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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 28/03/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Paolo Viarengo PRESIDENTE
Caterina Baisi CONSIGLIERA
Maria Grazia Cassia CONSIGLIERA Rel. all'esito di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 19 marzo
2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 67/2023 R.G.L. promossa da:
, (c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv.to CLAUDIO LALLI (c.f.
), per procura allegata al ricorso in appello C.F._2
ricorrente in riassunzione
CONTRO
, (c.f. ), in persona del pro Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to RICCARDO DIAMANTI (c.f.
), per delega allegata alla memoria di costituzione C.F._3
in appello resistente in riassunzione
Oggetto: Risarcimento danni: altre ipotesi
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da note per trattazione scritta
Per l'appellato: come da note per trattazione scritta RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
impiegata del di da ultimo con Parte_1 CP_1 CP_1
inquadramento nel livello D1 CCNL Funzioni Pubbliche, con ricorso al
Tribunale di Massa depositato in data 25.3.2010 ha convenuto in giudizio il proprio datore di lavoro per ottenere il risarcimento del danno biologico, professionale e da mobbing subito a seguito dell'ordine di trasferimento per mobilità interna - disposto con delibera della Giunta Municipale n. 94 del
4.8.2005 (integrata con successiva delibera n. 103/2005) - dall'
[...]
, ove rivestiva il ruolo di responsabile a riporto diretto del Parte_2
sindaco, alla Biblioteca comunale, ove invece – dopo un'iniziale totale assenza di compiti – aveva svolto semplici attività esecutive nell'archiviazione del materiale bibliotecario e nel servizio di accoglienza dell'utente e di prestito libri.
Il si è costituito sostenendo l'infondatezza delle Controparte_1
domande, osservando che presso l'Ufficio della Protezione Civile
l' rispondeva al dirigente del settore, ing. e che le sue Pt_1 Per_1
mansioni, come desumibili dalla stessa documentazione prodotta dalla lavoratrice, risultavano piuttosto modeste. In occasione della nuova collocazione presso la Biblioteca, erano state assegnate all' Pt_1
funzioni di “operatore culturale con ampia facoltà di iniziativa e di proposta”, nell'ambito di un “servizio di educazione permanente” che si voleva rilanciare attraverso l'adeguata attenzione all'utente ed anche con iniziative culturali, e rispetto al quale l disponeva del titolo di Pt_1
studio adatto, in quanto laureata in pedagogia.
Secondo il Comune di le criticità lamentate della ricorrente erano CP_1
imputabili alle difficoltà della stessa lavoratrice di stabilire rapporti pag. 2/12 collaborativi negli uffici presso cui aveva lavorato, nonché ad un comportamento caratterizzato da negligenza e conflittualità.
Ha inoltre eccepito il difetto delle necessarie allegazioni circa le classificazioni professionali previste dalla contrattazione collettiva necessarie per il raffronto tra le mansioni svolte e quelle proprie della categoria D cui la lavoratrice apparteneva, con conseguente impossibilità di accertamento della dedotta dequalificazione.
Istruita la causa mediante escussione dei testi ammessi e CTU medico- legale, il Tribunale di Massa, con sentenza n. 65/2016 pubblicata il 16 marzo 2016, ha riconosciuto la responsabilità del per il Controparte_1
demansionamento subito da dal 19.09.2005 al Parte_1
pensionamento, condannando l'Amministrazione al risarcimento del danno non patrimoniale patito dalla lavoratrice, liquidato in via equitativa nella complessiva somma di € 41.596,50, oltre gli accessori di legge, nonché alla rifusione del 50% delle spese di causa, compensando la residua frazione.
Avverso la sentenza il ha proposto appello e la Controparte_1 Pt_1
si è costituita chiedendone il rigetto e proponendo appello incidentale.
Con sentenza n. 51 del 15 febbraio 2017 la Corte d'Appello di Genova ha riformato la decisione del Tribunale, rilevando che nel lavoro pubblico il demansionamento si ravvisa soltanto laddove le mansioni non risultino coerenti con l'inquadramento posseduto;
la individuate le criticità Pt_1
relative alle nuove mansioni, avrebbe dovuto dedurre la mancata corrispondenza delle stesse a quelle descritte nella declaratoria contrattuale relativa all'inquadramento di appartenenza. Il difetto di allegazioni sulle caratteristiche professionali del livello D1, in cui l' è inquadrata, Pt_1
risultava pertanto ostativo all'indagine sulla declaratoria contrattuale, da pag. 3/12 ritenersi imprescindibile ai fini dell'accertamento del demansionamento nel pubblico impiego.
Accolto il primo motivo di appello, tutti gli altri – compresi i due motivi dell'appello incidentale - non sono stati esaminati in quanto assorbiti. ha proposto ricorso per Cassazione denunciando Parte_1
la violazione e falsa applicazione del principio, operante anche nell'ambito del lavoro pubblico, che vieta lo svuotamento delle mansioni, nonché il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio sotto il profilo dell'error in procedendo, concernente il mancato accertamento dello svuotamento di mansioni. Il ha resistito svolgendo a sua Controparte_1
volta controricorso.
