventato, nelle memorie depositate da parte ricorrente, un aggravamento delle condizioni del tale da configurare Parte_1 una modifica delle risultanze della CTU contestata.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni poste a fondamento dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
L'opposizione spiegata deve dunque essere rigettata.
Le spese di giudizio, ricorrendo i presupposti di cui all'art 152 disp. att. c.p.c., devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. - rigetta il ricorso;
2. - compensa tra le parti le spese di lite.
Roma, 20/11/2025
Il Giudice
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