Articolo 12 della Legge 27 giugno 1991, n. 220
Articolo 11Articolo 13
Versione
8 agosto 1991
Art. 12. 1. Con decorrenza dal 1› gennaio dell'anno successivo alla scadenza di un semestre dalla data di entrata in vigore della presente legge, il notaio e' tenuto al versamento in favore della Cassa nazionale del notariato, per gli atti soggetti ad annotamento nei repertori, di una quota degli onorari pari al 17 per cento degli stessi.
2. La percentuale di cui al comma 1 puo' essere variata, su proposta del consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato formulata sulla base di bilancio tecnico, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, ogni quattro anni con effetto dal 1› gennaio successivo. La prima variazione puo' avvenire nel 1992 con effetto dal 1› gennaio 1993.
3. La quota di onorario di cui al comma 1 e' liquidata dal notaio sul totale complessivo degli onorari repertoriali di ciascun mese, in un prospetto riepilogativo redatto in sostituzione dell'indicazione prevista dall' articolo 19 del regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1937, n. 2358 , e versata all'archivio notarile del distretto, contemporaneamente alla presentazione degli estratti mensili dei repertori.
4. Per la riscossione di tali quote e per le sanzioni per tardivo o mancato pagamento si applicano l'articolo 20 del citato regio decreto-legge n. 1666 del 1937 e le norme in esso richiamate.
5. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, verranno determinati i nuovi modelli dei repertori idonei alla scritturazione con i mezzi tradizionali e i nuovi modelli idonei ai sistemi meccanografici ed informatici.
Nota all'art. 12:
- Si trascrive il testo degli articoli 19 e 20 del R.D.L. n. 1666/1937 , recante modificazioni all'ordinamento del notariato e degli archivi notarili.
"Art. 19. - I notari hanno l'obbligo di indicare in apposita colonna dei repertori la quota degli onorari devoluta per ciascun atto alla Cassa nazionale del notariato a termini dell' art. 2 del regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324 .
Art. 20. - Il controllo della liquidazione e la riscossione dei contributi devoluti alla Cassa nazionale del notariato sono affidati per gli atti non soggetti a registrazione, compresi quelli di ultima volonta' prima della loro pubblicazione, agli archivi notarili distrettuali, ai quali i notari ne trasmettono l'importo ogni mese contemporaneamente all'adempimento degli altri obblighi stabiliti a loro carico nell' art. 65 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 .
Nel caso preveduto dal comma precedente le penalita' stabilite nell' art. 7 del regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324 , sono applicate e riscosse dai capi degli archivi notarili.
Per la riscossione dei contributi e delle penalita' si applica il disposto dell' art. 111 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 ".
Entrata in vigore il 8 agosto 1991
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