Con ordinanza n. 35239/2022 depositata in data 30.11.2022 la Suprema
Corte ha accolto entrambi i motivi di ricorso dell affermando che Pt_1
“lo svuotamento dell'attività lavorativa, qui puntualmente allegato e fatto oggetto di prova, è questione che esula dall'ambito delle problematiche sull'equivalenza delle mansioni, configurandosi nella diversa ipotesi della sottrazione pressoché integrale delle mansioni da svolgere, vietata anche nel pubblico impiego”. La sentenza impugnata è stata pertanto cassata con rinvio ai fini dell'apprezzamento della fattispecie sotto tale specifico profilo.
Con ricorso in riassunzione ex art. 392 c.p.c., depositato in data 28.2.2023 chiede la conferma della sentenza del Tribunale Parte_1
di Massa con condanna del alla restituzione delle somme Controparte_1
corrisposte in forza della sentenza n. 51/2017 della Corte d'Appello di
Genova nonché l'accoglimento delle domande risarcitorie del danno biologico e morale oggetto dell'appello incidentale, osservando che tali pag. 4/12 danni erano già stati liquidati dal Tribunale di Massa in € 16.584,00 nella parte motiva della sentenza ma non riportati, per mero errore, nel dispositivo. Chiede inoltre la rifusione delle spese dei vari gradi di giudizio.
Il resiste chiedendo il rigetto del ricorso introduttivo e di Controparte_1
ogni domanda, con condanna della al pagamento delle spese di Pt_1
tutti i gradi di giudizio.
Esperito vanamente il tentativo di conciliazione, la causa è stata discussa mediante deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e decisa nella camera di consiglio del 25.3.2025 sulla base dei seguenti motivi.
Ω Ω Ω
Occorre in primo luogo precisare che il presente giudizio di rinvio attiene alla verifica della sussistenza della fattispecie “della sottrazione pressocchè integrale delle mansioni da svolgere”, in quanto dedotta ed oggetto di prova, ma su cui la sentenza della Corte di Appello di Genova n. 51/2017 non si è pronunciata.
E' pertanto divenuto incontrovertibile l'accertamento dell'insussistenza della dedotta dequalificazione professionale in difetto delle allegazioni necessarie ad effettuare la comparazione tra le mansioni svolte dalla in seguito alla disposta mobilità e quelle proprie della categoria di Pt_1
appartenenza della lavoratrice.
Tanto chiarito, deve osservarsi che con delibera n. 94 del 4.8.2005 il ha modificato ed integrato la propria dotazione organica Controparte_1
prevedendo, tra l'altro, la riorganizzazione dell'ufficio della protezione civile - con l'accorpamento in un'unica unità operativa anche delle competenze relative alle espropriazioni di pubblica utilità - nonché la pag. 5/12 riorganizzazione dell'unità operativa “Biblioteca” al fine di aumentarne il personale “con adeguata professionalità”; ha quindi dato successivamente corso alla mobilità interna per alcune posizioni, tra cui quella dell al fine di dare attuazione alla disposta riorganizzazione. Pt_1
L'organico della Biblioteca è così divenuto di due posti D1 ed un posto B3 part time 24 ore (cfr. doc. n. 12 fasc. di primo grado di parte ricorrente).
La ricorrente ha preso servizio nella nuova unità operativa il 23.9.2005 e con provvedimento del 21.9.2005 il dirigente ha emesso le _3
disposizioni di servizio con le mansioni assegnate all ossia: Pt_1
“servizio bibliotecario in collaborazione con il personale già operante: organizzazione del trasferimento e gestione della sezione bibliografica e cartografica del Museo di Storia Naturale d'intesa con la responsabile del
Museo di Storia Naturale: collaborazione con l'ufficio del dirigente per iniziative di promozione della attività della biblioteca”. Per l'espletamento delle suddette mansioni l'ordine di servizio specificava che l era Pt_1
“alle dirette dipendenze” del cfr. doc. n. 12 fascicolo di primo grado _3
. Controparte_1
La ricorrente osserva che, essendo già prevista una responsabile della biblioteca, peraltro appartenente al suo stesso livello, ed essendo stata eliminata dalla pianta organica una unità B3, precedentemente prevista, si era trovata “in generale priva di incarichi e comunque di fatto impegnata a ricoprire i ruoli propri della precedente unità di B3”.
Ha allegato che la responsabilità del trasferimento e della gestione del materiale librario e cartografico del museo di Storia Naturale era privo di effettivo contenuto in quanto ogni decisione era stata assunta dalla responsabile del suddetto museo, né avrebbe potuto interferire con quanto pag. 6/12 già deciso, in quanto non era in possesso delle necessarie informazioni.
Quanto alle iniziative per la promozione della biblioteca, il dirigente _3
in realtà aveva sempre coinvolto la responsabile della biblioteca, CP
, quindi nei fatti si era trovata “in una posizione dequalificante e
[...]
priva di incarichi”.
Nell'ambito del giudizio di primo grado sono stati escussi i seguenti testi:
1) responsabile della biblioteca, avente lo stesso Controparte_4
livello della ricorrente, che ha dichiarato quanto segue: “Le mie funzioni consistono nell'organizzazione del lavoro della biblioteca, svolgo funzioni amministrative, acquisto i libri, gestisco gli utenti e partecipo all'organizzazione di eventi culturali collaterali al lavoro della biblioteca, ad esempio, presentazione di libri”. Adr: “le funzioni della biblioteca sono: quelle amministrative, di gestione del prestito, assistenza bibliografica agli utenti e la catalogazione. La catalogazione è una funzione che non può svolgere il primo che arriva, occorre una certa competenza, che richiede l'osservanza di regole codificate a livello internazionale e anche la conoscenza almeno approssimativa del contenuto dei libri;
chi gestisce il prestito deve avere cognizione della dislocazione materiale dei libri, l'assistenza al pubblico richiede conoscenza del materiale disponibile in biblioteca, per dare ausilio agli utenti tra cui anche laureandi che si rivolgono alla biblioteca per compilare le tesi di carattere locale ( ) e non, (…) quando è arrivata la IG.ra Per_2
ricordo che la stessa era disorientata e l'abbiamo messa alla Pt_1
gestione del prestito;
preciso che oltre a me lavorava in biblioteca una ragazza part time;
il dirigente non si era interessato delle mansioni da assegnare, io ho saputo il giorno prima che la IG.ra sarebbe Pt_1
pag. 7/12 venuta a lavorare in biblioteca;
il dirigente ci aveva detto di metterci
d'accordo sull'orario; preciso che l'orario della biblioteca e anche quello che io osservo è collocato sia alla mattina che al pomeriggio, tre ore e un quarto la mattina e quattro al pomeriggio, ad esclusione del sabato;
la sig.ra proveniva da un ufficio in cui faceva invece l'orario c.d. Pt_1
“unico”, cioè la mattina dalle 7,30 alle 13,30 con due rientri pomeridiani e riposo il sabato;
la IG.ra ha continuato a osservare questo Pt_1
orario anche in biblioteca perché il dirigente glielo ha concesso;
io invece avrei preferito che svolgesse il mio stesso orario per essere coperta in caso di eventuali mie assenze” ADR: “la biblioteca era aperta al pubblico dalle
9 alle 12 e dalle 15 alle 18, la presenza della IG.ra ha consentito Pt_1
di ampliare l'apertura della biblioteca, nel senso che gli utenti quando era presente la ricorrente potevano accedere o rimanere in biblioteca”. ADR:
“la ragazza part time era inquadrata nella categoria B, svolgeva in precedenza mansioni di educatrice di asilo nido”. ADR: “la catalogazione dei libri veniva svolta da me e dalla ragazza part time, dopo aver seguito corsi di formazione, non veniva invece svolta dalla Dott.ssa Pt_1
perché non aveva le competenze per farla né aveva seguito corsi di formazione” (…) ““il referente per la ricorrente ero io, anche se ero un po' in imbarazzo perché eravamo di pari livello e la ricorrente aveva maggiore anzianità di servizio, mi sono rivolta al dirigente per chiedere delucidazioni e lui mi aveva assicurato oralmente che la responsabile della biblioteca sarei rimasta io;
nel periodo in cui la ricorrente è stata in biblioteca non è che siano state organizzate tante iniziative, alcune comunque vi sono state e ho collaborato io, nel senso che il dirigente decideva se aderire o no a determinate iniziative (ad esempio se presentare
pag. 8/12 o no un libro) e io davo una mano” (…) ““so che la ricorrente era laureata in pedagogia, e posso dire che tale laurea poteva essere utile in biblioteca in quanto si ha a che fare anche e soprattutto con ragazzi e studenti”. (…) “la ricorrente rispondeva al Dott. ad esempio, sugli _3
orari di cui ho già detto, io avrei preferito che la ricorrente facesse il mio stesso orario mentre il Dott. ha concesso alla ricorrente di _3
continuare a fare il proprio” (…) ““per quello che ricordo posso dire che la ricorrente non è venuta volentieri in biblioteca, so anche che sperava che qualcuno, non so chi ma probabilmente un politico, la riportasse nel suo ufficio ma quando si è resa conto che questo non accadeva ha cercato di adeguarsi alla situazione” (…) “posso dire che tra me e la ricorrente
c'è stato l'imbarazzo di cui ho già detto solo al momento iniziale, poi siamo andate d'accordo; la ricorrente lamentava comunque che nell'ufficio dove era assegnata prima svolgeva mansioni di prestigio maggiore perché era la referente con la Regione e si occupava dei piani della Protezione Civile mentre in biblioteca si occupava dei prestiti e faceva fotocopie e riponeva i volumi negli scaffali” ADR: “anche a me capitava di fare fotocopie e mettere a posto libri, mi è capitato anche di Testim pulire in terra” le fotocopie le faceva chi capitava” (…) ““posso dire solo che l'attività di scarto era un'attività che avrebbe richiesto moltissimo tempo e noi già eravamo in pochi e non ne avevamo, quindi non
è mai stata fatta dalla biblioteca di;
(…) “la ricorrente non è mai CP_1
stata mandata a corsi di formazione per la catalogazione, il dirigente non mi ha mai chiesto di insegnare alla ricorrente le tecniche di catalogazione mi ha detto solo di inserirla nella biblioteca di adibirla al prestito, anche
pag. 9/12 perché col pubblico aveva una buona comunicazione” (verbale di udienza
19 aprile 2013)
2) responsabile del museo di storia naturale, che ha Testimone_2
riferito che la gestione dello spostamento di volumi e cartografia “è stata adottata ed attuata, seppur parzialmente, in una settimana”, in quanto il previsto spostamento non ha poi avuto seguito: non ha saputo riferire circa il possibile ruolo assunto a riguardo dalla (cfr. verbale di udienza Pt_1
del 24 gennaio 2014);
3) che ha dichiarato quanto segue: “quando ho iniziato Parte_3
a lavorare in biblioteca la ricorrente vi lavorava già. ADR: io sono stata trasferita in biblioteca senza aver fatto un corso di formazione e sono stata adibita al prestito, che è il ruolo più semplice che chiunque può svolgere con un po' di pratica;
la ricorrente era anche lei adibita al prestito;
io ho livello C3 ed ero così inquadrata già ai tempi del mio passaggio in Testim biblioteca” la IG.ra era la direttrice e si occupava della CP
catalogazione, acquisto libri e periodici e di tutto ciò che occorreva” (…)
“le fotocopie a turno le faceva chi capitava ADR poteva capitare che anche la stesse al prestito. ADR preciso che si trattava di un CP
lavoro dinamico, nel senso che ognuno all'occorrenza faceva ciò che serviva;
aggiungo che prima dell'alluvione del 2011 la biblioteca lavorava molto, eravamo la seconda della Provincia per numero di prestiti. (…)
“ADR la all'epoca mi disse che aveva ricevuto dal Dott. Pt_1 _3
indicazione verbale di inventariare e sistemare le riviste del Museo di
Storia Naturale che erano state trasportate nel magazzino della biblioteca per liberare la stanza del museo. ADR per quanto mi risulta questa attività non è poi stata svolta.” (verbale d'udienza del 13.10.2014);
pag. 10/12 Dall'esame delle deposizioni dei suddetti testi emerge che la ricorrente si è trovata ad operare in un contesto dinamico ed in cui il lavoro non mancava, in quanto la biblioteca era la seconda nella provincia per numero di prestiti, tanto che vi erano attività che dovevano essere trascurate per mancanza di tempo. La ricorrente aveva inoltre buone capacità di interagire con il pubblico, fatto soprattutto da studenti, anche universitari, ed il compito dell'addetto al prestito da lei svolto era rappresentato anche dallo svolgimento di una funzione di assistenza e di indirizzo, presupponendo la conoscenza del patrimonio librario. Se è vero che le mansioni di assistenza all'utenza e di prestito libri non richiedono particolare formazione, e che l' è stata esclusa dal lavoro di catalogazione non avendo le Pt_1
necessarie competenze, è la stessa lavoratrice ad aver riferito che, in relazione al previsto spostamento del patrimonio librario e cartografico dal museo di storia naturale, il suo ruolo avrebbe dovuto essere di inventariare tale materiale. Il progetto di spostamento è tuttavia stato successivamente revocato, ma la previsione di un suo ruolo proattivo all'interno della biblioteca significa che esisteva un potenziale di sviluppo della sua funzione all'interno dell'unità, implicante competenze di tipo concettuale.
Circa infine alle iniziative culturali, il fatto che sia stata coinvolta la responsabile della biblioteca non esclude che era nella facoltà dell di proporre iniziative, essendo stata scelta proprio per le sue Pt_1
specifiche competenze, stante la funzione di servizio educativo che il ha assegnato all'unità in cui è stata inserita la lavoratrice. CP_1 CP_1
In conclusione, considerato che la giurisprudenza in tema di “svuotamento di mansioni” citata nell'ordinanza di rinvio (Cass. n. 2011/2017 e
23219/2022) delinea una “condizione di inattività” e di “sostanziale
pag. 11/12 svuotamento dell'attività lavorativa”, in quanto tale più grave del demansionamento, deve escludersi che, nel caso di specie, l sia Pt_1
stata posta in condizione di inattività; né le mansioni che le sono state affidate possono qualificarsi come “meramente esecutive” e “prive di ogni autonomia concettuale” e tali pertanto da concretare il sostanziale svuotamento dell'attività lavorativa (cfr. da ultimo Cass. 3692/2023).
Il ricorso introduttivo del giudizio proposto da Parte_1
viene pertanto respinto.
La particolarità della fattispecie dello “svuotamento di mansioni”, di natura giurisprudenziale, e la considerazione della peculiarità del caso di specie, consigliano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di tutti i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 127 ter c.p.c. respinge il ricorso introduttivo del giudizio.
Compensa le spese per tutti i gradi.
Così deciso nella camera di consiglio del 25.3.2025.
La Consigliera est. Il Presidente
Maria Grazia Cassia Paolo Viarengo
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Paolo Viarengo PRESIDENTE
Caterina Baisi CONSIGLIERA
Maria Grazia Cassia CONSIGLIERA Rel. all'esito di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 19 marzo
2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 67/2023 R.G.L. promossa da:
, (c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv.to CLAUDIO LALLI (c.f.
), per procura allegata al ricorso in appello C.F._2
ricorrente in riassunzione
CONTRO
, (c.f. ), in persona del pro Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to RICCARDO DIAMANTI (c.f.
), per delega allegata alla memoria di costituzione C.F._3
in appello resistente in riassunzione
Oggetto: Risarcimento danni: altre ipotesi
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da note per trattazione scritta
Per l'appellato: come da note per trattazione scritta RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
impiegata del di da ultimo con Parte_1 CP_1 CP_1
inquadramento nel livello D1 CCNL Funzioni Pubbliche, con ricorso al
Tribunale di Massa depositato in data 25.3.2010 ha convenuto in giudizio il proprio datore di lavoro per ottenere il risarcimento del danno biologico, professionale e da mobbing subito a seguito dell'ordine di trasferimento per mobilità interna - disposto con delibera della Giunta Municipale n. 94 del
4.8.2005 (integrata con successiva delibera n. 103/2005) - dall'
[...]
, ove rivestiva il ruolo di responsabile a riporto diretto del Parte_2
sindaco, alla Biblioteca comunale, ove invece – dopo un'iniziale totale assenza di compiti – aveva svolto semplici attività esecutive nell'archiviazione del materiale bibliotecario e nel servizio di accoglienza dell'utente e di prestito libri.
Il si è costituito sostenendo l'infondatezza delle Controparte_1
domande, osservando che presso l'Ufficio della Protezione Civile
l' rispondeva al dirigente del settore, ing. e che le sue Pt_1 Per_1
mansioni, come desumibili dalla stessa documentazione prodotta dalla lavoratrice, risultavano piuttosto modeste. In occasione della nuova collocazione presso la Biblioteca, erano state assegnate all' Pt_1
funzioni di “operatore culturale con ampia facoltà di iniziativa e di proposta”, nell'ambito di un “servizio di educazione permanente” che si voleva rilanciare attraverso l'adeguata attenzione all'utente ed anche con iniziative culturali, e rispetto al quale l disponeva del titolo di Pt_1
studio adatto, in quanto laureata in pedagogia.
Secondo il Comune di le criticità lamentate della ricorrente erano CP_1
imputabili alle difficoltà della stessa lavoratrice di stabilire rapporti pag. 2/12 collaborativi negli uffici presso cui aveva lavorato, nonché ad un comportamento caratterizzato da negligenza e conflittualità.
Ha inoltre eccepito il difetto delle necessarie allegazioni circa le classificazioni professionali previste dalla contrattazione collettiva necessarie per il raffronto tra le mansioni svolte e quelle proprie della categoria D cui la lavoratrice apparteneva, con conseguente impossibilità di accertamento della dedotta dequalificazione.
Istruita la causa mediante escussione dei testi ammessi e CTU medico- legale, il Tribunale di Massa, con sentenza n. 65/2016 pubblicata il 16 marzo 2016, ha riconosciuto la responsabilità del per il Controparte_1
demansionamento subito da dal 19.09.2005 al Parte_1
pensionamento, condannando l'Amministrazione al risarcimento del danno non patrimoniale patito dalla lavoratrice, liquidato in via equitativa nella complessiva somma di € 41.596,50, oltre gli accessori di legge, nonché alla rifusione del 50% delle spese di causa, compensando la residua frazione.
Avverso la sentenza il ha proposto appello e la Controparte_1 Pt_1
si è costituita chiedendone il rigetto e proponendo appello incidentale.
Con sentenza n. 51 del 15 febbraio 2017 la Corte d'Appello di Genova ha riformato la decisione del Tribunale, rilevando che nel lavoro pubblico il demansionamento si ravvisa soltanto laddove le mansioni non risultino coerenti con l'inquadramento posseduto;
la individuate le criticità Pt_1
relative alle nuove mansioni, avrebbe dovuto dedurre la mancata corrispondenza delle stesse a quelle descritte nella declaratoria contrattuale relativa all'inquadramento di appartenenza. Il difetto di allegazioni sulle caratteristiche professionali del livello D1, in cui l' è inquadrata, Pt_1
risultava pertanto ostativo all'indagine sulla declaratoria contrattuale, da pag. 3/12 ritenersi imprescindibile ai fini dell'accertamento del demansionamento nel pubblico impiego.
Accolto il primo motivo di appello, tutti gli altri – compresi i due motivi dell'appello incidentale - non sono stati esaminati in quanto assorbiti. ha proposto ricorso per Cassazione denunciando Parte_1
la violazione e falsa applicazione del principio, operante anche nell'ambito del lavoro pubblico, che vieta lo svuotamento delle mansioni, nonché il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio sotto il profilo dell'error in procedendo, concernente il mancato accertamento dello svuotamento di mansioni. Il ha resistito svolgendo a sua Controparte_1
volta controricorso.
Con ordinanza n. 35239/2022 depositata in data 30.11.2022 la Suprema
Corte ha accolto entrambi i motivi di ricorso dell affermando che Pt_1
“lo svuotamento dell'attività lavorativa, qui puntualmente allegato e fatto oggetto di prova, è questione che esula dall'ambito delle problematiche sull'equivalenza delle mansioni, configurandosi nella diversa ipotesi della sottrazione pressoché integrale delle mansioni da svolgere, vietata anche nel pubblico impiego”. La sentenza impugnata è stata pertanto cassata con rinvio ai fini dell'apprezzamento della fattispecie sotto tale specifico profilo.
Con ricorso in riassunzione ex art. 392 c.p.c., depositato in data 28.2.2023 chiede la conferma della sentenza del Tribunale Parte_1
di Massa con condanna del alla restituzione delle somme Controparte_1
corrisposte in forza della sentenza n. 51/2017 della Corte d'Appello di
Genova nonché l'accoglimento delle domande risarcitorie del danno biologico e morale oggetto dell'appello incidentale, osservando che tali pag. 4/12 danni erano già stati liquidati dal Tribunale di Massa in € 16.584,00 nella parte motiva della sentenza ma non riportati, per mero errore, nel dispositivo. Chiede inoltre la rifusione delle spese dei vari gradi di giudizio.
Il resiste chiedendo il rigetto del ricorso introduttivo e di Controparte_1
ogni domanda, con condanna della al pagamento delle spese di Pt_1
tutti i gradi di giudizio.
Esperito vanamente il tentativo di conciliazione, la causa è stata discussa mediante deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e decisa nella camera di consiglio del 25.3.2025 sulla base dei seguenti motivi.
Ω Ω Ω
Occorre in primo luogo precisare che il presente giudizio di rinvio attiene alla verifica della sussistenza della fattispecie “della sottrazione pressocchè integrale delle mansioni da svolgere”, in quanto dedotta ed oggetto di prova, ma su cui la sentenza della Corte di Appello di Genova n. 51/2017 non si è pronunciata.
E' pertanto divenuto incontrovertibile l'accertamento dell'insussistenza della dedotta dequalificazione professionale in difetto delle allegazioni necessarie ad effettuare la comparazione tra le mansioni svolte dalla in seguito alla disposta mobilità e quelle proprie della categoria di Pt_1
appartenenza della lavoratrice.
Tanto chiarito, deve osservarsi che con delibera n. 94 del 4.8.2005 il ha modificato ed integrato la propria dotazione organica Controparte_1
prevedendo, tra l'altro, la riorganizzazione dell'ufficio della protezione civile - con l'accorpamento in un'unica unità operativa anche delle competenze relative alle espropriazioni di pubblica utilità - nonché la pag. 5/12 riorganizzazione dell'unità operativa “Biblioteca” al fine di aumentarne il personale “con adeguata professionalità”; ha quindi dato successivamente corso alla mobilità interna per alcune posizioni, tra cui quella dell al fine di dare attuazione alla disposta riorganizzazione. Pt_1
L'organico della Biblioteca è così divenuto di due posti D1 ed un posto B3 part time 24 ore (cfr. doc. n. 12 fasc. di primo grado di parte ricorrente).
La ricorrente ha preso servizio nella nuova unità operativa il 23.9.2005 e con provvedimento del 21.9.2005 il dirigente ha emesso le _3
disposizioni di servizio con le mansioni assegnate all ossia: Pt_1
“servizio bibliotecario in collaborazione con il personale già operante: organizzazione del trasferimento e gestione della sezione bibliografica e cartografica del Museo di Storia Naturale d'intesa con la responsabile del
Museo di Storia Naturale: collaborazione con l'ufficio del dirigente per iniziative di promozione della attività della biblioteca”. Per l'espletamento delle suddette mansioni l'ordine di servizio specificava che l era Pt_1
“alle dirette dipendenze” del cfr. doc. n. 12 fascicolo di primo grado _3
. Controparte_1
La ricorrente osserva che, essendo già prevista una responsabile della biblioteca, peraltro appartenente al suo stesso livello, ed essendo stata eliminata dalla pianta organica una unità B3, precedentemente prevista, si era trovata “in generale priva di incarichi e comunque di fatto impegnata a ricoprire i ruoli propri della precedente unità di B3”.
Ha allegato che la responsabilità del trasferimento e della gestione del materiale librario e cartografico del museo di Storia Naturale era privo di effettivo contenuto in quanto ogni decisione era stata assunta dalla responsabile del suddetto museo, né avrebbe potuto interferire con quanto pag. 6/12 già deciso, in quanto non era in possesso delle necessarie informazioni.
Quanto alle iniziative per la promozione della biblioteca, il dirigente _3
in realtà aveva sempre coinvolto la responsabile della biblioteca, CP
, quindi nei fatti si era trovata “in una posizione dequalificante e
[...]
priva di incarichi”.
Nell'ambito del giudizio di primo grado sono stati escussi i seguenti testi:
1) responsabile della biblioteca, avente lo stesso Controparte_4
livello della ricorrente, che ha dichiarato quanto segue: “Le mie funzioni consistono nell'organizzazione del lavoro della biblioteca, svolgo funzioni amministrative, acquisto i libri, gestisco gli utenti e partecipo all'organizzazione di eventi culturali collaterali al lavoro della biblioteca, ad esempio, presentazione di libri”. Adr: “le funzioni della biblioteca sono: quelle amministrative, di gestione del prestito, assistenza bibliografica agli utenti e la catalogazione. La catalogazione è una funzione che non può svolgere il primo che arriva, occorre una certa competenza, che richiede l'osservanza di regole codificate a livello internazionale e anche la conoscenza almeno approssimativa del contenuto dei libri;
chi gestisce il prestito deve avere cognizione della dislocazione materiale dei libri, l'assistenza al pubblico richiede conoscenza del materiale disponibile in biblioteca, per dare ausilio agli utenti tra cui anche laureandi che si rivolgono alla biblioteca per compilare le tesi di carattere locale ( ) e non, (…) quando è arrivata la IG.ra Per_2
ricordo che la stessa era disorientata e l'abbiamo messa alla Pt_1
gestione del prestito;
preciso che oltre a me lavorava in biblioteca una ragazza part time;
il dirigente non si era interessato delle mansioni da assegnare, io ho saputo il giorno prima che la IG.ra sarebbe Pt_1
pag. 7/12 venuta a lavorare in biblioteca;
il dirigente ci aveva detto di metterci
d'accordo sull'orario; preciso che l'orario della biblioteca e anche quello che io osservo è collocato sia alla mattina che al pomeriggio, tre ore e un quarto la mattina e quattro al pomeriggio, ad esclusione del sabato;
la sig.ra proveniva da un ufficio in cui faceva invece l'orario c.d. Pt_1
“unico”, cioè la mattina dalle 7,30 alle 13,30 con due rientri pomeridiani e riposo il sabato;
la IG.ra ha continuato a osservare questo Pt_1
orario anche in biblioteca perché il dirigente glielo ha concesso;
io invece avrei preferito che svolgesse il mio stesso orario per essere coperta in caso di eventuali mie assenze” ADR: “la biblioteca era aperta al pubblico dalle
9 alle 12 e dalle 15 alle 18, la presenza della IG.ra ha consentito Pt_1
di ampliare l'apertura della biblioteca, nel senso che gli utenti quando era presente la ricorrente potevano accedere o rimanere in biblioteca”. ADR:
“la ragazza part time era inquadrata nella categoria B, svolgeva in precedenza mansioni di educatrice di asilo nido”. ADR: “la catalogazione dei libri veniva svolta da me e dalla ragazza part time, dopo aver seguito corsi di formazione, non veniva invece svolta dalla Dott.ssa Pt_1
perché non aveva le competenze per farla né aveva seguito corsi di formazione” (…) ““il referente per la ricorrente ero io, anche se ero un po' in imbarazzo perché eravamo di pari livello e la ricorrente aveva maggiore anzianità di servizio, mi sono rivolta al dirigente per chiedere delucidazioni e lui mi aveva assicurato oralmente che la responsabile della biblioteca sarei rimasta io;
nel periodo in cui la ricorrente è stata in biblioteca non è che siano state organizzate tante iniziative, alcune comunque vi sono state e ho collaborato io, nel senso che il dirigente decideva se aderire o no a determinate iniziative (ad esempio se presentare
pag. 8/12 o no un libro) e io davo una mano” (…) ““so che la ricorrente era laureata in pedagogia, e posso dire che tale laurea poteva essere utile in biblioteca in quanto si ha a che fare anche e soprattutto con ragazzi e studenti”. (…) “la ricorrente rispondeva al Dott. ad esempio, sugli _3
orari di cui ho già detto, io avrei preferito che la ricorrente facesse il mio stesso orario mentre il Dott. ha concesso alla ricorrente di _3
continuare a fare il proprio” (…) ““per quello che ricordo posso dire che la ricorrente non è venuta volentieri in biblioteca, so anche che sperava che qualcuno, non so chi ma probabilmente un politico, la riportasse nel suo ufficio ma quando si è resa conto che questo non accadeva ha cercato di adeguarsi alla situazione” (…) “posso dire che tra me e la ricorrente
c'è stato l'imbarazzo di cui ho già detto solo al momento iniziale, poi siamo andate d'accordo; la ricorrente lamentava comunque che nell'ufficio dove era assegnata prima svolgeva mansioni di prestigio maggiore perché era la referente con la Regione e si occupava dei piani della Protezione Civile mentre in biblioteca si occupava dei prestiti e faceva fotocopie e riponeva i volumi negli scaffali” ADR: “anche a me capitava di fare fotocopie e mettere a posto libri, mi è capitato anche di Testim pulire in terra” le fotocopie le faceva chi capitava” (…) ““posso dire solo che l'attività di scarto era un'attività che avrebbe richiesto moltissimo tempo e noi già eravamo in pochi e non ne avevamo, quindi non
è mai stata fatta dalla biblioteca di;
(…) “la ricorrente non è mai CP_1
stata mandata a corsi di formazione per la catalogazione, il dirigente non mi ha mai chiesto di insegnare alla ricorrente le tecniche di catalogazione mi ha detto solo di inserirla nella biblioteca di adibirla al prestito, anche
pag. 9/12 perché col pubblico aveva una buona comunicazione” (verbale di udienza
19 aprile 2013)
2) responsabile del museo di storia naturale, che ha Testimone_2
riferito che la gestione dello spostamento di volumi e cartografia “è stata adottata ed attuata, seppur parzialmente, in una settimana”, in quanto il previsto spostamento non ha poi avuto seguito: non ha saputo riferire circa il possibile ruolo assunto a riguardo dalla (cfr. verbale di udienza Pt_1
del 24 gennaio 2014);
3) che ha dichiarato quanto segue: “quando ho iniziato Parte_3
a lavorare in biblioteca la ricorrente vi lavorava già. ADR: io sono stata trasferita in biblioteca senza aver fatto un corso di formazione e sono stata adibita al prestito, che è il ruolo più semplice che chiunque può svolgere con un po' di pratica;
la ricorrente era anche lei adibita al prestito;
io ho livello C3 ed ero così inquadrata già ai tempi del mio passaggio in Testim biblioteca” la IG.ra era la direttrice e si occupava della CP
catalogazione, acquisto libri e periodici e di tutto ciò che occorreva” (…)
“le fotocopie a turno le faceva chi capitava ADR poteva capitare che anche la stesse al prestito. ADR preciso che si trattava di un CP
lavoro dinamico, nel senso che ognuno all'occorrenza faceva ciò che serviva;
aggiungo che prima dell'alluvione del 2011 la biblioteca lavorava molto, eravamo la seconda della Provincia per numero di prestiti. (…)
“ADR la all'epoca mi disse che aveva ricevuto dal Dott. Pt_1 _3
indicazione verbale di inventariare e sistemare le riviste del Museo di
Storia Naturale che erano state trasportate nel magazzino della biblioteca per liberare la stanza del museo. ADR per quanto mi risulta questa attività non è poi stata svolta.” (verbale d'udienza del 13.10.2014);
pag. 10/12 Dall'esame delle deposizioni dei suddetti testi emerge che la ricorrente si è trovata ad operare in un contesto dinamico ed in cui il lavoro non mancava, in quanto la biblioteca era la seconda nella provincia per numero di prestiti, tanto che vi erano attività che dovevano essere trascurate per mancanza di tempo. La ricorrente aveva inoltre buone capacità di interagire con il pubblico, fatto soprattutto da studenti, anche universitari, ed il compito dell'addetto al prestito da lei svolto era rappresentato anche dallo svolgimento di una funzione di assistenza e di indirizzo, presupponendo la conoscenza del patrimonio librario. Se è vero che le mansioni di assistenza all'utenza e di prestito libri non richiedono particolare formazione, e che l' è stata esclusa dal lavoro di catalogazione non avendo le Pt_1
necessarie competenze, è la stessa lavoratrice ad aver riferito che, in relazione al previsto spostamento del patrimonio librario e cartografico dal museo di storia naturale, il suo ruolo avrebbe dovuto essere di inventariare tale materiale. Il progetto di spostamento è tuttavia stato successivamente revocato, ma la previsione di un suo ruolo proattivo all'interno della biblioteca significa che esisteva un potenziale di sviluppo della sua funzione all'interno dell'unità, implicante competenze di tipo concettuale.
Circa infine alle iniziative culturali, il fatto che sia stata coinvolta la responsabile della biblioteca non esclude che era nella facoltà dell di proporre iniziative, essendo stata scelta proprio per le sue Pt_1
specifiche competenze, stante la funzione di servizio educativo che il ha assegnato all'unità in cui è stata inserita la lavoratrice. CP_1 CP_1
In conclusione, considerato che la giurisprudenza in tema di “svuotamento di mansioni” citata nell'ordinanza di rinvio (Cass. n. 2011/2017 e
23219/2022) delinea una “condizione di inattività” e di “sostanziale
pag. 11/12 svuotamento dell'attività lavorativa”, in quanto tale più grave del demansionamento, deve escludersi che, nel caso di specie, l sia Pt_1
stata posta in condizione di inattività; né le mansioni che le sono state affidate possono qualificarsi come “meramente esecutive” e “prive di ogni autonomia concettuale” e tali pertanto da concretare il sostanziale svuotamento dell'attività lavorativa (cfr. da ultimo Cass. 3692/2023).
Il ricorso introduttivo del giudizio proposto da Parte_1
viene pertanto respinto.
La particolarità della fattispecie dello “svuotamento di mansioni”, di natura giurisprudenziale, e la considerazione della peculiarità del caso di specie, consigliano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di tutti i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 127 ter c.p.c. respinge il ricorso introduttivo del giudizio.
Compensa le spese per tutti i gradi.
Così deciso nella camera di consiglio del 25.3.2025.
La Consigliera est. Il Presidente
Maria Grazia Cassia Paolo Viarengo
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